Sentenza 16 dicembre 1999
Massime • 2
In tema di esigenze cautelari, una sentenza di condanna, emessa all'esito del doppio grado di giudizio, ad una grave pena detentiva può essere posta a base di un giudizio di ragionevole probabilità di fuga dell'imputato, ove non ristretto in carcere.
La disposizione di cui all'art. 299, comma 4 ter, cod. proc. pen., secondo la quale il giudice è tenuto a disporre perizia per accertare le condizioni di salute del soggetto sottoposto alla custodia cautelare in carcere qualora, in relazione ad esse, sia stata avanzata richiesta di sostituzione o revoca della misura, non è applicabile nell'ipotesi in cui l'istanza si fondi sulla circostanza - prevista dall'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. - che l'imputato sia genitore di figlio minore di tre anni la cui madre si trovi assolutamente impossibilitata a prestarvi assistenza, quando a giustificazione di tale impossibilità si adducano ragioni di salute. Il dovere di disporre perizia è infatti imposto dalla legge esclusivamente con riferimento alle modalità di accertamento delle condizioni dell'imputato ristretto, ne' alcuna analogia è possibile fra le due diverse situazioni; ne consegue che la prudente valutazione dell'assoluta impossibilità di accudire la prole da parte del genitore che trovasi in libertà può essere effettuata dal giudice anche sulla base di quanto documentato in atti, senza il previo necessario esperimento di un'indagine peritale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/12/1999, n. 6317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6317 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Francesco Morelli Presidente del 16/12/1999
1. Dott. Pietro Sirena Consigliere SENTENZA
2. " Lionello Marini Consigliere N.6317
3. " Vincenzo Tardino Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Giacomo Fumu Consigliere N.37242/99
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AT AL, nato a [...] il [...],
avverso l'ordinanza emessa il 25-8-1999 dal Tribunale del Riesame di Reggio Calabria. Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. Lionello Marini,
udito il Procuratore Generale presso questa Corte, nella persona del Dott. Antonio Frasso, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso,
udito il Difensore Avv. Antonio Managò del Foro di Reggio Calabria, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza emessa in data 25-8-1999 il tribunale di Reggio Calabria, sezione ex artt. 309 e 310 c.p.p, ha rigettato l'appello proposto da IE NA avverso il provvedimento datato 17-5-1999, emesso dalla corte d'appello di Reggio Calabria, reiettivo di istanza de libertate avanzata dallo IE, persona sottoposta alla misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. n.309/90 del quale costui è stato ritenuto responsabile in primo e secondo grado.
Lo IE, censurata con l'atto di appello l'omessa decisione della corte territoriale sulla richiesta di sostituzione della misura in atto con quella degli arresti domiciliari, richiesta motivata ai sensi del comma 4 dell'art. 275 c.p.p. sull'assunto che la convivente dell'istante, NO NA, non era in condizioni di salute tali da consentirle di assistere la loro figlia, minore degli anni 3, aveva altresì sostenuto che, ove fosse stata ritenuta insufficiente la documentazione sanitaria allegata, sarebbe stato obbligo della corte di disporre perizia, secondo l'insegnamento di Cass. Sez. Un, 17.2.1999, n. 3, ed aveva sottolineato che il disposto del citato art. 275 comma 4 consente di negare il beneficio richiesto soltanto ove ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, mentre tale di certo non poteva ritenersi il pericolo di fuga evidenziato dalla corte, rientrante nei comuni pericula libertatis;
infine l'appellante aveva ribadito che la richiesta di arresti domiciliari presso l'abitazione del fratello, in Spoleto, già rappresentata alla corte d'appello, garantiva la lontananza dell'imputato dalle località interessate dall'addebitato traffico di sostanze stupefacenti, ed elementi prognostici positivi dovevano essere tratti dall'esame del certificato penale e dalla documentata risultanza di un servizio di volontariato espletato dallo IE.
Il tribunale, premesso che le carenze motivazionali della ordinanza appellata in ordine ad alcune delle richieste dell'imputato erano integrabili dal giudice di appello, ha ritenuto infondati tutti i proposti motivi di impugnazione.
