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Sentenza 11 maggio 2023
Sentenza 11 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/05/2023, n. 19997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19997 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IU IN, nato a [...] il [...] avverso il decreto emesso il 28/9/2022 dalla Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria dell'avvocato Teodoro Caldarone, il quale chiede l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Palermo confermava il decreto di confisca dell'immobile intestato ad IN UR, ritenendo configurabile nei suoi confronti la pericolosità generica di cui all'art. 1, lett. B), d.lgs. n. 159 del 2011. Penale Sent. Sez. 6 Num. 19997 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 05/04/2023 2. Avverso tale decreto, il ricorrente ha formulato tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione dell'art.649 cod.proc.pen., evidenziando che l'immobile in esame era stato già sottoposto a confisca nel diverso procedimento di prevenzione instaurato nei confronti del fratello, IU GI, nel quale era stata sostenuta la fittizia intestazione del bene all'odierno ricorrente. In quel procedimento, la misura di prevenzione veniva annullata dalla Corte di appello, a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione. Sostiene il ricorrente che la confisca disposta in questo procedimento si basa sui medesimi elementi di fatto già conosciuti fin dal primo procedimento di prevenzione, avviato nei confronti di IU GI e che vedeva coinvolto l'odierno ricorrente quale terzo interessato. Ne consegue che la riproposizione del procedimento di prevenzione - questa volta direttamente a carico di IU IN - violerebbe il principio di preclusione processuale, proprio perché gli elementi di fatto posti a sostegno della richiesta sono i medesimi già noti in precedenza, né potrebbe consentirsi la reiterazione dell'iniziativa sulla base di una mera diversa qualificazione del ruolo del prevenuto, in questo procedimento ritenuto soggetto socialmente pericoloso, mentre nel precedente giudizio veniva indicato quale intestatario fittizio dei beni riconducibili al fratello. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art.166 cod.pen., ritenendo che la pericolosità sociale, riferita al tempo dell'acquisto del bene (2003-2005), sarebbe stata desunta sulla base di due condanne per il delitto di cui all'art.73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990. Evidenzia il ricorrente che l'art. 166 cod.pen. esclude espressamente che la condanna a pena condizionalmente sospesa possa costituire motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, né i giudici di merito avrebbero in concreto indicato elementi ulteriori ed aggiuntivi sulla cui base affermare la pericolosità del prevenuto. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge in relazione all'art.1 lett.b), d.lgs. n.159 del 2011, così come interpretato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 24 del 2019. Si sottolinea come i reati commessi dal prevenuto in concomitanza con la realizzazione dell'immobile oggetto di confisca erano di minimo rilievo, concernenti modeste cessioni di stupefacenti. Da ciò tua conseguirebbe la manifesta inidoneità di tali condotte a far ritenere che il prevenuto vivesse abitualmente con i profitti di attività delittuose. La Corte di appello, inoltre, non avrebbe neppure preso in esame l'evidente irrilevanza del profitto eventualmente conseguito dalle modeste attività illecite del prevenuto, rispetto all'importo investito nella realizzazione dell'immobile. Infine, si deduce l'omessa motivazione in ordine alla documentazione depositata dal ricorrente dalla quale emergerebbe la vendita di un altro immobile, 2 per l'importo di 40 milioni di lire, di poco precedente l'edificazione dell'immobile oggetto di confisca. Sostiene il ricorrente che proprio la suddetta vendita ha costituito la provvista patrimoniale che giustifica il successivo acquisto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione della preclusione conseguente al precedente annullamento della confisca disposta sul medesimo immobile, è infondato. Invero, i presupposti sui quali si fondava il procedimento di prevenzione definito favorevolmente per il IU e quello oggetto del presente giudizio sono del tutto diversi e tali da escludere la violazione del principio del ne bis in idem. Nel primo procedimento, infatti, IN IU era indicato quale mero intestatario fittizio del bene, asseritamente appartenente al fratello GI. La decisione favorevole al ricorrente intervenuta in quel giudizio attiene espressamente al riconoscimento dell'effettiva titolarità del bene e, quindi, non può determinare alcun effetto preclusivo nell'attuale giudizio, nel quale la confisca è stata disposta ritenendo IN IU soggetto pericoloso, in quanto tale autonomamente destinatario della misura di prevenzione reale. 