CASS
Sentenza 22 maggio 2023
Sentenza 22 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/05/2023, n. 22023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22023 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE EN AM, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/02/2022 del CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR lette le conclusioni del Procuratore Generale Assunta COCOMELLO, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato;
lette le conclusioni del difensore Avv. Antonio OLITA, che ha chiesto, e ribadito con conclusioni scritte, l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di L'Aquila con sentenza del 24/02/2022 ha confermato la sentenza del Tribunale di Teramo del 17/12/2019, con la quale De IN veniva condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (art. 648 cod. pen.). 2. Ha proposto ricorso per cassazione De IN, a mezzo del proprio difensore, proponendo tre motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché contraddittoria e manifestamente illogica in relazione Penale Sent. Sez. 2 Num. 22023 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 16/02/2023 alla mancata riqualificazione del fatto contestato ai sensi dell'art. 624 cod. pen. e conseguente improcedibilità per mancanza di querela;
tutti gli elementi fattuali accertati e in particolare la vicinanza temporale, così come la denuncia del furto a seguito del controllo delle forze dell'ordine, dovevano portare ad una riqualificazione del fatto come furto semplice;
del tutto indifferente la non giustificazione del De IN al momento del controllo. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché assente quanto alla ricorrenza dell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge ed erronea applicazione di norme penali in relazione all'art. 131-bis cod. pen;
la riqualificazione del fatto come furto o come ipotesi lieve di ricettazione avrebbe senz'altro potuto portare la Corte di appello al riconoscimento e applicabilità della disposizione di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 1.1. Il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente, attesa la loro riferibilità alla qualificazione giuridica del fatto oggetto di imputazione. Entrambi si caratterizzano per essere aspecifici e non consentiti. Va evidenziato come la difesa non si sia confrontata con la motivazione della sentenza, che si caratterizza per aver confermato il giudizio di responsabilità del De IN in modo conforme alla decisione del giudice di primo grado. I motivi proposti non si misurano con le motivazioni dei giudici di merito e si caratterizzano per una lettura delle stesse caratterizzata da frammentarietà, in mancanza di un reale confronto con gli elementi addotti, quanto alla responsabilità del ricorrente, sia dal giudice di primo, che da quello di secondo grado. È, dunque, assente la necessaria specificità dei motivi di ricorso. In tal senso, occorre considerare che la mancanza di specificità del motivo, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01; 2 4 Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01). In concreto la difesa con i due motivi di ricorso, pur evocando violazione della legge processuale e violazione di legge, ha, di fatto, sollecitato una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente. Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colornberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità, quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). Deve poi essere richiamata la presenza, nel caso in esame, di una c.d. "doppia conforme" quanto alla piena responsabilità per la condotta di ricettazione ascritta, avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni logico - argomentative della sentenza di primo grado, ampiamente richiamata nel corpo della motivazione. Va in proposito ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione;
Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01, Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica). Ciò premesso, occorre considerare come la Corte di appello abbia esaustivamente motivato, in assenza di aporie o contraddittorietà, quanto alla 3 Ku piena riferibilità della condotta contestata al ricorrente, sulla base di una serie di elementi di fatto, estremamente significativi e tutti convergenti ed univoci, emersi in giudizio a carico dello stesso (possesso del mezzo, mancanza di documenti di circolazione, assenza di valida giustificazione). Le stesse considerazioni valgono in relazione al secondo motivo di ricorso, generico e non consentito, limitandosi nella sostanza ad una proposta di lettura alternativa del merito. La Corte di appello, nel valutare la condotta e la portata della stessa, ha correttamente applicato il principio di diritto che qui si intende ribadire secondo il quale in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all'art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto (l'entità del profitto) e a quello soggettivo della capacità a delinquere dell'agente" (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340-01). In aderenza al citato principio la Corte territoriale, ai fini del diniego dell'attenuante in parola, ha ritenuto decisivo non solo il valore del bene - che, seppur non espressamente indicato, non può ritenersi irrisorio, trattandosi di una macchina operatrice semovente - ma, altresì, la presenza di precedenti specifici a carico dell'imputato, indicativi di una specifica propensione a delinquere. 1.2. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge ed errata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. In tal senso si deve osservare che costituisce principio consolidato quello secondo cui la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (Sez. 3, n. 43064/2021, Rv. 282097-01). La motivazione complessivamente resa sul punto dalla Corte di appello, la considerazione del valore del bene oggetto di possesso da parte del ricorrente, la mancanza di reale giustificazione in ordine alla disponibilità di tale bene, rappresentano elementi idonei ad escludere la sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. nella considerazione della Corte di appello, che ha dunque all'evidenza implicitamente disatteso la richiesta in tal senso introdotta. In tal senso occorre ribadire che il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, 4 le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata;
