Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli Atti internazionali di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.
Articolo 1Articolo 3
- Legge 26 maggio 2000, n. 159
Articolo 2 della Legge 26 maggio 2000, n. 159
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18 giugno 2000
18 giugno 2000