3. Il secondo motivo di ricorso è fondato. Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 166 cod.pen., sostenendo che i giudici di merito avrebbero desunto la pericolosità generica del IU sulla base di due sentenze per le quali il predetto aveva ottenuto la sospensione condizionale della pena. In linea di principio, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 166 cod. pen., relativa al divieto di fondare unicamente sulla condanna a pena condizionalmente sospesa l'applicazione di misure di prevenzione, non impedisce al giudice di valutare gli elementi fattuali desumibili dal giudizio penale conclusosi con la sospensione della pena, unitamente ad ulteriori profili di pericolosità acquisiti nel corso del procedimento (Sez.6, n. 50343 del 13/9/2018, Di Stefano, Rv. 275718). Tale principio è stato espressamente richiamato nel decreto impugnato, tuttavia, la Corte di appello lo ha in concreto disatteso. Si è affermato, infatti, che le sentenze con condanna a pena sospesa possono fondare il giudizio di pericolosità nella misura in cui ad esse si accompagni l'assenza di redditi leciti nel periodo preso in esame (si veda p.8 decreto impugnato). 3 In tal modo, tuttavia, la Corte di appello opera una sovrapposizione tra presupposti che, invece, dovevano essere mantenuti distinti. La pericolosità sociale è concetto del tutto distinto dal profilo concernente la sproporzione tra i redditi leciti ed il patrimonio oggetto di ablazione, né quest'ultimo può essere indirettamente valorizzato per sostenere che se il proposto non ha comprovati redditi leciti, ne deve conseguire che viva abitualmente con il provento di attività delittuose. A tal riguardo è la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n 24 del 2019, ad aver precisato che la verifica giudiziale della sproporzione è idonea a fondare una ragionevole presunzione relativa all'origine illecita del bene, allorché contestualmente risulti la pregressa attività criminosa di colui il quale abbia la disponibilità del bene e - in sede di valutazione dei presupposti della confisca - non riesca a giustificarne la legittima provenienza. In definitiva, quindi, deve ritenersi che sul tema dell'accertamento della pericolosità generica il decreto impugnato incorre nella denunciata violazione di legge, oltre che nel vizio di omessa motivazione. L'unico dato obiettivo che viene addotto a supporto della pericolosità è costituito, infatti, dall'esistenza di due sentenze con pena sospesa, in violazione dell'art. 166 cod.pen. A fronte di tale dato, inoltre, la Corte di appello ha solo apparentemente fornito una motivazione atta a dimostrare che i reati per i quali era intervenuta condanna si inserivano in un contesto di abituale ricorso a traffici delittuosi senza, tuttavia, indicare in concreto quali elementi dimostrerebbero tale conclusione. Né l'omessa motivazione è superabile valorizzando le considerazioni secondo cui la commissione di due episodi di detenzione a fini di spaccio, peraltro qualificati ex art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, dimostrerebbero "la preesistenza di indispensabili collegamenti del proposto con ambienti legati al narcotraffico", nonché "la disponibilità di ingenti risorse necessarie per l'acquisto dello stupefacente" (p. 11 decreto impugnato). A ben vedere, si tratta di affermazioni meramente assertive e del tutto scisse da qualsivoglia elemento concreto, nonchè collidenti con il dato fattuale dal quale risulta che il proposto - nell'arco di un anno circa - avrebbe commesso due reati concernenti un quantitativo di stupefacente evidentemente minimo, essendo stata in entrambe le ipotesi riconosciuta la fattispecie del fatto lieve. In sostanza, il decreto evoca una pericolosità che, tuttavia, non viene desunta da dati fattuali concreti. 