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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 16/12/2025, n. 2063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2063 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Siracusa in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, Dr Carolina Burrascano, ha pronunciato la seguente,
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.202/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili del Tribunale di Siracusa, avente ad oggetto: opposizione a ordinanze ingiunzioni emesse dall Parte_1 promossa da
a socio unico (Cod. fisc. e P. iva: ) con sede in FL CP_1 P.IVA_1
(SR) v.le Vittorio Veneto n. 186/I, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Spada del Foro di Catania, giusta procura alle liti in calce all'atto introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliata in via Roma n.
7, FL
- opponente - nei confronti di
di Controparte_2 Pt_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui Uffici, in Catania, via Vecchia Ognina n.
149, è domiciliata.
- opposta -
Svolgimento del processo e motivi della decisione
pagina 1 di 6 Con atto di citazione la società proponeva opposizione ex art. 3 R.D. CP_1
639/1910 e art. 32 D.Lgs. 150/2011 avverso le seguenti ordinanze ingiunzioni emesse dall Parte_2
- prot.n. UMPA 77263_18.12.2023 per €.61.932,55 per saldi quindicinali dell'anno
2018, €.6.193,26 per sanzioni ed €.4.275,76 a titolo di interessi;
- prot.n. UMPA 77265_18.12.2023 €.54.766,77 per saldi quindicinali dell'anno 2019,
€.5.476,68 per sanzioni ed €.3.716,00 a titolo di interessi;
- prot. n..UMPA 77267_18.12.2023 per €.17.038,83 per saldi quindicinali dell'anno
2020, €.1.703,89 per sanzioni ed €.829,65 a titolo di interessi;
- prot.n. UMPA 77271_18.12.2023 €.24.363,98 per saldi quindicinali dell'anno 2021,
€.2.436,40 per sanzioni ed €.1.470,64 a titolo di interessi;
Esponeva che l'ingiunzione in questione era stata emessa a seguito del mancato versamento da parte della delle somme dovute a titolo di saldi CP_1 quindicinali, penali e relativi interessi, relativamente alla convenzione di concessione n.
149 di cui la stessa è titolare ai sensi del D.P.R. 8 aprile 1998 n. 169 e del D. M. del 15 febbraio 1999, per l'affidamento in concessione dell'esercizio della raccolta scommesse all'interno dell'ippodromo di Siracusa.
Con la spiegata opposizione la a socio unico eccepiva l'insussistenza CP_1 delle somme pretese in pagamento dall in virtù Parte_2 del maggior credito pari € 447.489,54 (oltre interessi di mora dal 2003 fino al soddisfo) maturato dalla opponente a titolo di maggiori compensi/aggi di raccolta scaturenti ex lege dal medesimo rapporto concessorio (nel periodo antecedente: dall'1.01.2003 al
31.07.2012) e già liquidato in favore della medesima società dal Tribunale di Catania con D.I. n. 2560/2012, e confermato con la sentenza n. 5297/2015 Tribunale Civile di
Catania passata in cosa giudicata, in danno dell'allora cui è succeduta l CP_3 [...]
essendosi estinto per avvenuta compensazione delle reciproche Parte_1 partite di dare ed avere, nonché € 14.118,75 per l'imposta di registro sul D.I. n.
2560/2012.
Rilevava l'opponente che vantava i seguenti ulteriori crediti: - € 69.776,58 ( a titolo di maggiori “ aggi” dal 37% al 41,50%, ex Legge Finanziaria 2003 e D.M. Min. Economia Contr 2004), anche per il successivo periodo dal 01.08.2012 al 30.06.2017, avendo adeguato l'incremento dell'“aggio”/corrispettivo (dal 37% al 41,50%) dal 01.07.2017; -
€ 30.719,90 di versamenti di quote di “saldi quindicinali” (relativamente agli anni 2019, pagina 2 di 6 Contr 2020 e 2021) eseguiti da in favore di come da quietanze di CP_1 versamento (rispettivamente sub All. 11, All. 12 e All. 13 del ricorso ) e non Contr contabilizzati da nei prospetti allegati alle ingiunzioni.
Precisava inoltre che le predette ingiunzioni di pagamento erano state precedute ad altre tre ingiunzioni di pagamento per saldi quindicinali agli anni 2013-2014 e 2015 per le quali in sede di giudizio di opposizione aveva ottenuto tre pronunce di annullamento e Contr revoca delle relative ingiunzioni con condanna di a rifusione di spese e compensi di giudizio.
Concludeva chiedendo in via preliminare, anche inaudita parte, di sospendere le ordinanze ingiunzioni e nel merito dichiarare nulla, illegittima, e comunque revocare, annullare, e rendere priva di qualsiasi efficacia ed effetto le ingiunzioni di pagamento.
Si costituiva per l'opposta l'Avvocatura dello Stato di Catania la quale contestava il contenuto dell'atto di opposizione sulla scorta della argomentazione secondo cui per il concessionario vige ex lege l'obbligo di versare a cadenza quindicinale le differenze dovute (saldi) delle somme raccolte come scommesse, al netto delle vincite pagate e della provvigione spettante al concessionario.
Evidenziava che tali somme sono il risultato delle giocate così come affluiscono al
Totalizzatore nazionale e che dall'interrogazione telematica dei relativi dati,
l provvede nei casi di omissione del relativo onere, a richiedere il pagamento Pt_1 di quanto dovuto.
