Sentenza 1 aprile 2009
Massime • 1
La misura di sicurezza della libertà vigilata non può avere durata inferiore ad un anno anche quando sia irrogata, ai sensi dell'art. 219 comma terzo cod. pen., in sostituzione del ricovero in una casa di cura e di custodia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/04/2009, n. 15818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15818 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 01/04/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 321
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 002120/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di ANCONA;
nei confronti di:
1) ST AR N. IL 30/03/1974;
avverso SENTENZA del 16/07/2008 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MACERATA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del sostituto Dott. CIAMPOLI Luigi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 16.07.2008 il Gup del Tribunale di Macerata dichiarava - in esito a rito abbreviato - TA DA colpevole del reato di tentato incendio aggravato ex art. 425 c.p., (in tal senso qualificata l'originaria imputazione di incendio consumato), e, riconosciuto vizio parziale di mente e concorso di circostanze attenuanti generiche, lo condannava, con la diminuente per il rito, alla pena finale di anni uno di reclusione, applicando anche a suo carico la misura di sicurezza personale della libertà vigilata per la durata di mesi sei. In particolare, per quanto ancora d'interesse, la commisurazione sanzionatoria era così determinata: pena base, per il tentativo di incendio, ritenuta l'equivalenza delle concesse generiche, anni 2 e mesi 3 di reclusione, pena diminuita ex art. 89 c.p. ad anni 1 e mesi 6, pena questa ridotta infine di un terzo per la scelta del rito, ex art. 442 c.p.p.. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Ancona che motivava il gravame formulando le seguenti deduzioni: a) il Gip aveva errato nel sottrarre al giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. l'attenuante del vizio parziale di mente per il quale aveva determinato, in modo autonomo, una non dovuta riduzione di pena;
b) la libertà vigilata non poteva avere durata inferiore ad un anno, ex art. 228 c.p., e ciò anche nel caso di assegnazione ex art.219 c.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato in entrambi i proposti motivi. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 69 c.p., risulta in effetti errata la decisione del Gup di Macerata che ha sottoposto a giudizio di bilanciamento con l'aggravante di cui all'art. 425 c.p., n. 2 solo le riconosciute attenuanti generiche e non anche la diminuente del vizio parziale di mente, ex art. 89 c.p., per la quale ha disposto una riduzione di pena in modo autonomo. Trattasi di un'evidente violazione di legge in quanto la diminuente del vizio parziale di mente non è ad effetto speciale e dunque deve entrare anch'essa - in modo ineludibile - nel giudizio di bilanciamento. Si impone dunque annullamento sul punto per nuova valutazione complessiva, dovendosi di necessità rivisitare, di conseguenza, lo stesso giudizio ex art.69 c.p., in presenza delle due attenuanti (artt. 62 bis e 89 c.p.) da confrontare con la contestata e riconosciuta aggravante (art. 425 c.p., n. 2). Quanto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, parimenti si impone annullamento sul punto, posto che la stessa non può avere durata inferiore ad un anno, come espressamente statuisce l'art. 228 c.p., comma 5. Ciò, in assoluta evidenza, anche quando la libertà
vigilata sia irrogata, ex art. 219 c.p., comma 3, in sostituzione della casa di cura e custodia. Trattasi, invero, di due misure di sicurezza tra loro non fungibili, attesa la diversa specie che le caratterizza (cfr. art. 215 c.p.), essendo la casa di cura e custodia misura detentiva, mentre la libertà vigilata non lo è (impone solo prescrizioni e sorveglianza). Tale minore afflittività della libertà vigilata da ragione anche della diversa entità della sua durata minima edittale. È dunque evidente che, una volta inflitta la libertà vigilata, sia pur in sostituzione della casa di cura e custodia, come consente l'art. 219 c.p., comma 3, la stessa deve essere irrogata per tempo non inferiore alla misura minima, ad essa propria, di un anno.
Tanto ritenuto, poiché il ricorrente Procuratore generale ha esperito ricorso immediato per cassazione, ex art. 569 c.p., è di conseguenza che, annullata nei limiti sopra specificati l'impugnata sentenza, si debba disporre rinvio - ai sensi del comma 4 di tale norma - alla Corte d'appello di Ancona che, nel giudizio di secondo grado, si atterrà ai principi di diritto affermati nella presente pronuncia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e della libertà vigilata e rinvia per il giudizio alla Corta d'appello di Ancona.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2009