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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 10/12/2025, n. 1471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1471 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa AN MA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1334/2019 promossa
da
( ), in persona del suo amministratore di sostegno Parte_1 C.F._1
Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GIUSEPPE DI GIANDOMENICO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Giulianova (TE), in via Largo del Forno 11;
ATTORE contro
), Controparte_2 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti CARLO AN, LUCA
AN e UD AN, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in TE,
Via Torre Bruciata 17/21;
CONVENUTA
OGGETTO: cancellazione dell'ipoteca e risarcimento del danno.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 9 dicembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con atto di citazione regolarmente notificato ha convenuto in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_2 Tribunale di TE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, così giudicare:
Nel merito:
In via principale: accertare e dichiarare l'inesistenza del titolo in forza del quale è stata iscritta in data 13.6.2017 al nr. 981 l'ipoteca giudiziale di € 42.000,00 a favore della convenuta nata a [...]_2
(Svizzera) il 13.4.1972 C.F. residente a [...], C.F._2 sui beni immobili di proprietà del sig. e meglio descritti nella nota allegata e, per Parte_1
l'effetto, disporne la cancellazione ordinando al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla cancellazione della suddetta iscrizione ipotecaria con esonero di ogni sua responsabilità.
In via subordinata:
- accertare e dichiarare la sproporzione tra il presunto credito e il valore dei beni immobili sui quali è stata iscritta l'ipoteca sopra indicata e, per l'effetto, ordinarne la cancellazione o la sua restrizione così come previsto dagli artt. 2875 e 2876 c.c.
e, per l'effetto,
- condannare la parte convenuta al risarcimento dei danni subiti dall'attore ai sensi dell'art. 2043
c.c. e anche ai sensi dell'art. 96 co.
2. Cpc, che si quantificano in complessivi Euro 50.000,00 o in quella diversa somma maggiore o minore che risulterà provata e di giustizia all'esito dell'istruttoria.
- in ogni caso,
con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre 15% spese generali e rifuse iva e cpa.
I fatti posti a fondamento della domanda, per come prospettati nell'atto di citazione, possono essere sintetizzati come di seguito:
unitamente ad altri soggetti ( ex NF TE, Parte_1 Parte_2 CP_3
era stato coinvolto in un complesso contenzioso lavoristico intrapreso nei loro confronti
[...] dall'odierna convenuta che aveva lavorato, dal maggio 2012 all'estate del Controparte_2
2013 per quattro ore giornaliere e 20 ore settimanali, presso l'associazione NF, di cui lo stesso era stato presidente;
Parte_1
-segnatamente, fino a quel momento, erano stati emessi i seguenti provvedimenti giudiziari: ordinanza 910 dell'11.2.2016 e successiva sentenza di merito nr. 232 del 26.03.2018, nell'ambito del giudizio instaurato con ricorso ex art. 1 co. 48 l. 92/2012, (legge Fornero);
-la sentenza era stata impugnata in Corte d'Appello di L'Aquila, che aveva rigettato il gravame;
-la sentenza n. 528/2018 della Corte d'Appello era stata impugnata in Cassazione;
-parallelamente, aveva pure promosso innanzi al Tribunale di TE Controparte_2 ricorso ex art. 414 c.p.c. al fine di ottenere il riconoscimento del rapporto lavorativo a tempo pieno in
2 Tribunale di TE
luogo di quello parziale e le conseguenti connesse differenze retributive;
la causa si era conclusa con la sentenza nr. 373/2017 che aveva respinto la domanda della ricorrente compensando le spese del grado;
-la sentenza di primo grado era stata impugnata ed il relativo giudizio pendeva innanzi alla Corte
d'Appello di L'Aquila;
aveva intrapreso numerose azioni esecutive nei confronti di Controparte_2 [...]
, in virtù dei titoli esecutivi ottenuti in esito al contenzioso ex legge Fornero, in cui era Parte_1 risultata vittoriosa, pur avendo concluso un accordo (tenuto riservato) con uno dei coobbligati solidali
( , in forza del quale aveva percepito la somma di € 12.000, ampiamente satisfattiva di ogni CP_3 sua presunta e contestata ragione creditoria;
-la convenuta aveva, inoltre, iscritto ipoteca giudiziale su tutti i beni immobili di proprietà dell'attore per € 42.000,00 a garanzia di un credito di € 20.888,21 su beni già gravati da ipoteca di primo grado a favore di un istituto di credito, il cui valore complessivo supera i quatto milioni di euro;
-dalla lettura della nota di trascrizione era possibile appurare che l'atto giudiziario posto a base della iscritta ipoteca fosse rappresentato da un provvedimento adottato dal Tribunale di TE in data
9.2.2016 sotto forma di decreto ingiuntivo;
in verità l'unico decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
TE, nella vicenda in oggetto, era il decreto nr. 481/2017 emesso il 9.6.2017 per l'importo di €
20.862,60, opposto con citazione 30.9.2017, mai dichiarato esecutivo, mentre in sede di opposizione era stata la stessa controparte all'udienza del 16.10.2018 ad averne chiesto la revoca ammettendo così,
l'insussistenza dell'azionato credito;
-quindi, il titolo di formazione giudiziale non esisteva ed era stato arbitrariamente e scorrettamente
“confezionato” dalla controparte;
-l'iniziativa posta in essere dalla era stata fonte di grave pregiudizio per l'attore CP_2 che si era visto bloccare una pratica di ristrutturazione del debito avviata con Banca Intesa che gli avrebbe consentito di estinguere e ripianare le esposizioni passive di tutti i rapporti di conto corrente, risparmiando circa 50.000,00 euro.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5.7.2019, si è costituita in giudizio
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_2
“chiede che l'On. Tribunale adito Voglia rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di giustizia, da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
A sostegno delle proprie ragioni, la convenuta ha dedotto quanto segue:
- di aver impugnato il licenziamento verbale intimatole il 4.3.2014 da – vice- Parte_2 presidente dell'associazione non riconosciuta NF TE – chiedendo contestualmente dichiararsi l'inesistenza del recesso datoriale e la permanenza del rapporto di lavoro, con la condanna
3 Tribunale di TE
della NF al pagamento delle retribuzioni maturate dal marzo 2014 sino alla sentenza, in solido con e rispettivamente Presidente e Vice-presidente Parte_1 Parte_2 dell'associazione;
-che il procedimento del c.d. “rito Fornero” era stato definito con ordinanza n. 910/2016 del 9-
11/2/2016 con la quale il Giudice aveva accolto il ricorso e, dichiarata la perdurante efficacia del rapporto, aveva condannato NF TE e in via solidale , e Parte_1 Parte_2
(terzo chiamato in giudizio) a “corrispondere alla ricorrente le retribuzioni Controparte_3 spettanti dalla data del 4/3/2014 ad oggi, oltre interessi e rivalutazione monetaria”;
-i soccombenti avevano proposto opposizione avverso l'ordinanza n. 910/2016 e il Tribunale di
TE – Sezione Lavoro, con sentenza del 23.3.2018, n. 232, così aveva provveduto: “Dichiara cessata la materia del contendere tra e dichiarando Controparte_3 Controparte_2 compensate le spese di lite tra le parti;
accertata l'inefficacia del recesso verbale e la persistenza del rapporto di lavoro dipendente tra la ricorrente e l'associazione NF di TE, dichiara tenuta e condanna la predetta associazione NF di TE e, in via solidale, e Parte_1 Parte_2
, a corrispondere alla ricorrente le retribuzioni spettanti dalla data del 04/03/2014 al
[...]
