Sentenza 11 gennaio 2007
Massime • 1
La notifica dell'avviso dell'udienza di riesame diretta all'imputato non è valida se effettuata mediante telefax, seppure il ricevente non sia l'imputato medesimo ma il suo difensore nella qualità di domiciliatario, perché l'impiego di mezzi tecnici, come il telefax, è consentito solo nel caso in cui occorra provvedere alla notificazione a persona diversa dall'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/01/2007, n. 5648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5648 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 11/01/2007
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 22
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 022653/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) EM ME N. IL 25/10/1974;
avverso ORDINANZA del 13/04/2006 TRIB. LIBERTÀ di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ESPOSITO ANTONIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. IANNELLI Mario.
FATTO E DIRITTO
IR EH ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza emessa in data 13/4/2006 dal Tribunale del riesame di Milano deducendo il vizio di violazione della legge penale in relazione agli artt. 150, 161, 179 e 324 c.p.p. per quanto all'irritualità della notifica effettuata via fax e conseguente mancata partecipazione dell'imputato all'udienza camerale.
Il ricorso è fondato e, come tale, va accolto.
Il Tribunale del riesame ha disposto la notifica destinata all'imputato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 161 c.p.p., comma 2, al difensore, avendo, infatti, l'imputato, in sede di convalida di arresto, eletto domicilio presso lo studio dello stesso e tale notifica è avvenuta a mezzo telefax.
Orbene, l'art. 150 c.p.p., nel delineare, in uno all'art. 149 c.p.p., un sistema alternativo a quello delle notifiche ordinarie, statuisce, però, tassativamente, l'operatività dello stesso soltanto laddove la notificazione sia destinata "a persona diversa dall'imputato": non può, pertanto, ritenersi valida la comunicazione dell'avviso dell'udienza di riesame effettuata al difensore mediante telefax, quando la copia stessa, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., sia destinata all'imputato, attesa la preclusione di carattere assoluto stabilita dall'art. 150 c.p.p., da ritenersi necessariamente operativa, data la necessità di distinguere, in tali casi, la doppia qualifica rivestita dal difensore. Se, dunque, valida appare la notifica effettuata, ex art. 150 c.p.p., al difensore della copia a lui destinata, non altrettanto valida può ritenersi quella effettuata, con modalità analoghe, presso lo studio dello stesso, ma destinata, diversamente, all'imputato.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo esame.
P.Q.M.
La Suprema Corte di Cassazione, sezione 2^ penale, annulla, con rinvio, la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2007. Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2007