4. Fondato è anche il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'omessa motivazione in ordine alla documentazione attestante la vendita di due immobili, che avrebbe fornito la provvista per l'acquisto del terreno e per la successiva edificazione dell'immobile confiscato. Il ricorrente aveva prodotto gli atti di 4 vendita attestante il corrispettivo ricevuto dei quali, tuttavia, la Corte di appello non pare aver tenuto minimamente conto nella ricostruzione del patrimonio del prevenuto. Tale omessa motivazione, peraltro, è sostanzialmente assorbita dalla ben più rilevante violazione di legge connessa al riconoscimento della pericolosità generica, in assenza di un vaglio circa l'esistenza e la natura di attività illecite idonee a produrre profitti adeguati rispetto al valore del bene oggetto di confisca. 4.1. Parimenti fondata è l'ulteriore doglianza, formulata sempre nell'ambito del terzo motivo, concernente la violazione di legge verificatasi nella misura in cui la confisca è stata disposta sulla base della mera ritenuta sussistenza della pericolosità generica, senza ritenere necessario l'accertamento di una proporzionalità tra la presunta entità dei proventi illeciti ed il valore dell'immobile confiscato. Il ricorrente sottolinea come la stessa Corte costituzionale abbia precisato che l'ablazione patrimoniale si giustifica se, e nei soli limiti in cui, le condotte criminose compiute in passato dal soggetto risultino essere state effettivamente fonte di profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che s'intendono confiscare e la cui origine lecita egli non sia in grado di giustificare (Corte cost. n. 24 del 2019). A ben vedere, si tratta di un aspetto correlato al requisito della sproporzione tra beni lecitamente prodotti e utilità reinvestita. Nel caso di specie, proprio perché la pericolosità legata alla abitualità del ricorso a proventi frutto di attività illecite non è stata oggetto di un effettivo accertamento, viene meno anche la possibilità di stabilire se il profitto astrattamente ricavabile dal proposto dai traffici delittuosi dai quali avrebbe tratto il proprio sostentamento sia o meno proporzionale ed idoneo a giustificare l'acquisto del terreno e la realizzazione dell'immobile oggetto di confisca. 5. Alla luce di tali considerazioni, il decreto impugnato - unitamente a quello di primo grado - deve essere annullato senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato, nonché quello di primo grado o emesso dal Tribunale di Palermo il 9/7/2021 ed ordina la restituzione dei beni sequestro all'avente diritto e la cancellazione delle trascrizioni. a Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigliere estensore a Presidente
visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria dell'avvocato Teodoro Caldarone, il quale chiede l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Palermo confermava il decreto di confisca dell'immobile intestato ad IN UR, ritenendo configurabile nei suoi confronti la pericolosità generica di cui all'art. 1, lett. B), d.lgs. n. 159 del 2011. Penale Sent. Sez. 6 Num. 19997 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 05/04/2023 2. Avverso tale decreto, il ricorrente ha formulato tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione dell'art.649 cod.proc.pen., evidenziando che l'immobile in esame era stato già sottoposto a confisca nel diverso procedimento di prevenzione instaurato nei confronti del fratello, IU GI, nel quale era stata sostenuta la fittizia intestazione del bene all'odierno ricorrente. In quel procedimento, la misura di prevenzione veniva annullata dalla Corte di appello, a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione. Sostiene il ricorrente che la confisca disposta in questo procedimento si basa sui medesimi elementi di fatto già conosciuti fin dal primo procedimento di prevenzione, avviato nei confronti di IU GI e che vedeva coinvolto l'odierno ricorrente quale terzo interessato. Ne consegue che la riproposizione del procedimento di prevenzione - questa volta direttamente a carico di IU IN - violerebbe il principio di preclusione processuale, proprio perché gli elementi di fatto posti a sostegno della richiesta sono i medesimi già noti in precedenza, né potrebbe consentirsi la reiterazione dell'iniziativa sulla base di una mera diversa qualificazione del ruolo del prevenuto, in questo procedimento ritenuto soggetto socialmente pericoloso, mentre nel precedente giudizio veniva indicato quale intestatario fittizio dei beni riconducibili al fratello. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art.166 cod.pen., ritenendo che la pericolosità sociale, riferita al tempo dell'acquisto del bene (2003-2005), sarebbe stata desunta sulla base di due condanne per il delitto di cui all'art.73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990. Evidenzia il ricorrente che l'art. 166 cod.pen. esclude espressamente che la condanna a pena condizionalmente sospesa possa costituire motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, né i giudici di merito avrebbero in concreto indicato elementi ulteriori ed aggiuntivi sulla cui base affermare la pericolosità del prevenuto. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge in relazione all'art.1 lett.b), d.lgs. n.159 del 2011, così come interpretato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 24 del 2019. Si sottolinea come i reati commessi dal prevenuto in concomitanza con la realizzazione dell'immobile oggetto di confisca erano di minimo rilievo, concernenti modeste cessioni di stupefacenti. Da ciò tua conseguirebbe la manifesta inidoneità di tali condotte a far ritenere che il prevenuto vivesse abitualmente con i profitti di attività delittuose. La Corte di appello, inoltre, non avrebbe neppure preso in esame l'evidente irrilevanza del profitto eventualmente conseguito dalle modeste attività illecite del prevenuto, rispetto all'importo investito nella realizzazione dell'immobile. Infine, si deduce l'omessa motivazione in ordine alla documentazione depositata dal ricorrente dalla quale emergerebbe la vendita di un altro immobile, 2 per l'importo di 40 milioni di lire, di poco precedente l'edificazione dell'immobile oggetto di confisca. Sostiene il ricorrente che proprio la suddetta vendita ha costituito la provvista patrimoniale che giustifica il successivo acquisto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione della preclusione conseguente al precedente annullamento della confisca disposta sul medesimo immobile, è infondato. Invero, i presupposti sui quali si fondava il procedimento di prevenzione definito favorevolmente per il IU e quello oggetto del presente giudizio sono del tutto diversi e tali da escludere la violazione del principio del ne bis in idem. Nel primo procedimento, infatti, IN IU era indicato quale mero intestatario fittizio del bene, asseritamente appartenente al fratello GI. La decisione favorevole al ricorrente intervenuta in quel giudizio attiene espressamente al riconoscimento dell'effettiva titolarità del bene e, quindi, non può determinare alcun effetto preclusivo nell'attuale giudizio, nel quale la confisca è stata disposta ritenendo IN IU soggetto pericoloso, in quanto tale autonomamente destinatario della misura di prevenzione reale. 3. Il secondo motivo di ricorso è fondato. Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 166 cod.pen., sostenendo che i giudici di merito avrebbero desunto la pericolosità generica del IU sulla base di due sentenze per le quali il predetto aveva ottenuto la sospensione condizionale della pena. In linea di principio, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 166 cod. pen., relativa al divieto di fondare unicamente sulla condanna a pena condizionalmente sospesa l'applicazione di misure di prevenzione, non impedisce al giudice di valutare gli elementi fattuali desumibili dal giudizio penale conclusosi con la sospensione della pena, unitamente ad ulteriori profili di pericolosità acquisiti nel corso del procedimento (Sez.6, n. 50343 del 13/9/2018, Di Stefano, Rv. 275718). Tale principio è stato espressamente richiamato nel decreto impugnato, tuttavia, la Corte di appello lo ha in concreto disatteso. Si è affermato, infatti, che le sentenze con condanna a pena sospesa possono fondare il giudizio di pericolosità nella misura in cui ad esse si accompagni l'assenza di redditi leciti nel periodo preso in esame (si veda p.8 decreto impugnato). 3 In tal modo, tuttavia, la Corte di appello opera una sovrapposizione tra presupposti che, invece, dovevano essere mantenuti distinti. La pericolosità sociale è concetto del tutto distinto dal profilo concernente la sproporzione tra i redditi leciti ed il patrimonio oggetto di ablazione, né quest'ultimo può essere indirettamente valorizzato per sostenere che se il proposto non ha comprovati redditi leciti, ne deve conseguire che viva abitualmente con il provento di attività delittuose. A tal riguardo è la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n 24 del 2019, ad aver precisato che la verifica giudiziale della sproporzione è idonea a fondare una ragionevole presunzione relativa all'origine illecita del bene, allorché contestualmente risulti la pregressa attività criminosa di colui il quale abbia la disponibilità