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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/12/2025, n. 3466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3466 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati Dott. Martina Gasparini Presidente Dott. Elena Garbo Consigliere Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 298 del Ruolo Generale dell'anno 2025. T R A
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Lorenzo Segato, con domicilio eletto presso lo studio in Padova, Galleria Trieste n. 6.
PARTE APPELLANTE E
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Emanuela Noal, con domicilio eletto presso lo studio in Piove di Sacco (PD), Via Madonna delle Grazie n. 9.
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza n. 24 del Tribunale di Padova depositata il 10/1/2025. CONCLUSIONI Per la parte appellante Accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 24/2025 pubbl. il 07/01/2025, Repert. n. 80/2025 del 10/01/2025, n. cronol. 62/2025 del 07/01/2025 del Tribunale di Padova, notificata in data 10.02.2025, in quanto erronea nella ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado, nella valutazione degli elementi di diritto con conseguente violazione di legge per tutti i motivi suesposti, nell'indicazione e nella valutazione delle circostanze delle risultanze probatorie ritenute rilevanti ai fini della decisione. e conseguentemente per aver accolto la domanda della ricorrente, nella parte in cui riconoscendo l'esistenza del diritto fatto valere da “condanna al pagamento in Controparte_1 Parte_1 favore di della somma capitale di euro 12.436,11 oltre ad Controparte_1 interessi ex art. 1284 co.4 c.c. dalla domanda al saldo per quanto in motivazione. Condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite che liquida in euro 5.077,00 oltre ad euro 296,75 per spese e ad accessori di legge ove dovuti con distrazione in favore del procuratore avv. Emanuela Noal che si dichiara antistataria ex art. 93 cpc.”, con conseguente accertamento che nulla è dovuto dall'odierno appellante all'odierna appellata Parte_1
per l'occupazione in via esclusiva del bene immobile indiviso. Controparte_1 Compensi e spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre Iva, CPA e spese generali come per legge, interamente rifusi.
Per la parte appellata Nel merito: respingersi per i motivi tutti dedotti l'avversa impugnazione perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n. 24/2025 del Tribunale di Padova. In ogni caso: accogliersi le domande tutte svolte in primo grado da parte appellata che debbono aversi qui integralmente riproposte. Con vittoria di spese e compensi di lite per ambo i gradi di giudizio, per i quali lo scrivente procuratore risulta interamente antistatario.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato innanzi al Tribunale di Padova,
, quale comproprietaria di un appartamento in Pontelongo (PD), Controparte_1 Via Mazzini n. 991, conveniva in giudizio , comproprietario per Parte_1 il restante 50% con il quale aveva convissuto fino a quando non veniva estromessa dallo stesso appartamento, per ottenere il ristoro del pregiudizio patrimoniale subito.
1.1. Esponeva parte attrice:
- il convenuto aveva impedito l'ingresso e il godimento dell'immobile sostituendo la serratura della porta dal 15/10/2005 e rifiutato di consegnare le nuove chiavi;
- per il pregiudizio patrimoniale subito, fino al trasferimento della quota di comproprietà di in capo allo stesso convenuto avvenuto il 18/12/2019, la Controparte_1 ricorrente chiedeva la condanna al pagamento di € 13.375,00 oggetto della perizia allegata, oltre interessi e rivalutazione.
2. Si costituiva resistendo alla domanda come da comparsa di Parte_1 costituzione e risposta.
3. Il Tribunale, mutato il rito e istruita la causa con l'acquisizione di documenti, prova testimoniale e c.t.u., così disponeva: Condanna al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma capitale di euro 12.436,11 oltre ad interessi ex art. 1284 co.4 c.c. dalla domanda al saldo per quanto in motivazione. Condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite che liquida in euro 5.077,00 oltre ad euro 296,75 per spese e ad accessori di legge ove dovuti con distrazione in favore del procuratore avv. Emanuela Noal che si dichiara antistataria ex art. 93 cpc. Pone in via definitiva a carico delle parti pro quota ed in misura paritaria gli oneri di CTU per quanto in motivazione. Rigetta ogni altra domanda per quanto in motivazione.
