TAR
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 02/12/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00513/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 02/12/2025
N. 01102 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00513/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 513 del 2024, proposto da P&P Costruzioni
S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fiorenzo Bertuzzi, Gianpaolo Sina, Silvano Venturi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Iseo, non costituito in giudizio;
nei confronti
VI MA, IN MA, IA MA, AR MA, rappresentati e difesi dagli avvocati Italo Luigi Ferrari, Francesco Fontana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; N. 00513/2024 REG.RIC.
per l'annullamento
- della determinazione del 13.12.2023 n. 996 (comunicata in pari data), con la quale il
Responsabile Area Edilizia Privata Commercio e Patrimonio del Comune di Iseo (BS) ha approvato l'analisi di rischio sito specifica relativa alle aree in Iseo di proprietà della ricorrente
- del verbale della conferenza di servizi in pari data e di ogni atto presupposto, connesso o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di VI, IN, IA e AR
MA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 la dott.ssa BE IZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
La società P&P Costruzioni s.r.l. è proprietaria di un compendio immobiliare sito nel
Comune di Iseo, acquistato nell'anno 2010 dai fratelli MA, odierni controinteressati, ed attualmente classificato in zona B2 del vigente PRG con destinazione “residenziale consolidata e di completamento semintensiva”.
Essendo stata riscontrata, successivamente all'acquisto, una contaminazione dell'area da idrocarburi, il Comune di Iseo ha avviato nei confronti dei signori MA, individuati quali soggetti responsabili dell'inquinamento, il procedimento di bonifica di cui all'art. 242 D. Lgs. n. 152/06, invitandoli alla elaborazione del piano di caratterizzazione nonchè a tutte le attività necessarie alla bonifica. N. 00513/2024 REG.RIC.
In ragione dei ritardi nella predisposizione del piano di caratterizzazione da parte dei controinteressati, la ricorrente ha proposto dinanzi al Tribunale di Brescia ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di verificare lo stato di contaminazione dell'immobile.
Successivamente, i controinteressati hanno proceduto alla elaborazione del documento di analisi rischio sito specifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. n. 152/06.
All'esito della conferenza di servizi decisoria convocata per lo svolgimento del procedimento di approvazione del documento di analisi, il Comune di Iseo ha adottato la determinazione n. 996 del 13.12.2023 con la quale ha approvato l'analisi di rischio sito-specifica, disponendo (i) di provvedere ad indicare lo stato di contaminazione nel certificato di destinazione urbanistica delle aree, sulla cartografia e sulla norme tecniche di attuazione del PGT; (ii) il monitoraggio per la matrice acque sotterranee,
a cura del responsabile della contaminazione, per la durata di 5 anni; (iii) che “ogni variazione delle condizioni sito specifiche assunte per l'implementazione dell'Analisi di rischio dovrà essere accompagnata da una nuova Analisi di rischio relativa alla nuova configurazione dell'area”.
P&P Costruzioni s.r.l. ha impugnato gli atti indicati in epigrafe con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato ai signori MA e al Comune di Iseo.
Con atto del 15 maggio 2024 i signori MA hanno chiesto la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario.
In data 2 luglio 2024 la società ricorrente si è costituita in giudizio riproponendo i motivi sollevati in sede di ricorso straordinario, deducendo “1) violazione dell'art. 242
d. lgs. n. 152/06 e art. 4 d.m. n. 31/15, in quanto l'analisi di rischio sito specifica è stata condotta ed approvata in relazione all'attuale stato e non alla complessiva disciplina urbanistica dell'area; 2) difetto di motivazione, manifesta irragionevolezza
e violazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa in quanto la N. 00513/2024 REG.RIC.
procedura svolta in relazione allo stato attuale dell'area risulta inutile, poiche' la medesima deve essere successivamente ripetuta per attuare le previsioni urbanistiche.
Violazione del principio chi inquina paga”.
Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso i signori VI, IN,
IA e AR MA, insistendo per la reiezione del gravame.
