Art. 62.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1966, le variazioni compensative conseguenti al trasferimento di unita' di personale dal Ministero della difesa a quello dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile in attuazione della legge 30 gennaio 1963, n. 141 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1966, le variazioni compensative conseguenti al trasferimento di unita' di personale dal Ministero della difesa a quello dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile in attuazione della legge 30 gennaio 1963, n. 141 .