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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/12/2025, n. 1760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1760 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 1554/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in data 9.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1554 del R.A.C.L. dell'anno 2023, promossa da:
, nata a [...] il [...], ivi residente, elettivamente Parte_1 domiciliata in Rivolta D'Adda (CR) presso lo studio dell'avvocato Michela Sauro e dell'avvocato Marzia Cuoco, che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale allegata telematicamente al ricorso introduttivo
Parte ricorrente
CONTRO
, in persona del Ministro in carica pro tempore Controparte_1
Parte convenuta contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 4 maggio 2023, ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto dinnanzi all'intestato Tribunale in funzione di giudice del lavoro il
[...]
per accertare e dichiarare il proprio diritto all'assegnazione Controparte_1 della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n.
107 del 2015 (c.d. “carta elettronica del docente”) per gli anni scolastici 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre che per il riconoscimento del pagina 1 di 15 proprio diritto a percepire la retribuzione professionale docenti (di seguito anche R.P.D.), di cui all'art. 7 del C.C.N.L. Comparto Scuola del 15 marzo 2001 per gli anni scolastici
2020/2021 e 2021/2022.
A fondamento del ricorso, ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del
, in qualità di docente a tempo determinato in forza Controparte_1 di plurimi incarichi per docenza annuale fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
(nell'ultimo anno con sei contratti brevi continuativi, dal 17.10.2022 al 25.6.2023).
Ha esposto, altresì, di non aver mai percepito, durante il suddetto periodo, la somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 e del D.P.C.M.
23.09.2015, relativo alla c.d. carta elettronica del docente.
Ha, quindi, richiamato le disposizioni normative che disciplinano la fruizione della carta elettronica del docente, e in particolare l'art. 1 comma 121 e seguenti della L. n.
107/2015, il D.P.C.M. del 23.09.2015, con il quale veniva data prima attuazione alla predetta legge, e ha, dunque, osservato come il Consiglio di Stato, con la pronuncia n.
1842 del 2022, fornendo una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1 commi 121-
124 della L. 107/2015, avesse dichiarato l'illegittimità del D.P.C.M. del 23 settembre
2015 e della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui escludono i CP_2 docenti non di ruolo dall'erogazione della carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Ha, inoltre, rappresentato come anche la più recente giurisprudenza della Suprema
Corte (Cas., Sez. Lavoro, n. 29961 del 27/10/2023) avesse, ormai, definitivamente riconosciuto il diritto dei docenti “precari” all'accesso al beneficio formativo de quo.
Ha, altresì, sostenuto che, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza di merito in diverse pronunce, e alla luce della pronuncia della CGUE (sez. VI, Ordinanza del
18.05.2022), il Tribunale adito era tenuto a disapplicare l'art. 1 della L. 107/2015, ovvero a fornire un'interpretazione adeguatrice della norma, nella parte in cui non riconosce il diritto di usufruire della carta elettronica del docente anche al personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
Ha ulteriormente esposto di non aver mai percepito per gli anni scolastici 2020/2021 e
2021/2022 la somma di euro 174,50 lordi mensili e la somma di euro 184,50 a partire dal
1° gennaio 2022, di cui dall'art. 7 del C.C.N.L. Comparto Scuola del 15 marzo 2001 e pagina 2 di 15 successivamente rideterminato ai sensi delle disposizioni dei contratti successivi del medesimo Comparto, relativo alla c.d. retribuzione professionale docenti.
Ha, quindi, richiamato le disposizioni normative che disciplinano l'assegnazione della retribuzione professionale docenti, e, in particolare, l'art. 7 del C.C.N.L. Comparto
Scuola del 15 marzo 2001, l'art. all'art. 25 del C.C.N.L. del 31 agosto 1999 quest'ultimo al fine della individuazione delle modalità di corresponsione e calcolo dell'emolumento, oltre ad aver fatto riferimento all'art. 81 del C.C.N.L. del 24 luglio 2003 e all'art. 83 del
C.C.N.L. del 29 novembre 2007 che hanno previsto che la R.P.D. sia inclusa nel calcolo del TFR.
Ha, inoltre, osservato come la mancata equiparazione dei docenti con incarichi brevi e saltuari agli insegnanti assunti a tempo indeterminato sia una violazione del principio di non discriminazione di cui all'art. 6 del d.lgs 368 del 2001 e di cui all'art. 45, comma 2, del d.lgs 165 del 2001, oltre che in violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 1999/70/CEE.
Parte attrice ha richiamato l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 20015 del 27 luglio
2018 e la più recente ordinanza n. 6293 del 5 marzo 2020 per le quali la retribuzione professionale docenti spetta a tutto il personale docente ed educativo a tempo indeterminato e determinato in applicazione del principio di non discriminazione previsto anche dalla normativa eurounitaria.
Ha, dunque, concluso affermando che la mancata equiparazione del personale docente a tempo determinato al personale a tempo indeterminato ai fini dell'erogazione dell'emolumento comporti l'inadempimento contrattuale del , in violazione CP_1 della disciplina pattizia, oltre a essere in contrasto con i principi nazionali e comunitari che sanciscono il divieto di discriminazione dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, come accertato in numerose pronunce della giurisprudenza, tanto di legittimità quanto di merito, richiamate nel ricorso.
Infine, ha eccepito l'interruzione dei termini di prescrizione con diffida notificata il 28 marzo 2023 come da allegati prodotti.
2. Il convenuto, pur avendo ricevuto regolare notifica dell'atto introduttivo, CP_1 non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
3. La causa, istruita con le produzioni documentali, è stata quindi tenuta in decisione.
* pagina 3 di 15 4. Nel merito il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di cui nel prosieguo.