Con la memoria ex art. 73 c.p.a. i signori MA hanno sollevato preliminarmente due eccezioni pregiudiziali di rito. Il ricorso sarebbe inammissibile per carenza di interesse, in quanto la società ricorrente non trarrebbe alcun vantaggio dall'annullamento dell'atto impugnato; una eventuale determinazione del Comune che ritenesse necessaria la bonifica dell'area, infatti, comporterebbe unicamente un aggravio per i controinteressati. Al contrario, la circostanza che l'amministrazione abbia ritenuto non necessario procedere alla bonifica dovrebbe essere considerato un effetto favorevole per la ricorrente. Sotto altro aspetto, il ricorso sarebbe inammissibile in quanto non notificato a tutte le amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi decisoria (AST, Provincia, ARPA).
All'udienza del 14 maggio 2025 fissata per la trattazione del merito della causa, il difensore dei signori MA ha eccepito il tardivo deposito della memoria di replica della ricorrente, quindi il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Preliminarmente deve darsi atto del deposito tardivo della memoria di replica di parte ricorrente, in quanto effettuato il 23 aprile 2025, ultimo giorno utile, alle ore 17.34, dunque oltre il termine delle ore 12.00.
L'art. 4 comma 4 dell'all.to 2 al d.lgs. n. 104 del 2010 (c.p.a.), come modificato dall'art. 7, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, ha previsto infatti che “È assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore
24:00 dell'ultimo giorno consentito. Il deposito è tempestivo se entro le ore 24:00 del giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine. Agli effetti dei termini a difesa e N. 00513/2024 REG.RIC.
della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo”.
Al riguardo, il Collegio ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale “tale norma va interpretata nel senso che il deposito con il processo amministrativo telematico (Pat) è possibile fino alle ore 24.00 ma se effettuato
l'ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dal comma 1 dell'art. 73 c.p.a., ove avvenga oltre le ore 12 (id est, l'orario previsto per i depositi prima dell'entrata in vigore del Pat), si considera – limitatamente ai fini della garanzia dei termini a difesa
e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche – effettuato il giorno successivo, ed è dunque tardivo. In altri termini, il termine ultimo di deposito alle ore 12 permane, anche all'indomani dell'entrata in vigore del Pat, come termine di garanzia del contraddittorio tra le parti e della corretta organizzazione del lavoro del Collegio giudicante” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 24 maggio 2018, n. 3136, Cons. Stato, sez. IV,
13 dicembre 2020, n. 1137).
La memoria va pertanto espunta dal fascicolo processuale.
Ciò posto, può prescindersi dall'esame delle eccezioni preliminari sollevate dalla parte controinteressata essendo il ricorso infondato nel merito.
Con il primo motivo P&P Costruzioni s.r.l. lamenta la violazione dell'art. 242 del d.lgs. n. 152/2006, il quale, per come interpretato dalla giurisprudenza amministrativa, imporrebbe di tenere conto della destinazione urbanistica del sito inquinato e non del suo stato di fatto attuale. L'analisi di rischio sarebbe stata invece erroneamente condotta ed approvata in relazione allo stato attuale dell'area, ove gli immobili ivi ricadenti sono non abitati, e non invece alla destinazione d'uso della stessa per come risultante dagli strumenti urbanistici.
Con il secondo motivo di gravame la ricorrente denuncia vizi di motivazione e manifesta irragionevolezza, sostenendo che la determinazione impugnata, N. 00513/2024 REG.RIC.
prescrivendo l'adozione di una nuova analisi di rischio alla variazione delle condizioni sito specifiche, avrebbe approvato un documento di analisi di rischio del tutto inutile, in contrasto con il principio di buon andamento dell'azione amministrativa, posto che l'analisi dovrà essere ripetuta successivamente per attuare le previsioni urbanistiche quando verrà completata l'edificazione dell'area. Risulterebbe inoltre violato il principio “chi inquina paga”, poiché le modalità di svolgimento dell'analisi di rischio comportano che i controinteressati, quali autori accertati dell''inquinamento, non sono tenuti a svolgere alcuna operazione di bonifica.
I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati.
Giova premettere che l'art. 242 del d.lgs. n. 152 del 2006 prevede, al comma 4, che
“Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)”, e stabilisce che “i criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute entro il 30 giugno 2008. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, i criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono riportati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto”.
