Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/2003, n. 29193
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Sentenza 19 giugno 2003

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Ai fini della remissione del debito in favore di condannato in disagiate condizioni economiche che abbia tenuto "regolare condotta", detto ultimo requisito, nel caso di soggetto che sia stato ristretto in carcere, va verificato con esclusivo riguardo alla condotta tenuta in istituto, come già poteva desumersi dall'art. 56 dell'ordinamento penitenziario, nella parte in cui si richiamava, per la nozione di "regolare condotta", all'art. 30 ter, ultimo comma, dello stesso ordinamento, e come appare oggi indubitabile, alla stregua del sopravvenuto art. 6 del T.U. sulle spese di giustizia approvato con D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, il quale, nel disciplinare il medesimo istituto (a seguito dell'abrogazione del citato art. 56 dell'ordinamento penitenziario), distingue tra l'ipotesi in cui il condannato non sia mai stato detenuto o internato e quella in cui sia stato, invece, detenuto o internato, stabilendo che, nel primo caso, si deve aver riguardo alla condotta tenuta "in libertà" e, nel secondo, a quella tenuta "in istituto", sempre valutata secondo i parametri di cui all'art. 30 ter dell'ordinamento penitenziario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/2003, n. 29193
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29193
    Data del deposito : 19 giugno 2003

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