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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 26/06/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1173/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 26 giugno 2025, alle ore 11.35, dinanzi il Giudice Onorario, dott.ssa Carla Di Stefano, è stata chiamata la causa iscritta al n. R.G. 1173/2021.
E' comparso per l'attore l'avv. Roberto Di Salvatore.
Nessuno è presente per i convenuti e per la terza chiamata in causa.
Il Giudice Onorario invita alla discussione orale della causa.
L'avv. Roberto Di Salvatore, previa richiesta di dichiarazione di contumacia della Controparte_1
perché non costituitasi, nonostante ritualmente chiamata in causa, discute oralmente la
[...] causa, illustrando le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda e si riporta alle conclusioni rassegnate nel proprio atto introduttivo.
Il Giudice Onorario dato atto, dichiara la contumacia della in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore e terminata la discussione si ritira in camera di conIGlio all'esito della quale pronuncia la sentenza di seguito allegata, che forma parte integrante del presente verbale, dandone lettura in aula.
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carla Di Stefano
pagina 1 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale di Avezzano, nella persona del Giudice Monocratico Onorario, avv. Carla Di Stefano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1173/2021 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Roberto Di Salvatore, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato nel suo studio in Avezzano, Piazza Torlonia n. 42, in virtù di giusta procura in atti,
ATTORE
CONTRO
residente a[...], Controparte_2
, residente a Ortucchio, Via Madonna del Pozzo, snc, Controparte_3
fu irreperibile ex art. 143, comma II, c.p.c., Controparte_4 Per_1
, residente a[...], CP_5
, residente a[...], Controparte_6
, residente a [...], Controparte_7
, residente a[...], Controparte_8
, residente a[...], Controparte_9
, residente a[...], Controparte_10
, residente in [...], Controparte_11
, residente a[...], CP_12
, residente a[...], Controparte_13
, residente a[...], Controparte_14
, residente a [...], Controparte_15
, residente a[...], Controparte_16
pagina 2 di 9 , residente a[...], Controparte_17
, residente a[...], Controparte_18
, residente a [...], CP_19
, residente a [...], CP_20
, residente a [...], CP_21
, residente a[...], Controparte_22
residente a[...], CP_23
residente a[...], CP_24
CONVENUTI CONTUMACI
NONCHE' CONTRO
(P.Iva in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale e direzione generale in Roma, Via Vittorio Veneto n. 119.
TERZA CONTUMACE CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: usucapione ex art. 1158 c.c.
CONCLUSIONI: la parte attrice alla udienza del 26.06.2025 ha concluso riportandosi al proprio atto introduttivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 08/07/2021, ritualmente notificato, nelle forme ordinarie a tutti i convenuti ed ex art. 143 comma II c.p.c. a fu l'attore, dopo aver esposto di possedere uti Controparte_4 Per_1 dominus, continuativamente da oltre venti anni in modo esclusivo, autonomo, pacifico ed ininterrotto,
l'immobile sito in tenimento nel Comune di Ortucchio e censito al NCEU di detto Comune al fg 20, part. 436, sub 2, cat. A/3, 2 vani, mq 42, Via Colle S. Orante, snc, adiva l'intestato Tribunale al fine di sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare che il IG. , Parte_1 nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...] proprietario esclusivo e legittimo per intervenuta usucapione ordinaria in virtù di possesso esclusivo, pacifico, non violento, continuo, mai interrotto e protrattosi per oltre venti anni, dell'immobile sito in tenimento nel Comune di Ortucchio alla Via Colle S. Orante e precisamente del fabbricato censito al
NCEU del predetto Comune al fg 20, part. 436, sub 2, cat. A/3, 2 vani, mq 42; 2. conseguentemente ordinare all'Ufficio del Territorio di Servizio di Pubblicità immobiliare, in persona del responsabile pro tempore di procedere alla trascrizione nei pubblici registri dell'acquisto a titolo originario per pagina 3 di 9 usucapione ex art. 1158 c.c. a favore del IG. sul bene immobile sopra descritto, Parte_1 nonché autorizzare l' di L'Aquila ad effettuare le variazioni catastali dei mappali e nelle misure CP_25 sopra indicate a favore dello stesso istante”.
Allegava che l'immobile risultava catastalmente intestato a n. 12 soggetti e precisamente:
1) alla IG.ra , nata il [...] a [...] ed ivi deceduta il 29.3.1982 (cfr All. 4 Persona_2 certificato di morte);
2) al IG. figlio della IG.ra , nato il [...] a [...] ed ivi Persona_3 Persona_2 deceduto il 6.3.2011 (cfr All. 5 di parte attorea certificato di morte), lasciando come eredi la IG.ra
(convenuta), moglie, residente in [...], il IG. CP_5 CP_2
CP_ detto (convenuto), figlio, residente in [...] e la IG.ra
[...]