Il richiamato allegato 1 prevede che “L'individuazione e l'analisi dei potenziali percorsi di esposizione e dei bersagli e la definizione degli obiettivi di bonifica, in coerenza con gli orientamenti strategici più recenti, devono tenere presente la destinazione d'uso del sito prevista dagli strumenti di programmazione territoriale” mentre l'allegato 5 alla parte IV riferisce le “concentrazioni soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee” alla “specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare”, distinguendo nella colonna “A” i siti ad uso verde pubblico e privato e residenziale e nella colonna “B” i siti ad uso commerciale e industriale. N. 00513/2024 REG.RIC.
Nell'interpretazione della disciplina in questione, la giurisprudenza amministrativa richiamata da parte ricorrente ha evidenziato che gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica debbano essere commisurati agli obiettivi di
“promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali” (art. 2, comma 1, del decreto legislativo n.
152 del 2006) e “della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga"”, il che impone di tener conto della destinazione dell'area da bonificare, come risultante dalla pertinente strumentazione urbanistica (nel caso esaminato, residenziale) piuttosto che della destinazione d'uso di fatto dell'immobile (nel caso, commerciale e industriale). Una simile interpretazione consente infatti, in una prospettiva di più ampia tutela ambientale, di tener conto dei livelli soglia di cui alla colonna A, più stringenti di quelli stabiliti nella colonna B per i siti a destinazione commerciale o industriale (cfr. Cons. Stato, parere n. 1156/2019).
Tanto premesso, venendo al caso in esame, la tesi di parte ricorrente secondo cui l'analisi di rischio sarebbe stata eseguita avuto riguardo allo stato di fatto del compendio, così obliterando la disciplina inerente all'individuazione dei valori soglia riportati nelle citate tabelle di cui alla parte IV, allegato 5 del d.lgs. 152/2006, risulta smentita dalla documentazione in atti, avuto specifico riguardo al documento prodotto sub. doc. 1 dalla parte controinteressata, consistente in un estratto del piano di
“caratterizzazione ed analisi di rischio sanitario-ambientale sito specifica (adr) del sito potenzialmente contaminato (art. 240, comma 1, lettera d) del D.Lgs n. 152/2006
e smi) presso l'area ubicata fra le Vie Mier e Gorzoni in Comune di Iseo (BS)”.
Nelle conclusioni riportate nella parte finale di detto documento, di cui non sono poste in dubbio o contestate né la veridicità né l'efficacia probatoria, si afferma espressamente che “Gli scenari di esposizione considerati hanno tenuto conto della N. 00513/2024 REG.RIC.
destinazione urbanistica prevalentemente residenziale del sito ed a tale riguardo si è fatto riferimento ai limiti di cui alla Tabella 1, colonna A, dell'allegato 5 della parte del DLgs 152/2006, previsti per le “aree ad uso verde pubblico, privato e residenziale”. (cfr. doc. 1, p. 9).
Risulta inoltre che, oltre alla vocazione residenziale dell'area, l'analisi di rischio ha altresì considerato i vincoli derivanti dagli strumenti urbanistici, avendo tenuto conto delle specifiche previsioni di PGT attinenti al divieto di realizzazione di piani interrati, così facendo applicazione della disciplina sopra riportata, che impone di condurre l'analisi di rischio avuto riguardo alla pertinente strumentazione urbanistica. Si legge infatti al punto 4.7.4. “Indoor” del documento di ADR che “Si è quindi scelto di considerare tutta l'area di cui al F. 26 M.li 2 e 169 (escluso il solo lotto dell'edificio vincolato) edificabile in rispetto dello strumento urbanistico e leggi vigenti e quindi senza la possibilità di realizzare dei volumi interrati…)” (cfr. doc. 1, pag. 7).
Ad avviso della ricorrente, l'ADR avrebbe tenuto conto, invece, dello stato di fatto del compendio immobiliare ed in particolare della circostanza che attualmente lo stesso si presenta non abitato. L'assunto è però rimasto indimostrato, posto che non risulta dalla documentazione in atti che di tale circostanza l'analisi abbia in qualche modo tenuto conto, né che la stessa abbia influito sulle metodiche utilizzate, sì da condurre a conclusioni erronee o meno cautelative nella prospettiva di tutela ambientale.