pag. 2/6 5. Rilevava il Tribunale per quanto ancora di interesse:
- non era contestata tra le parti la comproprietà indivisa dell'immobile, sino all'emissione del decreto di trasferimento della porzione dell'attrice al convenuto, né l'uso esclusivo dal 15/10/2015 da parte di quest'ultimo;
- sulla sostituzione della serratura dal 2015, ammessa dal convenuto “per precludere l'accesso alla ricorrente sulla base di asserite circostanze ed esigenze cautelari”, non era stata offerta prova;
- l'occupazione del comproprietario dell'intero bene destinato ad uso personale esclusivo, aggiungeva il primo giudice, in base ai principi generali (art. 820, terzo comma, cod. civ.) comportava l'obbligo di pagamento del corrispettivo "pro quota" di tale godimento e nella specie il mancato godimento da parte dell'altro comproprietario, contrario alla situazione di fatto così creatasi, aveva trovato molteplici riscontri in atti e in particolare nella testimonianza di
, e;
Tes_1 Testimone_2 CP_2
- sul pregiudizio sofferto, la c.t.u. espletata aveva determinato il valore locativo dell'immobile relativamente al periodo dal 15 ottobre 2015 al 18 dicembre 2019, nella complessiva somma di euro € 12.436,11;
- quanto alle eccezioni sollevate dal convenuto, compresi gli asseriti maggiori crediti, le stesse non potevano essere esaminate in quanto tardivamente proposte
“in comparsa depositata omettendo il rispetto dei termini di rito per ciò previsti dall'art. 702 bis co.4 c.p.c.”.
6. Per la riforma della sentenza proponeva appello . Parte_1 Si costituiva chiedendone il rigetto come da comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta. Concessi i termini per la precisazione delle conclusioni e per le difese conclusive, la causa veniva trattenuta per la decisione.
* * * Motivi di appello 7. Con il primo motivo di appello si deduce:
- risultando impossibile la prosecuzione della convivenza, “in Controparte_1 data 11.05.2015 abbandonava spontaneamente la casa familiare” mentre molti mesi dopo, in seguito agli episodi denunciati “ed alle continue indebite intrusioni, queste circostanze emergono dalle querele depositate in atti. Egli era costretto, in data 15.10.2015, a sostituire la serratura della porta d'ingresso dell'appartamento in comproprietà”;
- l'appellante diveniva proprietario dell'intero immobile in virtù di decreto di trasferimento del bene in data 19.12.2019 e “nel periodo 15.10.2015 (data sostituzione chiavi) al 19.12.2019 (data decreto di trasferimento dell'immobile),
mai ha chiesto di rientrare in possesso dell'immobile in Controparte_1 comproprietà”. Con il secondo motivo si sostiene la mancata considerazione della documentazione depositata dal resistente ora appellante. Con il terzo motivo si deduce l'ingiustificata: “decisione del giudice di primo grado che ha ritenuto di riconoscere il diritto all'indennità della ricorrente odierna appellata, , dal 15 ottobre 2015 al 19 dicembre 2019, data Controparte_1
pag. 3/6 del decreto di assegnazione dell'immobile de quo, in mancanza di una richiesta di rilascio del bene in favore della stessa”. Inoltre, incongruenti, lacunose e contraddittorie sarebbero state le dichiarazioni dei testi indicati dall'attrice.
*** 8. Va innanzi tutto disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. formulata dalla difesa della parte appellata. La specifica previsione contenuta nell'art. 348 ter, comma 1, primo periodo, c.p.c., che consente di dichiarare inammissibile l'impugnazione che non abbia ragionevole probabilità di essere accolta, soltanto prima di procedere alla trattazione ai sensi dell'art. 350 c.p.c., dopo l'inizio della trattazione - come avvenuto nel caso di specie - deve ritenersi preclusa dall'ulteriore svolgimento del processo di appello (cfr. Cass. 14696/2016).
9. Nel merito, i motivi di appello proposti da , esaminati Parte_1 congiuntamente per la connessione, sono infondati e vengono respinti per le assorbenti considerazioni che seguono.
9.1. In tema di uso della cosa comune, appare utile ricordare, sussiste la violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 cod. civ. in ipotesi di occupazione dell'intero immobile ad opera del comproprietario e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all'altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene. Il comproprietario di un bene fruttifero che ne abbia goduto per l'intero senza un titolo giustificativo deve corrispondere agli altri, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione "pro quota" del bene comune, i frutti civili, che, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere a terzi secondo i correnti prezzi di mercato, possono essere individuati, solo in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione, nei canoni di locazione percepibili per l'immobile (cfr. Cass. 20394/2013, 17460/2018 e 17876/2019).