(convenuta), figlia, residente in [...], Controparte_7 cap 00132, (cfr All. 6 di parte attorea dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del IG.
); Parte_1
3) al IG. (convenuto), figlio della IG.ra , nato il [...] a Controparte_2 Persona_2
Ortucchio ed ivi residente, alla Via Balena, 74;
4) al IG. , figlio della IG.ra , nato il [...] a [...] ed ivi Parte_2 Persona_2 deceduto il 7.9.2011 (cfr All. 7 di parte attorea certificato di morte), lasciando come eredi i IGg.ri
(convenuta), coniuge, residente in [...], Controparte_8 CP_9
(convenuto), figlio, residente in [...],
[...] Controparte_10
(convenuta), figlia, residente in [...] e Controparte_11
(convenuta), figlia, residente in [...] (cfr All. 8 di parte attorea dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del IG. ); Parte_1
5) al IG. , figlio della IG.ra , nato il [...] a [...], deceduto in Persona_4 Persona_2
Fossalta di Portogruaro il 3.1.2020 (cfr All. 9 di parte attorea certificato di morte), lasciando come eredi i IGg.ri (convenuta), coniuge, nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...] delle Aie, 11 e , figlio, nato il [...] ad [...] ed ivi deceduto il 30.6.1996 (cfr Persona_5
All. 10 di parte attorea certificato di morte), celibe il quale non ha lasciato disposizioni testamentarie e non ha eredi (cfr All. 11 di parte attorea dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del IG.
); Parte_1
6) al IG. , figlio della IG.ra , nato il [...] a [...], deceduto in Parte_3 Persona_2
Avezzano il 7.3.2013 (cfr All. 12 di parte attorea certificato di morte), lasciando come eredi i IGg.ri
(convenuta), moglie, residente in [...], alla Traversa delle Aie, 13, Controparte_13 CP_14
(convenuta), figlia, residente in [...],
[...] Controparte_15
pagina 4 di 9 (convenuta), figlia, residente in [...] e Controparte_16
(convenuto), figlio, residente in [...] (cfr All. 13 di parte attorea dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del IG. ); Parte_1
7) al IG. (convenuto), figlio della IG.ra , nato il [...], residente Controparte_3 Persona_2 in Ortucchio, alla Via Madonna del Pozzo, snc;
8) alla IG.ra fu (convenuta), di cui nonostante le ricerche effettuate dalla Controparte_4 Per_1 presente difesa, non si hanno ulteriori notizie anagrafiche oltre alla sua paternità, come di seguito si dirà più specificatamente,
9) al IG. fu , nato il [...] a [...] ed ivi deceduto il 30.3.1985 (cfr Controparte_26 Parte_1
All. 14 di parte attorea certificato di morte), celibe, il quale non ha lasciato disposizioni testamentarie e non ha eredi (cfr All. 15 di parte attorea dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del IG.
); Parte_1
10) al IG. fu , nato il [...] a [...] ed ivi deceduto il 7.4.1986 (cfr Persona_6 Parte_1
All. 16 di parte attorea certificato di morte), lasciando come eredi i IGg.ri Persona_7 coniuge, nata il [...] a [...] ed ivi deceduta il 7.4.1986 (cfr All. 17 di parte attorea certificato di morte), fu , figlio, deceduto in Ortucchio il 30.3.1985 (cfr All. 18 di parte Persona_8 Parte_1 attorea certificato di morte), celibe il quale non ha lasciato disposizioni testamentarie e non ha eredi,
(odierno attore), figlio, residente a [...] CP_17
(convenuta), figlia, residente in [...] e
[...] CP_18
(convenuta), figlia, residente in [...] (cfr All. 19 di parte attorea
[...] dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del IG. ); Parte_1
11) al IG. (odierno attore), nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...] delle Aie, snc;
12) alla IG.ra fu , deceduta a Celano il 13.10.2010 (cfr All. 20 di parte Persona_9 Parte_1 attorea certificato di morte), ha lasciato come eredi i IGg.ri marito, deceduto a CP_24
Ortucchio il 2.12.1998, (convenuto), figlio, residente in [...]
8, (convenuto), figlio, residente in [...], CP_20
(convenuta), figlia, residente in [...], CP_21 Controparte_22
(convenuta), figlia, residente in [...], , figlio, nato a Persona_10
Ortucchio il 26.2.1944 ed ivi deceduto il 24.9.2014 (cfr All. 21 certificato di morte), il quale ha lasciato come eredi i IGg.ri moglie, deceduta a L'Aquila il 5.5.2014 (cfr All. 22 di parte Persona_11 attorea certificato di morte), (convenuta), figlia, residente a [...]
pagina 5 di 9 Stelle, 25 e (convenuto), figlio, residente a [...] (cfr All. CP_24
23 di parte attorea dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del IG. ); Parte_1
Conveniva pertanto in giudizio i convenuti IGg.ri , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
CP_ fu , detto , , ,
[...] Per_1 CP_5 Controparte_2 Controparte_7 Controparte_8
, , , Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 CP_12 Controparte_13
, , , , , Controparte_14 Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17 Controparte_18
, , , e CP_19 CP_20 CP_21 Controparte_22 CP_23 CP_24 quindi, altresì, gli eredi degli intestatari formali.