Per il resto, si osserva come la ricorrente non abbia fornito indicazioni utili al compiuto vaglio della censura, avendo omesso di specificare gli aspetti inerenti allo “stato di fatto” del compendio, ulteriori rispetto alla situazione abitativa degli immobili, che sarebbero stati illegittimamente valutati ai fini dell'analisi.
Deve essere comunque evidenziato che la necessità di parametrare l'analisi di rischio alla destinazione urbanistica dell'area non esclude ed anzi impone che tale analisi, in quanto appunto “sito specifica”, tenga conto in concreto delle peculiari caratteristiche del sito e della sua conformazione. N. 00513/2024 REG.RIC.
Per le stesse ragioni non risulta irragionevole che l'analisi debba essere ripetuta al variare delle condizioni dell'area, una volta completata l'edificazione del compendio immobiliare, così come è stato prescritto dal provvedimento avversato secondo cui
“ogni variazione delle condizioni sito specifiche assunte per l'implementazione dell'Analisi di Rischio dovrà essere accompagnata da una nuova Analisi di Rischio relativa alla nuova configurazione dell'area”.
D'altra parte, la prescrizione comunale appare coerente con quanto disposto dal punto
3 della DGR n. 8/11348 del 10.2.2010 (di cui è riportato uno stralcio nella relazione di CTU depositata dalla ricorrente al doc. 9) laddove prevede che qualora intervenga una modifica della destinazione d'uso o “una modifica dell'utilizzo del suolo, indipendentemente dal cambio della destinazione d'uso”, in un area oggetto di analisi di rischio già approvata, il soggetto obbligato/interessato, trasmette agli enti interessati una nuova analisi di rischio sito specifica relativa alla nuova configurazione dell'area unitamente a copia dell'atto di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento di trasformazione territoriale ai fini dell'attivazione di un nuovo iter procedimental>.
Ad avviso della ricorrente, al contrario, la prescrizione del provvedimento comunale che impone la ripetizione dell'analisi di rischio sarebbe del tutto inutile poiché
“qualora infatti si faccia riferimento ai parametri meno cautelativi propri della destinazione d'uso in atto al momento della bonifica e non alla disciplina impressa dai vigenti strumenti urbanistici, si ha … la certezza di dover ripetere l'iter amministrativo e ciò comporta un'irragionevole ed ingiustificata dissipazione di risorse pubbliche e private”.
La tesi della ricorrente non è persuasiva in quanto inficiata dall'evidente erroneità delle sue premesse, vale a dire che l'analisi di rischio sia stata nella specie effettuata utilizzando “parametri meno cautelativi” rispetto a quelli propri della destinazione urbanistica dell'area. Come già evidenziato, al contrario, l'analisi di rischio è stata N. 00513/2024 REG.RIC.
svolta avuto riguardo alla destinazione residenziale del compendio, tenendo conto dei valori soglia di cui alla tabella 1, colonna A, dell'allegato 5 alla parte IV d.lgs.
152/2006, in ottica di precauzione per le zone a destinazione residenziale.
La prescrizione del provvedimento che impone la ripetizione dell'analisi, pertanto, non discende dall'adozione di parametri meno cautelativi, bensì, come detto, dalla necessità di adeguare le valutazioni effettuate all'evoluzione delle caratteristiche dell'area, una volta ultimata l'edificazione, coerentemente con le specificità imposte da un'analisi che il legislatore definisce non a caso “sito-specifica”.
Da quando detto discende l'infondatezza dell'asserita violazione del principio “chi inquina paga”, essendo evidente che il fatto che i signori MA, già individuati quali responsabili della contaminazione, non debbano – allo stato- procedere alla bonifica del sito, è conseguenza dell'adozione di una analisi di rischio correttamente svolta.
In conclusione il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente a rifondere ai controinteressati le spese del presente giudizio, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati: N. 00513/2024 REG.RIC.