20/02/2016 oltre interessi e rivalutazione come per legge”;
-D e avevano proposto reclamo avverso la sentenza n. 232/2018 e la Corte Pt_1 Pt_2
d'Appello di L'Aquila – Sezione Lavoro, con sentenza n. 528/2018 del 19.7.2018, aveva rigettato il reclamo;
-nel frattempo, con atto di precetto notificato in data 13.10.2016, era stato intimato ai debitori solidali NF TE, e il pagamento delle retribuzioni maturate Parte_1 Parte_2 dal 4 marzo 2014 al 9 febbraio 2016, comprensive di interessi e rivalutazione, per un importo complessivo di € 20.888,21;
-D aveva proposto opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, e il giudizio Parte_1 era pendente al n.r.g. 387/2017, con udienza di discussione fissata per il 13.12.2019;
-con atto di pignoramento presso terzi notificato in data 19.7.2017, erano state sottoposte a vincolo le somme dovute al Sig. da diversi Istituti di credito nonché da persone fisiche ed Enti Parte_1 pubblici e privati;
, con ricorso notificato in data 18.12.2018, aveva proposto opposizione Parte_1 all'esecuzione e agli atti esecutivi (proc. iscritto al n. 2/2018 R.G. – G.I. Dr.ssa Francesca Di Bari);
-con ricorso notificato in data 30.8.2017, era stato ingiunto a e di pagare la Parte_1 Pt_2 somma di € 20.862,60 a titolo di retribuzioni maturate, persistendo il rapporto di lavoro, dall'11.2.2016 all'11.5.2017; i debitori aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo, pendente con il n.r.g.
1879/2017;
4 Tribunale di TE
-il secondo giudizio promosso nei confronti dell'attor, con ricorso del mese di agosto 2014, era diretto al conseguimento delle differenze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro;
ma il
Tribunale di TE – Sezione Lavoro, con sentenza n. 373/2017 depositata in data 26/09/2017, aveva rigettato il ricorso;
-impugnata la sentenza n. 373/2017, la Corte d'Appello di L'Aquila – Sezione Lavoro, con sentenza n. 435/2019 pubblicata in data 13/06/2019, aveva così provveduto: “- accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, a riforma della sentenza gravata, condanna in solido l'associazione NF di TE e ed , in proprio e nella qualità, al pagamento in Parte_1 Parte_2 favore della della somma complessiva di € 7.538,18, maggiorata di svalutazione Istat ed CP_2 interessi legali sugli importi via via rivalutati dalla cessazione del rapporto (4 marzo 2014) al saldo effettivo;
- b) compensa fra le parti per la metà le spese di entrambi i gradi – liquidate per l'intero, quali compensi professionali, per il primo grado in € 4.000,00 e per il secondo grado in € 4.200,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA – ponendo l'altra metà in solido a carico degli appellati indicati sub
a)”.
Così ricostruita la vicenda giudiziaria intercorsa tra le parti, la convenuta ha affermato l'infondatezza delle doglianze attoree, segnatamente sostenendo che:
-l'azione esecutiva era stata legittimamente intrapresa in forza dell'ordinanza n. 910/2016 del
9.2.2016, che, ai sensi dell'art. 1, comma 49, L. 92/2012 costituisce pacificamente un titolo esecutivo, essendo stata per giunta confermata dal Tribunale stesso e dalla Corte d'Appello di L'Aquila in sede di reclamo;
-nella note di iscrizione dell'ipoteca giudiziale n. 981 del 13.6.2017 era stato commesso un errore materiale nella parte in cui era stato menzionato il decreto ingiuntivo: in realtà, era evidente che l'iscrizione trovasse fondamento nell'ordinanza n. 910/2016 e invero nella descrizione del titolo si faceva correttamente riferimento al provvedimento emesso dal Tribunale di TE in data 9.2.2016;
-contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, pur mancando nell'ordinanza n. 910/2016 una quantificazione puntuale del credito, essa conteneva comunque i criteri necessari per determinarlo correttamente;
-quanto alla transazione intervenuta con il sul punto si era già pronunciata la Corte CP_3
d'Appello di L'Aquila, la quale aveva escluso, quindi, che il potesse avvalersi della Parte_1 transazione intervenuta tra la e il CP_2 CP_3
-quanto all'iscrizione ipotecaria, non vi erano i presupposti per affermare la responsabilità aquiliana o processuale invocata da controparte, non essendo revocabile in dubbio l'esistenza del credito vantato nei confronti di;
Parte_1
-da ultimo, i danni lamentati dall'attore erano sforniti di qualsivoglia prova a supporto.
5 Tribunale di TE
Così instauratosi il contraddittorio, la causa è stata istruita esclusivamente in via documentale;
alla prima udienza di comparizione delle parti del 15.1.2020, i difensori di entrambe le parti hanno chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, sicché il Tribunale ha rinviato, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 20.10.2021.
In data 18.10.2021, il difensore di parte attrice ha depositato foglio di precisazione delle conclusioni, articolando mezzi di prova e modificando le conclusioni originarie, nei termini che seguono:
“accertare che l'ordinanza interinale 910/2016 non costituiva titolo idoneo per l'iscrizione di ipoteca giudiziaria iscritta dando falsamente atto che il titolo era invece costituito da “decreto ingiuntivo” e, per l'effetto, dichiarare la nullità della relativa iscrizione di ipoteca contraddistinta al registro generale n. 7365 registro particolare n. 981 presentazione n. 17 del 13.6.2017.
Accertare che l'ipoteca giudiziaria per cui è causa è stata iscritta per l'intero presunto e non liquidato credito rivendicato da sulla scorta di una retribuzione mensile full time di € CP_2
1.390,84 non ostante il giudicato di cui alla sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila 435/2019 di cui al doc. 2 prodotto, ha statuito che la prestava 4 ore lavorative giornaliere e venti CP_2 settimanali;
Accertare altresì che l'ipoteca di cui si discute è stata iscritta in data 13.7.2017 per un credito non liquidato, non certo e non esigibile dopo che era intervenuto l'accordo transattivo 26.11.2016 con il sig. che si impegnava a corrispondere la somma di 12.000 euro per sorte capitale Controparte_3
e € 5.106,92 per spese legali giusto verbale di conciliazione (doc. 1) tenuto segreto e di cui controparte ha negato l'esistenza, prodotto dal sig. nell'ambito di altro giudizio solo a seguito di CP_3 ordinanza ex 210 cpc. Per tutte le ragioni indicate dichiarare conseguentemente la nullità della iscrizione ipotecaria sopra richiamata.
Accertare in via subordinata di merito in ogni caso la sproporzione tra il presunto credito posto a base della iscrizione ipotecaria (20.888) che ha vincolato l'intero patrimonio del sig. Parte_1 il cui valore (4.095.900 di euro) supera di 199 volte il rivendicato e contestato credito.
Accertare e dichiarare che il sig. per poter perfezionare il finanziamento bancario di € Parte_1
1.700.000 ha dovuto preventivamente corrispondere in data 5.3.2021 alla la somma di € CP_2
15.873,15 (9.680,01 + 6193,14), conditio sine qua non, per ottenere l'assenso alla cancellazione dell'ipoteca.
Accertare e dichiarare che in data 1.4.2021, ovvero 26 giorni dopo l'accordo del 5.3.3021 e conseguente cancellazione della ipoteca 7365/981 del 13.6.2017, senza alcun Controparte_2 preventivo avviso ha iscritto due ulteriori ipoteche giudiziarie: la n. 573 a garanzia del credito derivante dalla sentenza (in realtà trattasi di ordinanza non definitiva) 910/2016 (già posta a base della prima iscrizione ipotecaria) e che aveva costituito oggetto dell'accordo del 5.3.3021 e le cui
6 Tribunale di TE
spese erano già state integralmente corrisposte dal sig. come risulta dal verbale Controparte_3 di transazione prodotto (doc.1), nonché l'ipoteca n. 574 a garanzia delle spese liquidate dalla Corte
d'Appello dell'Aquila con la sentenza n. 528/2018, che il sig. è stato costretto ad Parte_1 estinguere mediante versamento della somma di € 11.862,65 per evitare la perdita del finanziamento accordato dal pochi giorni prima della data fissata per l'atto e per Controparte_4
l'effetto dichiarare la nullità delle ipoteche 573 e 574 del 1.4.2021 a garanzia di un credito già oggetto della precedente iscrizione e comunque estinto sia in funzione dell'accordo del 5.3.2021 sia perché il relativo importo era già stato corrisposto dal sig. in esecuzione del verbale di conciliazione CP_3
26.11.2016.
Per effetto e in conseguenza delle illegittime e arbitrarie condotte della condannarla al CP_2 risarcimento dei danni nella misura di € 30.689,23 pari agli interessi corrisposti in più dal sig.
[...]
sui rapporti di conto corrente rispetto agli interessi che gli sarebbero stati praticati col Parte_1 mutuo ipotecario, o in quella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia.