Alla prima udienza del 29/04/2022, il Giudicante, nell'accertare la regolarità delle notificazioni dell'atto di citazione nei confronti di tutti convenuti, ne dichiarava la contumacia e concedeva temine per l'introduzione del tentativo obbligatorio di mediazione, conclusosi con verbale negativo, stante la mancata partecipazione dei convenuti.
Rilevata la formalità relativa all'iscrizione ipotecaria n. 14 del 10/08/2017 sul bene oggetto d'usucapione in favore della ed a carico di Controparte_1 CP_18
(C.F. a seguito del deposito dell'attore della documentazione
[...] C.F._2 allegata alla memoria istruttoria n. 2 ex art. 183, comma VI, c.p.c, il Giudicante ordinava a parte attorea, nel rispetto dei termini di legge a comparire ex art. 163 bis c.p.c., di notificare l'atto di citazione anche al predetto iscritto creditore.
A fronte di detta notificazione nessuno si costituiva per pur se Controparte_1 regolarmente eseguita ai sensi della legge 53/1994.
Il giudizio veniva quindi istruito mediante acquisizione delle produzioni documentali offerte dal solo attore e l'espletamento delle prove testimoniali.
Dopo una serie di meri rinvii, veniva, infine, fissata l'udienza al 26/06/2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dall'attore è fondata nei limiti e per gli effetti di seguito precisati.
Come è noto la proprietà dei beni immobili – e gli altri diritti reali di godimento su tali beni – si acquistano, ai sensi dell'art. 1158 c.c., in ragione del possesso continuato ed ininterrotto per vent'anni, possesso da cui si evince in modo inequivocabile l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario (Cass. Civ. n. 4436/96).
pagina 6 di 9 L'eIGenza di dare certezza giuridica alla pacifica utilizzazione dei beni protrattasi nel tempo e di conferire stabilità ai rapporti tra consociati, attribuendo una veste giuridica alla relazione instauratasi con la res, costituisce la ratio dell'istituto, che ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata IGnoria sulla cosa da parte di chi si sostituisce a quest'ultimo nella sua utilizzazione.
Requisiti essenziali per usucapire un bene immobile sono:
a) il decorso del tempo, ordinariamente in 20 anni, salvo i casi di usucapione abbreviata (10 anni), da parte di chi può dimostrare di avere un titolo idoneo al trasferimento della proprietà e che questo titolo sia stato trascritto;
b) il possesso continuato, non interrotto nel tempo, appena apparendo il caso di precisare che il possessore usucapente deve provare di aver goduto del bene per il tempo necessario in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui;
in modo, cioè, da evidenziare, al di fuori di una possibile altrui tolleranza, una inequivoca volontà di possedere il bene in via esclusiva, impedendo agli altri ogni atto di godimento o di gestione (Cass. Civ. nn. 9903/2006, 16841/2005 e 5226/2002);
c) il possesso pacifico e pubblico, cioè non acquisito in modo clandestino o fraudolento;
d) il possesso non equivoco, cioè il possesso deve corrispondere in modo non dubbio all'esercizio del diritto reale di proprietà.
In altri termini, nelle cause d'usucapione, l'attore deve provare l'altruità della cosa e di avere acquistato il possesso della medesima in modo non clandestino o fraudolento e di averlo conservato ininterrottamente da almeno 20 anni (salvo i casi di usucapione abbreviata), comportandosi quale proprietario, esercitando in modo positivo i relativi diritti.
Fatte tali debite premesse, va rilevato che la domanda è fondata.
Nel corso del presente procedimento ed in particolare dalle prove ammesse ed espletate, sono emersi, infatti, tutti gli elementi di fatto e di diritto richiamati dall'art. 1158 c.c. necessari ai fini della configurazione dell'istituto dell'usucapione ordinaria.
In particolare è risultato di indiscussa evidenza che ha esercitato per oltre vent'anni, Parte_1 il possesso continuo, pacifico, esclusivo, pubblico, indisturbato, senza interruzione del bene oggetto di discussione.
L'istruttoria ha, infatti, comprovato all'unisono che l'attore ha posseduto in maniera esclusiva ed incompatibile con la possibilità di godimento altrui, l'immobile di cui innanzi.
