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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/11/2025, n. 5499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5499 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 2218/2021 R.G., avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 5.11.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura alle liti rilasciata su foglio separato a margine della copia cartacea dell'atto introduttivo da ritenersi comunque apposta in calce al ricorso telematico, dagli avv.ti ANTONIO D'RI (c.f.
), IO D'RI (c.f. ) e RI D'RI C.F._2 C.F._3
(c.f. ) e con essi elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Biscardi n. 31, C.F._4 presso lo studio dell'avv. Pasquale Mellone;
RICORRENTE
E
(c.f. ), in persona del Presidente pro tempore; Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 21.10.2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 21.7.2021, conveniva in giudizio la onde sentirla Parte_1 Controparte_1
1 condannare al risarcimento dei danni patrimoniali - quantificati, a mezzo di CTP, in € 9.163,40 - e di quelli morali per violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro e alla proprietà, arrecati, a seguito dell'esondazione dell'alveo Comune Nocerino verificatasi il 29.10.2015, al fondo agricolo di sua proprietà, sito in Nocera Inferiore (SA), località “Cicalese - San Mauro”, riportato in catasto al Comune di Nocera Inferiore, al foglio 4 particella 1977 (ad uso orto irriguo della totale estensione di are 10.84). Assumeva il ricorrente che, a seguito della suddetta esondazione, una grande quantità di acqua maleodorante, mista a fango, melma e sostanze di ogni genere, si era riversata all'interno del fondo, determinandone l'allagamento e provocando danni alle coltivazioni, al terreno, all'impianto di irrigazione e al pozzo. A sostegno della pretesa, depositava consulenza tecnica di parte a firma dell'arch. , richiamata in ricorso, nonché visure Persona_1 catastali e atti di provenienza dell'unità immobiliare in oggetto, oltre ad articoli di giornale e fotografie allegate alla perizia stessa.
Costituendosi in giudizio, la eccepiva, in via preliminare, il difetto di Controparte_1 legittimazione attiva del ricorrente, nonché la propria carenza di legittimazione passiva in favore del
; e, nel merito, l'eccezionalità dell'evento e, Controparte_2 comunque, la genericità della domanda e la mancanza di prova in ordine ai danni subiti.
Espletata la prova testimoniale delegata e precisate le conclusioni davanti al giudice istruttore, all'udienza collegiale del 5.11.2025 la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente va dato atto che la in precedenza costituitasi in giudizio Controparte_1 con comparsa del 6.6.2021, a mezzo dell'avv. Ciro Maria Valanzuolo, successivamente all'interruzione del giudizio determinatasi a causa del collocamento a riposo di quest'ultimo
(pronunciata con decreto di questo TRAP del 12.9.2024), non si è costituita nuovamente in giudizio a mezzo di un nuovo difensore;
ciò nonostante sia stato regolarmente notificato alla stessa, in data
26.9.2024, il ricorso in riassunzione. Ciò comporta certamente che va dichiarata la contumacia della stessa ma, tuttavia, va considerato che, come chiarito dalla Suprema Corte (Cass., n. 26372/2014),
“In seguito alla riassunzione del processo interrotto, la parte già costituita che non rinnovi il proprio atto di costituzione, pur dovendo essere dichiarata contumace, conserva il diritto alla liquidazione delle spese fino al momento dell'interruzione, atteso che, sino ad allora, essa era stata regolarmente costituita e che la contumacia non implica alcun abbandono delle domande già proposte”.
Sempre in via preliminare, va rilevata la legittimazione attiva del ricorrente, risultante sia dai documenti in atti (cfr. atto di donazione - divisione per Notar del 26/10/2011 rep. 4482 e Per_2
2 visura catastale relativa alla particella di cui al ricorso), sia dalle dichiarazioni rese dai testi e , i quali, hanno dichiarato che il ricorrente coltivava il Testimone_1 Persona_1 fondo indicato nel ricorso.
La legittimazione passiva della verrà, invece, delibata infra, trattandosi di Controparte_1 verificare, a fronte della relativa eccezione, la fondatezza della pretesa del ricorrente, sotto il profilo dell'astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'Ente parte del presente giudizio a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato dalla in quanto, come chiarito dalla CP_1 giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Nel merito, la domanda è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
In linea generale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P. e della
Suprema Corte (cfr., tra le tante, Cass. SS.UU., n. 25928/2011; T.S.A.P. n. 109/2016; T.S.A.P. n.
126/2017; T.S.A.P. n. 71/2012), in mancanza di prova della natura fortuita dell'evento, la fattispecie può essere inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ferma restando la possibilità, nel diverso caso della raggiunta dimostrazione del fortuito, di inquadrare la fattispecie nel diverso paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
In base all'art. 2051 c.c., l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito. La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr., Cass., ord. n. 2480/2018).
Diversamente, laddove venga dimostrato il fortuito e debba quindi inquadrarsi la fattispecie nell'ambito dell'art. 2043 c.c., il danneggiato dovrà dimostrare anche la colpa concreta del custode per inosservanza di normative specifiche o generiche a suo carico, effettivamente idonee ad impedire o comunque a limitare il danno.
Nel caso di specie, deve ritenersi accertato che in data 29.10.2015 l' Controparte_3 esondava, provocando l'allagamento del fondo per cui è causa.
3 Tali circostanze risultano in modo inequivoco dalle dichiarazioni dei testi escussi, i quali hanno confermato le circostanze di cui al capitolo B) dell'articolazione istruttoria di parte ricorrente.