Condannare la convenuta al risarcimento dei danni per essere venuta meno ai doveri di lealtà e probità che il codice di rito impone alle parti (e ai difensori).
Condannare altresì parte convenuta al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art.
96 co. 1 e co. 2 cpc da liquidarsi in via equitativa.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre 15% spese generali e rifuse iva e cpa”.
Stante il carico del ruolo e la necessità di attribuire priorità a cause di più risalente iscrizione,
l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata più volte rinviata l'ufficio.
Con ordinanza del 6.7.2025 la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione di giorni sessanta (decorrenti dal 15.7.2025 incluso) per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori giorni venti per il deposito di memorie di replica.
Con ordinanza del 17.11.2025 il Tribunale ha rimesso la causa sul ruolo, sul rilievo che in data
26.5.2025 era subentrato nel giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Di Giandomenico, il sig. , quale amministratore di sostegno del sig. , giusta Controparte_1 Parte_1 provvedimento di nomina del 30.11.2022, in atti;
poiché nel richiamato provvedimento di nomina il
Giudice Tutelare aveva elencato in maniera puntuale tutti gli atti che l'amministratore di sostegno potrà porre in essere per conto del beneficiario e tra questi non rientrava l'autorizzazione a costituirsi nel presente giudizio, il Tribunale ha rimesso la causa sul ruolo, onde acquisire apposita autorizzazione del
Giudice Tutelare.
Depositata l'autorizzazione necessaria, la causa è stata nuovamente assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma III c.p.c., all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta disposto in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 9.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7 Tribunale di TE
Preliminarmente, deve affermarsi l'inammissibilità delle richieste istruttorie e delle conclusioni articolate nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 18.10.2021: i mezzi istruttori ivi articolati e le domanda nuove proposte non possono trovare ingresso in questo giudizio, poiché alla data del 18.10.2021 erano già ampiamente spirati i termini sia per precisare o modificare le domande, sia per avanzare richieste istruttorie. Come già evidenziato, alla prima udienza di comparizione delle parti del 15.1.2020, i difensori hanno chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, senza chiedere la concessione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c., sicché le domande su cui il Tribunale dovrà pronunciarsi sono quelle cristallizzate negli atti introduttivi e, ai fini della decisione, oltre a quella già prodotta potrà essere tenuta in considerazione esclusivamente la documentazione formatasi successivamente allo spirare dei termini, ove rilevante.
Tanto premesso, l'odierna controversia trae origine dalla complessa e articolata vicenda giudiziaria che ha visto coinvolti e , e ha ad oggetto l'iscrizione Parte_1 Controparte_2 ipotecaria effettuata dalla ai danni dell'attore in data 13.6.2017. CP_2
Segnatamente, in via principale parte attrice ha chiesto disporsi la cancellazione dell'ipoteca sul presupposto della inesistenza del titolo in forza del quale è stata iscritta;
in subordine, l'attore ha chiesto accertarsi la sproporzione tra il presunto credito e il valore dei beni immobili sui quali era stata iscritta l'ipoteca e, per l'effetto, ordinarne la cancellazione o la sua restrizione così come previsto dagli artt. 2875 e 2876 c.c., con condanna al risarcimento dei danni, quantificati in circa 50.000,00 euro.
Orbene, deve senz'altro dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alle domande di cancellazione e di riduzione dell'ipoteca, poiché nel corso del giudizio è intervenuto un accordo tra le parti dal seguente tenore: “Oggi 05 marzo 2021, in Giulianova (TE), alla Via Quarnaro n° 20, nello
Studio del Notaio la Sig.ra , assistita dal Dott. Denis Di Persona_1 Controparte_2
Gennaro, in sostituzione dei colleghi AR e UC TO, riceve dall'Avv. Divinangelo Farinelli, quale procuratore del Sig. , l'assegno circolare qui riprodotto che le viene elargito Parte_1 per le causali ed i motivi esplicitati nella corrispondenza intercorsa a mezzo pec tra gli stessi difensori, con particolare riferimento ai messaggi del 05.02.21 e 18.02.21.
L'Avv. Farinelli ribadisce e precisa che l'odierno pagamento viene effettuato con animo di ripetizione e con reciproca salvezza di ogni diritto relativo al contenzioso ancora in essere tra le parti
e/o che dovesse in prosieguo intervenire tra le stesse.
Il procedimento esecutivo in corso dinanzi al Tribunale di TE (n° 274/20 R.G.E.) andrà estinto e la Sig.ra presta oggi consenso alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale dalla CP_2 stessa iscritta su beni del Sig. e dell'obbligato in solido”. Parte_1
La circostanza è stata riferita da parte convenuta negli scritti conclusivi e il documento è stato prodotto dalla difesa dello stesso attore in allegato al già richiamato foglio di precisazione delle conclusioni del 18.10.2021.
8 Tribunale di TE
Pertanto, occorre allora procedere all'esame delle ulteriori domande proposte;
segnatamente, pur essendo intervenuta la cessazione della materia del contendere sul punto, occorre verificare se l'ipoteca iscritta dalla convenuta fosse illegittima ovvero astrattamente meritevole di riduzione: pur essendo stata l'ipoteca cancellata, tale valutazione appare necessaria ai fini della domanda risarcitoria proposta nonché ai fini della soccombenza virtuale nella prospettiva della regolamentazione delle spese di lite.
La domanda volta a far accertare l'inesistenza del titolo esecutivo in forza del quale è stata iscritta l'ipoteca oggetto di causa è infondata: non sembra revocabile in dubbio che il titolo esecutivo posto a fondamento dell'ipoteca iscritta da fosse l'ordinanza n. 910 dell'11.2.2016, Controparte_2 confermata dallo stesso Tribunale in esito all'opposizione e dalla Corte d'Appello in sede di reclamo: la nota di iscrizione dell'ipoteca giudiziale menziona infatti espressamente il provvedimento emesso dal Tribunale di TE in data 9.2.2016 avente il numero di repertorio 910, pur facendo erroneamente riferimento a un “decreto ingiuntivo”: tale errore, chiaramente frutto di un refuso, non può in alcun modo comportare l'affermazione della illegittimità dell'ipoteca iscritta, poiché l'indicazione puntuale della data e del numero identificativo del provvedimento consentono in ogni caso di individuare quale fosse il titolo.
Sotto altro profilo, eccepisce l'illegittimità dell'ipoteca iscritta, in quanto il titolo sulla Parte_1 base del quale la stessa si fondava non conterrebbe alcun utile elemento ai fini di una precisa e certa quantificazione del preteso credito.
L'eccezione è infondata.
Come già osservato dal Giudice del Lavoro di TE con sentenza n. 219/2020, “è noto che secondo consolidata giurisprudenza 'La sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di quanto dovuto al lavoratore a seguito del riconoscimento dell'illegittimità del licenziamento, ai sensi dell'art. 18, L. n. 300 del 1970, costituisce valido titolo esecutivo, che non richiede ulteriori interventi del giudice diretti all'esatta quantificazione del credito, solo se tale credito risulti da operazioni meramente aritmetiche eseguibili sulla base dei dati contenuti nella sentenza' (Cass. n. 9132/2003).
Invero, è necessario che alla determinazione del credito si possa pervenire per mezzo di un mero calcolo aritmetico sulla base di elementi certi e positivi contenuti tutti nel titolo fatto valere, i quali sono da identificare nei dati che, pur se non menzionati in sentenza, sono stati assunti dal giudice come certi e oggettivamente già determinati, anche nel loro assetto quantitativo, perché così presupposti dalle parti e pertanto acquisiti al processo, sia pure per implicito (cfr. Cass. n. 22427/2004). Pertanto, se è possibile individuare, sulla base degli atti, le componenti della retribuzione globale di fatto, la sentenza di condanna consente di determinare le pretese economiche del lavoratore in base al contenuto del titolo stesso. Ebbene, nel caso di specie, nel dispositivo dell'ordinanza resa in data 09/02/2016 nell'ambito del procedimento di cui all'art. 1 comma 48 L. 92/2012, il Tribunale (Dott.ssa
IA RO LO) accoglieva il ricorso e, dichiarata la perdurante efficacia del rapporto, condannava i convenuti al pagamento delle retribuzioni maturate 'dalla data del 04/03/2014 ad oggi,
9 Tribunale di TE
oltre interessi e rivalutazione come per legge'. La motivazione della suddetta ordinanza, contrariamente a quanto affermato dalla parte opponente, fornisce specifici riferimenti in ordine all'entità della retribuzione percepita dalla lavoratrice, indicando che la stessa era inquadrata con profilo professionale di addetta contabile e con compiti di gestione dei servizi contabili e fiscali, inquadrata al 5° livello del CCNL Commercio”.