Anche dalle dichiarazioni rilasciate da tutti i testi escussi è emerso che l'istante, sin dall'anno 1975 ha utilizzato a proprie cure e spese l'immobile, sito in tenimento nel Comune di Ortucchio censito al pagina 7 di 9 NCEU di detto Comune al fg 20, part. 436, sub 2, cat. A/3, 2 vani, mq 42, Via Colle S. Orante, snc, occupandosi sin da allora, del suo mantenimento in modo esclusivo, ininterrotto, pacifico e pubblico.
Nello specifico, i testi (escusso all'udienza del 30/05/2024) e Testimone_1 Tes_2
(escusso all'udienza del 10/10/2024) hanno entrambi confermato in modo concorde ed univoco l'esistenza di un possesso ultraventennale, riferendo di aver visto a far data dell'anno 1975 il IG.
abitare all'interno del predetto immobile, unitamente alla sua famiglia, che trattasi in Parte_1 sostanza di n. 3 vani rientranti nella maggiore casa familiare, parimenti di proprietà dell'istante, così come hanno confermato le intervenute opere edili di ristrutturazione nel corso degli anni '80 e precisamente nell'anno 1984 esclusivamente a cura e spese del solo istante.
Altresì, i predetti testimoni hanno confermato lo stato dei luoghi così come riprodotto nelle riproduzioni fotografiche mostrate.
E' evidente, quindi, che il possesso si è perciò esteriorizzato in un comportamento univocamente corrispondente all'esercizio della proprietà e non nel mero godimento della cosa.
In sintesi, provata l'altruità della cosa, in assenza di prove dell'acquisto del possesso con atti fraudolenti o clandestini, la continuità della detenzione con esercizio di diritti corrispondenti a quelli del proprietario, conforta la domanda proposta.
Inoltre, dalla certificazione ipotecaria prodotta in atti (cfr All. 29 di parte attorea), si evince di come - ad eccezione dell'iscrizione ipotecaria n. 14 summenzionata e delle formalità n. 5 del 10/03/1994 e n. 10 del 27/02/1997 relative a trascrizioni di verbali di pignoramento immobiliare perché cancellati e/o a cui non si è dato seguito - per le ulteriori trascrizioni n. 1 del 21/12/1989, n. 2 del 23.11.1991, n. 3 del
25/05/1992, n. 4 del 15/10/1993, n. 6 del 29/03/1994, n. 7 del 08/06/1994, n. 8 del 03/11/1995, n. 9 del
28/06/1996, n. 11 del 01/06/1998, n. 12 del 17/04/2000 e n. 13 del 22/02/2002, risulta abbondantemente trascorso il termine ventennale senza che siano state rinnovate alla scadenza ex art. 2847 c.c., con conseguente sopravvenuta inefficacia e non rilevando, nella specie, le successive annotazioni riguardanti le avvenute restrizioni ex art. 2872 c.c..
Trattasi in ogni caso di formalità iscritte contro soggetti diversi dall'odierno attore.
Ad ogni modo, sul tema, risulta pacifico in giurisprudenza che “l'usucapione compiutasi all'esito di possesso ventennale estingue le ipoteche iscritte o rinnovate a nome del precedente proprietario, quantunque non ancora perente [ossia scadute, N.d.R.]” infatti “tale effetto estintivo” è da ricondurre
“all'efficacia retroattiva dell'usucapione stessa” (cfr. Cass. Civ. sent. n. 8792/2000).
Oltretutto, l'omessa costituzione della così come di tutte le ulteriori Controparte_1 parti ritualmente evocate in giudizio, sono elementi che costituiscono riprova dell'assenza di validi argomenti da opporre alla domanda attorea e, quindi, della fondatezza della stessa. pagina 8 di 9 Pertanto, tenuto conto del compendio probatorio acquisito in atti ed in particolare delle risultanze della prova testimoniale assunta nel corso del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 1158 c.c. per dichiarare l'intervenuto usucapione in favore dell'attore.
All'accoglimento della domanda consegue l'ordine alla competente Agenzia delle Entrate di trascrizione della presente sentenza.
La natura del giudizio e le modalità di svolgimento della causa, giustifica la dichiarazione di irripetibilità delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara che è proprietario per intervenuta usucapione in suo favore, Parte_1 dell'intera proprietà dell'immobile sito in tenimento del Comune di Ortucchio e censito al NCEU di detto Comune al fg 20, part. 436, sub 2, cat. A/3, 2 vani, mq 42, Via Colle S. Orante, snc;
- ordina alla competente Agenzia delle Entrate, Ufficio Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di
L'Aquila, di provvedere alla trascrizione della presente sentenza ed alle annotazioni di legge, nonché alla competente Agenzia delle Entrate, Ufficio Territorio, Servizi Catastali, di provvedere alle relative volture, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità;
- dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Avezzano 26/06/2025
Il Giudice Onorario
avv. Carla Di Stefano
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 26 giugno 2025, alle ore 11.35, dinanzi il Giudice Onorario, dott.ssa Carla Di Stefano, è stata chiamata la causa iscritta al n. R.G. 1173/2021.
