Sentenza 19 giugno 2003
Massime • 1
Ai fini della remissione del debito in favore di condannato in disagiate condizioni economiche che abbia tenuto "regolare condotta", detto ultimo requisito, nel caso di soggetto che sia stato ristretto in carcere, va verificato con esclusivo riguardo alla condotta tenuta in istituto, come già poteva desumersi dall'art. 56 dell'ordinamento penitenziario, nella parte in cui si richiamava, per la nozione di "regolare condotta", all'art. 30 ter, ultimo comma, dello stesso ordinamento, e come appare oggi indubitabile, alla stregua del sopravvenuto art. 6 del T.U. sulle spese di giustizia approvato con D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, il quale, nel disciplinare il medesimo istituto (a seguito dell'abrogazione del citato art. 56 dell'ordinamento penitenziario), distingue tra l'ipotesi in cui il condannato non sia mai stato detenuto o internato e quella in cui sia stato, invece, detenuto o internato, stabilendo che, nel primo caso, si deve aver riguardo alla condotta tenuta "in libertà" e, nel secondo, a quella tenuta "in istituto", sempre valutata secondo i parametri di cui all'art. 30 ter dell'ordinamento penitenziario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/2003, n. 29193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29193 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Mocali Piero Presidente
1. Dott. Marchese Antonio Consigliere
2. Dott. Silvestri Giovanni Consigliere
3. Dott. Granero Francantonio Consigliere
4. Dott. Dubolino Pietro Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO IO EN nato il [...];
avverso ordinanza del 17/7/2002 Giud. Sorveglianza di Palermo;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dubolino Pietro;
Lette le conclusioni del P.G. Dr. G. Galati, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio.
RILEVATO IN FATTO
- Che con l'impugnata ordinanza il magistrato di sorveglianza di Palermo respinse la richiesta di remissione del debito ex art. 56 dell'ordinamento penitenziario avanzata da ON IO EN osservando, a sostegno di tale decisione, che mancava il requisito della "regolare condotta", dal momento che il richiedente risultava "attualmente detenuto in custodia cautelare in attesa di primo giudizio per le gravi imputazioni di cui dal momento che il giudizio per le gravi imputazioni di cui agli artt. 416 bis cod. pen. e 74 DPR 309/90 (arrestato il 3 maggio 2000)";
- che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione, con atto a propria firma, il ON, denunciando come ingiustificato il diniego del richiesto beneficio, in presenza dei requisiti di legge, ivi compreso quello della regolare condotta durante la detenzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Che, come già affermato da questa Corte, la "regolare condotta richiesta ai fini della remissione del debito per le spese processuali e di mantenimento in carcere si riferisce al solo comportamento tenuto dal condannato in stato di detenzione;
non potendo essere considerata ostativa al beneficio la sola commissione, fuori dello stato detentivo, di ulteriori reati" (Cass.I, 2 febbraio - 16 maggio 2000 n. 779, Sorrentino, RV 216079, la quale si basava, a sostegno di detta affermazione, sul rilievo che l'art. 56 dell'ordinamento penitenziario si richiamava, per la nozione di "regolare condotta", all'art. 30 ter, ultimo comma, dello stesso ordinamento, in cui venivano descritti i comportamenti che il condannato, "durante la detenzione", doveva tenere per potersi dire realizzata la condizione in questione;
nello stesso senso, successivamente, Cass. I, 3 dicembre 2002 - 8 gennaio 2003 n. 204, Cucchiara, RV 222809);
- che, tuttavia, secondo altro orientamento, anche comportamenti tenuti fuori dell'ambito carcerario potevano essere negativamente valutati ai fini del giudizio circa la regolarità della condotta, come affermato, in particolare, con riguardo ad un soggetto affidato in prova al servizio sociale, da Cass. I, 15 dicembre 2000 - 19 di semilibertà, da Cass. I, 3-27 luglio 2001 n. 29860, De Pasquale, RV 220274;
- che attualmente, a seguito dell'intervenuta abrogazione dell'art. 56 dell'ordinamento penitenziario, per effetto dell'art. 229 del T.U. sulle spese di giustizia approvato con D.P.R. 30 maggio 2002 n.115, la materia della remissione del debito è disciplinata dall'art. 6 del medesimo T.U., nel quale si distingue tra l'ipotesi in cui il condannato non sia mai stato detenuto o internato e quella in cui invece sia stato detenuto o internato, stabilendosi che, nel primo caso, deve aver riguardo alla condotta tenuta "in libertà" e, nel secondo, a quella tenuta "in istituto", sempre valutata secondo i parametri di cui all'art. 30 ter dell'ordinamento penitenziario;
- che trattandosi, nella specie, di condannato che ha subito detenzione, non può, quindi, più dubitarsi, alla stregua dell'inequivocabile tenore letterale della nuova disciplina, che, in linea con il primo (e, ad avviso del collegio, preferibile) dei due precedenti orientamenti giurisprudenziali, il requisito della "regolare condotta" debba essere valutato, diversamente da quanto avvenuto nel caso di specie, con esclusivo riferimento alla condotta tenuta durante la detenzione "in istituto";
- che, d'altra parte, anche se si fosse voluto seguire l'altro orientamento, la decisione oggi gravata di ricorso sarebbe stata ugualmente da censurare perché basata sulla valutazione di una condotta posta in essere non solo al di fuori dello stato di detenzione ma anche - per quanto è dato sapere - in epoca successiva all'esaurimento del rapporto esecutivo, laddove le pronunce espressive del suddetto orientamento si basavano chiaramente sul presupposto che quel rapporto fosse comunque ancora in atto;
- che pertanto il provvedimento impugnato non può che essere annullato con rinvio, per nuovo esame, al medesimo magistrato di sorveglianza di Palermo il quale, in assoluta libertà di valutazione delle risultanze di fatto in suo possesso, dovrà tuttavia attenersi al principio di diritto secondo cui, trattandosi di condannato che ha subito detenzione in carcere, la sussistenza del requisito della regolare condotta va valutata esclusivamente con riferimento al comportamento tenuto in istituto.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al magistrato di sorveglianza di Palermo.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 10 LUGLIO 2003.