Hanno osservato i giudici del grado cautelare che il comma 4 dell'art. 275 c.p.p. nel subordinare la possibilità di concedere gli arresti domiciliari al padre nell'ipotesi in cui la madre sia "deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole" costituisce norma di stretta interpretazione, in quanto eccezionale rispetto ai principi enunciati nei commi precedenti, e la sua corretta lettura - attesa la equiparazione, in ordine agli effetti, della ipotesi dello stato di impossibilità assoluta al decesso del coniuge - implica che non ogni stato di malessere, od anche di vera e propria malattia, della madre esclude effettivamente e totalmente la possibilità della stessa di accudire alla prole, con l'effetto di imporre la scarcerazione del padre detenuto. Inconferente, secondo il tribunale, il richiamo operato dall'appellante alla citata sentenza delle Sezioni Unite, in quanto questa ha ribadito la necessità di disporre accertamenti peritali con riguardo al ben diverso caso dell'accertamento dello stato di salute dell'imputato detenuto. Nella specie le risultanze della documentazione sanitaria allegata provavano che la NO era affetta da depressione, deperimento organico, ipertensione simpatica (per di più risalente a mesi addietro), ma da nessuno dei certificati predetti si evinceva che costei versasse in uno stato di salute tale da renderle assolutamente impossibile di assistere la propria bambina.
Allegato all'atto di appello vi era un certificato di ricovero della NO presso il Policlinico "Madonna della Consolazione", ma neppure da questo si evinceva - ha affermato ancora il tribunale - la dedotta impossibilità assoluta rilevante ex rt.275 comma 4, atteso che non è il dato temporale del ricovero a rilevare decisivamente in tal senso, ma lo sono gli aspetti sostanziali dello stato di malattia e dei suoi effetti (Cass. 14-8-1996, n. 1697), e dal predetto certificato nulla emergeva in ordine a tali sostanziali aspetti, e neppure in ordine alle ragioni del ricovero, assente in atti, inoltre, un qualsiasi chiarimento sulle attuali (cioè nell'agosto 1999) situazione della NO;
pertanto, anche a voler ipotizzare che lo stato di assoluta impossibilità fosse sussistito in passato, non sarebbe comunque stato emettibile un provvedimento di scarcerazione "ora per allora", in palese violazione della ratio normativa. L'ordinanza impugnata si sottraeva poi, a parere dei giudici dell'appello, alle ulteriori censure dell'appellante, in quanto la corte d'appello di Reggio Calabria aveva giustamente sottolineato la gravità della condotta contestata allo IE, condannato nel doppio grado di giudizio ad una consistente pena detentiva perché inserito in una ramificata associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, per conto della quale erasi recato in Columbia ad acquistare cocaina, ed in quanto il pericolo di fuga era consistente, essendo l'imputato stato tratto in arresto soltanto nel gennaio del 1999 in esecuzione di un'ordinanza custodiale risalente al 1997, sicché egli era rimasto latitante per molti mesi, circostanza, questa, sintomatica della permanenza di legami con ambienti malavitosi non certamente smentibili ne' inficiabili nella loro negativa valenza sulla base della mera considerazione della pregressa, e lontana, condotta di vita dell'imputato. Infine, la manifestata intenzione di andare ad abitare in Umbria in regime di arresti domiciliari non aveva alcuna valenza favorevole, perché la gravità del reato e della condotta - già affermata in due gradi di giudizio - e le ravvisabili esigenze cautelari collidevano insanabilmente con la richiesta degli arresti domiciliari, palesemente infungibile essendo - per tutte le ragioni esposte anche dalla corte territoriale - la custodia carceraria in essere.
Ricorre per cassazione lo IE, deducendo "la violazione dell'art.606 lettera e) c.p.p. in relazione all'art. 275 comma 4 ed in relazione ancora all'art. 299 comma quater stesso codice". Sostiene il ricorrente, in primis, che, ponendo inequivocabilmente il comma 4 dell'art. 275 c.p.p. in una situazione di assoluta eguaglianza (tanto da contemplarle insieme nello stesso comma 4 dell'art. 275 c.p.p.) la situazione dell'indagato o dell'imputato detenuto che si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi, incompatibili con lo stato di detenzione, e quella della madre che ha prole di età inferiore a tre anni e che sia assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il principio della obbligatorietà dell'accertamento peritale enunciato nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione deve valere in relazione ad entrambi i suddetti casi.
