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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 12/12/2025, n. 2804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2804 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del G.O.P., Avv. Chiara Malerba, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3793/2016 del ruolo generale affari contenziosi in data 02/11/2016 e spedita alla pubblica udienza di discussione del 04/7/2025, vertente tra
nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Raffaele Vendegna, come da mandato in atti
parte opponente contro
nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Raffaele Cioffi, come da mandato in atti
parte opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: I difensori della parte opponente concludono riportandosi alle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio che qui si intendono come riportate integralmente.
PREMESSA IN FATTO ED IN DIRITTO
In via preliminare si premette che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione regolarmente notificato la in persona del suo legale Parte_1 rappresentane pro tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 662/2016, emesso dal Tribunale di Potenza su istanza della nella persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di € 37.989,76, oltre interessi legali e spese del procedimento.
1 Eccepiva la società opponente: a)l'illegittimità del decreto ingiuntivo per essere state duplicate alcune fatture tanto da determinare un importo notevolmente superiore all'effettivo ammontare delle fatture azionate;
b) la insussistenza di giacenza presso i magazzini dell'opposta della merce oggetto dei trasporti;
c) la intervenuta prescrizione dei crediti derivanti dalle prestazioni di trasporto;
d)la indebita fatturazioni di prestazioni e corrispettivi mai pattuiti;
e) la insussistenza della pretesa creditoria vantata con il decreto ingiuntivo avendo provveduto a pagare il giusto corrispettivo del deposito dal mese di settembre 2011 a tutto dicembre 2015 con la rimessa di € 7.500,00 con numero
15 cambiali portanti cadauna la somma di € 500,00, nonché con la compensazione della somma di
€ 2.155,74, portata dalla fattura n. 61/1-2013 emessa a fronte della merce acquistata dalla società opposta, e della somma di € 3.000,00 quale corrispettivo per aver realizzato su incarico della
[...] una piazzola coperta e recintata per la collocazione del serbatoio di carburante presso Controparte_1
l'azienda della stessa in Tito Scalo;
f)in via di eccezione riconvenzionale eccepiva l'inadempimento da parte della società opposta alla obbligazione di custodire le attrezzature di proprietà di essa opponente, risultate mancanti all'atto della riconsegna, per cui chiedeva compensarsi ulteriormente la somma di € 5.000,00, pari al valore delle attrezzature.
Chiedeva pertanto che fosse revocato il decreto ingiuntivo opposto con conseguente rigetto della pretesa creditoria della opposta.
Con comparsa depositata il 4/4/2017 si costituiva la contestando i motivi di Controparte_1 opposizione e chiedendo che fosse rideterminato l'importo dovuto in € 30.489,76 alla luce del riconoscimento dell'importo versato di € 7.500,00, il tutto con condanna alle spese di giudizio.
Ammessi ed espletati i mezzi di prova richiesti dalle parti, rigettata la richiesta di CTU formulata dall'opponente, la causa, precisate le conclusioni all'udienza del 4/7/2025, veniva riservata per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve osservarsi che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio a cognizione ordinaria in cui il giudice non deve accertare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, cioè in termini conformi ai presupposti di ammissibilità della procedura speciale, ma verificare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr.
Cassazione nn. 7188/2003; 15702/2004; 13001/2006), con la conseguenza che se la pretesa su cui si fonda il credito azionato risulta fondata, la domanda va accolta indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi probatori sulla scorta dei quali sia stata emessa l'ingiunzione stessa (cfr. Cassazione nn. 2573/2002; 419/2006). Restano, pertanto, irrilevanti ai fini del predetto accertamento eventuali vizi della procedura monitoria che non involgano l'esistenza del diritto
2 azionato con detta procedura, vizi che, per converso, possono espletare rilevanza ai fini del regolamento sulle spese della fase monitoria (cfr. Cassazione n.419/2006).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è bene rimarcarlo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente
è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità
o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24815 del 24/11/2005).
In tale sede, pertanto, occorre procedere alla valutazione della pretesa creditoria dell'attore in senso sostanziale e convenuto in senso processuale, alla luce degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. letto congiuntamente alla pronunzia a Sezioni Unite n.13533 del
30/10/2001 secondo la quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento, salvo il limite derivante dalla prova dell' inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento.
Rileva questo giudicante che, ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c. il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e deve valutare le prove secondo il suo prudente
3 apprezzamento, ossia secondo una serie differenziata di criteri razionali, cui certamente appartengono le leggi scientifiche e le regole o le massime d'esperienza, dei quali il giudice è tenuto ad avvalersi nell'apprezzare il significato variabile e l'incidenza decisoria dei risultati probatori assicurati al processo dai mezzi di prova disponibili.
Va ancora sottolineato che, al fine di pervenire alla decisione, quale naturale epilogo del giudizio, il giudice è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove e risultanze che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso e di disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso.