Risulta, altresì, che all'origine dei fatti, oltre ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo nella tenuta e integrità degli argini: i testi escussi hanno, infatti, hanno confermato le circostanze di cui al capitolo E) dell'articolazione istruttoria, riferendo che al momento dei fatti l'alveo si presentava in stato di Controparte_3 pessima manutenzione a causa della presenza di piante, arbusti, canne, isolotti di terreno e accumuli di fango.
Né l'evento può essere considerato di carattere eccezionale, in quanto la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che hanno interessato l'alveo per cui è causa - dimostrata dalla presenza di un numeroso contenzioso riferito ad esso nei vari anni e addirittura reiterato più volte nello stesso mese di ottobre 2015 (come riportato nella nota prot. 901938 del
28.12.2015 all. sub doc. 4 della - esclude tale natura e, quindi, il “caso fortuito” idoneo ad CP_1 interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Per quanto concerne i danni, il ricorrente, richiamando integralmente la perizia depositata, ha lamentato danni alle coltivazioni in atto (orto familiare, alberi di melograni e alberi di AG), danni al terreno (determinati dai costi per la disinfestazione, zappatura profonda e assolcatura, correzione del ph, fresatura con motocoltivatore in profondità ed erpicatura manuale con livellamento del terreno), danni all'impianto di irrigazione a pioggia e danni al pozzo, quantificandoli in complessivi € 9.163,40.
Quanto al danno alle colture, va innanzitutto rilevato che, nella perizia di parte allegata al ricorso e in esso richiamata, è stato quantificato un danno pari ad € 3.091,90 per la perdita di n. 40 alberi di melograno e di n. 6 alberi di AG (non meglio specificati), calcolato sulla base di una produzione media rispettivamente di 60 kg e 40 kg per albero di melograno e di AG e del prezzo unitario rispettivamente di € 1,25 e di € 0,38 al kg, oltre un ulteriore danno di € 595,00 per la perdita dell'orto familiare, della superficie di mq. 350, coltivato - secondo quanto indicato in perizia
- a finocchi, minestra, broccoli, insalata, scarola e aglio.
Con riferimento a quest'ultima voce, ritiene il Collegio che non possa essere riconosciuto al ricorrente nessun risarcimento, stante la mancanza di prova circa la concreta presenza delle effettive coltivazioni indicate. I testi escussi, infatti, si sono limitati a riferire genericamente dell'esistenza di un orto sul fondo, senza fornire indicazioni specifiche circa la tipologia, l'estensione o la quantità delle coltivazioni effettivamente presenti al momento dell'evento. Tale lacuna probatoria non può ritenersi colmata neppure dalla consulenza tecnica in atti, nella quale il consulente di parte, nella
4 sezione dedicata all'orto familiare, si è limitato ad indicare in modo indistinto e astratto una composizione tipica dell'orto familiare (“finocchi, minestra, broccoli, insalata, scarola, aglio, etc…”, pag. 4 della perizia), senza comprovare la concreta presenza di tali coltivazioni sul fondo del ricorrente e svolgendo, quindi, una valutazione meramente ipotetica e induttiva del danno, del tutto inidonea a sostenere la pretesa risarcitoria.
Parimenti, non può essere riconosciuto al ricorrente neppure il danno ai frutti degli alberi di melograno e di AG, stante la mancata prova del nesso di causalità rispetto all'evento dedotto ed imputato alla convenuta.
Va innanzitutto precisato che il danno è stato rivendicato non per il danneggiamento alle piante in sé, bensì per il danno subito alla produzione, ormai prossima al raccolto.
Osserva al riguardo il Collegio che, sebbene entrambi i testi abbiano dichiarato che “la coltivazione è marcita” (cfr. dichiarazioni del teste ) e che “i frutti sono caduti dagli alberi Tes_1
e il raccolto è andato perso” (così il teste ), nessuno di loro ha precisato la tipologia di Persona_1 AG, il livello dell'acqua eventualmente ristagnata sul fondo e la durata della sua permanenza;
né risulta dagli atti o dalle dichiarazioni dei testi stessi che la caduta dei frutti sia causalmente riconducibile all'esondazione.
Nella perizia di parte, poi, la valutazione dei danni è stata effettuata assumendo quale parametro la resa media di ciascun albero (stimata in 60 kg per i melograni e 40 kg per gli AG) e applicando un prezzo unitario al chilogrammo ricavato da listini di mercato, senza tuttavia nessun riscontro oggettivo in ordine alla reale produttività delle piante o alla quantità effettivamente presente al momento dell'evento e, ancor prima, in ordine alla ricollegabilità causale della caduta dei frutti all'esondazione piuttosto che ad altri fattori (ad esempio alle piogge presumibilmente abbattutesi sulla zona e origine dell'esondazione stessa). Il consulente, infatti, non ha indicato dati agronomici specifici relativi all'età, allo stato vegetativo o alla densità di impianto degli alberi, né ha fornito elementi tecnici idonei a dimostrare che l'esondazione abbia compromesso stabilmente le piante o abbia avuto caratteristiche tali da determinare la caduta e la perdita della produzione in corso. La perizia, inoltre, non specifica in che misura l'esondazione abbia inciso sullo stato vegetativo degli alberi, limitandosi a quantificare il danno sulla base di una resa produttiva teorica e di un prezzo medio di mercato, secondo un metodo meramente induttivo e privo di adeguato supporto probatorio. La valutazione così formulata, unitamente alla genericità delle dichiarazioni testimoniali - anch'esse prive di indicazioni circa la quantità di frutti pendenti o la produttività media delle piante - non può, pertanto, ritenersi idonea a dimostrare il collegamento causale del danno lamentato rispetto all'evento dedotto in giudizio;
né, invero, l'effettiva consistenza dei danni stessi.