A questo punto occorre appurare se, come richiesto in via subordinata da parte attrice, fosse sproporzionato il valore degli immobili ipotecati rispetto all'ammontare del credito garantito dall'ipoteca stessa.
La disciplina della riduzione delle ipoteche è contenuta negli artt. 2872 e ss. cod. civile, che ne individuano presupposti, limiti e modalità di attuazione.
Presupposto per procedere alla riduzione dell'ipoteca è l'eccesso del valore dei beni garantiti rispetto al valore del credito, valore che ai sensi del disposto di cui all'art. 2875 c.c. deve essere, tanto alla data di iscrizione, che posteriormente, di almeno 1/3 superiore all'importo dei crediti garantiti. Ai sensi dell'art. 2876 c.c. “la riduzione si opera rispettando l'eccedenza del quinto per ciò che riguarda la somma del credito e l'eccedenza del terzo per ciò che riguarda il valore della cautela”.
Così delineato il quadro normativo di riferimento, nel disaccordo tra le parti è onere della parte attrice, quindi, del debitore gravato dall'ipoteca, fornire prova della sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di riduzione. In particolare, è onere del debitore fornire prova specifica del valore del bene gravato dell'ipoteca e del valore della porzione dell'immobile sulla quale chiede che l'ipoteca sia ridotta, di modo da dimostrare che la richiesta riduzione soddisfi i requisiti richiesti dagli artt. 2872 e 2876 c.c.
Ciò posto, nel caso di specie parte attrice lamenta che “A fronte di un, presunto, (in realtà insussistente) credito di circa 20.000 euro, sono stati vincolati beni per oltre quattro milioni di euro ov-vero per un valore di oltre 200 volte superiore al (presunto, in verità insussistente) credito” (pag. 7 dell'atto di citazione).
Tale circostanza, invero, non è stata adeguatamente contestata dalla convenuta, che nulla ha di fatto argomentato in ordine alla dedotta sproporzione, e si è limitata a osservare che “in base al principio di responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c., 'il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri' e che 'ogni sentenza che porta condanna al pagamento di una somma o all'adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore' (art. 2818 c.c.).”
Secondo la difesa di parte convenuta, pertanto, “il creditore che abbia iscritto ipoteca su beni eccedenti l'importo del credito vantato, non può mai essere chiamato a rispondere nei confronti del debitore per danni da illecito aquiliano ex art. 2043 c.c.”, “né il creditore procedente può essere chiamato a rispondere, a titolo di responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c., tranne il caso che il
10 Tribunale di TE
creditore medesimo, convenuto per la riduzione dell'ipoteca, resista in giudizio con mala fede o colpa grave”.
Orbene, come chiarito dalla Suprema Corte, l'onere di specifica contestazione, introdotto, per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, dall'art. 167, primo comma, cod. proc. civ., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati in maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (cfr. per tutte Cass. 19.08.2009, n. 18399; Cass. 05.03.2009 n. 5356).
Un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 167 cod. proc. civ. impone, pertanto, di concludere che, solo in caso specifica e circostanziata contestazione da parte del convenuto dei fatti costitutivi del diritto azionato, l'attore ha l'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contraddittorio (v. Cass. 18.5.2011, n. 10860).
Nel caso di specie, evidentemente, la convenuta non ha di fatto contestato che il valore degli immobili ipotecati fosse di gran lunga superiore al valore della cautela;
d'altro canto, non si può omettere di considerare che con sentenza n. 219/2020 il Giudice del Lavoro ha parzialmente accolto l'opposizione all'esecuzione intrapresa da , sul rilievo che “l'obbligazione posta alla base Parte_1 del precetto deve ritenersi parzialmente estinta e va decurtata della somma di € 12.000,00 corrisposta dal con la conseguenza che rimane, comunque, tenuto al pagamento della CP_3 Parte_1 differenza corrente tra l'importo precettato di € 20.888,21 e quello di € 12.000,00 indicato nella transazione, per una somma finale di € 8.888,21 (€ 20.888,21 - € 12.000,00)”.
Deve quindi ritenersi che sussistessero i presupposti per l'invocata riduzione dell'ipoteca.
A questo punto, deve procedersi alla disamina della domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. e di lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Quanto all'invocato risarcimento, parte attrice lamenta che “l'iniziativa posta in essere dalla
è stata, ed è, fonte di grave pregiudizio per l'attore che si è visto bloccare una pratica di CP_2 ristrutturazione del debito avviata con Banca Intesa che gli avrebbe consentito di estinguere e ripianare le esposizioni passi-ve di tutti i rapporti di conto corrente sui quali vengono applicati saggi correnti del 7 % circa in luogo dei più vantaggiosi tassi dei mutui fondiari che oscillano intorno al
1,50 %. Se tale opportunità non fosse stata pregiudicata l'attore avrebbe risparmiato ad oggi circa
50.000 cinquantamila euro. Il danno subito dall'attore è ingiusto e pertanto dovrà essere risarcito ex art. 2043 c.c.”
11 Tribunale di TE
Com'è noto, l'accertamento di un comportamento antigiuridico non conduce, diversamente da quanto adombrato dalla difesa attorea, automaticamente al risarcimento del danno, perché il nocumento patrimoniale non può essere mai identificato in re ipsa e il pregiudizio risarcibile è sempre il danno- conseguenza, che deve essere provato dal danneggiato. Invero, nel vigente ordinamento il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive ma solo in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, in quando l'ordinamento non consente l'arricchimento se non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro.
Nel caso di specie, il danno è stato solo allegato da parte attrice, che – tuttavia – non ha fornito alcuna prova adeguata a supporto. La contestazione è rimasta ad un piano meramente assertivo, non avendo parte attrice neppure articolato alcuna prova al riguardo, sicché la domanda non può trovare accoglimento.
Parimenti, non appare meritevole di positivo vaglio la domanda diretta a ottenere il risarcimento ex art. 96 c.p.c.: l'accertamento della lite temeraria presuppone, invero, che il creditore che abbia iscritto ipoteca per una somma esorbitante o su beni eccedenti l'importo del credito vantato abbia poi resistito con dolo o colpa grave nel giudizio introdotto per ottenerne la riduzione. Nel caso in esame, come già osservato, nel corso del giudizio la convenuta ha provveduto a cancellare l'ipoteca oggetto di controversia, sicché non ravvisabile né il dolo né la colpa grave.
In definitiva, pur all'esito del positivo accertamento di un abuso del diritto della garanzia patrimoniale in danno del debitore, la domanda risarcitoria deve essere respinta.
L'avvenuto accertamento della astratta fondatezza della domanda di riduzione dell'ipoteca giustifica la parziale compensazione delle spese di lite, che vengono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo al valore indeterminabile della lite. Stante la natura esclusivamente documentale della controversia, la fase istruttoria non viene liquidata, mentre quella decisionale viene liquidata secondo i parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di TE, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa AN
MA, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 1334/2019 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) DICHIARA inammissibili le domande nuove proposte con foglio di precisazione delle conclusioni del 18.10.2021;
2) DICHIARA cessata la materia del contendere in relazione alle domande di cancellazione e riduzione dell'ipoteca iscritta da ai danni di Controparte_2 Parte_1
;
[...]
12 Tribunale di TE
3) ACCERTA e DICHIARA che l'ipoteca iscritta da ai danni di Controparte_2 in data 13.6.2017 (reg. gen. n. 7365, reg. part. n. 981) è stata iscritta Parte_1 in violazione degli artt. 2872 e seguenti c.c.;
4) RIGETTA la domanda risarcitoria proposta da parte attrice;
5) CO parte attrice al rimborso della metà delle spese di lite sostenute da che si liquidano in € 2.000,00 (importo già dimezzato) oltre Controparte_2 accessori come per legge;
6) COMPENSA le spese per la restante metà;
7) RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da parte attrice.