Pertanto, osserva il ricorrente, l'ordinanza del tribunale è errata laddove è stato affermato essere onere dello IE il dimostrare che dal grave stato di malattia della convivente fosse derivata la impossibilità assoluta per costei di accudire la bambina: così come non è l'imputato a dover dimostrare con certificazione o con perizia di parte lo stato di incompatibilità della malattia con la carcerazione, ma solamente lo stato di malattia, competendo l'altro accertamento al perito nominato dal giudice, analogamente è obbligo del giudice accertare, qualora venga denunciato il grave stato di malattia di una donna che assiste la prole di età inferiore a tre anni, accertare se da quel grave stato derivi o meno l'impossibilità di assistere la prole.
Il tribunale, che aveva anche omesso di considerare un altro certificato di ricovero della NO presso il reparto di Psichiatria dell'ASL di Reggio Calabria datato 6-5-1999 e di valutare la complessità della malattia (deperimento organico, stato di anoressia con sindrome depressiva bipolare, crisi depressiva di origine simpatica, stato cachettico e dimagrimento con somatizzazione e crisi d'ansia), avrebbe dunque dovuto disporre l'accertamento sanitario, e non già concludere, illogicamente, che era indimostrata l'assoluta impossibilità considerata dal comma 4 dell'art. 275. In secundis, il ricorrente afferma che il tribunale avrebbe dovuto comunque accogliere l'impugnazione per insussistenza della esigenze cautelare di cui all'art. 274 lettera c) c.p.p. I giudici dell'appello cautelare avrebbero, infatti, dovuto tenere conto, nel valutare la sussistenza della esigenza suddetta, sia delle caratteristiche oggettive e soggettive del fatto (condotta criminosa e sue conseguenze) sia della personalità dell'agente, quale risultante dai precedenti penali o da comportamenti concreti sintomatici della pericolosità, effettuando una specifica e distinta valutazione di entrambi i criteri direttivi, senza poter (come invece avevano fatto) porre a base della valutazione della personalità dell'indagato le stesse modalità e circostanze del fatto dalle quali è stata desunta la gravità del reato (Cass. Sez. II 23-2-29 96, n. 4875; Sez. II 16-4-1998, Accardo;
Sez. VI 29-3-1997, Germano;
Sez. I 6-6-1999, n. 4216), ed un'ulteriore carenza motivazionale era ravvisabile nella mancata considerazione dell'assenza di pregiudizi di sorta in capo allo IE ai fini della valutazione della personalità di costui (favorevolmente apprezzata tanto da essergli state riconosciute le attenuanti generiche nel determinare la pena per il reato a lui ascritto), quale risultante dall'opera di volontariato svolta in passato.
Nulla - osserva infine il ricorrente - il tribunale ha motivato in ordine alla prospettata idoneità ad assicurare le esigenze di cautela ritenute sussistenti della custodia domiciliare in Spoleto, località assai lontana da quella che era stata teatro dei fatti di causa.
Questa corte, preso atto che la difesa ha fatto pervenire certificato datato 12-11-1999 dal quale risulta che la NO è affetto da grave stato vertiginoso, osserva quanto segue.
Infondato è il motivo di ricorso, con il quale si sostiene che il tribunale avrebbe dovuto obbligatoriamente disporre un accertamento peritale sulla persona della convivente dell'imputato, NO NA, volto ad accertare se le condizioni di salute di costei fossero o meno tali da porla nell'assoluta impossibilità di assistere la figlia (sua e dello IE) minore degli anni tre. La tesi del ricorrente poggia, invero, su di un'assunta analogia delle due ipotesi (imputato padre di minore degli anni tre la cui madre sia assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole - imputato versante in condizioni di salute particolarmente gravi incompatibili con io stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere) contemplate nel medesimo comma 4 dell'art. 275 c.p.p quali ostative all'applicazione della misura della custodia in carcere in difetto di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza per derivarne la conseguenza che, così come il giudice che non ritiene di accogliere, sulla base degli atti, la richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare in carcere basata sulla prospettazione della ricorrenza della prima delle dette due ipotesi è tenuto, secondo il disposto dell'art. 299 comma 4 ter c.p.p., ed alla luce di quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza 10- 3-1999 n. 3, Femia, a disporre gli accertamenti medici del caso, nominando un perito, analogo obbligo ricorrerebbe, per l'eadem ratio, in presenza della prospettazione della sussistenza degli estremi integrativi della seconda ipotesi, quando la impossibilità di assistere la prole venga dedotta come derivante dalle condizioni di salute della madre. Orbene, è evidente che, se dalla collocazione di entrambe le ipotesi in questione nell'ambito dello stesso comma 4 dell'art. 275 c.p.p. (peraltro oggi non più sussistente, atteso che la L. 12-7-1999 n.231, antecedente la pronuncia dell'ordinanza gravata, ha soppresso,