del bene e - in sede di valutazione dei presupposti della confisca - non riesca a giustificarne la legittima provenienza. In definitiva, quindi, deve ritenersi che sul tema dell'accertamento della pericolosità generica il decreto impugnato incorre nella denunciata violazione di legge, oltre che nel vizio di omessa motivazione. L'unico dato obiettivo che viene addotto a supporto della pericolosità è costituito, infatti, dall'esistenza di due sentenze con pena sospesa, in violazione dell'art. 166 cod.pen. A fronte di tale dato, inoltre, la Corte di appello ha solo apparentemente fornito una motivazione atta a dimostrare che i reati per i quali era intervenuta condanna si inserivano in un contesto di abituale ricorso a traffici delittuosi senza, tuttavia, indicare in concreto quali elementi dimostrerebbero tale conclusione. Né l'omessa motivazione è superabile valorizzando le considerazioni secondo cui la commissione di due episodi di detenzione a fini di spaccio, peraltro qualificati ex art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, dimostrerebbero "la preesistenza di indispensabili collegamenti del proposto con ambienti legati al narcotraffico", nonché "la disponibilità di ingenti risorse necessarie per l'acquisto dello stupefacente" (p. 11 decreto impugnato). A ben vedere, si tratta di affermazioni meramente assertive e del tutto scisse da qualsivoglia elemento concreto, nonchè collidenti con il dato fattuale dal quale risulta che il proposto - nell'arco di un anno circa - avrebbe commesso due reati concernenti un quantitativo di stupefacente evidentemente minimo, essendo stata in entrambe le ipotesi riconosciuta la fattispecie del fatto lieve. In sostanza, il decreto evoca una pericolosità che, tuttavia, non viene desunta da dati fattuali concreti. 4. Fondato è anche il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'omessa motivazione in ordine alla documentazione attestante la vendita di due immobili, che avrebbe fornito la provvista per l'acquisto del terreno e per la successiva edificazione dell'immobile confiscato. Il ricorrente aveva prodotto gli atti di 4 vendita attestante il corrispettivo ricevuto dei quali, tuttavia, la Corte di appello non pare aver tenuto minimamente conto nella ricostruzione del patrimonio del prevenuto. Tale omessa motivazione, peraltro, è sostanzialmente assorbita dalla ben più rilevante violazione di legge connessa al riconoscimento della pericolosità generica, in assenza di un vaglio circa l'esistenza e la natura di attività illecite idonee a produrre profitti adeguati rispetto al valore del bene oggetto di confisca. 4.1. Parimenti fondata è l'ulteriore doglianza, formulata sempre nell'ambito del terzo motivo, concernente la violazione di legge verificatasi nella misura in cui la confisca è stata disposta sulla base della mera ritenuta sussistenza della pericolosità generica, senza ritenere necessario l'accertamento di una proporzionalità tra la presunta entità dei proventi illeciti ed il valore dell'immobile confiscato. Il ricorrente sottolinea come la stessa Corte costituzionale abbia precisato che l'ablazione patrimoniale si giustifica se, e nei soli limiti in cui, le condotte criminose compiute in passato dal soggetto risultino essere state effettivamente fonte di profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che s'intendono confiscare e la cui origine lecita egli non sia in grado di giustificare (Corte cost. n. 24 del 2019). A ben vedere, si tratta di un aspetto correlato al requisito della sproporzione tra beni lecitamente prodotti e utilità reinvestita. Nel caso di specie, proprio perché la pericolosità legata alla abitualità del ricorso a proventi frutto di attività illecite non è stata oggetto di un effettivo accertamento, viene meno anche la possibilità di stabilire se il profitto astrattamente ricavabile dal proposto dai traffici delittuosi dai quali avrebbe tratto il proprio sostentamento sia o meno proporzionale ed idoneo a giustificare l'acquisto del terreno e la realizzazione dell'immobile oggetto di confisca. 5. Alla luce di tali considerazioni, il decreto impugnato - unitamente a quello di primo grado - deve essere annullato senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato, nonché quello di primo grado o emesso dal Tribunale di Palermo il 9/7/2021 ed ordina la restituzione dei beni sequestro all'avente diritto e la cancellazione delle trascrizioni. a Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigliere estensore a Presidente