Così deciso, in TE, il giorno 10 dicembre 2025.
IL GIUDICE
AN MA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa AN MA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1334/2019 promossa
da
( ), in persona del suo amministratore di sostegno Parte_1 C.F._1
Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GIUSEPPE DI GIANDOMENICO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Giulianova (TE), in via Largo del Forno 11;
ATTORE contro
), Controparte_2 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti CARLO AN, LUCA
AN e UD AN, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in TE,
Via Torre Bruciata 17/21;
CONVENUTA
OGGETTO: cancellazione dell'ipoteca e risarcimento del danno.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 9 dicembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con atto di citazione regolarmente notificato ha convenuto in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_2 Tribunale di TE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, così giudicare:
Nel merito:
In via principale: accertare e dichiarare l'inesistenza del titolo in forza del quale è stata iscritta in data 13.6.2017 al nr. 981 l'ipoteca giudiziale di € 42.000,00 a favore della convenuta nata a [...]_2
(Svizzera) il 13.4.1972 C.F. residente a [...], C.F._2 sui beni immobili di proprietà del sig. e meglio descritti nella nota allegata e, per Parte_1
l'effetto, disporne la cancellazione ordinando al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla cancellazione della suddetta iscrizione ipotecaria con esonero di ogni sua responsabilità.
In via subordinata:
- accertare e dichiarare la sproporzione tra il presunto credito e il valore dei beni immobili sui quali è stata iscritta l'ipoteca sopra indicata e, per l'effetto, ordinarne la cancellazione o la sua restrizione così come previsto dagli artt. 2875 e 2876 c.c.
e, per l'effetto,
- condannare la parte convenuta al risarcimento dei danni subiti dall'attore ai sensi dell'art. 2043
c.c. e anche ai sensi dell'art. 96 co.
2. Cpc, che si quantificano in complessivi Euro 50.000,00 o in quella diversa somma maggiore o minore che risulterà provata e di giustizia all'esito dell'istruttoria.
- in ogni caso,
con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre 15% spese generali e rifuse iva e cpa.
I fatti posti a fondamento della domanda, per come prospettati nell'atto di citazione, possono essere sintetizzati come di seguito:
unitamente ad altri soggetti ( ex NF TE, Parte_1 Parte_2 CP_3
era stato coinvolto in un complesso contenzioso lavoristico intrapreso nei loro confronti
[...] dall'odierna convenuta che aveva lavorato, dal maggio 2012 all'estate del Controparte_2
2013 per quattro ore giornaliere e 20 ore settimanali, presso l'associazione NF, di cui lo stesso era stato presidente;
Parte_1
-segnatamente, fino a quel momento, erano stati emessi i seguenti provvedimenti giudiziari: ordinanza 910 dell'11.2.2016 e successiva sentenza di merito nr. 232 del 26.03.2018, nell'ambito del giudizio instaurato con ricorso ex art. 1 co. 48 l. 92/2012, (legge Fornero);
-la sentenza era stata impugnata in Corte d'Appello di L'Aquila, che aveva rigettato il gravame;
-la sentenza n. 528/2018 della Corte d'Appello era stata impugnata in Cassazione;
-parallelamente, aveva pure promosso innanzi al Tribunale di TE Controparte_2 ricorso ex art. 414 c.p.c. al fine di ottenere il riconoscimento del rapporto lavorativo a tempo pieno in
2 Tribunale di TE
luogo di quello parziale e le conseguenti connesse differenze retributive;
la causa si era conclusa con la sentenza nr. 373/2017 che aveva respinto la domanda della ricorrente compensando le spese del grado;
-la sentenza di primo grado era stata impugnata ed il relativo giudizio pendeva innanzi alla Corte
d'Appello di L'Aquila;
aveva intrapreso numerose azioni esecutive nei confronti di Controparte_2 [...]
, in virtù dei titoli esecutivi ottenuti in esito al contenzioso ex legge Fornero, in cui era Parte_1 risultata vittoriosa, pur avendo concluso un accordo (tenuto riservato) con uno dei coobbligati solidali
( , in forza del quale aveva percepito la somma di € 12.000, ampiamente satisfattiva di ogni CP_3 sua presunta e contestata ragione creditoria;
-la convenuta aveva, inoltre, iscritto ipoteca giudiziale su tutti i beni immobili di proprietà dell'attore per € 42.000,00 a garanzia di un credito di € 20.888,21 su beni già gravati da ipoteca di primo grado a favore di un istituto di credito, il cui valore complessivo supera i quatto milioni di euro;
-dalla lettura della nota di trascrizione era possibile appurare che l'atto giudiziario posto a base della iscritta ipoteca fosse rappresentato da un provvedimento adottato dal Tribunale di TE in data
9.2.2016 sotto forma di decreto ingiuntivo;
in verità l'unico decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
TE, nella vicenda in oggetto, era il decreto nr. 481/2017 emesso il 9.6.2017 per l'importo di €
20.862,60, opposto con citazione 30.9.2017, mai dichiarato esecutivo, mentre in sede di opposizione era stata la stessa controparte all'udienza del 16.10.2018 ad averne chiesto la revoca ammettendo così,
l'insussistenza dell'azionato credito;
-quindi, il titolo di formazione giudiziale non esisteva ed era stato arbitrariamente e scorrettamente
“confezionato” dalla controparte;
-l'iniziativa posta in essere dalla era stata fonte di grave pregiudizio per l'attore CP_2 che si era visto bloccare una pratica di ristrutturazione del debito avviata con Banca Intesa che gli avrebbe consentito di estinguere e ripianare le esposizioni passive di tutti i rapporti di conto corrente, risparmiando circa 50.000,00 euro.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5.7.2019, si è costituita in giudizio
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_2
“chiede che l'On. Tribunale adito Voglia rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di giustizia, da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
A sostegno delle proprie ragioni, la convenuta ha dedotto quanto segue:
- di aver impugnato il licenziamento verbale intimatole il 4.3.2014 da – vice- Parte_2 presidente dell'associazione non riconosciuta NF TE – chiedendo contestualmente dichiararsi l'inesistenza del recesso datoriale e la permanenza del rapporto di lavoro, con la condanna
3 Tribunale di TE
della NF al pagamento delle retribuzioni maturate dal marzo 2014 sino alla sentenza, in solido con e rispettivamente Presidente e Vice-presidente Parte_1 Parte_2 dell'associazione;
-che il procedimento del c.d. “rito Fornero” era stato definito con ordinanza n. 910/2016 del 9-
11/2/2016 con la quale il Giudice aveva accolto il ricorso e, dichiarata la perdurante efficacia del rapporto, aveva condannato NF TE e in via solidale , e Parte_1 Parte_2
(terzo chiamato in giudizio) a “corrispondere alla ricorrente le retribuzioni Controparte_3 spettanti dalla data del 4/3/2014 ad oggi, oltre interessi e rivalutazione monetaria”;
-i soccombenti avevano proposto opposizione avverso l'ordinanza n. 910/2016 e il Tribunale di
TE – Sezione Lavoro, con sentenza del 23.3.2018, n. 232, così aveva provveduto: “Dichiara cessata la materia del contendere tra e dichiarando Controparte_3 Controparte_2 compensate le spese di lite tra le parti;
accertata l'inefficacia del recesso verbale e la persistenza del rapporto di lavoro dipendente tra la ricorrente e l'associazione NF di TE, dichiara tenuta e condanna la predetta associazione NF di TE e, in via solidale, e Parte_1 Parte_2
, a corrispondere alla ricorrente le retribuzioni spettanti dalla data del 04/03/2014 al
[...]