5 La perizia redatta, peraltro, non è supportata da nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture e dei beni effettivamente presenti al momento delle inondazioni, anche mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Le carenze probatorie evidenziate impediscono il riconoscimento del rivendicato danno ai frutti.
In ordine, poi, ai danni lamentati per la bonifica, la pulizia e il ripristino della fertilità dei terreni agricoli, osserva il Collegio che il perito ha elencato costi per la disinfestazione del terreno, prevedendo l'esecuzione di zappatura profonda e assolcatura, correzione del ph, costi per la fresatura del terreno con motocoltivatore per una profondità di 15 cm e costi per l'erpicatura manuale e livellamento del terreno dopo vangatura e/o fresatura, senza rappresentare ex ante le caratteristiche fisiche del terreno, né le ragioni tecniche e agronomiche per le quali è stata preventivata l'attività di correzione del ph e l'esecuzione delle operazioni di zappatura, assolcatura e fresatura alle profondità indicate;
a ciò va aggiunto che non vi è nessuna menzione nella perizia di parte dei prodotti eventualmente occorrenti e/o utilizzati per il compimento dell'attività di disinfestazione del terreno.
In senso contrario alla necessità di tali operazioni, in mancanza di diversa specificazione da parte del CTP, milita, poi, anche la nota n. 901938 del 28.12.2015 (all. sub doc. 4 , nella CP_1 quale è specificato che i terreni siti nel Comune di Castel San Giorgio interessati dall'alluvione (tra cui, quindi, deve ritenersi anche i terreni del ricorrente) erano di struttura regolare e senza avvallamenti o zone depresse, per cui “il deflusso del corpo idrico non smaltito dalla rete scolante è avvenuto per percolazione senza creare lunghi ristagni” e senza danni alle successive colture (pag.
5 della nota citata), con l'ulteriore precisazione per cui “gli allagamenti non hanno innescato significativi processi erosivi superficiali o comportato importanti depositi di materiali alluvionali, a parte limitati appezzamenti in prossimità delle rotte arginali”.
Peraltro, sebbene tali interventi siano stati indicati dal perito come necessari per la ripresa dell'attività agricola, il ricorrente non ha depositato nessuna documentazione comprovante il loro effettivo svolgimento (fatture o altri documenti).
6 Né la prova dei concreti lavori eseguiti risulta fornita dalle dichiarazioni testimoniali, atteso che il teste si è limitato a riferire di aver visto il fondo “coperto di acqua e fango” il Testimone_1 giorno successivo all'esondazione e, in seguito, di aver constatato che “sono stati eseguiti lavori per pulire il terreno e concimarlo per le nuove coltivazioni”, senza tuttavia precisare la natura, la durata o l'entità di tali operazioni, né indicare se le stesse abbiano comportato l'impiego di mezzi meccanici o interventi di bonifica in profondità. Lo stesso CTP, pur confermando che “sono stati svolti lavori di livellazione del suolo, concimazione e ripristino del PH del terreno”, non ha descritto in concreto le modalità esecutive dei lavori, né ha riferito di averne personalmente accertato l'effettiva esecuzione, limitandosi a dichiarare di essere “passato altre volte in zona”.
Nessuno dei testi, peraltro, ha specificato le profondità delle lavorazioni o i prodotti utilizzati per la fertilizzazione e la correzione del ph del terreno.
La valutazione del perito contenuta nella relazione allegata al ricorso, peraltro, è basata sui lavori ritenuti necessari al ripristino e sui prezziari regionali e, come tale, non supportata da nessuna prova documentale circa l'effettiva realizzazione delle opere indicate e dei costi sostenuti per le operazioni eseguite con mezzi meccanici, per il trasporto e smaltimento a discarica dei materiali ovvero per l'acquisto di concimi e fertilizzanti. Peraltro, il perito di parte nella relazione da lui redatta si è limitato a dichiarare di aver fatto riferimento al prezzario dell'OO.PP. della CP_1 per l'analisi dei costi, senza specificare le attività concretamente compiute rispetto a
[...] quelle da lui stesso ritenute necessarie in via astratta.
Attesa, tuttavia, la prova dell'allagamento del fondo, del deposito su di esso di fango e melma e dell'avvenuta pulizia da parte del ricorrente, sebbene in economia, il Collegio ritiene, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che la liquidazione di tali danni vada effettuata in via equitativa, nella misura ritenuta congrua, sulla base dell'estensione del fondo, di € 1.000,00.
Va, poi, escluso il risarcimento per il danno relativo all'impianto di irrigazione. Invero, a fronte della mera indicazione contenuta nella consulenza tecnica di parte di tale danno, non vi è nessun riscontro probatorio idoneo a comprovare l'effettiva esistenza, la consistenza e la vetustà dell'impianto al momento dell'evento. Nessuno dei testi escussi ha fatto riferimento alla presenza di un impianto irriguo ovvero al suo danneggiato, limitandosi a descrivere genericamente solo la presenza di coltivazioni. Né risultano depositati documenti (quali fatture, preventivi o attestazioni di spesa) atti a dimostrare la presenza di tubazioni, gocciolatori o altre strutture connesse all'irrigazione del fondo ovvero all'acquisto, successivo all'evento, di materiale atto al ripristino o alla sostituzione.
Parimenti, non è possibile riconoscere al ricorrente il danno rivendicato al pozzo. Nessuno dei testi escussi ha fatto menzione della presenza di tale manufatto, né sono stati prodotti documenti
7 fotografici, tecnici o fiscali che ne comprovino l'esistenza al momento dell'evento, le caratteristiche costruttive, la funzionalità e l'entità del danno subito. In mancanza di qualsiasi riscontro oggettivo, la liquidazione di tale voce di danno sarebbe, pertanto, del tutto aleatoria.