pertanto, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, 0., Rv. 262965-01). 2. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti che lo hanno proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR lette le conclusioni del Procuratore Generale Assunta COCOMELLO, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato;
lette le conclusioni del difensore Avv. Antonio OLITA, che ha chiesto, e ribadito con conclusioni scritte, l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di L'Aquila con sentenza del 24/02/2022 ha confermato la sentenza del Tribunale di Teramo del 17/12/2019, con la quale De IN veniva condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (art. 648 cod. pen.). 2. Ha proposto ricorso per cassazione De IN, a mezzo del proprio difensore, proponendo tre motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché contraddittoria e manifestamente illogica in relazione Penale Sent. Sez. 2 Num. 22023 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 16/02/2023 alla mancata riqualificazione del fatto contestato ai sensi dell'art. 624 cod. pen. e conseguente improcedibilità per mancanza di querela;
tutti gli elementi fattuali accertati e in particolare la vicinanza temporale, così come la denuncia del furto a seguito del controllo delle forze dell'ordine, dovevano portare ad una riqualificazione del fatto come furto semplice;
del tutto indifferente la non giustificazione del De IN al momento del controllo. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché assente quanto alla ricorrenza dell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge ed erronea applicazione di norme penali in relazione all'art. 131-bis cod. pen;
la riqualificazione del fatto come furto o come ipotesi lieve di ricettazione avrebbe senz'altro potuto portare la Corte di appello al riconoscimento e applicabilità della disposizione di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 1.1. Il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente, attesa la loro riferibilità alla qualificazione giuridica del fatto oggetto di imputazione. Entrambi si caratterizzano per essere aspecifici e non consentiti. Va evidenziato come la difesa non si sia confrontata con la motivazione della sentenza, che si caratterizza per aver confermato il giudizio di responsabilità del De IN in modo conforme alla decisione del giudice di primo grado. I motivi proposti non si misurano con le motivazioni dei giudici di merito e si caratterizzano per una lettura delle stesse caratterizzata da frammentarietà, in mancanza di un reale confronto con gli elementi addotti, quanto alla responsabilità del ricorrente, sia dal giudice di primo, che da quello di secondo grado. È, dunque, assente la necessaria specificità dei motivi di ricorso. In tal senso, occorre considerare che la mancanza di specificità del motivo, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01; 2 4 Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01). In concreto la difesa con i due motivi di ricorso, pur evocando violazione della legge processuale e violazione di legge, ha, di fatto, sollecitato una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente. Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colornberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità, quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). Deve poi essere richiamata la presenza, nel caso in esame, di una c.d. "doppia conforme" quanto alla piena responsabilità per la condotta di ricettazione ascritta, avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni logico - argomentative della sentenza di primo grado, ampiamente richiamata nel corpo della motivazione. Va in proposito ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione;
Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01, Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica). Ciò premesso, occorre considerare come la Corte di appello abbia esaustivamente motivato, in assenza di aporie o contraddittorietà, quanto alla 3 Ku piena riferibilità della condotta contestata al ricorrente, sulla base di una serie di elementi di fatto, estremamente significativi e tutti convergenti ed univoci, emersi in giudizio a carico dello stesso (possesso del mezzo, mancanza di documenti di circolazione, assenza di valida giustificazione). Le stesse considerazioni valgono in relazione al secondo motivo di ricorso, generico e non consentito, limitandosi nella sostanza ad una proposta di lettura alternativa del merito. La Corte di appello, nel valutare la condotta e la portata della stessa, ha correttamente applicato il principio di diritto che qui si intende ribadire secondo il quale in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all'art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto (l'entità del profitto) e a quello soggettivo della capacità a delinquere dell'agente" (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340-01). In aderenza al citato principio la Corte territoriale, ai fini del diniego dell'attenuante in parola, ha ritenuto decisivo non solo il valore del bene - che, seppur non espressamente indicato, non può ritenersi irrisorio, trattandosi di una macchina operatrice semovente - ma, altresì, la presenza di precedenti specifici a carico dell'imputato, indicativi di una specifica propensione a delinquere. 1.2. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge ed errata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. In tal senso si deve osservare che costituisce principio consolidato quello secondo cui la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (Sez. 3, n. 43064/2021, Rv. 282097-01). La motivazione complessivamente resa sul punto dalla Corte di appello, la considerazione del valore del bene oggetto di possesso da parte del ricorrente, la mancanza di reale giustificazione in ordine alla disponibilità di tale bene, rappresentano elementi idonei ad escludere la sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. nella considerazione della Corte di appello, che ha dunque all'evidenza implicitamente disatteso la richiesta in tal senso introdotta. In tal senso occorre ribadire che il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, 4 le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata;
pertanto, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, 0., Rv. 262965-01). 2. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti che lo hanno proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2023.