9.2. Nella specie, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, premesso che essendo incontroversa la comproprietà indivisa dell'immobile, adibito ad abitazione di entrambi i comproprietari, appare irrilevante quanto dedotto sulla cessazione della relazione affettiva al fine di giustificare un uso esclusivo dell'appartamento.
9.3. Inoltre, dalla prova testimoniale è emerso che: a) la teste , coetanea ed amica dell'appellata, ha dichiarato Testimone_3
- sul capitolo 11 (Vero che in data 15.10.2015 il signor ha Parte_1 cambiato le chiavi di accesso alla casa in comproprietà con la signora sita CP_1 in Via Mazzini n. 991 di Pontelongo (Pd): “E' vero, la signora quel giorno non era più riuscita ad entrare in casa e doveva prendersi effetti personali così sono intervenuti i Carabineri”;
- sul capitolo 13 (Vero che nel periodo dal 12 maggio 2015 al 15 ottobre 2015, in occasione degli accessi alla propria abitazione di Via Mazzini 991 di Pontelongo (Pd), la sig.ra chiedeva al “pagami almeno l'equivalente Controparte_1 Pt_1 di un affitto per la mia quota visto che sei riuscito ad abitare da solo nella casa in comproprietà, mentre io sono praticamente una senza tetto): “E' vero, ero pag. 4/6 presente al fatto e posso dire che la sig. non aveva alternativa dove CP_1 andare a vivere e per un periodo l'ho ospitata anche io”; b) la teste , che abita accanto alla sorella di (“le Testimone_2 Controparte_1 nostre case sono attigue”), ha confermato: - “12 E' vero, lei suonava e lui non le apriva né le dava le chiavi. 13. E' vero ho sentito personalmente che glielo diceva”; c) è documentato che l'appellata abbia stipulato un contratto di locazione registrato per un immobile ad uso abitativo poco tempo dopo le circostanze sopra riportate, v. doc. 2 allegato al ricorso introduttivo, fasc. parte ricorrente. 10. In altre parole, parte attrice ora appellata ha fornito la prova della sottrazione ovvero dell'impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune, ha manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e richiesto “almeno l'equivalente di un affitto per la mia quota”, senza nulla ottenere. Le dichiarazioni chiare, circostanziate e persuasive della teste Tes_3 trovano riscontro nelle risultanze istruttorie e in particolare nelle
[...] ulteriori dichiarazioni testimoniali sopra riportate e nel successivo contratto di locazione stipulato dalla parte appellata. 10.1. I testi indicati dal convenuto, invece, hanno sostanzialmente riferito su circostanze apprese dalla stessa parte convenuta o comunque non direttamente attinenti a fatti rilevanti ai fini della decisione così come i generici riferimenti a querele. Sicchè non sussiste l'asserita contraddizione nelle deposizioni dei testi né tantomeno nella motivazione della sentenza appellata e, dunque condivisibilmente ha ritenuto il primo giudice provato l'uso esclusivo dal 15/10/2015 da parte dell'appellante “contro la volontà dell'attrice” e impedita la partecipazione al godimento del bene comune.
10.2. Legittimamente, pertanto, il giudice di prime cure ha accolto la domanda sulla scorta delle deposizioni rese dai testi a conoscenza diretta dei fatti indicati ed in assenza di validi motivi per dubitare della loro attendibilità. In conclusione, le censure proposte da vanno respinte. Parte_1
11. Il rigetto dell'appello comporta la condanna alle spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo in favore della parte appellata, tenuto conto dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_1 sentenza di primo grado;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano complessivamente in € 3.397,00 oltre spese generali (15%) e accessori come per legge in favore dell'avv. Emanuela Noal che si è dichiarata antistataria della parte appellata;
Controparte_1
pag. 5/6 3) dà atto che sussistono a carico della parte appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia). Così deliberato in data 19/12/2025 Il Cons. Ausiliario Il Presidente Francesco Marchio Dott. Martina Gasparini
pag. 6/6
Composta dai Signori Magistrati Dott. Martina Gasparini Presidente Dott. Elena Garbo Consigliere Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 298 del Ruolo Generale dell'anno 2025. T R A
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Lorenzo Segato, con domicilio eletto presso lo studio in Padova, Galleria Trieste n. 6.