EL AB, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
BE IZ, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
BE IZ
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
EL AB
Pubblicato il 02/12/2025
N. 01102 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00513/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 513 del 2024, proposto da P&P Costruzioni
S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fiorenzo Bertuzzi, Gianpaolo Sina, Silvano Venturi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Iseo, non costituito in giudizio;
nei confronti
VI MA, IN MA, IA MA, AR MA, rappresentati e difesi dagli avvocati Italo Luigi Ferrari, Francesco Fontana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; N. 00513/2024 REG.RIC.
per l'annullamento
- della determinazione del 13.12.2023 n. 996 (comunicata in pari data), con la quale il
Responsabile Area Edilizia Privata Commercio e Patrimonio del Comune di Iseo (BS) ha approvato l'analisi di rischio sito specifica relativa alle aree in Iseo di proprietà della ricorrente
- del verbale della conferenza di servizi in pari data e di ogni atto presupposto, connesso o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di VI, IN, IA e AR
MA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 la dott.ssa BE IZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
La società P&P Costruzioni s.r.l. è proprietaria di un compendio immobiliare sito nel
Comune di Iseo, acquistato nell'anno 2010 dai fratelli MA, odierni controinteressati, ed attualmente classificato in zona B2 del vigente PRG con destinazione “residenziale consolidata e di completamento semintensiva”.
Essendo stata riscontrata, successivamente all'acquisto, una contaminazione dell'area da idrocarburi, il Comune di Iseo ha avviato nei confronti dei signori MA, individuati quali soggetti responsabili dell'inquinamento, il procedimento di bonifica di cui all'art. 242 D. Lgs. n. 152/06, invitandoli alla elaborazione del piano di caratterizzazione nonchè a tutte le attività necessarie alla bonifica. N. 00513/2024 REG.RIC.
In ragione dei ritardi nella predisposizione del piano di caratterizzazione da parte dei controinteressati, la ricorrente ha proposto dinanzi al Tribunale di Brescia ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di verificare lo stato di contaminazione dell'immobile.
Successivamente, i controinteressati hanno proceduto alla elaborazione del documento di analisi rischio sito specifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. n. 152/06.
All'esito della conferenza di servizi decisoria convocata per lo svolgimento del procedimento di approvazione del documento di analisi, il Comune di Iseo ha adottato la determinazione n. 996 del 13.12.2023 con la quale ha approvato l'analisi di rischio sito-specifica, disponendo (i) di provvedere ad indicare lo stato di contaminazione nel certificato di destinazione urbanistica delle aree, sulla cartografia e sulla norme tecniche di attuazione del PGT; (ii) il monitoraggio per la matrice acque sotterranee,
a cura del responsabile della contaminazione, per la durata di 5 anni; (iii) che “ogni variazione delle condizioni sito specifiche assunte per l'implementazione dell'Analisi di rischio dovrà essere accompagnata da una nuova Analisi di rischio relativa alla nuova configurazione dell'area”.
P&P Costruzioni s.r.l. ha impugnato gli atti indicati in epigrafe con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato ai signori MA e al Comune di Iseo.
Con atto del 15 maggio 2024 i signori MA hanno chiesto la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario.
In data 2 luglio 2024 la società ricorrente si è costituita in giudizio riproponendo i motivi sollevati in sede di ricorso straordinario, deducendo “1) violazione dell'art. 242
d. lgs. n. 152/06 e art. 4 d.m. n. 31/15, in quanto l'analisi di rischio sito specifica è stata condotta ed approvata in relazione all'attuale stato e non alla complessiva disciplina urbanistica dell'area; 2) difetto di motivazione, manifesta irragionevolezza
e violazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa in quanto la N. 00513/2024 REG.RIC.
procedura svolta in relazione allo stato attuale dell'area risulta inutile, poiche' la medesima deve essere successivamente ripetuta per attuare le previsioni urbanistiche.
Violazione del principio chi inquina paga”.
Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso i signori VI, IN,
IA e AR MA, insistendo per la reiezione del gravame.