Per completezza va dato atto che, seppure nelle conclusioni dell'atto introduttivo sia stato chiesto anche il risarcimento per il danno morale per violazione del diritto al lavoro e alla proprietà subito dal ricorrente, la richiesta del riconoscimento di tale voce di danno non è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni e deve, quindi, ritenersi rinunciata.
In ogni caso, osserva il Collegio che non solo il danno risulta richiesto nelle conclusioni dell'atto introduttivo senza nessuna allegazione in ordine ai fatti costitutivi, ma non risulta neppure provato, non potendosi ritenere la prova in re ipsa.
In ordine al soggetto responsabile, osserva il Collegio che delle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno deve rispondere la attesi i principi già espressi da questo Controparte_1
Tribunale (cfr. sentenza n. 612/2020; sentenza n. 2444/2021; sentenza n. 4306/2022), dai quali non CP_ vi è motivo di discostarsi in mancanza di diversi argomenti da parte dell' resistente.
Ed infatti l'alveo è un canale che collega al i torrenti Cavaiola e Controparte_3 CP_2
Solofrana, inserito nell'elenco delle acque pubbliche (terzo elenco) ai sensi del R.D. 22/6/26; allo stesso deve essere riconosciuta sia la natura di acqua pubblica, sia la natura di opera di bonifica, che, unitamente alle altre opere di bonifica esistenti nel comprensorio, contribuisce alla
“piattaforma di opere pubbliche” con funzione scolante irrigua.
Essendo un corso d'acqua naturale, il cui corso si esaurisce nel territorio della Regione convenuta, ne consegue che va fatta applicazione dell'art. 2 lett. e) del DPR 8/1972, secondo cui sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate, e cioè, in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori, mentre, in virtù dell'art. 90 lett. e) del DPR 616/1977 e dell'art. 10 lett. f) della legge 183/1989, sono state attribuite alle
Regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. Sebbene l'art. 10 della l. 183/1989 sia stato abrogato, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 d.lgs. 112/1998 (nonché della normativa precedentemente richiamata) che competa comunque alle Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico
(e, dunque, per quanto qui interessi, di corsi d'acqua e delle opere idrauliche).
Né tale situazione può ritenersi mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato dal d.lgs. n. 112/98 e dal d.lgs. n. 96/99, per le Regioni che, come la non Controparte_1 hanno tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra esse e gli enti
8 locali minori ed all'effettivo trasferimento a questi ultimi delle risorse umane e finanziarie necessarie per la gestione delle relative incombenze.
Ebbene, alla luce di tali plurimi riferimenti normativi, la consolidata giurisprudenza di legittimità, a cui questo Tribunale ritiene di aderire, ha chiarito che la è vera e propria CP_1 custode delle acque fluviali e risponde, pertanto, dei danni causati dalle acque a prescindere dalla delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, salva la prova del caso fortuito ovvero della perdita della materiale disponibilità dei beni (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 25928/11, Cass., sent. n.
16196/15).
I detti principi, con particolare riferimento alla (cor)responsabilità della Controparte_1 sono stati recentemente affermati dal TSAP: “la è effettivamente titolare passiva CP_1 dell'obbligazione risarcitoria relativamente ai danni da esondazione cagionati dal demanio idrico regionale, senza distinzione fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi inclusi o meno in comprensori di bonifica;
la è custode del demanio fluviale e risponde, secondo la regola CP_1 generale dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati dall'interazione di eventi naturali con le opere di difesa nelle condizioni in cui esse versano, a maggior ragione se queste si rivelino insufficienti per ragioni strutturali o di manutenzione…né la potrebbe sottrarsi ai suoi compiti istituzionali CP_1 scegliendo quali corsi d'acqua escludere dai programmi di manutenzione o su quali delegare questa ad altri enti, perché una tale prassi può al più comportare la condivisione della responsabilità da parte degli enti delegati. Infatti, il potere regionale di supervisione e controllo permane in ogni caso, non essendo toccato da eventuali atti di esclusione del singolo corso d'acqua dall'attività di manutenzione regionale” (TSAP sent. n. 110/2019).
Va aggiunto che, alla luce della duplice natura di acqua pubblica e di opera di bonifica dell'alveo in questione, certamente sussistono funzioni di custodia e di manutenzione anche in capo all'ente consortile, ma esse comunque non escludono la concorrente responsabilità della CP_1
Non resta, dunque, che affermare che l'obbligo di manutenzione del corso d'acqua oggetto di giudizio incombe sulla e che, quindi, quest'ultima risponde dei danni derivanti Controparte_1 dall'omissione dei necessari interventi di manutenzione.
Alla luce di quanto sin qui argomentato, la va condannata al risarcimento Controparte_1 del danno in favore di nella somma complessiva di € 1.000,00. Parte_1
Su detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (29 ottobre 2015) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
9 In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n. 4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
In ordine al regime delle spese di lite, tenuto conto del limitatissimo accoglimento della domanda proposta dal ricorrente, ritiene il Collegio che esse vadano interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1
in parziale accoglimento del ricorso, disattesa ogni ulteriore eccezione, Controparte_1 deduzione ed istanza, così provvede:
1) condanna la in persona del Presidente pro tempore, al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € 1.000,00, oltre rivalutazione monetaria secondo Parte_1 gli indici ISTAT dalla data dell'evento (29 ottobre 2015) fino alla data della presente sentenza ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata;
2) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 5.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 2218/2021 R.G., avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 5.11.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura alle liti rilasciata su foglio separato a margine della copia cartacea dell'atto introduttivo da ritenersi comunque apposta in calce al ricorso telematico, dagli avv.ti ANTONIO D'RI (c.f.