PARTE APPELLANTE E
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Emanuela Noal, con domicilio eletto presso lo studio in Piove di Sacco (PD), Via Madonna delle Grazie n. 9.
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza n. 24 del Tribunale di Padova depositata il 10/1/2025. CONCLUSIONI Per la parte appellante Accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 24/2025 pubbl. il 07/01/2025, Repert. n. 80/2025 del 10/01/2025, n. cronol. 62/2025 del 07/01/2025 del Tribunale di Padova, notificata in data 10.02.2025, in quanto erronea nella ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado, nella valutazione degli elementi di diritto con conseguente violazione di legge per tutti i motivi suesposti, nell'indicazione e nella valutazione delle circostanze delle risultanze probatorie ritenute rilevanti ai fini della decisione. e conseguentemente per aver accolto la domanda della ricorrente, nella parte in cui riconoscendo l'esistenza del diritto fatto valere da “condanna al pagamento in Controparte_1 Parte_1 favore di della somma capitale di euro 12.436,11 oltre ad Controparte_1 interessi ex art. 1284 co.4 c.c. dalla domanda al saldo per quanto in motivazione. Condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite che liquida in euro 5.077,00 oltre ad euro 296,75 per spese e ad accessori di legge ove dovuti con distrazione in favore del procuratore avv. Emanuela Noal che si dichiara antistataria ex art. 93 cpc.”, con conseguente accertamento che nulla è dovuto dall'odierno appellante all'odierna appellata Parte_1
per l'occupazione in via esclusiva del bene immobile indiviso. Controparte_1 Compensi e spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre Iva, CPA e spese generali come per legge, interamente rifusi.
Per la parte appellata Nel merito: respingersi per i motivi tutti dedotti l'avversa impugnazione perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n. 24/2025 del Tribunale di Padova. In ogni caso: accogliersi le domande tutte svolte in primo grado da parte appellata che debbono aversi qui integralmente riproposte. Con vittoria di spese e compensi di lite per ambo i gradi di giudizio, per i quali lo scrivente procuratore risulta interamente antistatario.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato innanzi al Tribunale di Padova,
, quale comproprietaria di un appartamento in Pontelongo (PD), Controparte_1 Via Mazzini n. 991, conveniva in giudizio , comproprietario per Parte_1 il restante 50% con il quale aveva convissuto fino a quando non veniva estromessa dallo stesso appartamento, per ottenere il ristoro del pregiudizio patrimoniale subito.
1.1. Esponeva parte attrice:
- il convenuto aveva impedito l'ingresso e il godimento dell'immobile sostituendo la serratura della porta dal 15/10/2005 e rifiutato di consegnare le nuove chiavi;
- per il pregiudizio patrimoniale subito, fino al trasferimento della quota di comproprietà di in capo allo stesso convenuto avvenuto il 18/12/2019, la Controparte_1 ricorrente chiedeva la condanna al pagamento di € 13.375,00 oggetto della perizia allegata, oltre interessi e rivalutazione.
2. Si costituiva resistendo alla domanda come da comparsa di Parte_1 costituzione e risposta.
3. Il Tribunale, mutato il rito e istruita la causa con l'acquisizione di documenti, prova testimoniale e c.t.u., così disponeva: Condanna al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma capitale di euro 12.436,11 oltre ad interessi ex art. 1284 co.4 c.c. dalla domanda al saldo per quanto in motivazione. Condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite che liquida in euro 5.077,00 oltre ad euro 296,75 per spese e ad accessori di legge ove dovuti con distrazione in favore del procuratore avv. Emanuela Noal che si dichiara antistataria ex art. 93 cpc. Pone in via definitiva a carico delle parti pro quota ed in misura paritaria gli oneri di CTU per quanto in motivazione. Rigetta ogni altra domanda per quanto in motivazione.