In proposito possono essere qui recepite, le analitiche e condivisibili argomentazioni illustrate da questo Tribunale in numerose e analoghe controversie (ex multis sentenza n.
1315/2025, est. dott. Andrea Bernardino, e per la retribuzione professionale docenti sentenza n. 1288/2024, est. dott. Andrea Bernardino e sentenza n. 79/2024, est. dott.
Giuseppe Carta, che si richiamano anche per le finalità di cui all'articolo 118 disp. att.
c.p.c. e altre anche di questo giudice).
Per quanto attiene l'attribuzione del beneficio della carta docente l'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 (poi modificato dalla l. 10.08.2023, n. 103, che ha convertito con modifiche il d.l. 13.06.2023, n. 69, di cui si dirà meglio più oltre) disponeva che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di (…)”.
L'art. 3, comma 1 del D.P.C.M del 28.11.2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M., aveva poi previsto che: “la carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del D.lgs. 297/94, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
La carta in discorso era quindi attribuita dalla legge ai soli docenti assunti a tempo indeterminato, e conseguentemente alla ricorrente, docente c.d. precario, non era stato riconosciuto il beneficio dei 500,00 euro annuali destinati alla formazione e accreditati sulla c.d. carta elettronica del docente.
Tale scelta normativa si poneva tuttavia in contrasto con il diritto dell'U.E., come chiarito dalla pronuncia della CGUE del 18.05.2021, secondo cui: “La clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale Controparte_1 pagina 4 di 15 docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Alla luce di tale pronuncia era, quindi, evidente come la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non potesse rappresentare un legittimo motivo per escludere i docenti assunti con contratto di lavoro temporaneo per le supplenze dal godimento del beneficio in oggetto.
Una simile esclusione, seppur sancita dalla legge, opererebbe quale atto discriminatorio e, come tale, in contrasto con la normativa eurounitaria sopra menzionata nel passo della pronuncia citata.
5. Tale tesi è stata condivisa dalla Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in seguito a ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., la quale con la sentenza
Cass., Sez. Lavoro, n. 29961 del 27/10/2023 ha affermato che l'art. 1, co. 121 della L.
107/2015 è in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, che “esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre
2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, RO TA, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale Per_1
11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170)”, da pagina 5 di 15 limitarsi all'esclusione dal beneficio dei lavoratori precari, precisando “In altre parole,
l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
La citata pronuncia Cass. Sez. L., n. 29961/2023 ha enunciato, tra gli altri, i seguenti principi di diritto rilevanti in questa sede:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
6. In relazione alla spettanza o meno della cd. Carta elettronica anche ai docenti non di ruolo titolari di supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, della l. n. 124/1999 è recentemente intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza n. 526 del 3 luglio 2025, che ha delineato delle nuove linee guida per l'assegnazione o negazione del beneficio de quo nei casi di supplenze temporanee.
In precedenza, il criterio discretivo, ai fini dell'accertamento del diritto, e, quindi, della selezione delle supplenze temporanee che consentivano l'accesso al beneficio, veniva identificato nello svolgimento di una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella per la quale lo strumento di supporto alla formazione era stato originariamente concepito, ossia la docenza annua, tenendo conto del fatto che l'obiettivo che il legislatore pagina 6 di 15 si era posto con l'istituzione della Carta Docente era quello di offrire un ausilio per il migliore svolgimento del servizio nella sua interezza, attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua.
In ragione di ciò, a titolo esemplificativo, si riteneva che una attività di docenza svolta presso lo stesso istituto scolastico per almeno 180 giorni in un anno, nella stessa materia, anche se in forza di plurimi contratti, fosse pienamente comparabile all'attività lavorativa rispetto a quella di un docente di ruolo, con conseguente riconoscimento del diritto alla
Carta Docente nella sua interezza.
Con la sentenza n. 526 del 3 luglio 2025 la CGUE ha stabilito il principio secondo cui
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo
e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
La CGUE, ai punti 56 e seguenti della motivazione, ribadendo e ampliando quanto già sostenuto nella precedente pronuncia, ha affermato che il docente non di ruolo, in linea di principio, svolge funzioni comparabili a quelle dei docenti di ruolo, e tale comparabilità non viene messa in discussione a priori dalla durata della supplenza per l'intero anno scolastico o per un periodo inferiore.
In particolare, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha negato la rilevanza della circostanza che i docenti non di ruolo non svolgano le attività di carattere collegiale, in quanto non sono prestazioni di importanza preponderante che modificano sostanzialmente la funzione del docente e la natura del suo lavoro.
Ha poi negato che la differenza di trattamento possa trovare giustificazione nella natura particolare dei compiti svolti dal supplente in quanto potenzialmente destinatario di pagina 7 di 15 incarichi a tempo parziale, o in più istituti per materie diverse, al di fuori dalla programmazione annuale.
Sul punto, la CGUE ha precisato che dalla normativa nazionale non si evince che il beneficio della carta del docente “abbia effettivamente l'obiettivo di sostenere specificamente ed esclusivamente la didattica scolastica annua”, oltre ad affermare che, comunque, tale previsione sarebbe illegittimamente sostenuta da un “criterio che si basa, in modo generale ed astratto, esclusivamente sulla durata stessa dell'impiego”, il che equivale ad aggirare la normativa comunitaria.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha aggiunto ulteriormente che la Carta
Docente è uno strumento destinato all'acquisto “di un' ampia gamma di beni e servizi che concorrono, in modo generale all'attività didattica, e non unicamente per l'acquisto di beni e servizi specificamente legati ai compiti particolari eventualmente riservati ai docenti di ruolo” ( cfr. punto 72 della motivazione), beni e servizi dei quali (cfr. punto 73 della motivazione) i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere maggior bisogno “ quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole”.