Orbene nel caso di specie la società ha agito in giudizio con il deposito del Controparte_1 ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della al fine di ottenere il pagamento Parte_1 della somma di € 37.989,76 dovuta per aver eseguito per conto di quest'ultima società il trasporto di merci in diverse località italiane nel periodo dal settembre 2011 al dicembre 2012, nonché quale corrispettivo per la giacenza presso il proprio magazzino della merce della Parte_1
A corredo del ricorso per decreto ingiuntivo la società produceva le fatture Controparte_1 analiticamente indicate nel ricorso;
quindi, forniva prova scritta idonea ai fini della pronuncia del decreto ingiuntivo.
E' principio consolidato, nella giurisprudenza di legittimità e di merito, quello secondo cui le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione (come in ogni altro giudizio di cognizione) non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato né comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio. (Cass. 299/2016).
La S.C. con orientamento pacifico ha statuito che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio;
in particolare, se detta fattura costituisce prova scritta atta a legittimare l'emissione di decreto ingiuntivo, ove nel successivo giudizio di opposizione sia contestato il rapporto principale essa non può costituirne valida prova, dovendo il creditore fornire
4 nuove prove per integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta nella fase monitoria
(v. fra le altre Cass. 16.11.2001, n. 14363).
Orbene, nel caso di specie, la parte opponente ha contestato l'esistenza del credito oggetto delle fatture sottese al decreto ingiuntivo, sia per inesistenza della giacenza delle merci in magazzino, come indicato in alcune fatture, sia per la mancata pattuizione dei corrispettivi fatturati, sia infine,
e soprattutto, per aver pagato il giusto corrispettivo del deposito dal mese di settembre 2011 a tutto dicembre 2015 mediante il rilascio di n. 15 cambiali portanti la somma di € 500,00 cadauna, nonché con compensazione del prezzo della merce fornita da essa società opponente alla società opposta, giusta fattura n. 61/1-2013 di € 2.155,74, e del corrispettivo, pari ad € 3.000,00, per la realizzazione di una piazzola coperta recintata per la collocazione del serbatoio di carburante per autotrazione a servizio dell'azienda di autotrasporti della società opposta, sita in Tito Scalo.
A fronte di tali contestazioni, la società opposta non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare la sussistenza della propria pretesa creditoria.
Va invero rilevato che la costituendosi nel giudizio che ci occupa non ha mai Controparte_1 prodotto né telematicamente, né in formato cartaceo il fascicolo monitorio, cioè la documentazione posta a base del ricorso per decreto ingiuntivo, pur essendo l'onere del deposito a totale carico di essa società opposta.
Tale inadempimento determina, secondo i principi della S.C. , che si condividono, una decisione allo stato degli atti (Cass. 127/2020), per cui devono ritenersi invocabili le norme di cui all'art. 169
c.p.c. e art. 77 disp. att. c.p.c. le quali impongono il deposito del fascicolo di parte, al più tardi, al momento del deposito della comparsa conclusionale.
Tali previsioni legislative, infatti, sono dettate a garanzia del giusto processo, nel senso che impongono alla parte l'onere di rispettare i tempi di deposito degli atti prima della decisione, senza prevedere la concessione di eventuali ulteriori termini da parte del giudice e senza prevedere un potere discrezionale del giudice di avvalersi di poteri direttivi o di ragionamenti presuntivi sulla supposta carenza di volontà della parte di rinunciare agli atti.
La mancata produzione delle fatture e della documentazione posta a sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo non consente a questo giudice, tenuto conto delle contestazioni sollevate dalla società opponente, di accertare la fonte della pretesa creditoria vantata con il decreto ingiuntivo e l'effettivo adempimento delle prestazioni eseguite in favore dell'opponente.
Né tanto meno l'istruttoria espletata (carente di riferimenti temporali, di indicazioni specifiche in ordine alla conoscenza dei fatti di causa da parte dei testi escussi, dal ruolo assunto dagli stessi nei rapporti con le parti in causa, etc.) soccorre a formare il convincimento di questo giudice in ordine alla sussistenza sia delle prestazioni di trasporto, oggetto delle fatture poste a base del decreto
5 ingiuntivo, sia della presunta merce lasciata in giacenza, atteso che la società opponente ha negato di aver depositato merce presso il magazzino della opposta, così come ha contestato che fosse stato determinato il corrispettivo per il deposito delle attrezzature di sua proprietà nella misura riportata nelle fatture.
Alla stregua delle argomentazioni esposte, in assenza di idonea prova dei fatti costitutivi del credito da parte della società opposta, in considerazione delle contestazioni sollevate dall'opponente e, in ossequio ai criteri di riparto dell'onere della prova tra le parti, non può ritenersi fondata la richiesta di pagamento azionata in sede monitoria e pertanto l'opposizione deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 662/2016, emesso dal Tribunale di Potenza in data
21/7/2016.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, 8 sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n.
11356).
Le spese di giudizio, in considerazione del rigetto delle eccezioni preliminari formulate dalla società opponente, vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il G.O.P., avv. Chiara Malerba, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 662/2016, emesso dal Tribunale di Potenza in data 21/7/2016, proposta con atto di citazione ritualmente notificato dalla nella persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro tempore, nei confronti della nella persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, così provvede:
1)accoglie l'opposizione per quanto esposto nella parte motiva e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2)compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Potenza, li 11/12/2025
IL G.O.P.
avv. Chiara Malerba
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