20/02/2016 oltre interessi e rivalutazione come per legge”;
-D e avevano proposto reclamo avverso la sentenza n. 232/2018 e la Corte Pt_1 Pt_2
d'Appello di L'Aquila – Sezione Lavoro, con sentenza n. 528/2018 del 19.7.2018, aveva rigettato il reclamo;
-nel frattempo, con atto di precetto notificato in data 13.10.2016, era stato intimato ai debitori solidali NF TE, e il pagamento delle retribuzioni maturate Parte_1 Parte_2 dal 4 marzo 2014 al 9 febbraio 2016, comprensive di interessi e rivalutazione, per un importo complessivo di € 20.888,21;
-D aveva proposto opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, e il giudizio Parte_1 era pendente al n.r.g. 387/2017, con udienza di discussione fissata per il 13.12.2019;
-con atto di pignoramento presso terzi notificato in data 19.7.2017, erano state sottoposte a vincolo le somme dovute al Sig. da diversi Istituti di credito nonché da persone fisiche ed Enti Parte_1 pubblici e privati;
, con ricorso notificato in data 18.12.2018, aveva proposto opposizione Parte_1 all'esecuzione e agli atti esecutivi (proc. iscritto al n. 2/2018 R.G. – G.I. Dr.ssa Francesca Di Bari);
-con ricorso notificato in data 30.8.2017, era stato ingiunto a e di pagare la Parte_1 Pt_2 somma di € 20.862,60 a titolo di retribuzioni maturate, persistendo il rapporto di lavoro, dall'11.2.2016 all'11.5.2017; i debitori aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo, pendente con il n.r.g.
1879/2017;
4 Tribunale di TE
-il secondo giudizio promosso nei confronti dell'attor, con ricorso del mese di agosto 2014, era diretto al conseguimento delle differenze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro;
ma il
Tribunale di TE – Sezione Lavoro, con sentenza n. 373/2017 depositata in data 26/09/2017, aveva rigettato il ricorso;
-impugnata la sentenza n. 373/2017, la Corte d'Appello di L'Aquila – Sezione Lavoro, con sentenza n. 435/2019 pubblicata in data 13/06/2019, aveva così provveduto: “- accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, a riforma della sentenza gravata, condanna in solido l'associazione NF di TE e ed , in proprio e nella qualità, al pagamento in Parte_1 Parte_2 favore della della somma complessiva di € 7.538,18, maggiorata di svalutazione Istat ed CP_2 interessi legali sugli importi via via rivalutati dalla cessazione del rapporto (4 marzo 2014) al saldo effettivo;
- b) compensa fra le parti per la metà le spese di entrambi i gradi – liquidate per l'intero, quali compensi professionali, per il primo grado in € 4.000,00 e per il secondo grado in € 4.200,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA – ponendo l'altra metà in solido a carico degli appellati indicati sub
a)”.
Così ricostruita la vicenda giudiziaria intercorsa tra le parti, la convenuta ha affermato l'infondatezza delle doglianze attoree, segnatamente sostenendo che:
-l'azione esecutiva era stata legittimamente intrapresa in forza dell'ordinanza n. 910/2016 del
9.2.2016, che, ai sensi dell'art. 1, comma 49, L. 92/2012 costituisce pacificamente un titolo esecutivo, essendo stata per giunta confermata dal Tribunale stesso e dalla Corte d'Appello di L'Aquila in sede di reclamo;
-nella note di iscrizione dell'ipoteca giudiziale n. 981 del 13.6.2017 era stato commesso un errore materiale nella parte in cui era stato menzionato il decreto ingiuntivo: in realtà, era evidente che l'iscrizione trovasse fondamento nell'ordinanza n. 910/2016 e invero nella descrizione del titolo si faceva correttamente riferimento al provvedimento emesso dal Tribunale di TE in data 9.2.2016;
-contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, pur mancando nell'ordinanza n. 910/2016 una quantificazione puntuale del credito, essa conteneva comunque i criteri necessari per determinarlo correttamente;
-quanto alla transazione intervenuta con il sul punto si era già pronunciata la Corte CP_3
d'Appello di L'Aquila, la quale aveva escluso, quindi, che il potesse avvalersi della Parte_1 transazione intervenuta tra la e il CP_2 CP_3
-quanto all'iscrizione ipotecaria, non vi erano i presupposti per affermare la responsabilità aquiliana o processuale invocata da controparte, non essendo revocabile in dubbio l'esistenza del credito vantato nei confronti di;
Parte_1
-da ultimo, i danni lamentati dall'attore erano sforniti di qualsivoglia prova a supporto.
5 Tribunale di TE
Così instauratosi il contraddittorio, la causa è stata istruita esclusivamente in via documentale;
alla prima udienza di comparizione delle parti del 15.1.2020, i difensori di entrambe le parti hanno chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, sicché il Tribunale ha rinviato, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 20.10.2021.
In data 18.10.2021, il difensore di parte attrice ha depositato foglio di precisazione delle conclusioni, articolando mezzi di prova e modificando le conclusioni originarie, nei termini che seguono:
“accertare che l'ordinanza interinale 910/2016 non costituiva titolo idoneo per l'iscrizione di ipoteca giudiziaria iscritta dando falsamente atto che il titolo era invece costituito da “decreto ingiuntivo” e, per l'effetto, dichiarare la nullità della relativa iscrizione di ipoteca contraddistinta al registro generale n. 7365 registro particolare n. 981 presentazione n. 17 del 13.6.2017.
Accertare che l'ipoteca giudiziaria per cui è causa è stata iscritta per l'intero presunto e non liquidato credito rivendicato da sulla scorta di una retribuzione mensile full time di € CP_2
1.390,84 non ostante il giudicato di cui alla sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila 435/2019 di cui al doc. 2 prodotto, ha statuito che la prestava 4 ore lavorative giornaliere e venti CP_2 settimanali;
Accertare altresì che l'ipoteca di cui si discute è stata iscritta in data 13.7.2017 per un credito non liquidato, non certo e non esigibile dopo che era intervenuto l'accordo transattivo 26.11.2016 con il sig. che si impegnava a corrispondere la somma di 12.000 euro per sorte capitale Controparte_3
e € 5.106,92 per spese legali giusto verbale di conciliazione (doc. 1) tenuto segreto e di cui controparte ha negato l'esistenza, prodotto dal sig. nell'ambito di altro giudizio solo a seguito di CP_3 ordinanza ex 210 cpc. Per tutte le ragioni indicate dichiarare conseguentemente la nullità della iscrizione ipotecaria sopra richiamata.
Accertare in via subordinata di merito in ogni caso la sproporzione tra il presunto credito posto a base della iscrizione ipotecaria (20.888) che ha vincolato l'intero patrimonio del sig. Parte_1 il cui valore (4.095.900 di euro) supera di 199 volte il rivendicato e contestato credito.
Accertare e dichiarare che il sig. per poter perfezionare il finanziamento bancario di € Parte_1
1.700.000 ha dovuto preventivamente corrispondere in data 5.3.2021 alla la somma di € CP_2
15.873,15 (9.680,01 + 6193,14), conditio sine qua non, per ottenere l'assenso alla cancellazione dell'ipoteca.
Accertare e dichiarare che in data 1.4.2021, ovvero 26 giorni dopo l'accordo del 5.3.3021 e conseguente cancellazione della ipoteca 7365/981 del 13.6.2017, senza alcun Controparte_2 preventivo avviso ha iscritto due ulteriori ipoteche giudiziarie: la n. 573 a garanzia del credito derivante dalla sentenza (in realtà trattasi di ordinanza non definitiva) 910/2016 (già posta a base della prima iscrizione ipotecaria) e che aveva costituito oggetto dell'accordo del 5.3.3021 e le cui
6 Tribunale di TE
spese erano già state integralmente corrisposte dal sig. come risulta dal verbale Controparte_3 di transazione prodotto (doc.1), nonché l'ipoteca n. 574 a garanzia delle spese liquidate dalla Corte
d'Appello dell'Aquila con la sentenza n. 528/2018, che il sig. è stato costretto ad Parte_1 estinguere mediante versamento della somma di € 11.862,65 per evitare la perdita del finanziamento accordato dal pochi giorni prima della data fissata per l'atto e per Controparte_4
l'effetto dichiarare la nullità delle ipoteche 573 e 574 del 1.4.2021 a garanzia di un credito già oggetto della precedente iscrizione e comunque estinto sia in funzione dell'accordo del 5.3.2021 sia perché il relativo importo era già stato corrisposto dal sig. in esecuzione del verbale di conciliazione CP_3
26.11.2016.
Per effetto e in conseguenza delle illegittime e arbitrarie condotte della condannarla al CP_2 risarcimento dei danni nella misura di € 30.689,23 pari agli interessi corrisposti in più dal sig.
[...]
sui rapporti di conto corrente rispetto agli interessi che gli sarebbero stati praticati col Parte_1 mutuo ipotecario, o in quella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia.