La Corte sovranazionale ha anche escluso la decisività delle considerazioni di bilancio che lo Stato Italiano ha indicato come ulteriore ragione giustificativa della negazione della
Carta, richiamando la propria consolidata giurisprudenza secondo la quale “sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e possano influenzare la natura o la portata delle misure che esso intende adottare, esse non costituiscono tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale politica e pertanto, non possono giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca ad una differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato”.
Ne deriva che i compiti affidati ai docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata non si distinguono sostanzialmente da quelli dei docenti di ruolo.
Alla luce del recente intervento giurisprudenziale della CGUE, questo Tribunale ritiene di dover rimeditare la soluzione seguita in passato, che identificava come criterio discretivo, ai fini dell'accertamento del diritto, e, quindi, della selezione delle supplenze temporanee che consentono l'accesso al beneficio, quello dello svolgimento di una prestazione lavorativa pienamente comparabile, per durata, a quella per la quale lo pagina 8 di 15 strumento di supporto alla formazione è stato originariamente concepito, ossia la docenza annua, o quantomeno semestrale.
Deve piuttosto ritenersi che, in linea generale, anche una attività di docenza temporanea sia comparabile all'attività lavorativa di un docente di ruolo, con conseguente riconoscimento del diritto alla Carta Docente nella sua interezza, salvi i casi in cui la durata sia talmente limitata da impedire di apprezzarne il valore nell'ambito della progettazione curricolare affidata alle scuole, sulla base delle indicazioni nazionali (si tratterà, in definitiva dei casi in cui la docenza è stata così breve da non aver richiesto il dispiegamento di significative strategie organizzative o forme di progettazione didattica, suscettibili di inserirsi armonicamente nel programma curricolare e negli obiettivi di apprendimento propri di ogni disciplina).
7. Deve evidenziarsi che la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, a partire dall'anno scolastico 2023/2024 viene attribuita anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
Invero, la l. 10.08.2023, n. 103, che ha convertito con modifiche il d.l. 13.06.2023, n.
69 recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia”, a proposito della cd. Carta del docente, è intervenuta con una modifica alla l. 107/2015 cit. estendendone la fruizione, per l'anno scolastico 2023/2024, anche ai docenti non di ruolo, limitatamente ai contratti di supplenza annuale, ossia fino al 31.08.2023, su posto vacante e disponibile.
Benché tale intervento normativo fosse indirizzato ad adattare l'Ordinamento nazionale rispetto a quanto statuito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, Sezione VI, con ordinanza del 18.05.2022 (v. supra), la limitazione del beneficio finanziario ai soli docenti di ruolo ed al personale a tempo determinato con contratti di supplenza annuale (31 agosto), e non anche ai docenti non di ruolo con incarichi di docenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), si pone, ancora una volta, in contrasto proprio con la testé citata ordinanza dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale, si è espressa a favore del diritto al riconoscimento della Carta docente per tutto il personale con contratto a tempo determinato, senza distinzione alcuna tra i contratti con scadenza al 30 giugno o al 31 agosto.
pagina 9 di 15 Come si è visto anche la Corte di Cassazione (v. supra), in totale aderenza con la normativa eurounitaria sopra menzionata, ha posto il principio di diritto secondo il quale la “Carta” spetta ai docenti non di ruolo che ricevano “incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n.
124 del 1999.
Anche alla luce di tali principi, può affermarsi che la parte ricorrente, avendo ricevuto plurimi incarichi di docenza per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023, come comprovato dai contratti allegati, ha conseguentemente maturato il diritto invocato per tali annualità.
*
8. In relazione alla retribuzione professionale docenti deve ribadirsi, come già evidenziato più sopra e in diverse pronunce anche di questa Sezione, che la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non può rappresentare, di per sé sola, motivo per escludere i docenti c.d. precari, assunti con contratto di lavoro temporaneo al fine di prestare supplenze di qualunque durata, dal godimento della retribuzione professionale docenti.
In particolare, la retribuzione professionale docenti (di seguito anche solo R.P.D.) costituisce un elemento della retribuzione non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente, di natura fissa e continuativa, istituito dal C.C.N.L. per il personale del Comparto Scuola del 15 marzo 2001.
L'art. 7, comma 1, del citato C.C.N.L. ha infatti stabilito l'attribuzione al personale docente ed educativo di “compensi accessori articolati in tre fasce retributive”, e, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”, con l'espressa finalità della valorizzazione professionale della funzione e al miglioramento del servizio scolastico, riconosciuta in favore di tutto il personale docente, senza operare distinzioni fondate sulla natura temporanea o annuale della supplenza.
Tale tesi è stata condivisa dalla Corte di Cassazione che, in materia di retribuzione professionale docenti, ha stabilito che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di pagina 10 di 15 non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del
1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.l. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass. civ., Sez. L., ordinanze n. 20015 del 27 luglio 2018 e n. 6293 del 5 marzo 2020).
La Suprema Corte ha, inoltre, rilevato che “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n.
124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui CP_1 la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di
«periodi di servizio inferiori al mese»; in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perché il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art.
384, comma 4, cod. proc. civ., è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia:
«l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale
Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio” (in motivazione, Cass. civ., ord. n.