Con la memoria ex art. 73 c.p.a. i signori MA hanno sollevato preliminarmente due eccezioni pregiudiziali di rito. Il ricorso sarebbe inammissibile per carenza di interesse, in quanto la società ricorrente non trarrebbe alcun vantaggio dall'annullamento dell'atto impugnato; una eventuale determinazione del Comune che ritenesse necessaria la bonifica dell'area, infatti, comporterebbe unicamente un aggravio per i controinteressati. Al contrario, la circostanza che l'amministrazione abbia ritenuto non necessario procedere alla bonifica dovrebbe essere considerato un effetto favorevole per la ricorrente. Sotto altro aspetto, il ricorso sarebbe inammissibile in quanto non notificato a tutte le amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi decisoria (AST, Provincia, ARPA).
All'udienza del 14 maggio 2025 fissata per la trattazione del merito della causa, il difensore dei signori MA ha eccepito il tardivo deposito della memoria di replica della ricorrente, quindi il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Preliminarmente deve darsi atto del deposito tardivo della memoria di replica di parte ricorrente, in quanto effettuato il 23 aprile 2025, ultimo giorno utile, alle ore 17.34, dunque oltre il termine delle ore 12.00.
L'art. 4 comma 4 dell'all.to 2 al d.lgs. n. 104 del 2010 (c.p.a.), come modificato dall'art. 7, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, ha previsto infatti che “È assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore
24:00 dell'ultimo giorno consentito. Il deposito è tempestivo se entro le ore 24:00 del giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine. Agli effetti dei termini a difesa e N. 00513/2024 REG.RIC.
della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo”.
Al riguardo, il Collegio ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale “tale norma va interpretata nel senso che il deposito con il processo amministrativo telematico (Pat) è possibile fino alle ore 24.00 ma se effettuato
l'ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dal comma 1 dell'art. 73 c.p.a., ove avvenga oltre le ore 12 (id est, l'orario previsto per i depositi prima dell'entrata in vigore del Pat), si considera – limitatamente ai fini della garanzia dei termini a difesa
e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche – effettuato il giorno successivo, ed è dunque tardivo. In altri termini, il termine ultimo di deposito alle ore 12 permane, anche all'indomani dell'entrata in vigore del Pat, come termine di garanzia del contraddittorio tra le parti e della corretta organizzazione del lavoro del Collegio giudicante” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 24 maggio 2018, n. 3136, Cons. Stato, sez. IV,
13 dicembre 2020, n. 1137).
La memoria va pertanto espunta dal fascicolo processuale.
Ciò posto, può prescindersi dall'esame delle eccezioni preliminari sollevate dalla parte controinteressata essendo il ricorso infondato nel merito.
Con il primo motivo P&P Costruzioni s.r.l. lamenta la violazione dell'art. 242 del d.lgs. n. 152/2006, il quale, per come interpretato dalla giurisprudenza amministrativa, imporrebbe di tenere conto della destinazione urbanistica del sito inquinato e non del suo stato di fatto attuale. L'analisi di rischio sarebbe stata invece erroneamente condotta ed approvata in relazione allo stato attuale dell'area, ove gli immobili ivi ricadenti sono non abitati, e non invece alla destinazione d'uso della stessa per come risultante dagli strumenti urbanistici.
Con il secondo motivo di gravame la ricorrente denuncia vizi di motivazione e manifesta irragionevolezza, sostenendo che la determinazione impugnata, N. 00513/2024 REG.RIC.
prescrivendo l'adozione di una nuova analisi di rischio alla variazione delle condizioni sito specifiche, avrebbe approvato un documento di analisi di rischio del tutto inutile, in contrasto con il principio di buon andamento dell'azione amministrativa, posto che l'analisi dovrà essere ripetuta successivamente per attuare le previsioni urbanistiche quando verrà completata l'edificazione dell'area. Risulterebbe inoltre violato il principio “chi inquina paga”, poiché le modalità di svolgimento dell'analisi di rischio comportano che i controinteressati, quali autori accertati dell''inquinamento, non sono tenuti a svolgere alcuna operazione di bonifica.
I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati.
Giova premettere che l'art. 242 del d.lgs. n. 152 del 2006 prevede, al comma 4, che
“Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)”, e stabilisce che “i criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute entro il 30 giugno 2008. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, i criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono riportati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto”.
