Ordinanza cautelare 23 luglio 2021
Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 20/03/2026, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00548/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00586/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 586 del 2021, proposto da
Pubblia Group S.r.l., Pubblicrea di Sitzia Raffaele, Ditta Sardara Angelo, La Neon Europa Pubblicita S.r.l., Media Partners S.r.l., Publiapia di CI RI RI & C Sas, Publical Adv S.r.l., Sarda Advertising S.r.l., in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Angela Pirrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cagliari, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Frau, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ica-Abaco R.T.I. Gestione Entrate Societa Consortile A R.L., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
A) della deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 19.04.2021 (all. 2 fascicolo ricorrenti), immediatamente esecutiva nonché l'Allegato A ed Allegato B, nella parti già individuate in intestazione,; B) la deliberazione Giunta Comunale n. 46 del 20.04.2021 nonché gli Allegati tariffari A e B; C) tutti gli atti connessi, consequenziali, e/o presupposti (ancorché non conosciuti e/o notificati alla Società quivi ricorrente) alle Delibere ed al Regolamento sopra impugnati, ivi compreso, ove occorra, quale misura applicativa degli atti deliberativi tutti, nella loro interezza avversati, l'avviso di pagamento del 27.05.2021; il tutto, in considerazione dei gravi effetti pregiudizievoli che la normativa comporta come esposti nei motivi del presente ricorso nonché alla luce dei profili d'illegittimità costituzionale sollevati anche in via pregiudiziale dai quali derivano, come argomentato, pesanti ripercussioni sulla stabilità dell'intero sistema della fiscalità locale e con riferimento precipuo al Comune di Cagliari sull'intero comparto operativo nel territorio comunale di competenza.
consequenziali, e/o presupposti (ancorché non conosciuti e/o notificati alla Società quivi ricorrente) alle Delibere ed al Regolamento sopra impugnati, ivi compreso, ove occorra, quale misura applicativa degli atti deliberativi tutti, nella loro interezza avversati, avviso di pagamento del 27.05.2021 per il pagamento degli importi determinati come Canone Unico Patrimoniale (all. 5 fascicolo ricorrenti), su cui in ogni caso si riservano motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cagliari;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 gennaio 2026 la dott.ssa RI TA, nominata relatore in data 10.10.2025, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il gravame introduttivo del giudizio le società ricorrenti hanno chiesto l’annullamento degli atti più puntualmente indicati in epigrafe, proponendo avverso di essi articolati motivi di censura.
Il Comune di Cagliari si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione dell’impugnazione.
Con memoria depositata in data 10.12.2025 le ricorrenti hanno dichiarato che non sussiste più, allo stato, alcun attuale interesse alla prosecuzione del giudizio e alla decisione del ricorso.
Il Comune di Cagliari ha preso atto della dichiarazione, rimettendosi al Collegio per la valutazione relativa alle spese di lite.
All’udienza straordinaria del 22 gennaio 2026, celebratasi da remoto, la causa è passata in decisione.
2. In ragione di quanto precede il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Quanto al regolamento delle spese di lite, il Collegio ritiene che la natura in rito della presente decisione ne giustifichi la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026, celebratasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
TO AR, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
RI TA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI TA | TO AR |
IL SEGRETARIO