20015/2018 sopra richiamata). pagina 11 di 15 Alla luce di tale pronuncia è, quindi, evidente come la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non possa rappresentare un legittimo motivo per escludere i docenti assunti con contratto di lavoro temporaneo per le supplenze dal godimento dall'emolumento in oggetto.
Invero, come anche richiamato dalla Corte di legittimità, tale differenziazione di trattamento violerebbe il principio di non discriminazione sancito dalla clausola n. 4, comma 1, dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, direttiva attuata tramite il d.lgs n. 368 del 2001, che prevede che “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Una simile esclusione, seppur sancita dalla legge, opera quale atto discriminatorio e, come tale, in contrasto con la normativa nazionale ed eurounitaria sopra menzionata.
9. Alla luce di tali principi, può affermarsi che parte ricorrente avendo documentalmente provato di aver espletato l'incarico di supplenza durante gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, come allegato dai contratti allegati al ricorso introduttivo, ha, pertanto, diritto al riconoscimento della retribuzione professionale docenti per tali annualità.
Nella vicenda scrutinata, parte ricorrente ha infatti documentalmente provato di aver espletato l'incarico di supplenza durante tale annualità e per le giornate indicate in ricorso, circostanza di fatto non contestata, e ha, pertanto, diritto al riconoscimento della R.P.D.
Per quanto riguarda la quantificazione di tale trattamento retributivo, si ritiene corretto il conteggio eseguito dal ricorrente sulla base dell'importo sopra indicato, il quale, peraltro, non ha formato oggetto di specifica contestazione da parte del CP_1 convenuto.
Si vedano in proposito i conteggi riportati a pag. 12 e 13 del ricorso, dove vengono moltiplicati i giorni di lavoro per l'importo giornaliero dovuto a titolo di R.P.D., calcolato in rapporto all'importo mensile riportato nel contratto (euro 5,82 sino al 31 dicembre
2021, pari a euro 174,50:30 giorni, ed euro 6,15 dal 1° gennaio 2022, pari a euro
184,50:30 giorni).
*
10. In conclusione, e in ragione di quanto fin qui osservato, deve riconoscersi il diritto a percepire la carta elettronica del docente in misura di euro 500,00 per ciascuno degli pagina 12 di 15 anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, così che il convenuto dovrà essere condannato a riconoscere in favore della ricorrente la CP_1 somma di euro 2.500,00, di cui la parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.
Quanto alle modalità concrete di riconoscimento e attuazione del diritto,
l'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo per quanto riguarda i docenti ancora “interni” al sistema scolastico (circostanza documentalmente provata come da contratti allegati), deve avvenire, come previsto da
Cass. Sez. L., n. 29961/2023, esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della “carta docenti” (ove non già posseduta dalla parte in ragione di successivi contratti), poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi a essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
Deve, quindi, disporsi l'emissione e accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato, poiché, alla luce dei principi elaborati dalla Suprema Corte nella pronuncia citata, si ritiene di dover accogliere l'azione di esatto adempimento.
11. Infine, in ragione di quanto fin qui osservato, deve riconoscersi il diritto a percepire la retribuzione professionale docenti in misura di euro 2.725,64 per gli anni scolastici
2020/2021 e 2021/2022, sulla base dei calcoli effettuati tenendo in considerazione la somma di euro 174,50 lordi mensili e la somma di euro 184,50 a partire dal 1° gennaio
2022 come previsto dall'art. 25 del C.C.N.L. del 31 agosto 1999.
Per tali motivi, si ritiene corretta la quantificazione della retribuzione professionale docenti operata dalla ricorrente, perché corrispondente a quanto stabilito dalla normativa applicata e nemmeno oggetto di contestazione.
11. L'importo riconosciuto pari a euro 2.500,00 per la cd. Carta docente e l'importo pari a euro 2.725,64 per la R.P.D. deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione per il beneficio della carta elettronica del docente e dalla data di maturazione del credito a saldo per la R.P.D., come espressamente statuito da Cass. Sez. L., n. 29961/2023.
12. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il CP_1
pagina 13 di 15 deve essere condannato alla rifusione in favore della Controparte_1 ricorrente delle spese processuali, liquidate nel dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo
2014, n. 55, come di recente modificato, tenendo conto della tabella di riferimento e del valore della lite (scaglione compreso tra euro 5.200,01 sino a euro 26.000,00).
Nella liquidazione delle spese non si tiene conto della fase istruttoria, in quanto concretamente non tenutasi.
Sul punto si precisa che ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Le spese per le restanti fasi si liquidano a valori minimi, considerata la limitata attività processuale svolta e atteso il carattere seriale della controversia.
Deve essere disposta la distrazione delle spese in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
− accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il Controparte_1
a riconoscere in favore della parte ricorrente la somma di euro 2.500,00 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, mediante emissione e accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato;
sulle predette somme è inoltre dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall'art. 16, sesto comma L. n.
412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, con decorrenza dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
− accoglie il ricorso, e per l'effetto condanna il Controparte_1
a riconoscere in favore della ricorrente la somma di euro 2.725,64
[...] Parte_1 lordi a titolo di retribuzione professionale docenti per gli anni scolastici 2020/2021 e
2021/2022, sulle predette somme è inoltre dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall'art. 16, sesto comma L. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, con decorrenza dalla data di maturazione dei crediti al saldo;
− condanna il alla rifusione delle spese Controparte_1 processuali che liquida in euro 2109,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali pagina 14 di 15 nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre contributo unificato se pagato, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente Michela Sauro e Marzia Cuoco.