pag. 2/6 5. Rilevava il Tribunale per quanto ancora di interesse:
- non era contestata tra le parti la comproprietà indivisa dell'immobile, sino all'emissione del decreto di trasferimento della porzione dell'attrice al convenuto, né l'uso esclusivo dal 15/10/2015 da parte di quest'ultimo;
- sulla sostituzione della serratura dal 2015, ammessa dal convenuto “per precludere l'accesso alla ricorrente sulla base di asserite circostanze ed esigenze cautelari”, non era stata offerta prova;
- l'occupazione del comproprietario dell'intero bene destinato ad uso personale esclusivo, aggiungeva il primo giudice, in base ai principi generali (art. 820, terzo comma, cod. civ.) comportava l'obbligo di pagamento del corrispettivo "pro quota" di tale godimento e nella specie il mancato godimento da parte dell'altro comproprietario, contrario alla situazione di fatto così creatasi, aveva trovato molteplici riscontri in atti e in particolare nella testimonianza di
, e;
Tes_1 Testimone_2 CP_2
- sul pregiudizio sofferto, la c.t.u. espletata aveva determinato il valore locativo dell'immobile relativamente al periodo dal 15 ottobre 2015 al 18 dicembre 2019, nella complessiva somma di euro € 12.436,11;
- quanto alle eccezioni sollevate dal convenuto, compresi gli asseriti maggiori crediti, le stesse non potevano essere esaminate in quanto tardivamente proposte
“in comparsa depositata omettendo il rispetto dei termini di rito per ciò previsti dall'art. 702 bis co.4 c.p.c.”.
6. Per la riforma della sentenza proponeva appello . Parte_1 Si costituiva chiedendone il rigetto come da comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta. Concessi i termini per la precisazione delle conclusioni e per le difese conclusive, la causa veniva trattenuta per la decisione.
* * * Motivi di appello 7. Con il primo motivo di appello si deduce:
- risultando impossibile la prosecuzione della convivenza, “in Controparte_1 data 11.05.2015 abbandonava spontaneamente la casa familiare” mentre molti mesi dopo, in seguito agli episodi denunciati “ed alle continue indebite intrusioni, queste circostanze emergono dalle querele depositate in atti. Egli era costretto, in data 15.10.2015, a sostituire la serratura della porta d'ingresso dell'appartamento in comproprietà”;
- l'appellante diveniva proprietario dell'intero immobile in virtù di decreto di trasferimento del bene in data 19.12.2019 e “nel periodo 15.10.2015 (data sostituzione chiavi) al 19.12.2019 (data decreto di trasferimento dell'immobile),
mai ha chiesto di rientrare in possesso dell'immobile in Controparte_1 comproprietà”. Con il secondo motivo si sostiene la mancata considerazione della documentazione depositata dal resistente ora appellante. Con il terzo motivo si deduce l'ingiustificata: “decisione del giudice di primo grado che ha ritenuto di riconoscere il diritto all'indennità della ricorrente odierna appellata, , dal 15 ottobre 2015 al 19 dicembre 2019, data Controparte_1
pag. 3/6 del decreto di assegnazione dell'immobile de quo, in mancanza di una richiesta di rilascio del bene in favore della stessa”. Inoltre, incongruenti, lacunose e contraddittorie sarebbero state le dichiarazioni dei testi indicati dall'attrice.
*** 8. Va innanzi tutto disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. formulata dalla difesa della parte appellata. La specifica previsione contenuta nell'art. 348 ter, comma 1, primo periodo, c.p.c., che consente di dichiarare inammissibile l'impugnazione che non abbia ragionevole probabilità di essere accolta, soltanto prima di procedere alla trattazione ai sensi dell'art. 350 c.p.c., dopo l'inizio della trattazione - come avvenuto nel caso di specie - deve ritenersi preclusa dall'ulteriore svolgimento del processo di appello (cfr. Cass. 14696/2016).
9. Nel merito, i motivi di appello proposti da , esaminati Parte_1 congiuntamente per la connessione, sono infondati e vengono respinti per le assorbenti considerazioni che seguono.
9.1. In tema di uso della cosa comune, appare utile ricordare, sussiste la violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 cod. civ. in ipotesi di occupazione dell'intero immobile ad opera del comproprietario e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all'altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene. Il comproprietario di un bene fruttifero che ne abbia goduto per l'intero senza un titolo giustificativo deve corrispondere agli altri, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione "pro quota" del bene comune, i frutti civili, che, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere a terzi secondo i correnti prezzi di mercato, possono essere individuati, solo in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione, nei canoni di locazione percepibili per l'immobile (cfr. Cass. 20394/2013, 17460/2018 e 17876/2019).