al comma 4 dell'art. 275 c.p.p., le parole: "o che si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi e comunque tali da non consentire cure in caso di detenzione in carcere" e le ha inserite, con l'aggiunta della parola adeguate", riferita a quella "cure" nell'aggiunto comma 4 bis) emerge la equiparazione delle medesime come condizioni ostative all'applicabilità (e, quindi, anche del mantenimento) della custodia cautelare in carcere in difetto della ricorrenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, da ciò non può peraltro dedursi che le due situazioni siano poste sullo stesso piano anche ai sensi del comma 4 ter dell'art. 299 c.p.p. laddove questo prescrive che se la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere è basata sulle condizioni di salute di cui all'art. 275 comma 4... il giudice... se non ritiene di accogliere la richiesta sulla base degli atti, dispone... gli accertamenti medici del caso, nominando perito ai sensi degli artt. 220 e seguenti"; invero la norma suddetta impone l'accertamento medico sulla persona dell'imputato detenuto quando costui abbia allegato, a sostegno della richiesta di revoca o di sostituzione della misura, che il giudice non ritenga di accogliere allo stato degli atti, le proprie condizioni di salute particolarmente gravi e comunque tali da non consentire adeguate cure inframurarie, ma nulla dispone in relazione a quanto il giudice debba fare in presenza di una richiesta di revoca o sostituzione della misura carceraria in atto, che ritenga di non accogliere sulla base degli atti, avanzata dal detenuto in forza della diversa ragione costituita dal fatto che egli è padre di un minore degli anni tre la cui madre sia assolutamente impossibilitata ad assistere, impossibilità che può derivare dalle più disparate ragioni, inclusa quella costituita dalla incompatibilità delle condizioni di salute della madre con l'assistenza prestanda alla prole. In sostanza il legislatore non ha affatto previsto, nel caso in cui venga dedotta la detta assoluta impossibilità per la madre correlata alle condizioni di salute di costei (ed anzi, significativamente non ha previsto tale ipotesi come specifica rispetto alla previsione generale delle situazioni, che possono essere le più diverse, a causa delle quali la madre non sia in grado di assistere la prole del detenuto) che il giudice debba obbligatoriamente, nel caso in cui non ritenga sulla base degli atti accogliere la richiesta avanzata dal padre detenuto ex art. 299 c.p.p. in forza di tale allegata circostanza, disporre un accertamento peritale sulle condizioni di salute della madre, sulla base del cui esito valutare, poi, se per quest'ultima sia assolutamente impossibile assistere la prole, sicché la prudente valutazione della sussistenza o meno di tale assoluta impossibilità (e quindi della ipotesi relativa di cui al comma 4 dell'art. 275) può dal giudice essere eseguita alla luce di quanto in atti, ed il motivato provvedimento reiettivo essere emesso, quando l'esame degli atti non consenta di affermare il ricorso della situazione assolutamente impediente de qua, anche senza il previo espletamento di un accertamento peritale.
Gli è che le due situazioni contemplate, per quanto entrambe previste come inconciliabili (quando sussistenti) con l'adozione (e la prosecuzione) della detenzione in carcere dell'imputato, non sono affatto omologhe, neppure nel caso concreto in cui l'elemento di fatto che le accomuna sia quello costituito, nella deduzione del richiedente, dal riferimento in entrambi i casi a condizioni di salute (nel primo caso del detenuto, nel secondo della madre della prole di questi) ne' è possibile, in difetto di una specifica previsione normativa, ritenere, sulla sola base di un'asserita analogia di situazioni, che nel secondo caso il giudice debba necessariamente, ove non ritenga accoglibile la richiesta de libertate sulla base di quanto in atti, disporre perizia medica, così come invece deve nel primo caso.