Così deciso in Cagliari il 9 dicembre 2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Elisabetta Tuveri)
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in data 9.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1554 del R.A.C.L. dell'anno 2023, promossa da:
, nata a [...] il [...], ivi residente, elettivamente Parte_1 domiciliata in Rivolta D'Adda (CR) presso lo studio dell'avvocato Michela Sauro e dell'avvocato Marzia Cuoco, che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale allegata telematicamente al ricorso introduttivo
Parte ricorrente
CONTRO
, in persona del Ministro in carica pro tempore Controparte_1
Parte convenuta contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 4 maggio 2023, ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto dinnanzi all'intestato Tribunale in funzione di giudice del lavoro il
[...]
per accertare e dichiarare il proprio diritto all'assegnazione Controparte_1 della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n.
107 del 2015 (c.d. “carta elettronica del docente”) per gli anni scolastici 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre che per il riconoscimento del pagina 1 di 15 proprio diritto a percepire la retribuzione professionale docenti (di seguito anche R.P.D.), di cui all'art. 7 del C.C.N.L. Comparto Scuola del 15 marzo 2001 per gli anni scolastici
2020/2021 e 2021/2022.
A fondamento del ricorso, ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del
, in qualità di docente a tempo determinato in forza Controparte_1 di plurimi incarichi per docenza annuale fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
(nell'ultimo anno con sei contratti brevi continuativi, dal 17.10.2022 al 25.6.2023).
Ha esposto, altresì, di non aver mai percepito, durante il suddetto periodo, la somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 e del D.P.C.M.
23.09.2015, relativo alla c.d. carta elettronica del docente.
Ha, quindi, richiamato le disposizioni normative che disciplinano la fruizione della carta elettronica del docente, e in particolare l'art. 1 comma 121 e seguenti della L. n.
107/2015, il D.P.C.M. del 23.09.2015, con il quale veniva data prima attuazione alla predetta legge, e ha, dunque, osservato come il Consiglio di Stato, con la pronuncia n.
1842 del 2022, fornendo una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1 commi 121-
124 della L. 107/2015, avesse dichiarato l'illegittimità del D.P.C.M. del 23 settembre
2015 e della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui escludono i CP_2 docenti non di ruolo dall'erogazione della carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Ha, inoltre, rappresentato come anche la più recente giurisprudenza della Suprema
Corte (Cas., Sez. Lavoro, n. 29961 del 27/10/2023) avesse, ormai, definitivamente riconosciuto il diritto dei docenti “precari” all'accesso al beneficio formativo de quo.
Ha, altresì, sostenuto che, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza di merito in diverse pronunce, e alla luce della pronuncia della CGUE (sez. VI, Ordinanza del
18.05.2022), il Tribunale adito era tenuto a disapplicare l'art. 1 della L. 107/2015, ovvero a fornire un'interpretazione adeguatrice della norma, nella parte in cui non riconosce il diritto di usufruire della carta elettronica del docente anche al personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
Ha ulteriormente esposto di non aver mai percepito per gli anni scolastici 2020/2021 e
2021/2022 la somma di euro 174,50 lordi mensili e la somma di euro 184,50 a partire dal
1° gennaio 2022, di cui dall'art. 7 del C.C.N.L. Comparto Scuola del 15 marzo 2001 e pagina 2 di 15 successivamente rideterminato ai sensi delle disposizioni dei contratti successivi del medesimo Comparto, relativo alla c.d. retribuzione professionale docenti.
Ha, quindi, richiamato le disposizioni normative che disciplinano l'assegnazione della retribuzione professionale docenti, e, in particolare, l'art. 7 del C.C.N.L. Comparto
Scuola del 15 marzo 2001, l'art. all'art. 25 del C.C.N.L. del 31 agosto 1999 quest'ultimo al fine della individuazione delle modalità di corresponsione e calcolo dell'emolumento, oltre ad aver fatto riferimento all'art. 81 del C.C.N.L. del 24 luglio 2003 e all'art. 83 del
C.C.N.L. del 29 novembre 2007 che hanno previsto che la R.P.D. sia inclusa nel calcolo del TFR.
Ha, inoltre, osservato come la mancata equiparazione dei docenti con incarichi brevi e saltuari agli insegnanti assunti a tempo indeterminato sia una violazione del principio di non discriminazione di cui all'art. 6 del d.lgs 368 del 2001 e di cui all'art. 45, comma 2, del d.lgs 165 del 2001, oltre che in violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 1999/70/CEE.
Parte attrice ha richiamato l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 20015 del 27 luglio
2018 e la più recente ordinanza n. 6293 del 5 marzo 2020 per le quali la retribuzione professionale docenti spetta a tutto il personale docente ed educativo a tempo indeterminato e determinato in applicazione del principio di non discriminazione previsto anche dalla normativa eurounitaria.
Ha, dunque, concluso affermando che la mancata equiparazione del personale docente a tempo determinato al personale a tempo indeterminato ai fini dell'erogazione dell'emolumento comporti l'inadempimento contrattuale del , in violazione CP_1 della disciplina pattizia, oltre a essere in contrasto con i principi nazionali e comunitari che sanciscono il divieto di discriminazione dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, come accertato in numerose pronunce della giurisprudenza, tanto di legittimità quanto di merito, richiamate nel ricorso.
Infine, ha eccepito l'interruzione dei termini di prescrizione con diffida notificata il 28 marzo 2023 come da allegati prodotti.
2. Il convenuto, pur avendo ricevuto regolare notifica dell'atto introduttivo, CP_1 non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
3. La causa, istruita con le produzioni documentali, è stata quindi tenuta in decisione.
* pagina 3 di 15 4. Nel merito il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di cui nel prosieguo.
