Articolo 7 della Legge 7 giugno 1975, n. 227
Articolo 6Articolo 8
Versione
6 luglio 1975
Art. 7.
Gli alloggi di servizio previsti nel punto 3 dell'articolo 2 debbono essere realizzati nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 , e successive modificazioni ed integrazioni e devono avere le caratteristiche stabilite dalle norme vigenti per le abitazioni costruite o da costruirsi a totale carico dello Stato; gli alloggi possono essere realizzati anche mediante case-albergo.
L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni acquisisce le aree occorrenti per la costruzione degli alloggi di cui al precedente comma, anche mediante espropriazione, secondo le disposizioni dell' articolo 60 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 .
Gli alloggi di cui al primo comma sono assegnati in locazione semplice ai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che, per la formazione delle graduatorie eventualmente necessarie, si uniformera' alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 .
La concessione cessera' di avere vigore dopo un anno dalla cessazione dal servizio o dal trasferimento ad altra sede.
Entrata in vigore il 6 luglio 1975
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