Nè tale affermazione contrasta con il principio enunciato nella sentenza n. 3/99 delle Sezioni Unite già citata, che ha affermato l'obbligo del giudice di disporre gli accertamenti medici del caso, nominando un perito, sulla base in primis della formulazione letterale del comma 4 dell'art. 299 c.p.p. - a tenore del quale il giudice "dispone" (espressione che non lascia spazio ad interpretazioni nel senso di una mera facoltà) gli accertamenti medici del caso- con riferimento unicamente alle condizioni di salute della persona detenuta, mentre le successive considerazioni svolte nella stessa sentenza in ordine all'opzione operata dal legislatore nella valutazione dei contrapposti interessi in gioco, costituiti da una parte dal diritto alla salute della persona in vinculis e dall'altra dal periculum in libertate, correlato all'esercizio della potestà di giustizia e ritenuto tale da poter essere ovviato soltanto mediante l'adozione della misura cautelare maggiormente afflittiva, non possono essere traslate automaticamente, in difetto di una norma specifica che imponga al giudice di svolgere ex officio accertamenti in ordine all'impossibilità assoluta della madre di assistere la prole del soggetto detenuto, a tale seconda ipotesi contemplata nel comma 4 dell'art. 275 c.p.p. In tale caso, che è quello in esame, la decisione (anche quando reiettiva) può dunque essere motivatamente adottata sulla base degli elementi disponibili all'atto della presentazione della richiesta e sopravvenuti nello spazio temporale intercorso tra la detta presentazione e la decisione stessa, sicché l'ordinanza impugnata, laddove ha ritenuto non censurabile per non avere disposto accertamento peritale il provvedimento della corte territoriale investito dall'appello, non è sicuramente incorsa nel vizio di illogicità manifesta dedotto dal ricorrente.
Immune dal vizio di illogicità manifesta dedotto è, poi, la motivazione del tribunale laddove questo ha ritenuto che da nessuno dei documenti sanitari prodotti in atti emergesse una impossibilità "assoluta" della NO ad assistere la figlia minore, non deducibile eo ipso dalle certificazioni mediche del marzo/maggio 1999 sottoposte ai primi giudici, tra l'altro risalenti, in ordine a stati di depressione, deperimento organico ed ipertensione simpatica, e laddove lo stesso tribunale ha affermato la non dimostratività di un certificato di ricovero del 19-5-1999 (successivo alla decisione della corte d'appello ed antecedente di oltre tre mesi la data di quella del tribunale) dal quale non risultavano le ragioni del ricovero ne' gli aspetti sostanziali dello stato di salute dell'interessata, sicché non era, neppure esso, idoneo a far risultare che costei si trovasse attualmente (con riferimento alla data della decisione) "assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole", dovendo la impossibilità "assoluta", indicata in una norma "di stretta interpretazione in quanto eccezionale rispetto ai principi enunciati dai comma precedenti dello stesso articolo", essere ricollegabile a malattie tali da causare una effettiva e totale impossibilità di accudire la prole, carattere, questo, non riconoscibile a quelle risultanti dagli atti prodotti. Trattasi di un giudizio di fatto, formulato con motivazione che non può qualificarsi come manifestamente illogica, ne' la illogicità dedotta dal ricorrente può essere ravvisata, per le ragioni già dette, in una pretesa che lo IE dimostrasse la impossibilità della NO di assistere la figlia come conseguenza delle documentalmente rappresentate condizioni di salute nelle quali costei versava;
più semplicemente, dall'esame della documentazione in ordine alle condizioni di salute della NO i giudici hanno evinto l'assenza di elementi indicativi dell'assoluta impossibilità di costei ad assistere la figlia minore dedotta con la richiesta di revoca ed il successivo appello.
Il ricorrente ha anche censurato l'ordinanza del tribunale in ordine alla motivazione data sulla ravvisata sussistenza (persistenza) delle esigenze cautelari di cui alla lettera c) dell'art. 274 c.p.p., osservando che i giudici dell'appello hanno formulato il giudizio di concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie senza valutare distintamente, così come la norma prescrive, sia le caratteristiche oggettive del fatto reato sia la personalità del soggetto agente, quale risultante dagli indici normativi costituiti dai precedenti penali e da comportamenti concreti sintomatici della pericolosità; gli stessi giudici, infatti, non hanno valutato lo stato di incensuratezza dello IE e non hanno considerato l'avvenuto riconoscimento delle circostanze generiche proprio in ragione della sua personalità; inoltre gli stessi giudici hanno secondo il ricorrente, erroneamente posto a base della valutazione della personalità dell'imputato sotto il distinto parametro normativo dei "comportamenti od atti concreti" le stesse circostanze e modalità del fatto-reato ascritto.