), IO D'RI (c.f. ) e RI D'RI C.F._2 C.F._3
(c.f. ) e con essi elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Biscardi n. 31, C.F._4 presso lo studio dell'avv. Pasquale Mellone;
RICORRENTE
E
(c.f. ), in persona del Presidente pro tempore; Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 21.10.2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 21.7.2021, conveniva in giudizio la onde sentirla Parte_1 Controparte_1
1 condannare al risarcimento dei danni patrimoniali - quantificati, a mezzo di CTP, in € 9.163,40 - e di quelli morali per violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro e alla proprietà, arrecati, a seguito dell'esondazione dell'alveo Comune Nocerino verificatasi il 29.10.2015, al fondo agricolo di sua proprietà, sito in Nocera Inferiore (SA), località “Cicalese - San Mauro”, riportato in catasto al Comune di Nocera Inferiore, al foglio 4 particella 1977 (ad uso orto irriguo della totale estensione di are 10.84). Assumeva il ricorrente che, a seguito della suddetta esondazione, una grande quantità di acqua maleodorante, mista a fango, melma e sostanze di ogni genere, si era riversata all'interno del fondo, determinandone l'allagamento e provocando danni alle coltivazioni, al terreno, all'impianto di irrigazione e al pozzo. A sostegno della pretesa, depositava consulenza tecnica di parte a firma dell'arch. , richiamata in ricorso, nonché visure Persona_1 catastali e atti di provenienza dell'unità immobiliare in oggetto, oltre ad articoli di giornale e fotografie allegate alla perizia stessa.
Costituendosi in giudizio, la eccepiva, in via preliminare, il difetto di Controparte_1 legittimazione attiva del ricorrente, nonché la propria carenza di legittimazione passiva in favore del
; e, nel merito, l'eccezionalità dell'evento e, Controparte_2 comunque, la genericità della domanda e la mancanza di prova in ordine ai danni subiti.
Espletata la prova testimoniale delegata e precisate le conclusioni davanti al giudice istruttore, all'udienza collegiale del 5.11.2025 la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente va dato atto che la in precedenza costituitasi in giudizio Controparte_1 con comparsa del 6.6.2021, a mezzo dell'avv. Ciro Maria Valanzuolo, successivamente all'interruzione del giudizio determinatasi a causa del collocamento a riposo di quest'ultimo
(pronunciata con decreto di questo TRAP del 12.9.2024), non si è costituita nuovamente in giudizio a mezzo di un nuovo difensore;
ciò nonostante sia stato regolarmente notificato alla stessa, in data
26.9.2024, il ricorso in riassunzione. Ciò comporta certamente che va dichiarata la contumacia della stessa ma, tuttavia, va considerato che, come chiarito dalla Suprema Corte (Cass., n. 26372/2014),
“In seguito alla riassunzione del processo interrotto, la parte già costituita che non rinnovi il proprio atto di costituzione, pur dovendo essere dichiarata contumace, conserva il diritto alla liquidazione delle spese fino al momento dell'interruzione, atteso che, sino ad allora, essa era stata regolarmente costituita e che la contumacia non implica alcun abbandono delle domande già proposte”.
Sempre in via preliminare, va rilevata la legittimazione attiva del ricorrente, risultante sia dai documenti in atti (cfr. atto di donazione - divisione per Notar del 26/10/2011 rep. 4482 e Per_2
2 visura catastale relativa alla particella di cui al ricorso), sia dalle dichiarazioni rese dai testi e , i quali, hanno dichiarato che il ricorrente coltivava il Testimone_1 Persona_1 fondo indicato nel ricorso.
La legittimazione passiva della verrà, invece, delibata infra, trattandosi di Controparte_1 verificare, a fronte della relativa eccezione, la fondatezza della pretesa del ricorrente, sotto il profilo dell'astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'Ente parte del presente giudizio a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato dalla in quanto, come chiarito dalla CP_1 giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Nel merito, la domanda è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
In linea generale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P. e della
Suprema Corte (cfr., tra le tante, Cass. SS.UU., n. 25928/2011; T.S.A.P. n. 109/2016; T.S.A.P. n.
126/2017; T.S.A.P. n. 71/2012), in mancanza di prova della natura fortuita dell'evento, la fattispecie può essere inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ferma restando la possibilità, nel diverso caso della raggiunta dimostrazione del fortuito, di inquadrare la fattispecie nel diverso paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
In base all'art. 2051 c.c., l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito. La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr., Cass., ord. n. 2480/2018).
Diversamente, laddove venga dimostrato il fortuito e debba quindi inquadrarsi la fattispecie nell'ambito dell'art. 2043 c.c., il danneggiato dovrà dimostrare anche la colpa concreta del custode per inosservanza di normative specifiche o generiche a suo carico, effettivamente idonee ad impedire o comunque a limitare il danno.
Nel caso di specie, deve ritenersi accertato che in data 29.10.2015 l' Controparte_3 esondava, provocando l'allagamento del fondo per cui è causa.
3 Tali circostanze risultano in modo inequivoco dalle dichiarazioni dei testi escussi, i quali hanno confermato le circostanze di cui al capitolo B) dell'articolazione istruttoria di parte ricorrente.