Il richiamato allegato 1 prevede che “L'individuazione e l'analisi dei potenziali percorsi di esposizione e dei bersagli e la definizione degli obiettivi di bonifica, in coerenza con gli orientamenti strategici più recenti, devono tenere presente la destinazione d'uso del sito prevista dagli strumenti di programmazione territoriale” mentre l'allegato 5 alla parte IV riferisce le “concentrazioni soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee” alla “specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare”, distinguendo nella colonna “A” i siti ad uso verde pubblico e privato e residenziale e nella colonna “B” i siti ad uso commerciale e industriale. N. 00513/2024 REG.RIC.
Nell'interpretazione della disciplina in questione, la giurisprudenza amministrativa richiamata da parte ricorrente ha evidenziato che gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica debbano essere commisurati agli obiettivi di
“promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali” (art. 2, comma 1, del decreto legislativo n.
152 del 2006) e “della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga"”, il che impone di tener conto della destinazione dell'area da bonificare, come risultante dalla pertinente strumentazione urbanistica (nel caso esaminato, residenziale) piuttosto che della destinazione d'uso di fatto dell'immobile (nel caso, commerciale e industriale). Una simile interpretazione consente infatti, in una prospettiva di più ampia tutela ambientale, di tener conto dei livelli soglia di cui alla colonna A, più stringenti di quelli stabiliti nella colonna B per i siti a destinazione commerciale o industriale (cfr. Cons. Stato, parere n. 1156/2019).
Tanto premesso, venendo al caso in esame, la tesi di parte ricorrente secondo cui l'analisi di rischio sarebbe stata eseguita avuto riguardo allo stato di fatto del compendio, così obliterando la disciplina inerente all'individuazione dei valori soglia riportati nelle citate tabelle di cui alla parte IV, allegato 5 del d.lgs. 152/2006, risulta smentita dalla documentazione in atti, avuto specifico riguardo al documento prodotto sub. doc. 1 dalla parte controinteressata, consistente in un estratto del piano di
“caratterizzazione ed analisi di rischio sanitario-ambientale sito specifica (adr) del sito potenzialmente contaminato (art. 240, comma 1, lettera d) del D.Lgs n. 152/2006
e smi) presso l'area ubicata fra le Vie Mier e Gorzoni in Comune di Iseo (BS)”.
Nelle conclusioni riportate nella parte finale di detto documento, di cui non sono poste in dubbio o contestate né la veridicità né l'efficacia probatoria, si afferma espressamente che “Gli scenari di esposizione considerati hanno tenuto conto della N. 00513/2024 REG.RIC.
destinazione urbanistica prevalentemente residenziale del sito ed a tale riguardo si è fatto riferimento ai limiti di cui alla Tabella 1, colonna A, dell'allegato 5 della parte del DLgs 152/2006, previsti per le “aree ad uso verde pubblico, privato e residenziale”. (cfr. doc. 1, p. 9).
Risulta inoltre che, oltre alla vocazione residenziale dell'area, l'analisi di rischio ha altresì considerato i vincoli derivanti dagli strumenti urbanistici, avendo tenuto conto delle specifiche previsioni di PGT attinenti al divieto di realizzazione di piani interrati, così facendo applicazione della disciplina sopra riportata, che impone di condurre l'analisi di rischio avuto riguardo alla pertinente strumentazione urbanistica. Si legge infatti al punto 4.7.4. “Indoor” del documento di ADR che “Si è quindi scelto di considerare tutta l'area di cui al F. 26 M.li 2 e 169 (escluso il solo lotto dell'edificio vincolato) edificabile in rispetto dello strumento urbanistico e leggi vigenti e quindi senza la possibilità di realizzare dei volumi interrati…)” (cfr. doc. 1, pag. 7).
Ad avviso della ricorrente, l'ADR avrebbe tenuto conto, invece, dello stato di fatto del compendio immobiliare ed in particolare della circostanza che attualmente lo stesso si presenta non abitato. L'assunto è però rimasto indimostrato, posto che non risulta dalla documentazione in atti che di tale circostanza l'analisi abbia in qualche modo tenuto conto, né che la stessa abbia influito sulle metodiche utilizzate, sì da condurre a conclusioni erronee o meno cautelative nella prospettiva di tutela ambientale.
