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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 2238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2238 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2238/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MORSILLO ANDREA, Presidente
AMBROSIO LUIGI, AT
PARISI TOMMASO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1226/2026 depositato il 16/01/2026
proposto da
Ricorrente-1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - V.le Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992590003852 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992590003852 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992590003852 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992590003852 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992590003852 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992590003852 TARI 2024
a seguito di discussione Richieste delle parti:
.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato in data 16 gennaio 2026, Ricorrente-1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione della Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.) e del Tributo per l'Esercizio delle
Funzioni di tutela, protezione e igiene dell'Ambiente (TEFA) N. 992590003852 per gli anni dal 2019 al 2024, notificato in data 24/10/2025 per il villino in Roma Indirizzo_1, di cui al Foglio dati_catastali
, costituenti un unicum interamente locato ad un unico Conduttore.
A tal riguardo eccepisce la carenza di soggettività passiva in quanto l'immobile in questione è locato con contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 3 in data 11/05/2007 N. 3/7994.
Chiede, pertanto, che il ricorso sia accolto, previa sospensione degli effetti dell'atto impugnato e con vittoria di spese ed onorari di lite.
Il Comune di Roma Capitale si è costituito nel presente grado di giudizio facendo presente che in data
21/01/2026, ad esito del riesame della posizione, ha emesso il doc. n. U260100010159 mediante cui ha disposto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo n. 992590003852, allegando il relativo provvedimento.
Chiede, pertanto, che il giudizio sia dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio.
All'udienza del 10 febbraio 2026, fissata per l'esame dell'istanza cautelare, il ricorso viene assunto in decisione, ai sensi dell'articolo 47-ter del decreto legislativo n. 546/1992.
Si prende atto, infatti, di quanto comunicato dal Comune di Roma Capitale e della documentazione depositata in atti, dalla quale risulta che in data 21/01/2026, ad esito del riesame della posizione, è stato emesso il doc.
n. U260100010159 mediante cui si è disposto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo n. 992590003852, oggetto dell'odierno contenzioso.
Ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 546/1992 il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Si ritiene, però, che le spese del giudizio debbano essere comunque poste a carico dell'ente impositore, tenuto conto che la circostanza che l'immobile oggetto dell'atto impugnato risulta locato dal 2007 con contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 3 in data 11/05/2007 N. 3/7994, contratto di cui lo stesso Comune avrebbe dovuto tener conto nell'attività istruttoria svolta, in quanto presente in una delle banche dati che l'ente ha dichiarato di aver consultato.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e condanna il Comune di Roma Capitale al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente, determinate in complessivi € 300,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Roma, 10 febbraio 2026.
Il relatore Il Presidente
LU SI DR OR
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MORSILLO ANDREA, Presidente
AMBROSIO LUIGI, AT
PARISI TOMMASO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1226/2026 depositato il 16/01/2026
proposto da
Ricorrente-1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - V.le Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992590003852 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992590003852 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992590003852 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992590003852 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992590003852 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992590003852 TARI 2024
a seguito di discussione Richieste delle parti:
.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato in data 16 gennaio 2026, Ricorrente-1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione della Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.) e del Tributo per l'Esercizio delle
Funzioni di tutela, protezione e igiene dell'Ambiente (TEFA) N. 992590003852 per gli anni dal 2019 al 2024, notificato in data 24/10/2025 per il villino in Roma Indirizzo_1, di cui al Foglio dati_catastali
, costituenti un unicum interamente locato ad un unico Conduttore.
A tal riguardo eccepisce la carenza di soggettività passiva in quanto l'immobile in questione è locato con contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 3 in data 11/05/2007 N. 3/7994.
Chiede, pertanto, che il ricorso sia accolto, previa sospensione degli effetti dell'atto impugnato e con vittoria di spese ed onorari di lite.
Il Comune di Roma Capitale si è costituito nel presente grado di giudizio facendo presente che in data
21/01/2026, ad esito del riesame della posizione, ha emesso il doc. n. U260100010159 mediante cui ha disposto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo n. 992590003852, allegando il relativo provvedimento.
Chiede, pertanto, che il giudizio sia dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio.
All'udienza del 10 febbraio 2026, fissata per l'esame dell'istanza cautelare, il ricorso viene assunto in decisione, ai sensi dell'articolo 47-ter del decreto legislativo n. 546/1992.
Si prende atto, infatti, di quanto comunicato dal Comune di Roma Capitale e della documentazione depositata in atti, dalla quale risulta che in data 21/01/2026, ad esito del riesame della posizione, è stato emesso il doc.
n. U260100010159 mediante cui si è disposto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo n. 992590003852, oggetto dell'odierno contenzioso.
Ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 546/1992 il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Si ritiene, però, che le spese del giudizio debbano essere comunque poste a carico dell'ente impositore, tenuto conto che la circostanza che l'immobile oggetto dell'atto impugnato risulta locato dal 2007 con contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 3 in data 11/05/2007 N. 3/7994, contratto di cui lo stesso Comune avrebbe dovuto tener conto nell'attività istruttoria svolta, in quanto presente in una delle banche dati che l'ente ha dichiarato di aver consultato.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e condanna il Comune di Roma Capitale al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente, determinate in complessivi € 300,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Roma, 10 febbraio 2026.
Il relatore Il Presidente
LU SI DR OR