Risulta, altresì, che all'origine dei fatti, oltre ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo nella tenuta e integrità degli argini: i testi escussi hanno, infatti, hanno confermato le circostanze di cui al capitolo E) dell'articolazione istruttoria, riferendo che al momento dei fatti l'alveo si presentava in stato di Controparte_3 pessima manutenzione a causa della presenza di piante, arbusti, canne, isolotti di terreno e accumuli di fango.
Né l'evento può essere considerato di carattere eccezionale, in quanto la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che hanno interessato l'alveo per cui è causa - dimostrata dalla presenza di un numeroso contenzioso riferito ad esso nei vari anni e addirittura reiterato più volte nello stesso mese di ottobre 2015 (come riportato nella nota prot. 901938 del
28.12.2015 all. sub doc. 4 della - esclude tale natura e, quindi, il “caso fortuito” idoneo ad CP_1 interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Per quanto concerne i danni, il ricorrente, richiamando integralmente la perizia depositata, ha lamentato danni alle coltivazioni in atto (orto familiare, alberi di melograni e alberi di AG), danni al terreno (determinati dai costi per la disinfestazione, zappatura profonda e assolcatura, correzione del ph, fresatura con motocoltivatore in profondità ed erpicatura manuale con livellamento del terreno), danni all'impianto di irrigazione a pioggia e danni al pozzo, quantificandoli in complessivi € 9.163,40.
Quanto al danno alle colture, va innanzitutto rilevato che, nella perizia di parte allegata al ricorso e in esso richiamata, è stato quantificato un danno pari ad € 3.091,90 per la perdita di n. 40 alberi di melograno e di n. 6 alberi di AG (non meglio specificati), calcolato sulla base di una produzione media rispettivamente di 60 kg e 40 kg per albero di melograno e di AG e del prezzo unitario rispettivamente di € 1,25 e di € 0,38 al kg, oltre un ulteriore danno di € 595,00 per la perdita dell'orto familiare, della superficie di mq. 350, coltivato - secondo quanto indicato in perizia
- a finocchi, minestra, broccoli, insalata, scarola e aglio.
Con riferimento a quest'ultima voce, ritiene il Collegio che non possa essere riconosciuto al ricorrente nessun risarcimento, stante la mancanza di prova circa la concreta presenza delle effettive coltivazioni indicate. I testi escussi, infatti, si sono limitati a riferire genericamente dell'esistenza di un orto sul fondo, senza fornire indicazioni specifiche circa la tipologia, l'estensione o la quantità delle coltivazioni effettivamente presenti al momento dell'evento. Tale lacuna probatoria non può ritenersi colmata neppure dalla consulenza tecnica in atti, nella quale il consulente di parte, nella
4 sezione dedicata all'orto familiare, si è limitato ad indicare in modo indistinto e astratto una composizione tipica dell'orto familiare (“finocchi, minestra, broccoli, insalata, scarola, aglio, etc…”, pag. 4 della perizia), senza comprovare la concreta presenza di tali coltivazioni sul fondo del ricorrente e svolgendo, quindi, una valutazione meramente ipotetica e induttiva del danno, del tutto inidonea a sostenere la pretesa risarcitoria.
Parimenti, non può essere riconosciuto al ricorrente neppure il danno ai frutti degli alberi di melograno e di AG, stante la mancata prova del nesso di causalità rispetto all'evento dedotto ed imputato alla convenuta.
Va innanzitutto precisato che il danno è stato rivendicato non per il danneggiamento alle piante in sé, bensì per il danno subito alla produzione, ormai prossima al raccolto.
Osserva al riguardo il Collegio che, sebbene entrambi i testi abbiano dichiarato che “la coltivazione è marcita” (cfr. dichiarazioni del teste ) e che “i frutti sono caduti dagli alberi Tes_1
e il raccolto è andato perso” (così il teste ), nessuno di loro ha precisato la tipologia di Persona_1 AG, il livello dell'acqua eventualmente ristagnata sul fondo e la durata della sua permanenza;
né risulta dagli atti o dalle dichiarazioni dei testi stessi che la caduta dei frutti sia causalmente riconducibile all'esondazione.
Nella perizia di parte, poi, la valutazione dei danni è stata effettuata assumendo quale parametro la resa media di ciascun albero (stimata in 60 kg per i melograni e 40 kg per gli AG) e applicando un prezzo unitario al chilogrammo ricavato da listini di mercato, senza tuttavia nessun riscontro oggettivo in ordine alla reale produttività delle piante o alla quantità effettivamente presente al momento dell'evento e, ancor prima, in ordine alla ricollegabilità causale della caduta dei frutti all'esondazione piuttosto che ad altri fattori (ad esempio alle piogge presumibilmente abbattutesi sulla zona e origine dell'esondazione stessa). Il consulente, infatti, non ha indicato dati agronomici specifici relativi all'età, allo stato vegetativo o alla densità di impianto degli alberi, né ha fornito elementi tecnici idonei a dimostrare che l'esondazione abbia compromesso stabilmente le piante o abbia avuto caratteristiche tali da determinare la caduta e la perdita della produzione in corso. La perizia, inoltre, non specifica in che misura l'esondazione abbia inciso sullo stato vegetativo degli alberi, limitandosi a quantificare il danno sulla base di una resa produttiva teorica e di un prezzo medio di mercato, secondo un metodo meramente induttivo e privo di adeguato supporto probatorio. La valutazione così formulata, unitamente alla genericità delle dichiarazioni testimoniali - anch'esse prive di indicazioni circa la quantità di frutti pendenti o la produttività media delle piante - non può, pertanto, ritenersi idonea a dimostrare il collegamento causale del danno lamentato rispetto all'evento dedotto in giudizio;
né, invero, l'effettiva consistenza dei danni stessi.