E' comparso per l'attore l'avv. Roberto Di Salvatore.
Nessuno è presente per i convenuti e per la terza chiamata in causa.
Il Giudice Onorario invita alla discussione orale della causa.
L'avv. Roberto Di Salvatore, previa richiesta di dichiarazione di contumacia della Controparte_1
perché non costituitasi, nonostante ritualmente chiamata in causa, discute oralmente la
[...] causa, illustrando le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda e si riporta alle conclusioni rassegnate nel proprio atto introduttivo.
Il Giudice Onorario dato atto, dichiara la contumacia della in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore e terminata la discussione si ritira in camera di conIGlio all'esito della quale pronuncia la sentenza di seguito allegata, che forma parte integrante del presente verbale, dandone lettura in aula.
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carla Di Stefano
pagina 1 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale di Avezzano, nella persona del Giudice Monocratico Onorario, avv. Carla Di Stefano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1173/2021 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Roberto Di Salvatore, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato nel suo studio in Avezzano, Piazza Torlonia n. 42, in virtù di giusta procura in atti,
ATTORE
CONTRO
residente a[...], Controparte_2
, residente a Ortucchio, Via Madonna del Pozzo, snc, Controparte_3
fu irreperibile ex art. 143, comma II, c.p.c., Controparte_4 Per_1
, residente a[...], CP_5
, residente a[...], Controparte_6
, residente a [...], Controparte_7
, residente a[...], Controparte_8
, residente a[...], Controparte_9
, residente a[...], Controparte_10
, residente in [...], Controparte_11
, residente a[...], CP_12
, residente a[...], Controparte_13
, residente a[...], Controparte_14
, residente a [...], Controparte_15
, residente a[...], Controparte_16
pagina 2 di 9 , residente a[...], Controparte_17
, residente a[...], Controparte_18
, residente a [...], CP_19
, residente a [...], CP_20
, residente a [...], CP_21
, residente a[...], Controparte_22
residente a[...], CP_23
residente a[...], CP_24
CONVENUTI CONTUMACI
NONCHE' CONTRO
(P.Iva in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale e direzione generale in Roma, Via Vittorio Veneto n. 119.
TERZA CONTUMACE CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: usucapione ex art. 1158 c.c.
CONCLUSIONI: la parte attrice alla udienza del 26.06.2025 ha concluso riportandosi al proprio atto introduttivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 08/07/2021, ritualmente notificato, nelle forme ordinarie a tutti i convenuti ed ex art. 143 comma II c.p.c. a fu l'attore, dopo aver esposto di possedere uti Controparte_4 Per_1 dominus, continuativamente da oltre venti anni in modo esclusivo, autonomo, pacifico ed ininterrotto,
l'immobile sito in tenimento nel Comune di Ortucchio e censito al NCEU di detto Comune al fg 20, part. 436, sub 2, cat. A/3, 2 vani, mq 42, Via Colle S. Orante, snc, adiva l'intestato Tribunale al fine di sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare che il IG. , Parte_1 nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...] proprietario esclusivo e legittimo per intervenuta usucapione ordinaria in virtù di possesso esclusivo, pacifico, non violento, continuo, mai interrotto e protrattosi per oltre venti anni, dell'immobile sito in tenimento nel Comune di Ortucchio alla Via Colle S. Orante e precisamente del fabbricato censito al
NCEU del predetto Comune al fg 20, part. 436, sub 2, cat. A/3, 2 vani, mq 42; 2. conseguentemente ordinare all'Ufficio del Territorio di Servizio di Pubblicità immobiliare, in persona del responsabile pro tempore di procedere alla trascrizione nei pubblici registri dell'acquisto a titolo originario per pagina 3 di 9 usucapione ex art. 1158 c.c. a favore del IG. sul bene immobile sopra descritto, Parte_1 nonché autorizzare l' di L'Aquila ad effettuare le variazioni catastali dei mappali e nelle misure CP_25 sopra indicate a favore dello stesso istante”.
Allegava che l'immobile risultava catastalmente intestato a n. 12 soggetti e precisamente:
1) alla IG.ra , nata il [...] a [...] ed ivi deceduta il 29.3.1982 (cfr All. 4 Persona_2 certificato di morte);
2) al IG. figlio della IG.ra , nato il [...] a [...] ed ivi Persona_3 Persona_2 deceduto il 6.3.2011 (cfr All. 5 di parte attorea certificato di morte), lasciando come eredi la IG.ra
(convenuta), moglie, residente in [...], il IG. CP_5 CP_2
CP_ detto (convenuto), figlio, residente in [...] e la IG.ra
[...]