Esponeva ancora che a seguito della variazione della percentuale di corrispettivo riconosciuto ai concessionari della raccolta scommesse ippiche, così come disposto dalla Legge finanziaria 2003 e del mancato riconoscimento di detto corrispettivo alle agenzie di raccolta scommesse all'interno degli ippodromi, si era instaurato con l'opponente un contenzioso civile che si concludeva con la sentenza del Tribunale di
Catania n. 5297/2015, passata in giudicato. A seguito di tale decisione, la società risultava creditrice nei confronti dell'Agenzia, di un importo quantificato CP_1 al 31.12.2012 in € 447.489,54, oltre interessi di mora maturati e maturandi.
Attesa comunque la posizione debitoria della opponente anche con riferimento ad altre annualità, la Centrale richiedeva all'Ufficio di Palermo, all'epoca competente CP_2 per la specifica materia, di fornire un report della posizione debitoria del concessionario per procedere alla corretta definizione in compensazione dei reciproci rapporti. pagina 3 di 6 Con nota prot. 37181 del 24.05.2017 l'Ufficio di Palermo comunicava la posizione debitoria per saldi non versati dal 2013 al 2017, pari ad € 413.676,49, oltre penali ed interessi.
Pertanto, preso atto dell'entità del debito di la CP_1 [...]
a totalizzatore Controparte_5 disponeva il fermo amministrativo, ai sensi dell'art. 69 R.D. 2440/1923, del credito vantato dalla società odierna opponente.
Rilevava quindi l'opposta che, atteso che la riscossione dei saldi dovuti doveva essere effettuata entro le scadenze previste dalla vigente normativa (31 dicembre del quinto anno successivo all'annualità dovuta), la subentrante nella Parte_1 competenza in materia all'Ufficio Regionale di Palermo, nell'immediatezza della prescrizione della pretesa impositiva, emetteva le ordinanze di ingiunzione opposte dalla società Controparte_1
Chiedeva, quindi, la conferma dell'ordinanze di pagamento opposte.
Con ordinanza del 28.5.2024 veniva concessa la sospensione dei provvedimenti di ingiunzione.
L'istruttoria veniva espletata tramite CTU contabile con il seguente mandato
“determinare, alla luce della documentazione versata in atti, i crediti vantati rispettivamente dalle parti;
accertare e quantificare in relazione alle ordinanze ingiunzioni per cui è causa eventuali crediti dell' . Parte_2
Espletata l'istruttoria e ritenuta comunque la causa matura per la decisione veniva fissata l'udienza del 16.12.2025 per la decisione e discussione.
La causa quindi all'odierna udienza, previa discussione delle parti, viene decisa.
Nel merito l'opposizione deve essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
Precisato che l' ha chiesto la conferma delle ordinanze ingiunzioni opposte, pur Pt_1 non contestando il credito di parte opponente e che gli atti normativi richiamati da entrambe le parti prevedono l'obbligo per i concessionari autorizzati, del versamento delle relative imposte dovute allo Stato, deve anche rilevarsi la sussistenza controcredito fatto valere in compensazione certo, liquido ed esigibile.
Premesso quanto sopra, si rileva che il CTU, le cui conclusioni sono da condividere in quanto prive di difetti tecnici, logici e giuridici, ha accertato la permanenza della posizione creditoria di rinveniente dai pregressi maggiori CP_1
pagina 4 di 6 aggi/corrispettivi maturati dal 01.01.2003 nei confronti dell Parte_2
(vedi relazione finale di Ctu dott.ssa S. ).
[...] Per_1
Il CTU ha verificato che, il credito vantato dalla nel 2021 per maggior aggi CP_1 non ricevuti dall'1.1.2003 al 30.6.2017 nei confronti dell Parte_2
è pari ad €. 4.012,60 (pag. 11 Relazione Ctu). Di conseguenza, in merito al
[...] credito vantato dall al 31.12.2021, in applicazione Parte_2 del principio di compensazione tra partite positive e negative tra le parti, l
[...] non vanta alcun credito nei confronti della per le Parte_2 CP_1 annualità 2018, 2019, 2020 e 2021 (pag. 11 Relazione Ctu).
Quanto alle somme ingiunte dall Parte_3
a titolo di “interessi” e “penali” si osserva che la compensazione
[...]
è prevista dall'art.3 comma tre del D.M 11,6.2024 che disciplina i rapporti di dare ed avere fra le parti. Inoltre, si rileva che trattandosi di compensazione c.d. impropria l'elisione dei rispettivi saldi non può che operare che al momento della coesistenza dei rispettivi crediti con la conseguenza che non può giustificarsi l'applicazione di penali ed interessi e ciò in quanto, al momento della scadenza dell'obbligo di versamento dei saldi quindicinali, vantava un credito superiore alla somma richiesta con le CP_1 ordinanze ingiunzioni impugnate.
Vanno annullate dunque le ordinanze di pagamento opposte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate (secondo i parametri minimi del D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa determinato con riferimento all'ammontare delle sanzioni impugnate, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata e della complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
PQM
Il Tribunale di Siracusa, in persona del giudice, Dr Carolina Burrascano, disattesa ogni altra domanda, eccezione richiesta e deduzione, definitivamente decidendo la causa civile iscritta al R.G. n. 202/2024, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla le ordinanze ingiunzione opposte;
- Condanna l , Parte_3 al pagamento delle spese processuali del giudizio in favore di che CP_1 liquida in complessivi € 7.952,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, iva e c.p.a pagina 5 di 6 - Pone le spese di ctu a carico dell nella misura già liquidata in Parte_2 corso di istruttoria.
La presente sentenza viene pubblicata con la sottoscrizione del verbale di udienza del
16.12.2025 al quale è allegata, ed è immediatamente depositata.
Il Giudice
Dr Carolina Burrascano
pagina 6 di 6