9.2. Nella specie, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, premesso che essendo incontroversa la comproprietà indivisa dell'immobile, adibito ad abitazione di entrambi i comproprietari, appare irrilevante quanto dedotto sulla cessazione della relazione affettiva al fine di giustificare un uso esclusivo dell'appartamento.
9.3. Inoltre, dalla prova testimoniale è emerso che: a) la teste , coetanea ed amica dell'appellata, ha dichiarato Testimone_3
- sul capitolo 11 (Vero che in data 15.10.2015 il signor ha Parte_1 cambiato le chiavi di accesso alla casa in comproprietà con la signora sita CP_1 in Via Mazzini n. 991 di Pontelongo (Pd): “E' vero, la signora quel giorno non era più riuscita ad entrare in casa e doveva prendersi effetti personali così sono intervenuti i Carabineri”;
- sul capitolo 13 (Vero che nel periodo dal 12 maggio 2015 al 15 ottobre 2015, in occasione degli accessi alla propria abitazione di Via Mazzini 991 di Pontelongo (Pd), la sig.ra chiedeva al “pagami almeno l'equivalente Controparte_1 Pt_1 di un affitto per la mia quota visto che sei riuscito ad abitare da solo nella casa in comproprietà, mentre io sono praticamente una senza tetto): “E' vero, ero pag. 4/6 presente al fatto e posso dire che la sig. non aveva alternativa dove CP_1 andare a vivere e per un periodo l'ho ospitata anche io”; b) la teste , che abita accanto alla sorella di (“le Testimone_2 Controparte_1 nostre case sono attigue”), ha confermato: - “12 E' vero, lei suonava e lui non le apriva né le dava le chiavi. 13. E' vero ho sentito personalmente che glielo diceva”; c) è documentato che l'appellata abbia stipulato un contratto di locazione registrato per un immobile ad uso abitativo poco tempo dopo le circostanze sopra riportate, v. doc. 2 allegato al ricorso introduttivo, fasc. parte ricorrente. 10. In altre parole, parte attrice ora appellata ha fornito la prova della sottrazione ovvero dell'impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune, ha manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e richiesto “almeno l'equivalente di un affitto per la mia quota”, senza nulla ottenere. Le dichiarazioni chiare, circostanziate e persuasive della teste Tes_3 trovano riscontro nelle risultanze istruttorie e in particolare nelle
[...] ulteriori dichiarazioni testimoniali sopra riportate e nel successivo contratto di locazione stipulato dalla parte appellata. 10.1. I testi indicati dal convenuto, invece, hanno sostanzialmente riferito su circostanze apprese dalla stessa parte convenuta o comunque non direttamente attinenti a fatti rilevanti ai fini della decisione così come i generici riferimenti a querele. Sicchè non sussiste l'asserita contraddizione nelle deposizioni dei testi né tantomeno nella motivazione della sentenza appellata e, dunque condivisibilmente ha ritenuto il primo giudice provato l'uso esclusivo dal 15/10/2015 da parte dell'appellante “contro la volontà dell'attrice” e impedita la partecipazione al godimento del bene comune.
10.2. Legittimamente, pertanto, il giudice di prime cure ha accolto la domanda sulla scorta delle deposizioni rese dai testi a conoscenza diretta dei fatti indicati ed in assenza di validi motivi per dubitare della loro attendibilità. In conclusione, le censure proposte da vanno respinte. Parte_1
11. Il rigetto dell'appello comporta la condanna alle spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo in favore della parte appellata, tenuto conto dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_1 sentenza di primo grado;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano complessivamente in € 3.397,00 oltre spese generali (15%) e accessori come per legge in favore dell'avv. Emanuela Noal che si è dichiarata antistataria della parte appellata;
Controparte_1
pag. 5/6 3) dà atto che sussistono a carico della parte appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia). Così deliberato in data 19/12/2025 Il Cons. Ausiliario Il Presidente Francesco Marchio Dott. Martina Gasparini
pag. 6/6