Condannare la convenuta al risarcimento dei danni per essere venuta meno ai doveri di lealtà e probità che il codice di rito impone alle parti (e ai difensori).
Condannare altresì parte convenuta al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art.
96 co. 1 e co. 2 cpc da liquidarsi in via equitativa.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre 15% spese generali e rifuse iva e cpa”.
Stante il carico del ruolo e la necessità di attribuire priorità a cause di più risalente iscrizione,
l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata più volte rinviata l'ufficio.
Con ordinanza del 6.7.2025 la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione di giorni sessanta (decorrenti dal 15.7.2025 incluso) per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori giorni venti per il deposito di memorie di replica.
Con ordinanza del 17.11.2025 il Tribunale ha rimesso la causa sul ruolo, sul rilievo che in data
26.5.2025 era subentrato nel giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Di Giandomenico, il sig. , quale amministratore di sostegno del sig. , giusta Controparte_1 Parte_1 provvedimento di nomina del 30.11.2022, in atti;
poiché nel richiamato provvedimento di nomina il
Giudice Tutelare aveva elencato in maniera puntuale tutti gli atti che l'amministratore di sostegno potrà porre in essere per conto del beneficiario e tra questi non rientrava l'autorizzazione a costituirsi nel presente giudizio, il Tribunale ha rimesso la causa sul ruolo, onde acquisire apposita autorizzazione del
Giudice Tutelare.
Depositata l'autorizzazione necessaria, la causa è stata nuovamente assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma III c.p.c., all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta disposto in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 9.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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Preliminarmente, deve affermarsi l'inammissibilità delle richieste istruttorie e delle conclusioni articolate nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 18.10.2021: i mezzi istruttori ivi articolati e le domanda nuove proposte non possono trovare ingresso in questo giudizio, poiché alla data del 18.10.2021 erano già ampiamente spirati i termini sia per precisare o modificare le domande, sia per avanzare richieste istruttorie. Come già evidenziato, alla prima udienza di comparizione delle parti del 15.1.2020, i difensori hanno chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, senza chiedere la concessione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c., sicché le domande su cui il Tribunale dovrà pronunciarsi sono quelle cristallizzate negli atti introduttivi e, ai fini della decisione, oltre a quella già prodotta potrà essere tenuta in considerazione esclusivamente la documentazione formatasi successivamente allo spirare dei termini, ove rilevante.
Tanto premesso, l'odierna controversia trae origine dalla complessa e articolata vicenda giudiziaria che ha visto coinvolti e , e ha ad oggetto l'iscrizione Parte_1 Controparte_2 ipotecaria effettuata dalla ai danni dell'attore in data 13.6.2017. CP_2
Segnatamente, in via principale parte attrice ha chiesto disporsi la cancellazione dell'ipoteca sul presupposto della inesistenza del titolo in forza del quale è stata iscritta;
in subordine, l'attore ha chiesto accertarsi la sproporzione tra il presunto credito e il valore dei beni immobili sui quali era stata iscritta l'ipoteca e, per l'effetto, ordinarne la cancellazione o la sua restrizione così come previsto dagli artt. 2875 e 2876 c.c., con condanna al risarcimento dei danni, quantificati in circa 50.000,00 euro.
Orbene, deve senz'altro dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alle domande di cancellazione e di riduzione dell'ipoteca, poiché nel corso del giudizio è intervenuto un accordo tra le parti dal seguente tenore: “Oggi 05 marzo 2021, in Giulianova (TE), alla Via Quarnaro n° 20, nello
Studio del Notaio la Sig.ra , assistita dal Dott. Denis Di Persona_1 Controparte_2
Gennaro, in sostituzione dei colleghi AR e UC TO, riceve dall'Avv. Divinangelo Farinelli, quale procuratore del Sig. , l'assegno circolare qui riprodotto che le viene elargito Parte_1 per le causali ed i motivi esplicitati nella corrispondenza intercorsa a mezzo pec tra gli stessi difensori, con particolare riferimento ai messaggi del 05.02.21 e 18.02.21.
L'Avv. Farinelli ribadisce e precisa che l'odierno pagamento viene effettuato con animo di ripetizione e con reciproca salvezza di ogni diritto relativo al contenzioso ancora in essere tra le parti
e/o che dovesse in prosieguo intervenire tra le stesse.
Il procedimento esecutivo in corso dinanzi al Tribunale di TE (n° 274/20 R.G.E.) andrà estinto e la Sig.ra presta oggi consenso alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale dalla CP_2 stessa iscritta su beni del Sig. e dell'obbligato in solido”. Parte_1
La circostanza è stata riferita da parte convenuta negli scritti conclusivi e il documento è stato prodotto dalla difesa dello stesso attore in allegato al già richiamato foglio di precisazione delle conclusioni del 18.10.2021.
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Pertanto, occorre allora procedere all'esame delle ulteriori domande proposte;
segnatamente, pur essendo intervenuta la cessazione della materia del contendere sul punto, occorre verificare se l'ipoteca iscritta dalla convenuta fosse illegittima ovvero astrattamente meritevole di riduzione: pur essendo stata l'ipoteca cancellata, tale valutazione appare necessaria ai fini della domanda risarcitoria proposta nonché ai fini della soccombenza virtuale nella prospettiva della regolamentazione delle spese di lite.
La domanda volta a far accertare l'inesistenza del titolo esecutivo in forza del quale è stata iscritta l'ipoteca oggetto di causa è infondata: non sembra revocabile in dubbio che il titolo esecutivo posto a fondamento dell'ipoteca iscritta da fosse l'ordinanza n. 910 dell'11.2.2016, Controparte_2 confermata dallo stesso Tribunale in esito all'opposizione e dalla Corte d'Appello in sede di reclamo: la nota di iscrizione dell'ipoteca giudiziale menziona infatti espressamente il provvedimento emesso dal Tribunale di TE in data 9.2.2016 avente il numero di repertorio 910, pur facendo erroneamente riferimento a un “decreto ingiuntivo”: tale errore, chiaramente frutto di un refuso, non può in alcun modo comportare l'affermazione della illegittimità dell'ipoteca iscritta, poiché l'indicazione puntuale della data e del numero identificativo del provvedimento consentono in ogni caso di individuare quale fosse il titolo.
Sotto altro profilo, eccepisce l'illegittimità dell'ipoteca iscritta, in quanto il titolo sulla Parte_1 base del quale la stessa si fondava non conterrebbe alcun utile elemento ai fini di una precisa e certa quantificazione del preteso credito.
L'eccezione è infondata.
Come già osservato dal Giudice del Lavoro di TE con sentenza n. 219/2020, “è noto che secondo consolidata giurisprudenza 'La sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di quanto dovuto al lavoratore a seguito del riconoscimento dell'illegittimità del licenziamento, ai sensi dell'art. 18, L. n. 300 del 1970, costituisce valido titolo esecutivo, che non richiede ulteriori interventi del giudice diretti all'esatta quantificazione del credito, solo se tale credito risulti da operazioni meramente aritmetiche eseguibili sulla base dei dati contenuti nella sentenza' (Cass. n. 9132/2003).
Invero, è necessario che alla determinazione del credito si possa pervenire per mezzo di un mero calcolo aritmetico sulla base di elementi certi e positivi contenuti tutti nel titolo fatto valere, i quali sono da identificare nei dati che, pur se non menzionati in sentenza, sono stati assunti dal giudice come certi e oggettivamente già determinati, anche nel loro assetto quantitativo, perché così presupposti dalle parti e pertanto acquisiti al processo, sia pure per implicito (cfr. Cass. n. 22427/2004). Pertanto, se è possibile individuare, sulla base degli atti, le componenti della retribuzione globale di fatto, la sentenza di condanna consente di determinare le pretese economiche del lavoratore in base al contenuto del titolo stesso. Ebbene, nel caso di specie, nel dispositivo dell'ordinanza resa in data 09/02/2016 nell'ambito del procedimento di cui all'art. 1 comma 48 L. 92/2012, il Tribunale (Dott.ssa
IA RO LO) accoglieva il ricorso e, dichiarata la perdurante efficacia del rapporto, condannava i convenuti al pagamento delle retribuzioni maturate 'dalla data del 04/03/2014 ad oggi,
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oltre interessi e rivalutazione come per legge'. La motivazione della suddetta ordinanza, contrariamente a quanto affermato dalla parte opponente, fornisce specifici riferimenti in ordine all'entità della retribuzione percepita dalla lavoratrice, indicando che la stessa era inquadrata con profilo professionale di addetta contabile e con compiti di gestione dei servizi contabili e fiscali, inquadrata al 5° livello del CCNL Commercio”.