In proposito possono essere qui recepite, le analitiche e condivisibili argomentazioni illustrate da questo Tribunale in numerose e analoghe controversie (ex multis sentenza n.
1315/2025, est. dott. Andrea Bernardino, e per la retribuzione professionale docenti sentenza n. 1288/2024, est. dott. Andrea Bernardino e sentenza n. 79/2024, est. dott.
Giuseppe Carta, che si richiamano anche per le finalità di cui all'articolo 118 disp. att.
c.p.c. e altre anche di questo giudice).
Per quanto attiene l'attribuzione del beneficio della carta docente l'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 (poi modificato dalla l. 10.08.2023, n. 103, che ha convertito con modifiche il d.l. 13.06.2023, n. 69, di cui si dirà meglio più oltre) disponeva che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di (…)”.
L'art. 3, comma 1 del D.P.C.M del 28.11.2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M., aveva poi previsto che: “la carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del D.lgs. 297/94, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
La carta in discorso era quindi attribuita dalla legge ai soli docenti assunti a tempo indeterminato, e conseguentemente alla ricorrente, docente c.d. precario, non era stato riconosciuto il beneficio dei 500,00 euro annuali destinati alla formazione e accreditati sulla c.d. carta elettronica del docente.
Tale scelta normativa si poneva tuttavia in contrasto con il diritto dell'U.E., come chiarito dalla pronuncia della CGUE del 18.05.2021, secondo cui: “La clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale Controparte_1 pagina 4 di 15 docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Alla luce di tale pronuncia era, quindi, evidente come la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non potesse rappresentare un legittimo motivo per escludere i docenti assunti con contratto di lavoro temporaneo per le supplenze dal godimento del beneficio in oggetto.
Una simile esclusione, seppur sancita dalla legge, opererebbe quale atto discriminatorio e, come tale, in contrasto con la normativa eurounitaria sopra menzionata nel passo della pronuncia citata.
5. Tale tesi è stata condivisa dalla Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in seguito a ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., la quale con la sentenza
Cass., Sez. Lavoro, n. 29961 del 27/10/2023 ha affermato che l'art. 1, co. 121 della L.
107/2015 è in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, che “esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre
2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, RO TA, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale Per_1
11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170)”, da pagina 5 di 15 limitarsi all'esclusione dal beneficio dei lavoratori precari, precisando “In altre parole,
l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
La citata pronuncia Cass. Sez. L., n. 29961/2023 ha enunciato, tra gli altri, i seguenti principi di diritto rilevanti in questa sede:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
6. In relazione alla spettanza o meno della cd. Carta elettronica anche ai docenti non di ruolo titolari di supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, della l. n. 124/1999 è recentemente intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza n. 526 del 3 luglio 2025, che ha delineato delle nuove linee guida per l'assegnazione o negazione del beneficio de quo nei casi di supplenze temporanee.
In precedenza, il criterio discretivo, ai fini dell'accertamento del diritto, e, quindi, della selezione delle supplenze temporanee che consentivano l'accesso al beneficio, veniva identificato nello svolgimento di una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella per la quale lo strumento di supporto alla formazione era stato originariamente concepito, ossia la docenza annua, tenendo conto del fatto che l'obiettivo che il legislatore pagina 6 di 15 si era posto con l'istituzione della Carta Docente era quello di offrire un ausilio per il migliore svolgimento del servizio nella sua interezza, attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua.
In ragione di ciò, a titolo esemplificativo, si riteneva che una attività di docenza svolta presso lo stesso istituto scolastico per almeno 180 giorni in un anno, nella stessa materia, anche se in forza di plurimi contratti, fosse pienamente comparabile all'attività lavorativa rispetto a quella di un docente di ruolo, con conseguente riconoscimento del diritto alla
Carta Docente nella sua interezza.
Con la sentenza n. 526 del 3 luglio 2025 la CGUE ha stabilito il principio secondo cui
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo
e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
La CGUE, ai punti 56 e seguenti della motivazione, ribadendo e ampliando quanto già sostenuto nella precedente pronuncia, ha affermato che il docente non di ruolo, in linea di principio, svolge funzioni comparabili a quelle dei docenti di ruolo, e tale comparabilità non viene messa in discussione a priori dalla durata della supplenza per l'intero anno scolastico o per un periodo inferiore.
In particolare, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha negato la rilevanza della circostanza che i docenti non di ruolo non svolgano le attività di carattere collegiale, in quanto non sono prestazioni di importanza preponderante che modificano sostanzialmente la funzione del docente e la natura del suo lavoro.
Ha poi negato che la differenza di trattamento possa trovare giustificazione nella natura particolare dei compiti svolti dal supplente in quanto potenzialmente destinatario di pagina 7 di 15 incarichi a tempo parziale, o in più istituti per materie diverse, al di fuori dalla programmazione annuale.
Sul punto, la CGUE ha precisato che dalla normativa nazionale non si evince che il beneficio della carta del docente “abbia effettivamente l'obiettivo di sostenere specificamente ed esclusivamente la didattica scolastica annua”, oltre ad affermare che, comunque, tale previsione sarebbe illegittimamente sostenuta da un “criterio che si basa, in modo generale ed astratto, esclusivamente sulla durata stessa dell'impiego”, il che equivale ad aggirare la normativa comunitaria.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha aggiunto ulteriormente che la Carta
Docente è uno strumento destinato all'acquisto “di un' ampia gamma di beni e servizi che concorrono, in modo generale all'attività didattica, e non unicamente per l'acquisto di beni e servizi specificamente legati ai compiti particolari eventualmente riservati ai docenti di ruolo” ( cfr. punto 72 della motivazione), beni e servizi dei quali (cfr. punto 73 della motivazione) i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere maggior bisogno “ quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole”.