(convenuta), figlia, residente in [...], Controparte_7 cap 00132, (cfr All. 6 di parte attorea dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del IG.
); Parte_1
3) al IG. (convenuto), figlio della IG.ra , nato il [...] a Controparte_2 Persona_2
Ortucchio ed ivi residente, alla Via Balena, 74;
4) al IG. , figlio della IG.ra , nato il [...] a [...] ed ivi Parte_2 Persona_2 deceduto il 7.9.2011 (cfr All. 7 di parte attorea certificato di morte), lasciando come eredi i IGg.ri
(convenuta), coniuge, residente in [...], Controparte_8 CP_9
(convenuto), figlio, residente in [...],
[...] Controparte_10
(convenuta), figlia, residente in [...] e Controparte_11
(convenuta), figlia, residente in [...] (cfr All. 8 di parte attorea dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del IG. ); Parte_1
5) al IG. , figlio della IG.ra , nato il [...] a [...], deceduto in Persona_4 Persona_2
Fossalta di Portogruaro il 3.1.2020 (cfr All. 9 di parte attorea certificato di morte), lasciando come eredi i IGg.ri (convenuta), coniuge, nata il [...] a [...] ed ivi residente a[...] delle Aie, 11 e , figlio, nato il [...] ad [...] ed ivi deceduto il 30.6.1996 (cfr Persona_5
All. 10 di parte attorea certificato di morte), celibe il quale non ha lasciato disposizioni testamentarie e non ha eredi (cfr All. 11 di parte attorea dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del IG.
); Parte_1
6) al IG. , figlio della IG.ra , nato il [...] a [...], deceduto in Parte_3 Persona_2
Avezzano il 7.3.2013 (cfr All. 12 di parte attorea certificato di morte), lasciando come eredi i IGg.ri
(convenuta), moglie, residente in [...], alla Traversa delle Aie, 13, Controparte_13 CP_14
(convenuta), figlia, residente in [...],
[...] Controparte_15
pagina 4 di 9 (convenuta), figlia, residente in [...] e Controparte_16
(convenuto), figlio, residente in [...] (cfr All. 13 di parte attorea dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del IG. ); Parte_1
7) al IG. (convenuto), figlio della IG.ra , nato il [...], residente Controparte_3 Persona_2 in Ortucchio, alla Via Madonna del Pozzo, snc;
8) alla IG.ra fu (convenuta), di cui nonostante le ricerche effettuate dalla Controparte_4 Per_1 presente difesa, non si hanno ulteriori notizie anagrafiche oltre alla sua paternità, come di seguito si dirà più specificatamente,
9) al IG. fu , nato il [...] a [...] ed ivi deceduto il 30.3.1985 (cfr Controparte_26 Parte_1
All. 14 di parte attorea certificato di morte), celibe, il quale non ha lasciato disposizioni testamentarie e non ha eredi (cfr All. 15 di parte attorea dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del IG.
); Parte_1
10) al IG. fu , nato il [...] a [...] ed ivi deceduto il 7.4.1986 (cfr Persona_6 Parte_1
All. 16 di parte attorea certificato di morte), lasciando come eredi i IGg.ri Persona_7 coniuge, nata il [...] a [...] ed ivi deceduta il 7.4.1986 (cfr All. 17 di parte attorea certificato di morte), fu , figlio, deceduto in Ortucchio il 30.3.1985 (cfr All. 18 di parte Persona_8 Parte_1 attorea certificato di morte), celibe il quale non ha lasciato disposizioni testamentarie e non ha eredi,
(odierno attore), figlio, residente a [...] CP_17
(convenuta), figlia, residente in [...] e
[...] CP_18
(convenuta), figlia, residente in [...] (cfr All. 19 di parte attorea
[...] dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del IG. ); Parte_1
11) al IG. (odierno attore), nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...] delle Aie, snc;
12) alla IG.ra fu , deceduta a Celano il 13.10.2010 (cfr All. 20 di parte Persona_9 Parte_1 attorea certificato di morte), ha lasciato come eredi i IGg.ri marito, deceduto a CP_24
Ortucchio il 2.12.1998, (convenuto), figlio, residente in [...]
8, (convenuto), figlio, residente in [...], CP_20
(convenuta), figlia, residente in [...], CP_21 Controparte_22
(convenuta), figlia, residente in [...], , figlio, nato a Persona_10
Ortucchio il 26.2.1944 ed ivi deceduto il 24.9.2014 (cfr All. 21 certificato di morte), il quale ha lasciato come eredi i IGg.ri moglie, deceduta a L'Aquila il 5.5.2014 (cfr All. 22 di parte Persona_11 attorea certificato di morte), (convenuta), figlia, residente a [...]
pagina 5 di 9 Stelle, 25 e (convenuto), figlio, residente a [...] (cfr All. CP_24
23 di parte attorea dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del IG. ); Parte_1
Conveniva pertanto in giudizio i convenuti IGg.ri , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
CP_ fu , detto , , ,
[...] Per_1 CP_5 Controparte_2 Controparte_7 Controparte_8
, , , Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 CP_12 Controparte_13
, , , , , Controparte_14 Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17 Controparte_18
, , , e CP_19 CP_20 CP_21 Controparte_22 CP_23 CP_24 quindi, altresì, gli eredi degli intestatari formali.