A questo punto occorre appurare se, come richiesto in via subordinata da parte attrice, fosse sproporzionato il valore degli immobili ipotecati rispetto all'ammontare del credito garantito dall'ipoteca stessa.
La disciplina della riduzione delle ipoteche è contenuta negli artt. 2872 e ss. cod. civile, che ne individuano presupposti, limiti e modalità di attuazione.
Presupposto per procedere alla riduzione dell'ipoteca è l'eccesso del valore dei beni garantiti rispetto al valore del credito, valore che ai sensi del disposto di cui all'art. 2875 c.c. deve essere, tanto alla data di iscrizione, che posteriormente, di almeno 1/3 superiore all'importo dei crediti garantiti. Ai sensi dell'art. 2876 c.c. “la riduzione si opera rispettando l'eccedenza del quinto per ciò che riguarda la somma del credito e l'eccedenza del terzo per ciò che riguarda il valore della cautela”.
Così delineato il quadro normativo di riferimento, nel disaccordo tra le parti è onere della parte attrice, quindi, del debitore gravato dall'ipoteca, fornire prova della sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di riduzione. In particolare, è onere del debitore fornire prova specifica del valore del bene gravato dell'ipoteca e del valore della porzione dell'immobile sulla quale chiede che l'ipoteca sia ridotta, di modo da dimostrare che la richiesta riduzione soddisfi i requisiti richiesti dagli artt. 2872 e 2876 c.c.
Ciò posto, nel caso di specie parte attrice lamenta che “A fronte di un, presunto, (in realtà insussistente) credito di circa 20.000 euro, sono stati vincolati beni per oltre quattro milioni di euro ov-vero per un valore di oltre 200 volte superiore al (presunto, in verità insussistente) credito” (pag. 7 dell'atto di citazione).
Tale circostanza, invero, non è stata adeguatamente contestata dalla convenuta, che nulla ha di fatto argomentato in ordine alla dedotta sproporzione, e si è limitata a osservare che “in base al principio di responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c., 'il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri' e che 'ogni sentenza che porta condanna al pagamento di una somma o all'adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore' (art. 2818 c.c.).”
Secondo la difesa di parte convenuta, pertanto, “il creditore che abbia iscritto ipoteca su beni eccedenti l'importo del credito vantato, non può mai essere chiamato a rispondere nei confronti del debitore per danni da illecito aquiliano ex art. 2043 c.c.”, “né il creditore procedente può essere chiamato a rispondere, a titolo di responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c., tranne il caso che il
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creditore medesimo, convenuto per la riduzione dell'ipoteca, resista in giudizio con mala fede o colpa grave”.
Orbene, come chiarito dalla Suprema Corte, l'onere di specifica contestazione, introdotto, per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, dall'art. 167, primo comma, cod. proc. civ., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati in maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (cfr. per tutte Cass. 19.08.2009, n. 18399; Cass. 05.03.2009 n. 5356).
Un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 167 cod. proc. civ. impone, pertanto, di concludere che, solo in caso specifica e circostanziata contestazione da parte del convenuto dei fatti costitutivi del diritto azionato, l'attore ha l'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contraddittorio (v. Cass. 18.5.2011, n. 10860).
Nel caso di specie, evidentemente, la convenuta non ha di fatto contestato che il valore degli immobili ipotecati fosse di gran lunga superiore al valore della cautela;
d'altro canto, non si può omettere di considerare che con sentenza n. 219/2020 il Giudice del Lavoro ha parzialmente accolto l'opposizione all'esecuzione intrapresa da , sul rilievo che “l'obbligazione posta alla base Parte_1 del precetto deve ritenersi parzialmente estinta e va decurtata della somma di € 12.000,00 corrisposta dal con la conseguenza che rimane, comunque, tenuto al pagamento della CP_3 Parte_1 differenza corrente tra l'importo precettato di € 20.888,21 e quello di € 12.000,00 indicato nella transazione, per una somma finale di € 8.888,21 (€ 20.888,21 - € 12.000,00)”.
Deve quindi ritenersi che sussistessero i presupposti per l'invocata riduzione dell'ipoteca.
A questo punto, deve procedersi alla disamina della domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. e di lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Quanto all'invocato risarcimento, parte attrice lamenta che “l'iniziativa posta in essere dalla
è stata, ed è, fonte di grave pregiudizio per l'attore che si è visto bloccare una pratica di CP_2 ristrutturazione del debito avviata con Banca Intesa che gli avrebbe consentito di estinguere e ripianare le esposizioni passi-ve di tutti i rapporti di conto corrente sui quali vengono applicati saggi correnti del 7 % circa in luogo dei più vantaggiosi tassi dei mutui fondiari che oscillano intorno al
1,50 %. Se tale opportunità non fosse stata pregiudicata l'attore avrebbe risparmiato ad oggi circa
50.000 cinquantamila euro. Il danno subito dall'attore è ingiusto e pertanto dovrà essere risarcito ex art. 2043 c.c.”
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Com'è noto, l'accertamento di un comportamento antigiuridico non conduce, diversamente da quanto adombrato dalla difesa attorea, automaticamente al risarcimento del danno, perché il nocumento patrimoniale non può essere mai identificato in re ipsa e il pregiudizio risarcibile è sempre il danno- conseguenza, che deve essere provato dal danneggiato. Invero, nel vigente ordinamento il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive ma solo in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, in quando l'ordinamento non consente l'arricchimento se non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro.
Nel caso di specie, il danno è stato solo allegato da parte attrice, che – tuttavia – non ha fornito alcuna prova adeguata a supporto. La contestazione è rimasta ad un piano meramente assertivo, non avendo parte attrice neppure articolato alcuna prova al riguardo, sicché la domanda non può trovare accoglimento.
Parimenti, non appare meritevole di positivo vaglio la domanda diretta a ottenere il risarcimento ex art. 96 c.p.c.: l'accertamento della lite temeraria presuppone, invero, che il creditore che abbia iscritto ipoteca per una somma esorbitante o su beni eccedenti l'importo del credito vantato abbia poi resistito con dolo o colpa grave nel giudizio introdotto per ottenerne la riduzione. Nel caso in esame, come già osservato, nel corso del giudizio la convenuta ha provveduto a cancellare l'ipoteca oggetto di controversia, sicché non ravvisabile né il dolo né la colpa grave.
In definitiva, pur all'esito del positivo accertamento di un abuso del diritto della garanzia patrimoniale in danno del debitore, la domanda risarcitoria deve essere respinta.
L'avvenuto accertamento della astratta fondatezza della domanda di riduzione dell'ipoteca giustifica la parziale compensazione delle spese di lite, che vengono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo al valore indeterminabile della lite. Stante la natura esclusivamente documentale della controversia, la fase istruttoria non viene liquidata, mentre quella decisionale viene liquidata secondo i parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di TE, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa AN
MA, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 1334/2019 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) DICHIARA inammissibili le domande nuove proposte con foglio di precisazione delle conclusioni del 18.10.2021;
2) DICHIARA cessata la materia del contendere in relazione alle domande di cancellazione e riduzione dell'ipoteca iscritta da ai danni di Controparte_2 Parte_1
;
[...]
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3) ACCERTA e DICHIARA che l'ipoteca iscritta da ai danni di Controparte_2 in data 13.6.2017 (reg. gen. n. 7365, reg. part. n. 981) è stata iscritta Parte_1 in violazione degli artt. 2872 e seguenti c.c.;
4) RIGETTA la domanda risarcitoria proposta da parte attrice;
5) CO parte attrice al rimborso della metà delle spese di lite sostenute da che si liquidano in € 2.000,00 (importo già dimezzato) oltre Controparte_2 accessori come per legge;
6) COMPENSA le spese per la restante metà;
7) RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da parte attrice.
Così deciso, in TE, il giorno 10 dicembre 2025.
IL GIUDICE
AN MA
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