La Corte sovranazionale ha anche escluso la decisività delle considerazioni di bilancio che lo Stato Italiano ha indicato come ulteriore ragione giustificativa della negazione della
Carta, richiamando la propria consolidata giurisprudenza secondo la quale “sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e possano influenzare la natura o la portata delle misure che esso intende adottare, esse non costituiscono tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale politica e pertanto, non possono giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca ad una differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato”.
Ne deriva che i compiti affidati ai docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata non si distinguono sostanzialmente da quelli dei docenti di ruolo.
Alla luce del recente intervento giurisprudenziale della CGUE, questo Tribunale ritiene di dover rimeditare la soluzione seguita in passato, che identificava come criterio discretivo, ai fini dell'accertamento del diritto, e, quindi, della selezione delle supplenze temporanee che consentono l'accesso al beneficio, quello dello svolgimento di una prestazione lavorativa pienamente comparabile, per durata, a quella per la quale lo pagina 8 di 15 strumento di supporto alla formazione è stato originariamente concepito, ossia la docenza annua, o quantomeno semestrale.
Deve piuttosto ritenersi che, in linea generale, anche una attività di docenza temporanea sia comparabile all'attività lavorativa di un docente di ruolo, con conseguente riconoscimento del diritto alla Carta Docente nella sua interezza, salvi i casi in cui la durata sia talmente limitata da impedire di apprezzarne il valore nell'ambito della progettazione curricolare affidata alle scuole, sulla base delle indicazioni nazionali (si tratterà, in definitiva dei casi in cui la docenza è stata così breve da non aver richiesto il dispiegamento di significative strategie organizzative o forme di progettazione didattica, suscettibili di inserirsi armonicamente nel programma curricolare e negli obiettivi di apprendimento propri di ogni disciplina).
7. Deve evidenziarsi che la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, a partire dall'anno scolastico 2023/2024 viene attribuita anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
Invero, la l. 10.08.2023, n. 103, che ha convertito con modifiche il d.l. 13.06.2023, n.
69 recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia”, a proposito della cd. Carta del docente, è intervenuta con una modifica alla l. 107/2015 cit. estendendone la fruizione, per l'anno scolastico 2023/2024, anche ai docenti non di ruolo, limitatamente ai contratti di supplenza annuale, ossia fino al 31.08.2023, su posto vacante e disponibile.
Benché tale intervento normativo fosse indirizzato ad adattare l'Ordinamento nazionale rispetto a quanto statuito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, Sezione VI, con ordinanza del 18.05.2022 (v. supra), la limitazione del beneficio finanziario ai soli docenti di ruolo ed al personale a tempo determinato con contratti di supplenza annuale (31 agosto), e non anche ai docenti non di ruolo con incarichi di docenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), si pone, ancora una volta, in contrasto proprio con la testé citata ordinanza dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale, si è espressa a favore del diritto al riconoscimento della Carta docente per tutto il personale con contratto a tempo determinato, senza distinzione alcuna tra i contratti con scadenza al 30 giugno o al 31 agosto.
pagina 9 di 15 Come si è visto anche la Corte di Cassazione (v. supra), in totale aderenza con la normativa eurounitaria sopra menzionata, ha posto il principio di diritto secondo il quale la “Carta” spetta ai docenti non di ruolo che ricevano “incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n.
124 del 1999.
Anche alla luce di tali principi, può affermarsi che la parte ricorrente, avendo ricevuto plurimi incarichi di docenza per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023, come comprovato dai contratti allegati, ha conseguentemente maturato il diritto invocato per tali annualità.
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8. In relazione alla retribuzione professionale docenti deve ribadirsi, come già evidenziato più sopra e in diverse pronunce anche di questa Sezione, che la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non può rappresentare, di per sé sola, motivo per escludere i docenti c.d. precari, assunti con contratto di lavoro temporaneo al fine di prestare supplenze di qualunque durata, dal godimento della retribuzione professionale docenti.
In particolare, la retribuzione professionale docenti (di seguito anche solo R.P.D.) costituisce un elemento della retribuzione non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente, di natura fissa e continuativa, istituito dal C.C.N.L. per il personale del Comparto Scuola del 15 marzo 2001.
L'art. 7, comma 1, del citato C.C.N.L. ha infatti stabilito l'attribuzione al personale docente ed educativo di “compensi accessori articolati in tre fasce retributive”, e, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”, con l'espressa finalità della valorizzazione professionale della funzione e al miglioramento del servizio scolastico, riconosciuta in favore di tutto il personale docente, senza operare distinzioni fondate sulla natura temporanea o annuale della supplenza.
Tale tesi è stata condivisa dalla Corte di Cassazione che, in materia di retribuzione professionale docenti, ha stabilito che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di pagina 10 di 15 non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del
1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.l. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass. civ., Sez. L., ordinanze n. 20015 del 27 luglio 2018 e n. 6293 del 5 marzo 2020).
La Suprema Corte ha, inoltre, rilevato che “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n.
124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui CP_1 la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di
«periodi di servizio inferiori al mese»; in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perché il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art.
384, comma 4, cod. proc. civ., è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia:
«l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale
Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio” (in motivazione, Cass. civ., ord. n.
