Sentenza 8 novembre 2006
Massime • 1
Il reato di interferenze illecite nella vita privata, previsto dall'art. 615 bis cod. pen., è configurabile anche nel caso di indebita registrazione, da parte di un coniuge, di conversazioni che, in ambito domestico, l'altro coniuge intrattenga con un terzo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/11/2006, n. 39827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39827 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 08/11/2006
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - N. 1912
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 279/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.M. in proc. pen. a carico di:
NZ RE, N. a Lari il 12 settembre 1942;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano depositata il 23 luglio 2005;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. NAPPI Aniello;
udite le conclusioni del P.M. Dott. D'AMBROSIO Vito che ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha assolto RE NZ dall'imputazione di indebita interferenza nella vita privata della moglie AR UM, ritenendo che il fatto non sussista in quanto commesso nell'abitazione comune. Ricorre per cassazione il pubblico ministero, anche su sollecitazione della parte civile, e deduce violazione dell'art. 615 bis c.p. e vizio di motivazione della sentenza impugnata, denunciando erronea interpretazione dell'art. 615 bis c.p. ed erronea ricostruzione del fatto, atteso che i coniugi, sebbene non ancora legalmente separati, lo erano appunto di fatto.
V'è memoria dell'imputato.
Il ricorso è fondato.
Come risulta dalla sentenza impugnata, è indiscusso che NZ RE registrò indebitamente le conversazioni che la moglie aveva non solo con lui (nel qual caso non sarebbe configurabile un'intercettazione) ma anche con terzi.
Sicché, pur prescindendo dalla questione di fatto relativa all'effettiva convivenza dei coniugi, non v'è dubbio che NZ RE operò delle intercettazioni ambientali in ambito domiciliare ai danni della moglie. E questo comportamento è idoneo a integrare gli estremi del reato previsto dall'art. 615 bis c.p. Deve ritenersi infatti che, mentre l'art. 617 bis c.p. prevede come punibili le illecite intercettazioni di conversazioni telegrafiche o telefoniche, vanno invece punite a norma l'art. 615 bis c.p. appunto le intercettazioni ambientali eseguite indebitamente in ambito domiciliare (Cass., sez. V, 12 aprile 2006, n. 19383, Pinzauti, non massimata sul punto). I giudici del merito hanno escluso la configurabilità del reato, in ragione della comune appartenenza, all'imputato e alla persona offesa, del domicilio nel quale le intercettazioni furono eseguite. Ma si tratta di un'interpretazione palesemente errata dell'art. 615 bis c.p., perché ciò che rileva ai fini della configurabilità del reato è la violazione della riservatezza domiciliare della persona offesa, non la disponibilità di quel domicilio anche da parte dell'autore dell'indebita intercettazione nè il suo rapporto di convivenza coniugale con la vittima. Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, "i doveri di solidarietà derivanti dal matrimonio, infatti, non sono incompatibili con il diritto alla riservatezza di ciascuno dei coniugi, ma ne presuppongono anzi l'esistenza, dal momento che la solidarietà sì realizza solo tra persone che si riconoscono di piena e pari dignità; tanto vale anche nel caso di infedeltà del coniuge, poiché la violazione dei doveri di solidarietà coniugale non è sanzionata dalla perdita del diritto alla riservatezza" (Cass., sez. V, 23 maggio 1994, Innocenti, m. 198994). Sicché non rilevano le ragioni di allarme esposte dall'imputato nella sua memoria. La sentenza impugnata va pertanto annullata, ma senza rinvio, essendo ormai estinti per prescrizione il delitto consumato nel luglio 1998.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2006