5 La perizia redatta, peraltro, non è supportata da nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture e dei beni effettivamente presenti al momento delle inondazioni, anche mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Le carenze probatorie evidenziate impediscono il riconoscimento del rivendicato danno ai frutti.
In ordine, poi, ai danni lamentati per la bonifica, la pulizia e il ripristino della fertilità dei terreni agricoli, osserva il Collegio che il perito ha elencato costi per la disinfestazione del terreno, prevedendo l'esecuzione di zappatura profonda e assolcatura, correzione del ph, costi per la fresatura del terreno con motocoltivatore per una profondità di 15 cm e costi per l'erpicatura manuale e livellamento del terreno dopo vangatura e/o fresatura, senza rappresentare ex ante le caratteristiche fisiche del terreno, né le ragioni tecniche e agronomiche per le quali è stata preventivata l'attività di correzione del ph e l'esecuzione delle operazioni di zappatura, assolcatura e fresatura alle profondità indicate;
a ciò va aggiunto che non vi è nessuna menzione nella perizia di parte dei prodotti eventualmente occorrenti e/o utilizzati per il compimento dell'attività di disinfestazione del terreno.
In senso contrario alla necessità di tali operazioni, in mancanza di diversa specificazione da parte del CTP, milita, poi, anche la nota n. 901938 del 28.12.2015 (all. sub doc. 4 , nella CP_1 quale è specificato che i terreni siti nel Comune di Castel San Giorgio interessati dall'alluvione (tra cui, quindi, deve ritenersi anche i terreni del ricorrente) erano di struttura regolare e senza avvallamenti o zone depresse, per cui “il deflusso del corpo idrico non smaltito dalla rete scolante è avvenuto per percolazione senza creare lunghi ristagni” e senza danni alle successive colture (pag.
5 della nota citata), con l'ulteriore precisazione per cui “gli allagamenti non hanno innescato significativi processi erosivi superficiali o comportato importanti depositi di materiali alluvionali, a parte limitati appezzamenti in prossimità delle rotte arginali”.
Peraltro, sebbene tali interventi siano stati indicati dal perito come necessari per la ripresa dell'attività agricola, il ricorrente non ha depositato nessuna documentazione comprovante il loro effettivo svolgimento (fatture o altri documenti).
6 Né la prova dei concreti lavori eseguiti risulta fornita dalle dichiarazioni testimoniali, atteso che il teste si è limitato a riferire di aver visto il fondo “coperto di acqua e fango” il Testimone_1 giorno successivo all'esondazione e, in seguito, di aver constatato che “sono stati eseguiti lavori per pulire il terreno e concimarlo per le nuove coltivazioni”, senza tuttavia precisare la natura, la durata o l'entità di tali operazioni, né indicare se le stesse abbiano comportato l'impiego di mezzi meccanici o interventi di bonifica in profondità. Lo stesso CTP, pur confermando che “sono stati svolti lavori di livellazione del suolo, concimazione e ripristino del PH del terreno”, non ha descritto in concreto le modalità esecutive dei lavori, né ha riferito di averne personalmente accertato l'effettiva esecuzione, limitandosi a dichiarare di essere “passato altre volte in zona”.
Nessuno dei testi, peraltro, ha specificato le profondità delle lavorazioni o i prodotti utilizzati per la fertilizzazione e la correzione del ph del terreno.
La valutazione del perito contenuta nella relazione allegata al ricorso, peraltro, è basata sui lavori ritenuti necessari al ripristino e sui prezziari regionali e, come tale, non supportata da nessuna prova documentale circa l'effettiva realizzazione delle opere indicate e dei costi sostenuti per le operazioni eseguite con mezzi meccanici, per il trasporto e smaltimento a discarica dei materiali ovvero per l'acquisto di concimi e fertilizzanti. Peraltro, il perito di parte nella relazione da lui redatta si è limitato a dichiarare di aver fatto riferimento al prezzario dell'OO.PP. della CP_1 per l'analisi dei costi, senza specificare le attività concretamente compiute rispetto a
[...] quelle da lui stesso ritenute necessarie in via astratta.
Attesa, tuttavia, la prova dell'allagamento del fondo, del deposito su di esso di fango e melma e dell'avvenuta pulizia da parte del ricorrente, sebbene in economia, il Collegio ritiene, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che la liquidazione di tali danni vada effettuata in via equitativa, nella misura ritenuta congrua, sulla base dell'estensione del fondo, di € 1.000,00.
Va, poi, escluso il risarcimento per il danno relativo all'impianto di irrigazione. Invero, a fronte della mera indicazione contenuta nella consulenza tecnica di parte di tale danno, non vi è nessun riscontro probatorio idoneo a comprovare l'effettiva esistenza, la consistenza e la vetustà dell'impianto al momento dell'evento. Nessuno dei testi escussi ha fatto riferimento alla presenza di un impianto irriguo ovvero al suo danneggiato, limitandosi a descrivere genericamente solo la presenza di coltivazioni. Né risultano depositati documenti (quali fatture, preventivi o attestazioni di spesa) atti a dimostrare la presenza di tubazioni, gocciolatori o altre strutture connesse all'irrigazione del fondo ovvero all'acquisto, successivo all'evento, di materiale atto al ripristino o alla sostituzione.
Parimenti, non è possibile riconoscere al ricorrente il danno rivendicato al pozzo. Nessuno dei testi escussi ha fatto menzione della presenza di tale manufatto, né sono stati prodotti documenti
7 fotografici, tecnici o fiscali che ne comprovino l'esistenza al momento dell'evento, le caratteristiche costruttive, la funzionalità e l'entità del danno subito. In mancanza di qualsiasi riscontro oggettivo, la liquidazione di tale voce di danno sarebbe, pertanto, del tutto aleatoria.
