Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 56
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Illegittima redazione e notifica di un secondo accertamento parziale

    La Corte rileva che l'accertamento parziale è una deroga al principio di unicità dell'accertamento e può essere emesso anche in più atti sullo stesso anno, purché sussistano specifici presupposti. Nel caso di specie, non sono stati emessi avvisi di accertamento per gli anni 2021 e 2022 in quanto la società aveva aderito al PVC, e gli atti impugnati sono legittimi in quanto basati su fonti probatorie diverse.

  • Rigettato
    Illegittimo utilizzo della presunzione di distribuzione utili extracontabili

    La Corte ritiene infondato questo motivo, affermando che la presunzione di distribuzione di utili ai soci in società a ristretta base azionaria è una presunzione semplice consolidata giurisprudenzialmente. L'onere della prova spetta al contribuente, che deve dimostrare la mancata distribuzione degli utili o il loro accantonamento/reinvestimento.

  • Rigettato
    Illegittima applicazione della solidarietà ex art. 35 DPR n. 602/73

    La Corte osserva che dall'anno 2018 la distribuzione di utili è soggetta a ritenuta a titolo d'imposta del 26%. Le disposizioni in materia di accertamento e responsabilità solidale sono applicabili anche quando l'Ufficio presuma la distribuzione di utili extracontabili ai soci. La responsabilità solidale del sostituito è subordinata all'omessa ritenuta a titolo d'imposta e all'affidamento del carico all'agente della riscossione o iscrizione a ruolo del sostituto.

  • Rigettato
    Richiesta subordinata di annullamento parziale

    La Corte ha rigettato integralmente i ricorsi, confermando la legittimità degli avvisi di accertamento.

  • Rigettato
    Richiesta ulteriore subordine di annullamento coobbligazione soci

    La Corte ha rigettato integralmente i ricorsi, confermando la legittimità degli avvisi di accertamento e l'applicazione della responsabilità solidale dei soci.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 56
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena
    Numero : 56
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo