TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 27/11/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.1448/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. ZAFFARANA Parte_1 C.F._1
EB PO
PARTE RICORRENTE
E
Controparte_1
(c.f. con il patrocinio dell'avv. DE MARGHERITI MARIA LUISA e dell'avv. P.IVA_1
AR RO;
PARTE RESISTENTE
Oggi 27/11/2025 ad ore 10.57 innanzi al Giudice DR CO NA, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Marta Rossi in sostituzione dell'avv. ZAFFARANA EB
PO per parte resistente l'avv. DE MARGHERITI MARIA LUISA e la dott.ssa Federica Merigi quale procuratrice speciale.
L'avv. De Margheriti insiste nella propria istanza di riunione del presente al fascicolo 544/25 la cui prima udienza è fissata al 27 gennaio 2026; chiede di essere autorizzata alla chiamata del terzo.
L'avv. Rossi si rimette.
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la legittimità dell'art. 54 CP_2 in punto di riconoscimento del diritto all'erogazione in favore della sig.ra
[...]
in qualità di lavoratrice assunta ed in servizio anteriormente all'01/01/2020, Parte_1 dell'istituto dell'indennità una tantum riparatoria;
- per l'effetto, condannare
[...]
(C.f. e P. Iva.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Pavia (27100 – PV), Via
Mondino n. 2, a corrispondere in favore della sig.ra l'importo complessivo di Parte_1
€ 1.000,00 a titolo d'indennità ex art. 54 C.C.N.L. oltre interessi legali e CP_3 rivalutazione monetaria dall'08/10/2020 (data di sottoscrizione del C.C.N.L. rinnovato) sino al saldo effettivo. IN OGNI CASO - Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, Spese
Generali (15%), I.V.A (22%) e C.P.A. (4%) inclusi, con liquidazione secondo i parametri tabellari di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto della complessità della causa e dell'attività effettivamente svolta dal difensore, il quale si dichiara antistatario e ne chiede la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
PARTE RESISTENTE
In via preliminare, riunire la presente causa ex art. 174 secondo comma c.p.c. e 151 disp. Att.
c.p.c. alle altre cause pendenti indicate in dettaglio nella presente memoria difensiva;
- In via principale, nel merito, respingere integralmente il ricorso avversario perché infondato in fatto ed in diritto. - in subordine, condannare il sindacato a corrispondere l'indennità una CP_4 tantum direttamente alla ricorrente ovvero a risarcire di quanto Controparte_1 quest'ultima fosse, in eventualità, condannata a pagare alla stessa. - In via istruttoria, si chiede di ammettere prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) “Vero che, durante le trattative che portarono alla stipulazione della transazione del 20 dicembre 2018, i sindacati accettavano la proposta di di corrispondere tutti gli arretrati sino al 2018, derivanti Controparte_1 dall'applicazione del CCNL Comparto Sanità Pubblica, a fronte della rinuncia ad avanzare pretese in ordine ad arretrati o altre indennità scaturenti dall'eventuale successivo rinnovo del
CCNL AIOP riferibili al periodo pregresso?”; 2) “Vero che davanti al Prefetto, nel mese di settembre 2018, la proposta di cui al capitolo precedente veniva caldeggiata principalmente dal sindacato PL, da cui la dissentiva, e che la proposta venne portata due volte in CP_5 assemblea sindacale per essere votata dai lavoratori?”; 3) “Vero che i lavoratori, nelle assemblee sindacali nel 2018, sceglievano di avere gli arretrati della Sanità pubblica e di non attendere gli eventuali arretrati di perché pensavano sarebbero stati di minore CP_3 importo?”; 4) “Vero che sindacati e lavoratori rifiutavano la proposta di Controparte_1 di corrispondere per l'anno 2018 una quota di anticipo sul rinnovo del Sanità privata CP_2 pari all'IVC previgente da versarsi per tutto il tempo di attesa del nuovo contratto CP_3 aderendo invece alla proposta di ottenere il pagamento degli arretrati 2016-2018 Sanità CP_2
Pubblica rinunciando a arretrati o indennità similari in base al CCNL Sanità privata per il pregresso?”; 5) “Vero che i sindacati , CI e concordavano con CP_5 CP_4 CP_1
in sede di transazione in data 20 dicembre 2018, una formulazione ampia delle
[...] rinunce dei sindacati stessi, che poi i lavoratori avrebbero sottoscritto in sede di conciliazioni individuali, per evitare che i lavoratori beneficiassero sia degli arretrati contrattuali 2016-2018
e dell'indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2016-2018 con l'applicazione del . CP_2
Sanità pubblica, sia, per il medesimo periodo pregresso, di arretrati o indennità similari in base al Sanità privata, di cui si prevedeva l'imminente rinnovo?”. 6) “Vero che mi è CP_2 stato chiarito dai conciliatori in sede di conciliazioni individuali che non avrei più potuto avanzare alcuna pretesa in base al CCNL AIOP, per arretrati e indennità similari relativi al periodo pregresso, allorquando fosse stato rinnovato, poiché ero stato già ristorato?”; 7) “Vero che in data 23 aprile 2021 il sindacato chiedeva a di impostare CP_4 Controparte_1
i tabellari del personale transitato al CCNL Sanità privata, che godeva del tabellare Sanità pubblica storicizzato al 2018, secondo il CCNL Aiop, in quanto i nuovi assunti godevano di un tabellare più alto rispetto al personale di maggiore anzianità, transitato dal CCNL Sanità pubblica al C.C.N.L. Sanità privata?”; 8) Vero che durante un incontro presso l'ufficio del
Direttore del Personale, dottoressa Federica Meriggi, in data 23 giugno 2021, i sindacati
, CI e , rappresentati rispettivamente dalla signora dalla CP_5 CP_4 Controparte_6 signora e dal sig. concordavano con Parte_2 Persona_1 Controparte_1 che l'adeguamento del tabellare richiesto sarebbe stato applicato da per Controparte_1 mera liberalità ed a condizione che gli stessi sindacati confermassero che ai lavoratori transitati al C.C.N.L. Sanità privata non spettavano gli istituti del CCNL Sanità privata relativi al periodo 2016-2018, tra cui l'indennità una tantum riparatoria”; 9) “Vero che i sindacati , CI e , come sopra rappresentati, in tale incontro concordavano sul CP_5 CP_4 modo di operare di che aveva escluso che ai lavoratori transitati dal Controparte_1
CCNL Sanità pubblica al CCNL Sanità privata, per effetto degli accordi del 2018, tra cui la ricorrente, spettasse l'indennità una tantum riparatoria, in quanto ricompresa nell'ampia formula abdicatoria contenuta nell'accordo quadro del 2018 e nelle successive conciliazioni individuali: “rinuncia ad avanzare alcuna pretesa e/o rivendicazione con riferimento all'applicazione del CCNL Sanità privata relativo al medesimo periodo?”; 10) “Vero che i sindacati , CI e , come sopra rappresentati raggiunta l'intesa, vergavano in CP_5 CP_4 data 23 giugno 2021, a margine della comunicazione di (doc. 14), che si Controparte_1 rammostra al teste, la frase “si concorda su quanto descritto”; 11) “Vero che con tale postilla – che si rammostra al teste - i sindacati intendevano confermare l'esclusione, per quanto interessa in questa sede, del riconoscimento dell'indennità una tantum riparatoria ai lavoratori transitati al CCNL Sanità privata nel 2019?”.
2. Condannare la ricorrente alle spese e agli onorari di causa, oltre IVA e CPA.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice DR CO NA ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1448/2025 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZAFFARANA EB PO
PARTE RICORRENTE
E
Controparte_1
(c.f. con il patrocinio dell'avv. DE MARGHERITI MARIA LUISA e dell'avv. P.IVA_1
AR RO
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è la domanda della ricorrente volta ad ottenere il pagamento in proprio favore della indennità riparatoria una tantum di cui all'art. 54 C.C.N.L.
. CP_7 In particolare, in base alla previsione contrattuale è stabilito che “Al personale assunto prima del 1° gennaio 2020 ed ancora in servizio alla data di sottoscrizione del presente CCNL sarà riconosciuto un importo a titolo di una tantum pari ad Euro 1.000,00 (mille/00), che ha la finalità di riparare il disagio dei lavoratori derivante dalla ritardata sottoscrizione del presente
CCNL. L'importo di cui sopra verrà corrisposto in due tranches: - la prima, di valore pari al
55%, con la retribuzione di competenza di luglio 2020; - la seconda, del valore pari al 45%, con la retribuzione di competenza del mese di ottobre 2020. L'importo una tantum di cui al presente articolo non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e legale, né del trattamento di fine rapporto, ed è escluso dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi e dei premi dovuti agli enti assistenziali, assicurativi e/o previdenziali ai sensi dell'art. 3, d.l. n. 318/1996, convertito con modificazione in legge n. 402/1996 e s.m.1.”.
È incontestato e comunque documentato che è un'infermiera della Parte_1 fondazione resistente assunta in data 18 ottobre 2005.
2. In via preliminare occorre rigettare la chiamata di terzo svolta dalla resistente;
invero, si ritiene che la domanda risarcitoria svolta dalla parte nei confronti della CP_8 richieda un'attività istruttoria non compatibile con la natura documentale dell'odierno giudizio.
2.1. Allo stesso tempo deve essere rigettata l'istanza di riunione in quanto la trattazione congiunta dei plurimi fascicoli pendenti innanzi al Tribunale sarebbe disagevole per la gestione del ruolo del singolo giudice assegnatario con conseguente dilazione dei tempi processuali.
3. Venendo al merito della controversia si osserva che parte resistente non ritiene applicabile la norma contrattuale invocata dalla ricorrente in quanto il diritto ivi sancito sarebbe stato oggetto di rinuncia in forza dell'accordo sindacale del 20 dicembre 2018 (cfr. doc. n. 6 fascicolo parte resistente) e delle successive conciliazioni individuali sottoscritta anche dall'odierna parte ricorrente (cfr. doc. n. 8 fascicolo parte resistente).
La deduzione non merita accoglimento.
Come deciso in altro precedente dell'intestato Tribunale e della successiva sentenza della Corte di Appello di Milano (cfr. rispettivamente sent. n. 704/2024 e n. 323/2025), che qui si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. al cod. proc. civ., “l'accordo sindacale del 20 dicembre 2018 [..] e gli accordi conciliativi individuali [..] prevedono il riconoscimento degli arretrati in favore dei lavoratori a fronte del loro impegno “a non avanzare alcuna eventuale pretesa o rivendicazione derivante dall'applicazione del c.c.n.l. Sanità privata e alle modalità di applicazione dei relativi istituti economici e normativi operata da ”; Controparte_1 (le conciliazioni individuali contengono l'analoga frase: “il lavoratore/lavoratrice rinuncia a pretendere ulteriori somme oltre a quelle previste…, e ad avanzare ulteriori pretese e/o rivendicazioni con riferimento all'applicazione del C.C.N.L. Sanità privata”).
Tali accordi hanno, invero, efficacia unicamente per il pregresso, in quanto eventuali rinunce relative a diritti dei lavoratori possono essere riferite solo a ciò che è già acquisito.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità e di merito è ormai consolidata;
possono qui richiamarsi le seguenti pronunce: “il regime di eventuale mera annullabilità degli atti contenenti rinunce del lavoratore a diritti garantiti da norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, previsto dall'art. 2113 cod. civ., riguarda soltanto le ipotesi di rinuncia a un diritto già acquisito” (Cass. n. 25315/2018); “la rinuncia del lavoratore subordinato a diritti futuri ed eventuali è radicalmente nulla, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., e non annullabile previa impugnazione da proporsi nei termine di cui all'art 2113 cod. civ., riferendosi tale ultima norma ad atti dispositivi di diritti già acquisiti e non ad una rinuncia preventiva, come tale incidente sul momento genetico dei suddetti diritti" (Cass. n. 12548/98).
Nel caso che ci occupa il verbale di accordo in sede sindacale e le conciliazioni individuali sono antecedenti al rinnovo del contratto che ha attribuito l'indennità in questione e pertanto non possono costituire rinuncia alla stessa”.
La parte resistente ha richiamato a favore della propria soluzione interpretativa il proprio documento n. 14 con il quale, a seguito di una richiesta della PL (cfr. doc. n. 14 bis fascicolo parte ricorrente), la resistente avrebbe chiarito la portata delle CP_1 rinunce operate con l'accordo del 20/12/2018.
Invero, l'annotazione scritta a mano sul documento 14 (si concorda su “quanto?
Descritto) oltre ad essere parzialmente intelleggibile è generica poiché non specifica a quale parte della comunicazione si riferisce.
Peraltro, non può trascurarsi che l'oggetto dello scambio di comunicazioni intervenuto tra la (cfr. doc. n. 14 bis fascicolo resistente) e la (cfr. doc. n. 14 CP_4 CP_1 fascicolo parte resistente) non attiene in modo specifico alla previsione per cui è causa, ma riguarda il tabellare stipendiale CP_3
Pertanto, qualunque sia la portata della invero oscura locuzione “si concorda con quanto descritto” non può dedursi dalla stessa l'esistenza di una manifestazione di volontà dei sindacati firmatari di sottrarre l'applicazione dell'art. 54 del C.C.N.L. menzionato ai propri iscritti che si trovano nella medesima condizione della ricorrente.
3.1. Parte resistente, inoltre, ha richiamato a favore della propria soluzione interpretativa il verbale fornito dalla commissione paritetica nazionale (doc. 17 di parte resistente) che ha precisato quanto segue: “l'importo una tantum di cui al citato art. 54, di cui si conferma il contenuto, è disposto con l'unico scopo di riparare il disagio esistenziale subito dall'insieme dei lavoratori a seguito della perdurante situazione di incertezza in relazione alla ritardata sottoscrizione di un nuovo CCNL”.
Tuttavia, dal tenore letterale dell'art. 54 e da tale precisazione non può ritenersi, come invece sostiene parte resistente, che l'indennità non sia dovuta ai ricorrenti per assenza della ragione che giustifica l'indennità stessa.
Invero, come osservato dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 2049/2022 in un caso sovrapponibile a quello che ci occupa e dalla giurisprudenza di questo tribunale ormai consolidata (v., tra le altre, sent. n. 12/23): “Da tale interpretazione si desume che il disposto dell'art. 54 viene confermato in ogni sua parte, sia in ordine all'importo dell'indennità che ai requisiti per la fruizione del beneficio (assunzione prima del 1° gennaio 2020, ancora in servizio alla data di sottoscrizione del rinnovo del contratto collettivo); che la finalità dell'indennità di ristorare i lavoratori dal disagio esistenziale subito a seguito dell'applicazione di un C.C.N.L. che doveva essere rinnovato da anni è pacificamente riconoscibile in capo a tutti i lavoratori il cui rapporto di lavoro era disciplinato dal C.C.N.L.
ARIS – AIOP, tra i quali i lavoratori della opponente (attuale convenuta). In ogni caso, è evidente che l'applicazione ai dipendenti della opponente (attuale convenuta) di un contratto collettivo di vent'anni in sostituzione del contratto collettivo della sanità pubblica, maggiormente tutelante, ha certamente comportato conseguenze negative per i dipendenti della opponente, tra le quali vi era indubbiamente lo stato di incertezza in ordine alla disciplina del proprio rapporto di lavoro in futuro, essendo loro stato unilateralmente applicato dal datore di lavoro un contratto collettivo che non veniva rinnovato da quasi vent'anni”.
È altresì opportuno osservare che la precisazione, contenuta sia nell'art. 54 sia nel verbale citato, in ordine alla finalità dell'una tantum, non può determinare l'esclusione della medesima una tantum per i casi, come quello oggetto di questa causa, in cui alla lavoratrice era applicato, per la gran parte del periodo della vacanza contrattuale del CCNL della sanità privata, un diverso CCNL. Se, infatti, le parti sociali hanno ritenuto di specificare la finalità dell'una tantum, ciò si spiega con la necessità di indicare il titolo dell'attribuzione patrimoniale, anche ai fini del regime fiscale e contributivo della stessa, ma ciò non comporta che debba verificarsi caso per caso quale sia il disagio subìto dal singolo lavoratore;
deve, anzi, rilevarsi che l'indennità è stata stabilita in misura fissa e non proporzionale al tempo dell'attesa del rinnovo cui siano stati sottoposti i lavoratori: anche un lavoratore assunto appena prima del rinnovo del CCNL ha, infatti, diritto a ottenere l'intera indennità, secondo quanto previsto dall'art. 54, nulla essendo stato previsto in senso contrario”.
Sul punto, e in particolare sul disagio esistenziale che l'indennità in esame intende risarcire, ancora si condividono, anche ex art. 118 dsp. att. c.p.c., le motivazioni assunte dalla
Corte di Appello di Milano con la sentenza n. 164 del 2025 laddove afferma che:” La indennità in questione spetta, dunque, al personale che si trovi in quella determinata condizione (assunzione prima dell'1/1/20 e attualità del servizio) ed il giudice non è tenuto a sindacare caso per caso se il lavoratore abbia subito un concreto pregiudizio dalla tardiva sottoscrizione del CCNL , sia perché nel corpo della disposizione non vi è alcuna CP_7 prescrizione sull'accertamento di una “effettiva situazione di incertezza” ai fini della fruizione del beneficio de quo;
sia perché le parti sociali hanno pattuito un importo fisso e forfettario idoneo a compensare il disagio - in re ipsa - derivante dal fatto lesivo della tardiva sottoscrizione del CCNL del settore”.
In definitiva, il ricorso deve essere accolto.
4. Alla soccombenza di parte resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso entro la somma di euro 1.100, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente a corrispondere a parte ricorrente l'importo complessivo di € 1.000,00 a titolo d'indennità ex art. 54 C.C.N.L. ARIS–
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze ivi previste al saldo;
CP_3
2. condanna altresì la parte resistente a rimborsare al procuratore di parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 515 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%,
c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 27 novembre 2025
Il Giudice
DR CO NA
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. ZAFFARANA Parte_1 C.F._1
EB PO
PARTE RICORRENTE
E
Controparte_1
(c.f. con il patrocinio dell'avv. DE MARGHERITI MARIA LUISA e dell'avv. P.IVA_1
AR RO;
PARTE RESISTENTE
Oggi 27/11/2025 ad ore 10.57 innanzi al Giudice DR CO NA, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Marta Rossi in sostituzione dell'avv. ZAFFARANA EB
PO per parte resistente l'avv. DE MARGHERITI MARIA LUISA e la dott.ssa Federica Merigi quale procuratrice speciale.
L'avv. De Margheriti insiste nella propria istanza di riunione del presente al fascicolo 544/25 la cui prima udienza è fissata al 27 gennaio 2026; chiede di essere autorizzata alla chiamata del terzo.
L'avv. Rossi si rimette.
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la legittimità dell'art. 54 CP_2 in punto di riconoscimento del diritto all'erogazione in favore della sig.ra
[...]
in qualità di lavoratrice assunta ed in servizio anteriormente all'01/01/2020, Parte_1 dell'istituto dell'indennità una tantum riparatoria;
- per l'effetto, condannare
[...]
(C.f. e P. Iva.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Pavia (27100 – PV), Via
Mondino n. 2, a corrispondere in favore della sig.ra l'importo complessivo di Parte_1
€ 1.000,00 a titolo d'indennità ex art. 54 C.C.N.L. oltre interessi legali e CP_3 rivalutazione monetaria dall'08/10/2020 (data di sottoscrizione del C.C.N.L. rinnovato) sino al saldo effettivo. IN OGNI CASO - Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, Spese
Generali (15%), I.V.A (22%) e C.P.A. (4%) inclusi, con liquidazione secondo i parametri tabellari di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto della complessità della causa e dell'attività effettivamente svolta dal difensore, il quale si dichiara antistatario e ne chiede la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
PARTE RESISTENTE
In via preliminare, riunire la presente causa ex art. 174 secondo comma c.p.c. e 151 disp. Att.
c.p.c. alle altre cause pendenti indicate in dettaglio nella presente memoria difensiva;
- In via principale, nel merito, respingere integralmente il ricorso avversario perché infondato in fatto ed in diritto. - in subordine, condannare il sindacato a corrispondere l'indennità una CP_4 tantum direttamente alla ricorrente ovvero a risarcire di quanto Controparte_1 quest'ultima fosse, in eventualità, condannata a pagare alla stessa. - In via istruttoria, si chiede di ammettere prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) “Vero che, durante le trattative che portarono alla stipulazione della transazione del 20 dicembre 2018, i sindacati accettavano la proposta di di corrispondere tutti gli arretrati sino al 2018, derivanti Controparte_1 dall'applicazione del CCNL Comparto Sanità Pubblica, a fronte della rinuncia ad avanzare pretese in ordine ad arretrati o altre indennità scaturenti dall'eventuale successivo rinnovo del
CCNL AIOP riferibili al periodo pregresso?”; 2) “Vero che davanti al Prefetto, nel mese di settembre 2018, la proposta di cui al capitolo precedente veniva caldeggiata principalmente dal sindacato PL, da cui la dissentiva, e che la proposta venne portata due volte in CP_5 assemblea sindacale per essere votata dai lavoratori?”; 3) “Vero che i lavoratori, nelle assemblee sindacali nel 2018, sceglievano di avere gli arretrati della Sanità pubblica e di non attendere gli eventuali arretrati di perché pensavano sarebbero stati di minore CP_3 importo?”; 4) “Vero che sindacati e lavoratori rifiutavano la proposta di Controparte_1 di corrispondere per l'anno 2018 una quota di anticipo sul rinnovo del Sanità privata CP_2 pari all'IVC previgente da versarsi per tutto il tempo di attesa del nuovo contratto CP_3 aderendo invece alla proposta di ottenere il pagamento degli arretrati 2016-2018 Sanità CP_2
Pubblica rinunciando a arretrati o indennità similari in base al CCNL Sanità privata per il pregresso?”; 5) “Vero che i sindacati , CI e concordavano con CP_5 CP_4 CP_1
in sede di transazione in data 20 dicembre 2018, una formulazione ampia delle
[...] rinunce dei sindacati stessi, che poi i lavoratori avrebbero sottoscritto in sede di conciliazioni individuali, per evitare che i lavoratori beneficiassero sia degli arretrati contrattuali 2016-2018
e dell'indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2016-2018 con l'applicazione del . CP_2
Sanità pubblica, sia, per il medesimo periodo pregresso, di arretrati o indennità similari in base al Sanità privata, di cui si prevedeva l'imminente rinnovo?”. 6) “Vero che mi è CP_2 stato chiarito dai conciliatori in sede di conciliazioni individuali che non avrei più potuto avanzare alcuna pretesa in base al CCNL AIOP, per arretrati e indennità similari relativi al periodo pregresso, allorquando fosse stato rinnovato, poiché ero stato già ristorato?”; 7) “Vero che in data 23 aprile 2021 il sindacato chiedeva a di impostare CP_4 Controparte_1
i tabellari del personale transitato al CCNL Sanità privata, che godeva del tabellare Sanità pubblica storicizzato al 2018, secondo il CCNL Aiop, in quanto i nuovi assunti godevano di un tabellare più alto rispetto al personale di maggiore anzianità, transitato dal CCNL Sanità pubblica al C.C.N.L. Sanità privata?”; 8) Vero che durante un incontro presso l'ufficio del
Direttore del Personale, dottoressa Federica Meriggi, in data 23 giugno 2021, i sindacati
, CI e , rappresentati rispettivamente dalla signora dalla CP_5 CP_4 Controparte_6 signora e dal sig. concordavano con Parte_2 Persona_1 Controparte_1 che l'adeguamento del tabellare richiesto sarebbe stato applicato da per Controparte_1 mera liberalità ed a condizione che gli stessi sindacati confermassero che ai lavoratori transitati al C.C.N.L. Sanità privata non spettavano gli istituti del CCNL Sanità privata relativi al periodo 2016-2018, tra cui l'indennità una tantum riparatoria”; 9) “Vero che i sindacati , CI e , come sopra rappresentati, in tale incontro concordavano sul CP_5 CP_4 modo di operare di che aveva escluso che ai lavoratori transitati dal Controparte_1
CCNL Sanità pubblica al CCNL Sanità privata, per effetto degli accordi del 2018, tra cui la ricorrente, spettasse l'indennità una tantum riparatoria, in quanto ricompresa nell'ampia formula abdicatoria contenuta nell'accordo quadro del 2018 e nelle successive conciliazioni individuali: “rinuncia ad avanzare alcuna pretesa e/o rivendicazione con riferimento all'applicazione del CCNL Sanità privata relativo al medesimo periodo?”; 10) “Vero che i sindacati , CI e , come sopra rappresentati raggiunta l'intesa, vergavano in CP_5 CP_4 data 23 giugno 2021, a margine della comunicazione di (doc. 14), che si Controparte_1 rammostra al teste, la frase “si concorda su quanto descritto”; 11) “Vero che con tale postilla – che si rammostra al teste - i sindacati intendevano confermare l'esclusione, per quanto interessa in questa sede, del riconoscimento dell'indennità una tantum riparatoria ai lavoratori transitati al CCNL Sanità privata nel 2019?”.
2. Condannare la ricorrente alle spese e agli onorari di causa, oltre IVA e CPA.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice DR CO NA ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1448/2025 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZAFFARANA EB PO
PARTE RICORRENTE
E
Controparte_1
(c.f. con il patrocinio dell'avv. DE MARGHERITI MARIA LUISA e dell'avv. P.IVA_1
AR RO
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è la domanda della ricorrente volta ad ottenere il pagamento in proprio favore della indennità riparatoria una tantum di cui all'art. 54 C.C.N.L.
. CP_7 In particolare, in base alla previsione contrattuale è stabilito che “Al personale assunto prima del 1° gennaio 2020 ed ancora in servizio alla data di sottoscrizione del presente CCNL sarà riconosciuto un importo a titolo di una tantum pari ad Euro 1.000,00 (mille/00), che ha la finalità di riparare il disagio dei lavoratori derivante dalla ritardata sottoscrizione del presente
CCNL. L'importo di cui sopra verrà corrisposto in due tranches: - la prima, di valore pari al
55%, con la retribuzione di competenza di luglio 2020; - la seconda, del valore pari al 45%, con la retribuzione di competenza del mese di ottobre 2020. L'importo una tantum di cui al presente articolo non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e legale, né del trattamento di fine rapporto, ed è escluso dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi e dei premi dovuti agli enti assistenziali, assicurativi e/o previdenziali ai sensi dell'art. 3, d.l. n. 318/1996, convertito con modificazione in legge n. 402/1996 e s.m.1.”.
È incontestato e comunque documentato che è un'infermiera della Parte_1 fondazione resistente assunta in data 18 ottobre 2005.
2. In via preliminare occorre rigettare la chiamata di terzo svolta dalla resistente;
invero, si ritiene che la domanda risarcitoria svolta dalla parte nei confronti della CP_8 richieda un'attività istruttoria non compatibile con la natura documentale dell'odierno giudizio.
2.1. Allo stesso tempo deve essere rigettata l'istanza di riunione in quanto la trattazione congiunta dei plurimi fascicoli pendenti innanzi al Tribunale sarebbe disagevole per la gestione del ruolo del singolo giudice assegnatario con conseguente dilazione dei tempi processuali.
3. Venendo al merito della controversia si osserva che parte resistente non ritiene applicabile la norma contrattuale invocata dalla ricorrente in quanto il diritto ivi sancito sarebbe stato oggetto di rinuncia in forza dell'accordo sindacale del 20 dicembre 2018 (cfr. doc. n. 6 fascicolo parte resistente) e delle successive conciliazioni individuali sottoscritta anche dall'odierna parte ricorrente (cfr. doc. n. 8 fascicolo parte resistente).
La deduzione non merita accoglimento.
Come deciso in altro precedente dell'intestato Tribunale e della successiva sentenza della Corte di Appello di Milano (cfr. rispettivamente sent. n. 704/2024 e n. 323/2025), che qui si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. al cod. proc. civ., “l'accordo sindacale del 20 dicembre 2018 [..] e gli accordi conciliativi individuali [..] prevedono il riconoscimento degli arretrati in favore dei lavoratori a fronte del loro impegno “a non avanzare alcuna eventuale pretesa o rivendicazione derivante dall'applicazione del c.c.n.l. Sanità privata e alle modalità di applicazione dei relativi istituti economici e normativi operata da ”; Controparte_1 (le conciliazioni individuali contengono l'analoga frase: “il lavoratore/lavoratrice rinuncia a pretendere ulteriori somme oltre a quelle previste…, e ad avanzare ulteriori pretese e/o rivendicazioni con riferimento all'applicazione del C.C.N.L. Sanità privata”).
Tali accordi hanno, invero, efficacia unicamente per il pregresso, in quanto eventuali rinunce relative a diritti dei lavoratori possono essere riferite solo a ciò che è già acquisito.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità e di merito è ormai consolidata;
possono qui richiamarsi le seguenti pronunce: “il regime di eventuale mera annullabilità degli atti contenenti rinunce del lavoratore a diritti garantiti da norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, previsto dall'art. 2113 cod. civ., riguarda soltanto le ipotesi di rinuncia a un diritto già acquisito” (Cass. n. 25315/2018); “la rinuncia del lavoratore subordinato a diritti futuri ed eventuali è radicalmente nulla, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., e non annullabile previa impugnazione da proporsi nei termine di cui all'art 2113 cod. civ., riferendosi tale ultima norma ad atti dispositivi di diritti già acquisiti e non ad una rinuncia preventiva, come tale incidente sul momento genetico dei suddetti diritti" (Cass. n. 12548/98).
Nel caso che ci occupa il verbale di accordo in sede sindacale e le conciliazioni individuali sono antecedenti al rinnovo del contratto che ha attribuito l'indennità in questione e pertanto non possono costituire rinuncia alla stessa”.
La parte resistente ha richiamato a favore della propria soluzione interpretativa il proprio documento n. 14 con il quale, a seguito di una richiesta della PL (cfr. doc. n. 14 bis fascicolo parte ricorrente), la resistente avrebbe chiarito la portata delle CP_1 rinunce operate con l'accordo del 20/12/2018.
Invero, l'annotazione scritta a mano sul documento 14 (si concorda su “quanto?
Descritto) oltre ad essere parzialmente intelleggibile è generica poiché non specifica a quale parte della comunicazione si riferisce.
Peraltro, non può trascurarsi che l'oggetto dello scambio di comunicazioni intervenuto tra la (cfr. doc. n. 14 bis fascicolo resistente) e la (cfr. doc. n. 14 CP_4 CP_1 fascicolo parte resistente) non attiene in modo specifico alla previsione per cui è causa, ma riguarda il tabellare stipendiale CP_3
Pertanto, qualunque sia la portata della invero oscura locuzione “si concorda con quanto descritto” non può dedursi dalla stessa l'esistenza di una manifestazione di volontà dei sindacati firmatari di sottrarre l'applicazione dell'art. 54 del C.C.N.L. menzionato ai propri iscritti che si trovano nella medesima condizione della ricorrente.
3.1. Parte resistente, inoltre, ha richiamato a favore della propria soluzione interpretativa il verbale fornito dalla commissione paritetica nazionale (doc. 17 di parte resistente) che ha precisato quanto segue: “l'importo una tantum di cui al citato art. 54, di cui si conferma il contenuto, è disposto con l'unico scopo di riparare il disagio esistenziale subito dall'insieme dei lavoratori a seguito della perdurante situazione di incertezza in relazione alla ritardata sottoscrizione di un nuovo CCNL”.
Tuttavia, dal tenore letterale dell'art. 54 e da tale precisazione non può ritenersi, come invece sostiene parte resistente, che l'indennità non sia dovuta ai ricorrenti per assenza della ragione che giustifica l'indennità stessa.
Invero, come osservato dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 2049/2022 in un caso sovrapponibile a quello che ci occupa e dalla giurisprudenza di questo tribunale ormai consolidata (v., tra le altre, sent. n. 12/23): “Da tale interpretazione si desume che il disposto dell'art. 54 viene confermato in ogni sua parte, sia in ordine all'importo dell'indennità che ai requisiti per la fruizione del beneficio (assunzione prima del 1° gennaio 2020, ancora in servizio alla data di sottoscrizione del rinnovo del contratto collettivo); che la finalità dell'indennità di ristorare i lavoratori dal disagio esistenziale subito a seguito dell'applicazione di un C.C.N.L. che doveva essere rinnovato da anni è pacificamente riconoscibile in capo a tutti i lavoratori il cui rapporto di lavoro era disciplinato dal C.C.N.L.
ARIS – AIOP, tra i quali i lavoratori della opponente (attuale convenuta). In ogni caso, è evidente che l'applicazione ai dipendenti della opponente (attuale convenuta) di un contratto collettivo di vent'anni in sostituzione del contratto collettivo della sanità pubblica, maggiormente tutelante, ha certamente comportato conseguenze negative per i dipendenti della opponente, tra le quali vi era indubbiamente lo stato di incertezza in ordine alla disciplina del proprio rapporto di lavoro in futuro, essendo loro stato unilateralmente applicato dal datore di lavoro un contratto collettivo che non veniva rinnovato da quasi vent'anni”.
È altresì opportuno osservare che la precisazione, contenuta sia nell'art. 54 sia nel verbale citato, in ordine alla finalità dell'una tantum, non può determinare l'esclusione della medesima una tantum per i casi, come quello oggetto di questa causa, in cui alla lavoratrice era applicato, per la gran parte del periodo della vacanza contrattuale del CCNL della sanità privata, un diverso CCNL. Se, infatti, le parti sociali hanno ritenuto di specificare la finalità dell'una tantum, ciò si spiega con la necessità di indicare il titolo dell'attribuzione patrimoniale, anche ai fini del regime fiscale e contributivo della stessa, ma ciò non comporta che debba verificarsi caso per caso quale sia il disagio subìto dal singolo lavoratore;
deve, anzi, rilevarsi che l'indennità è stata stabilita in misura fissa e non proporzionale al tempo dell'attesa del rinnovo cui siano stati sottoposti i lavoratori: anche un lavoratore assunto appena prima del rinnovo del CCNL ha, infatti, diritto a ottenere l'intera indennità, secondo quanto previsto dall'art. 54, nulla essendo stato previsto in senso contrario”.
Sul punto, e in particolare sul disagio esistenziale che l'indennità in esame intende risarcire, ancora si condividono, anche ex art. 118 dsp. att. c.p.c., le motivazioni assunte dalla
Corte di Appello di Milano con la sentenza n. 164 del 2025 laddove afferma che:” La indennità in questione spetta, dunque, al personale che si trovi in quella determinata condizione (assunzione prima dell'1/1/20 e attualità del servizio) ed il giudice non è tenuto a sindacare caso per caso se il lavoratore abbia subito un concreto pregiudizio dalla tardiva sottoscrizione del CCNL , sia perché nel corpo della disposizione non vi è alcuna CP_7 prescrizione sull'accertamento di una “effettiva situazione di incertezza” ai fini della fruizione del beneficio de quo;
sia perché le parti sociali hanno pattuito un importo fisso e forfettario idoneo a compensare il disagio - in re ipsa - derivante dal fatto lesivo della tardiva sottoscrizione del CCNL del settore”.
In definitiva, il ricorso deve essere accolto.
4. Alla soccombenza di parte resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso entro la somma di euro 1.100, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente a corrispondere a parte ricorrente l'importo complessivo di € 1.000,00 a titolo d'indennità ex art. 54 C.C.N.L. ARIS–
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze ivi previste al saldo;
CP_3
2. condanna altresì la parte resistente a rimborsare al procuratore di parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 515 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%,
c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 27 novembre 2025
Il Giudice
DR CO NA