Per il resto, si osserva come la ricorrente non abbia fornito indicazioni utili al compiuto vaglio della censura, avendo omesso di specificare gli aspetti inerenti allo “stato di fatto” del compendio, ulteriori rispetto alla situazione abitativa degli immobili, che sarebbero stati illegittimamente valutati ai fini dell'analisi.
Deve essere comunque evidenziato che la necessità di parametrare l'analisi di rischio alla destinazione urbanistica dell'area non esclude ed anzi impone che tale analisi, in quanto appunto “sito specifica”, tenga conto in concreto delle peculiari caratteristiche del sito e della sua conformazione. N. 00513/2024 REG.RIC.
Per le stesse ragioni non risulta irragionevole che l'analisi debba essere ripetuta al variare delle condizioni dell'area, una volta completata l'edificazione del compendio immobiliare, così come è stato prescritto dal provvedimento avversato secondo cui
“ogni variazione delle condizioni sito specifiche assunte per l'implementazione dell'Analisi di Rischio dovrà essere accompagnata da una nuova Analisi di Rischio relativa alla nuova configurazione dell'area”.
D'altra parte, la prescrizione comunale appare coerente con quanto disposto dal punto
3 della DGR n. 8/11348 del 10.2.2010 (di cui è riportato uno stralcio nella relazione di CTU depositata dalla ricorrente al doc. 9) laddove prevede che qualora intervenga una modifica della destinazione d'uso o “una modifica dell'utilizzo del suolo, indipendentemente dal cambio della destinazione d'uso”, in un area oggetto di analisi di rischio già approvata, il soggetto obbligato/interessato, trasmette agli enti interessati una nuova analisi di rischio sito specifica relativa alla nuova configurazione dell'area unitamente a copia dell'atto di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento di trasformazione territoriale ai fini dell'attivazione di un nuovo iter procedimental>.
Ad avviso della ricorrente, al contrario, la prescrizione del provvedimento comunale che impone la ripetizione dell'analisi di rischio sarebbe del tutto inutile poiché
“qualora infatti si faccia riferimento ai parametri meno cautelativi propri della destinazione d'uso in atto al momento della bonifica e non alla disciplina impressa dai vigenti strumenti urbanistici, si ha … la certezza di dover ripetere l'iter amministrativo e ciò comporta un'irragionevole ed ingiustificata dissipazione di risorse pubbliche e private”.
La tesi della ricorrente non è persuasiva in quanto inficiata dall'evidente erroneità delle sue premesse, vale a dire che l'analisi di rischio sia stata nella specie effettuata utilizzando “parametri meno cautelativi” rispetto a quelli propri della destinazione urbanistica dell'area. Come già evidenziato, al contrario, l'analisi di rischio è stata N. 00513/2024 REG.RIC.
svolta avuto riguardo alla destinazione residenziale del compendio, tenendo conto dei valori soglia di cui alla tabella 1, colonna A, dell'allegato 5 alla parte IV d.lgs.
152/2006, in ottica di precauzione per le zone a destinazione residenziale.
La prescrizione del provvedimento che impone la ripetizione dell'analisi, pertanto, non discende dall'adozione di parametri meno cautelativi, bensì, come detto, dalla necessità di adeguare le valutazioni effettuate all'evoluzione delle caratteristiche dell'area, una volta ultimata l'edificazione, coerentemente con le specificità imposte da un'analisi che il legislatore definisce non a caso “sito-specifica”.
Da quando detto discende l'infondatezza dell'asserita violazione del principio “chi inquina paga”, essendo evidente che il fatto che i signori MA, già individuati quali responsabili della contaminazione, non debbano – allo stato- procedere alla bonifica del sito, è conseguenza dell'adozione di una analisi di rischio correttamente svolta.
In conclusione il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente a rifondere ai controinteressati le spese del presente giudizio, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati: N. 00513/2024 REG.RIC.
EL AB, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
BE IZ, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
BE IZ
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
EL AB