Alla prima udienza del 29/04/2022, il Giudicante, nell'accertare la regolarità delle notificazioni dell'atto di citazione nei confronti di tutti convenuti, ne dichiarava la contumacia e concedeva temine per l'introduzione del tentativo obbligatorio di mediazione, conclusosi con verbale negativo, stante la mancata partecipazione dei convenuti.
Rilevata la formalità relativa all'iscrizione ipotecaria n. 14 del 10/08/2017 sul bene oggetto d'usucapione in favore della ed a carico di Controparte_1 CP_18
(C.F. a seguito del deposito dell'attore della documentazione
[...] C.F._2 allegata alla memoria istruttoria n. 2 ex art. 183, comma VI, c.p.c, il Giudicante ordinava a parte attorea, nel rispetto dei termini di legge a comparire ex art. 163 bis c.p.c., di notificare l'atto di citazione anche al predetto iscritto creditore.
A fronte di detta notificazione nessuno si costituiva per pur se Controparte_1 regolarmente eseguita ai sensi della legge 53/1994.
Il giudizio veniva quindi istruito mediante acquisizione delle produzioni documentali offerte dal solo attore e l'espletamento delle prove testimoniali.
Dopo una serie di meri rinvii, veniva, infine, fissata l'udienza al 26/06/2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dall'attore è fondata nei limiti e per gli effetti di seguito precisati.
Come è noto la proprietà dei beni immobili – e gli altri diritti reali di godimento su tali beni – si acquistano, ai sensi dell'art. 1158 c.c., in ragione del possesso continuato ed ininterrotto per vent'anni, possesso da cui si evince in modo inequivocabile l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario (Cass. Civ. n. 4436/96).
pagina 6 di 9 L'eIGenza di dare certezza giuridica alla pacifica utilizzazione dei beni protrattasi nel tempo e di conferire stabilità ai rapporti tra consociati, attribuendo una veste giuridica alla relazione instauratasi con la res, costituisce la ratio dell'istituto, che ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata IGnoria sulla cosa da parte di chi si sostituisce a quest'ultimo nella sua utilizzazione.
Requisiti essenziali per usucapire un bene immobile sono:
a) il decorso del tempo, ordinariamente in 20 anni, salvo i casi di usucapione abbreviata (10 anni), da parte di chi può dimostrare di avere un titolo idoneo al trasferimento della proprietà e che questo titolo sia stato trascritto;
b) il possesso continuato, non interrotto nel tempo, appena apparendo il caso di precisare che il possessore usucapente deve provare di aver goduto del bene per il tempo necessario in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui;
in modo, cioè, da evidenziare, al di fuori di una possibile altrui tolleranza, una inequivoca volontà di possedere il bene in via esclusiva, impedendo agli altri ogni atto di godimento o di gestione (Cass. Civ. nn. 9903/2006, 16841/2005 e 5226/2002);
c) il possesso pacifico e pubblico, cioè non acquisito in modo clandestino o fraudolento;
d) il possesso non equivoco, cioè il possesso deve corrispondere in modo non dubbio all'esercizio del diritto reale di proprietà.
In altri termini, nelle cause d'usucapione, l'attore deve provare l'altruità della cosa e di avere acquistato il possesso della medesima in modo non clandestino o fraudolento e di averlo conservato ininterrottamente da almeno 20 anni (salvo i casi di usucapione abbreviata), comportandosi quale proprietario, esercitando in modo positivo i relativi diritti.
Fatte tali debite premesse, va rilevato che la domanda è fondata.
Nel corso del presente procedimento ed in particolare dalle prove ammesse ed espletate, sono emersi, infatti, tutti gli elementi di fatto e di diritto richiamati dall'art. 1158 c.c. necessari ai fini della configurazione dell'istituto dell'usucapione ordinaria.
In particolare è risultato di indiscussa evidenza che ha esercitato per oltre vent'anni, Parte_1 il possesso continuo, pacifico, esclusivo, pubblico, indisturbato, senza interruzione del bene oggetto di discussione.
L'istruttoria ha, infatti, comprovato all'unisono che l'attore ha posseduto in maniera esclusiva ed incompatibile con la possibilità di godimento altrui, l'immobile di cui innanzi.