La doglianza è fondata in quanto i giudici dell'appello cautelare, nel motivare in ordine alla sussistenza della esigenza di cui alla lettera c) dell'art. 274 c.p.p. hanno ritenuto non censurabile la motivazione data al riguardo nella ordinanza reiettiva della richiesta di revoca o sostituzione della misura, che ha fondato il giudizio di pericolosità sociale sulla gravità del reato ascritto (per il quale lo IE ha riportato condanna ad una consistente pena detentiva all'esito di due gradi di giudizio) e sulle stesse modalità e circostanze del fatto-reato (inserimento dell'imputato in una ramificata associazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti, per conto della quale erasi recato in Columbia per una fornitura di cocaina), anziché, come la prevalente giurisprudenza di legittimità (vedansi le sentenze citate dai ricorrente, e vedansi inoltre Cass. 20-11-1996, Vallo;
Cass. 17-4-1996, Praglia;
Cass.21.11.1995, Marino) richiede, su elementi diversi, quali le specifiche caratteristiche soggettive (indole, condizione sociale, culturale, etc.), gli eventuali ed ulteriori fatti o comportamenti concreti (che devono essere distinti da quelli integrativi del reato ascritto, atteso che gli elementi di cautela tratti dalle "specifiche modalità e circostanze del fatto" non possono ricevere una duplice valutazione, prima sul piano della gravità della fattispecie e successivamente per delineare la personalità dell'indagato) e l'esistenza di precedenti penali (parametro, quest'ultimo, che non è stato minimamente considerato, ai fini del suddetto giudizio, nella ordinanza gravata).
Il rilevato vizio motivazionale in punto ricorrenza delle esigenze cautelari ex lettera c) dell'art. 274 c.p.p. non comporta, peraltro, l'annullamento della ordinanza medesima, atteso che la stessa è motivata altresì sulla ravvisata sussistenza dell'ulteriore esigenza cautelare ex lettera b) dell'art. 274, costituita dal pericolo di fuga, dedotto dal pregresso e lungamente protrattosi stato di latitanza dello IE, circostanza, questa, che ha, secondo costante giurisprudenza di legittimità, valenza rivelatrice di una tendenza ostruzionistica all'esecuzione di provvedimenti restrittivi della libertà (vedasi Cass. Sez. I, 22-3-1999, n. 863, Pavanelli), in un contesto nel quale i giudici dell'appello cautelare hanno anche dato atto della condanna, sia pure non definitiva, all'esito del doppio grado di giudizio, dello IE ad una grave pena detentiva, altro elemento, questo, che può essere posto a base di un giudizio in ordine alla ragionevole probabilità di fuga del soggetto ove non ristretto in carcere (Cass. Sez. V. 11-4-1997, n. 201, Bausone;
in ordine alla rilevanza, ai fini della sussistenza dell'esigenza ex lettera b dell'art. 274, dell'avvenuta irrogazione di una pena di consistente entità vedasi anche Cass. Sez. II, 27-3-1999, n. 2174, Ciresi).
Va sul punto osservato, decisivamente, che in ordine all'affermazione della detta esigenza cautelare non si rinviene, nell'atto di ricorso, alcuna doglianza, essendosi il ricorrente limitato a censurare la motivazione dell'ordinanza impugnata soltanto laddove questa ha ritenuto sussistente la diversa ed ulteriore esigenza costituita dal concreto pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede.
Infine, l'ordinanza gravata si sottrae alla censura di omessa motivazione sulla circostanza che gli arresti domiciliari erano stati chiesti indicando un luogo (l'abitazione del fratello del ricorrente in Spoleto) lontano dal territorio di Reggio Calabria che era stato teatro dei fatti ascritti;
invero il tribunale ha preso in esame tale prospettazione e l'ha considerata priva di rilievo osservando - senza che in ordine a tale motivazione si rinvengano nel ricorso censure distinte da quella, infondata, della sua mancanza - che alla luce della gravità del reato e della condotta contestata, nonché delle esigenze cautelari ravvisabili, non vi era spazio per la concessione degli arresti domiciliari, essendo infungibile la custodia carceraria in atto.
Per le suddette ragioni il ricorso deve essere rigettato, a ciò conseguendo la condanna del ricorrente alle spese processuali. La cancelleria di questa Corte darà allo IE la comunicazione prescritta dall'art. 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di rito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 94, comma 1 ter Disp. Att. C.P.P.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 16 dicembre 1999. Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2000