20015/2018 sopra richiamata). pagina 11 di 15 Alla luce di tale pronuncia è, quindi, evidente come la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non possa rappresentare un legittimo motivo per escludere i docenti assunti con contratto di lavoro temporaneo per le supplenze dal godimento dall'emolumento in oggetto.
Invero, come anche richiamato dalla Corte di legittimità, tale differenziazione di trattamento violerebbe il principio di non discriminazione sancito dalla clausola n. 4, comma 1, dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, direttiva attuata tramite il d.lgs n. 368 del 2001, che prevede che “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Una simile esclusione, seppur sancita dalla legge, opera quale atto discriminatorio e, come tale, in contrasto con la normativa nazionale ed eurounitaria sopra menzionata.
9. Alla luce di tali principi, può affermarsi che parte ricorrente avendo documentalmente provato di aver espletato l'incarico di supplenza durante gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, come allegato dai contratti allegati al ricorso introduttivo, ha, pertanto, diritto al riconoscimento della retribuzione professionale docenti per tali annualità.
Nella vicenda scrutinata, parte ricorrente ha infatti documentalmente provato di aver espletato l'incarico di supplenza durante tale annualità e per le giornate indicate in ricorso, circostanza di fatto non contestata, e ha, pertanto, diritto al riconoscimento della R.P.D.
Per quanto riguarda la quantificazione di tale trattamento retributivo, si ritiene corretto il conteggio eseguito dal ricorrente sulla base dell'importo sopra indicato, il quale, peraltro, non ha formato oggetto di specifica contestazione da parte del CP_1 convenuto.
Si vedano in proposito i conteggi riportati a pag. 12 e 13 del ricorso, dove vengono moltiplicati i giorni di lavoro per l'importo giornaliero dovuto a titolo di R.P.D., calcolato in rapporto all'importo mensile riportato nel contratto (euro 5,82 sino al 31 dicembre
2021, pari a euro 174,50:30 giorni, ed euro 6,15 dal 1° gennaio 2022, pari a euro
184,50:30 giorni).
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10. In conclusione, e in ragione di quanto fin qui osservato, deve riconoscersi il diritto a percepire la carta elettronica del docente in misura di euro 500,00 per ciascuno degli pagina 12 di 15 anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, così che il convenuto dovrà essere condannato a riconoscere in favore della ricorrente la CP_1 somma di euro 2.500,00, di cui la parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.
Quanto alle modalità concrete di riconoscimento e attuazione del diritto,
l'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo per quanto riguarda i docenti ancora “interni” al sistema scolastico (circostanza documentalmente provata come da contratti allegati), deve avvenire, come previsto da
Cass. Sez. L., n. 29961/2023, esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della “carta docenti” (ove non già posseduta dalla parte in ragione di successivi contratti), poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi a essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
Deve, quindi, disporsi l'emissione e accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato, poiché, alla luce dei principi elaborati dalla Suprema Corte nella pronuncia citata, si ritiene di dover accogliere l'azione di esatto adempimento.
11. Infine, in ragione di quanto fin qui osservato, deve riconoscersi il diritto a percepire la retribuzione professionale docenti in misura di euro 2.725,64 per gli anni scolastici
2020/2021 e 2021/2022, sulla base dei calcoli effettuati tenendo in considerazione la somma di euro 174,50 lordi mensili e la somma di euro 184,50 a partire dal 1° gennaio
2022 come previsto dall'art. 25 del C.C.N.L. del 31 agosto 1999.
Per tali motivi, si ritiene corretta la quantificazione della retribuzione professionale docenti operata dalla ricorrente, perché corrispondente a quanto stabilito dalla normativa applicata e nemmeno oggetto di contestazione.
11. L'importo riconosciuto pari a euro 2.500,00 per la cd. Carta docente e l'importo pari a euro 2.725,64 per la R.P.D. deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione per il beneficio della carta elettronica del docente e dalla data di maturazione del credito a saldo per la R.P.D., come espressamente statuito da Cass. Sez. L., n. 29961/2023.
12. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il CP_1
pagina 13 di 15 deve essere condannato alla rifusione in favore della Controparte_1 ricorrente delle spese processuali, liquidate nel dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo
2014, n. 55, come di recente modificato, tenendo conto della tabella di riferimento e del valore della lite (scaglione compreso tra euro 5.200,01 sino a euro 26.000,00).
Nella liquidazione delle spese non si tiene conto della fase istruttoria, in quanto concretamente non tenutasi.
Sul punto si precisa che ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Le spese per le restanti fasi si liquidano a valori minimi, considerata la limitata attività processuale svolta e atteso il carattere seriale della controversia.
Deve essere disposta la distrazione delle spese in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
− accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il Controparte_1
a riconoscere in favore della parte ricorrente la somma di euro 2.500,00 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, mediante emissione e accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato;
sulle predette somme è inoltre dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall'art. 16, sesto comma L. n.
412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, con decorrenza dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
− accoglie il ricorso, e per l'effetto condanna il Controparte_1
a riconoscere in favore della ricorrente la somma di euro 2.725,64
[...] Parte_1 lordi a titolo di retribuzione professionale docenti per gli anni scolastici 2020/2021 e
2021/2022, sulle predette somme è inoltre dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall'art. 16, sesto comma L. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, con decorrenza dalla data di maturazione dei crediti al saldo;
− condanna il alla rifusione delle spese Controparte_1 processuali che liquida in euro 2109,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali pagina 14 di 15 nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre contributo unificato se pagato, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente Michela Sauro e Marzia Cuoco.
Così deciso in Cagliari il 9 dicembre 2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Elisabetta Tuveri)
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