Anche dalle dichiarazioni rilasciate da tutti i testi escussi è emerso che l'istante, sin dall'anno 1975 ha utilizzato a proprie cure e spese l'immobile, sito in tenimento nel Comune di Ortucchio censito al pagina 7 di 9 NCEU di detto Comune al fg 20, part. 436, sub 2, cat. A/3, 2 vani, mq 42, Via Colle S. Orante, snc, occupandosi sin da allora, del suo mantenimento in modo esclusivo, ininterrotto, pacifico e pubblico.
Nello specifico, i testi (escusso all'udienza del 30/05/2024) e Testimone_1 Tes_2
(escusso all'udienza del 10/10/2024) hanno entrambi confermato in modo concorde ed univoco l'esistenza di un possesso ultraventennale, riferendo di aver visto a far data dell'anno 1975 il IG.
abitare all'interno del predetto immobile, unitamente alla sua famiglia, che trattasi in Parte_1 sostanza di n. 3 vani rientranti nella maggiore casa familiare, parimenti di proprietà dell'istante, così come hanno confermato le intervenute opere edili di ristrutturazione nel corso degli anni '80 e precisamente nell'anno 1984 esclusivamente a cura e spese del solo istante.
Altresì, i predetti testimoni hanno confermato lo stato dei luoghi così come riprodotto nelle riproduzioni fotografiche mostrate.
E' evidente, quindi, che il possesso si è perciò esteriorizzato in un comportamento univocamente corrispondente all'esercizio della proprietà e non nel mero godimento della cosa.
In sintesi, provata l'altruità della cosa, in assenza di prove dell'acquisto del possesso con atti fraudolenti o clandestini, la continuità della detenzione con esercizio di diritti corrispondenti a quelli del proprietario, conforta la domanda proposta.
Inoltre, dalla certificazione ipotecaria prodotta in atti (cfr All. 29 di parte attorea), si evince di come - ad eccezione dell'iscrizione ipotecaria n. 14 summenzionata e delle formalità n. 5 del 10/03/1994 e n. 10 del 27/02/1997 relative a trascrizioni di verbali di pignoramento immobiliare perché cancellati e/o a cui non si è dato seguito - per le ulteriori trascrizioni n. 1 del 21/12/1989, n. 2 del 23.11.1991, n. 3 del
25/05/1992, n. 4 del 15/10/1993, n. 6 del 29/03/1994, n. 7 del 08/06/1994, n. 8 del 03/11/1995, n. 9 del
28/06/1996, n. 11 del 01/06/1998, n. 12 del 17/04/2000 e n. 13 del 22/02/2002, risulta abbondantemente trascorso il termine ventennale senza che siano state rinnovate alla scadenza ex art. 2847 c.c., con conseguente sopravvenuta inefficacia e non rilevando, nella specie, le successive annotazioni riguardanti le avvenute restrizioni ex art. 2872 c.c..
Trattasi in ogni caso di formalità iscritte contro soggetti diversi dall'odierno attore.
Ad ogni modo, sul tema, risulta pacifico in giurisprudenza che “l'usucapione compiutasi all'esito di possesso ventennale estingue le ipoteche iscritte o rinnovate a nome del precedente proprietario, quantunque non ancora perente [ossia scadute, N.d.R.]” infatti “tale effetto estintivo” è da ricondurre
“all'efficacia retroattiva dell'usucapione stessa” (cfr. Cass. Civ. sent. n. 8792/2000).
Oltretutto, l'omessa costituzione della così come di tutte le ulteriori Controparte_1 parti ritualmente evocate in giudizio, sono elementi che costituiscono riprova dell'assenza di validi argomenti da opporre alla domanda attorea e, quindi, della fondatezza della stessa. pagina 8 di 9 Pertanto, tenuto conto del compendio probatorio acquisito in atti ed in particolare delle risultanze della prova testimoniale assunta nel corso del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 1158 c.c. per dichiarare l'intervenuto usucapione in favore dell'attore.
All'accoglimento della domanda consegue l'ordine alla competente Agenzia delle Entrate di trascrizione della presente sentenza.
La natura del giudizio e le modalità di svolgimento della causa, giustifica la dichiarazione di irripetibilità delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara che è proprietario per intervenuta usucapione in suo favore, Parte_1 dell'intera proprietà dell'immobile sito in tenimento del Comune di Ortucchio e censito al NCEU di detto Comune al fg 20, part. 436, sub 2, cat. A/3, 2 vani, mq 42, Via Colle S. Orante, snc;
- ordina alla competente Agenzia delle Entrate, Ufficio Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di
L'Aquila, di provvedere alla trascrizione della presente sentenza ed alle annotazioni di legge, nonché alla competente Agenzia delle Entrate, Ufficio Territorio, Servizi Catastali, di provvedere alle relative volture, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità;
- dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Avezzano 26/06/2025
Il Giudice Onorario
avv. Carla Di Stefano
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