Per completezza va dato atto che, seppure nelle conclusioni dell'atto introduttivo sia stato chiesto anche il risarcimento per il danno morale per violazione del diritto al lavoro e alla proprietà subito dal ricorrente, la richiesta del riconoscimento di tale voce di danno non è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni e deve, quindi, ritenersi rinunciata.
In ogni caso, osserva il Collegio che non solo il danno risulta richiesto nelle conclusioni dell'atto introduttivo senza nessuna allegazione in ordine ai fatti costitutivi, ma non risulta neppure provato, non potendosi ritenere la prova in re ipsa.
In ordine al soggetto responsabile, osserva il Collegio che delle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno deve rispondere la attesi i principi già espressi da questo Controparte_1
Tribunale (cfr. sentenza n. 612/2020; sentenza n. 2444/2021; sentenza n. 4306/2022), dai quali non CP_ vi è motivo di discostarsi in mancanza di diversi argomenti da parte dell' resistente.
Ed infatti l'alveo è un canale che collega al i torrenti Cavaiola e Controparte_3 CP_2
Solofrana, inserito nell'elenco delle acque pubbliche (terzo elenco) ai sensi del R.D. 22/6/26; allo stesso deve essere riconosciuta sia la natura di acqua pubblica, sia la natura di opera di bonifica, che, unitamente alle altre opere di bonifica esistenti nel comprensorio, contribuisce alla
“piattaforma di opere pubbliche” con funzione scolante irrigua.
Essendo un corso d'acqua naturale, il cui corso si esaurisce nel territorio della Regione convenuta, ne consegue che va fatta applicazione dell'art. 2 lett. e) del DPR 8/1972, secondo cui sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate, e cioè, in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori, mentre, in virtù dell'art. 90 lett. e) del DPR 616/1977 e dell'art. 10 lett. f) della legge 183/1989, sono state attribuite alle
Regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. Sebbene l'art. 10 della l. 183/1989 sia stato abrogato, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 d.lgs. 112/1998 (nonché della normativa precedentemente richiamata) che competa comunque alle Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico
(e, dunque, per quanto qui interessi, di corsi d'acqua e delle opere idrauliche).
Né tale situazione può ritenersi mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato dal d.lgs. n. 112/98 e dal d.lgs. n. 96/99, per le Regioni che, come la non Controparte_1 hanno tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra esse e gli enti
8 locali minori ed all'effettivo trasferimento a questi ultimi delle risorse umane e finanziarie necessarie per la gestione delle relative incombenze.
Ebbene, alla luce di tali plurimi riferimenti normativi, la consolidata giurisprudenza di legittimità, a cui questo Tribunale ritiene di aderire, ha chiarito che la è vera e propria CP_1 custode delle acque fluviali e risponde, pertanto, dei danni causati dalle acque a prescindere dalla delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, salva la prova del caso fortuito ovvero della perdita della materiale disponibilità dei beni (cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 25928/11, Cass., sent. n.
16196/15).
I detti principi, con particolare riferimento alla (cor)responsabilità della Controparte_1 sono stati recentemente affermati dal TSAP: “la è effettivamente titolare passiva CP_1 dell'obbligazione risarcitoria relativamente ai danni da esondazione cagionati dal demanio idrico regionale, senza distinzione fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi inclusi o meno in comprensori di bonifica;
la è custode del demanio fluviale e risponde, secondo la regola CP_1 generale dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati dall'interazione di eventi naturali con le opere di difesa nelle condizioni in cui esse versano, a maggior ragione se queste si rivelino insufficienti per ragioni strutturali o di manutenzione…né la potrebbe sottrarsi ai suoi compiti istituzionali CP_1 scegliendo quali corsi d'acqua escludere dai programmi di manutenzione o su quali delegare questa ad altri enti, perché una tale prassi può al più comportare la condivisione della responsabilità da parte degli enti delegati. Infatti, il potere regionale di supervisione e controllo permane in ogni caso, non essendo toccato da eventuali atti di esclusione del singolo corso d'acqua dall'attività di manutenzione regionale” (TSAP sent. n. 110/2019).
Va aggiunto che, alla luce della duplice natura di acqua pubblica e di opera di bonifica dell'alveo in questione, certamente sussistono funzioni di custodia e di manutenzione anche in capo all'ente consortile, ma esse comunque non escludono la concorrente responsabilità della CP_1
Non resta, dunque, che affermare che l'obbligo di manutenzione del corso d'acqua oggetto di giudizio incombe sulla e che, quindi, quest'ultima risponde dei danni derivanti Controparte_1 dall'omissione dei necessari interventi di manutenzione.
Alla luce di quanto sin qui argomentato, la va condannata al risarcimento Controparte_1 del danno in favore di nella somma complessiva di € 1.000,00. Parte_1
Su detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (29 ottobre 2015) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
9 In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n. 4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
In ordine al regime delle spese di lite, tenuto conto del limitatissimo accoglimento della domanda proposta dal ricorrente, ritiene il Collegio che esse vadano interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1
in parziale accoglimento del ricorso, disattesa ogni ulteriore eccezione, Controparte_1 deduzione ed istanza, così provvede:
1) condanna la in persona del Presidente pro tempore, al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € 1.000,00, oltre rivalutazione monetaria secondo Parte_1 gli indici ISTAT dalla data dell'evento (29 ottobre 2015) fino alla data della presente sentenza ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata;
2) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 5.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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