Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 05/02/2026, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00859/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06711/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6711 del 2025, proposto da HI Savarese, rappresentata e difesa dall’Avv. Eliana Flores, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione e del Merito, I Sottocommissione del concorso per titoli ed esami, di cui al D.M. 205/2023, presso l’Ufficio Scolastico regionale per la Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui Uffici in Napoli, via Diaz, 11, domiciliano ex lege ;
avverso e per l’annullamento
del silenzio dell’Amministrazione scolastica sull’istanza ostensiva trasmessa a mezzo pec in data 25 settembre 2025, al M.I.M., I SOTTOCOMMISSIONE del concorso per titoli ed esami, di cui al Decreto Ministeriale 205/2023, nonché al Decreto Dipartimentale n. 2575/2023, per l’accesso ai ruoli del Personale Docente per la Scuola Secondaria di I grado – AB25 “Lingua inglese e seconda lingua comunitaria (INGLESE)” nominata con D.D.G. USR CAMPANIA 21953 del 16.4.2024 – presso U.S.R. CAMPANIA.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa AL ET FL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 24 novembre 2024 e depositato il successivo 2 dicembre, la ricorrente - già candidata per la Regione Campania nell’ambito della procedura concorsuale per titoli ed esami per il reclutamento di “personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell’art. 3 comma 7 del D.M. n. 205 del 26 ottobre 2023, classi di concorso AS2B – (“Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado (Inglese)”) e AM2B (“Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I grado (Inglese)”) - dedotto di aver conseguito punti 94/100 per la prova scritta, punti 90/100 per la prova orale e punti 38,25 per i titoli, (per complessivi punti 222,25) impugnava il silenzio rigetto formatosi sull’istanza di accesso presentata (25 settembre 2025) al fine di ottenere, in esito alla decurtazione di complessivi punti 12,50, con riduzione del punteggio complessivo (209,75): “1. verbale della commissione esaminatrice relativo all’esponente, con riferimento all’attribuzione dei punteggi per titoli. 2. verbale conclusivo delle operazioni concorsuali di pertinenza della intestata commissione esaminatrice. 3. verbale di rettifica del punteggio, con riferimento ai titoli valutabili. 4. ogni atto ovvero provvedimento ovvero documento connesso, prodromico, collegato, conseguente alla procedura di valutazione dei titoli dell’esponente” (vd. istanza di accesso agli atti, all. 8 al ricorso).
1.1. - L’Amministrazione scolastica si costituiva in giudizio con atto di mero stile (5 dicembre 2025).
1.2. – Alla camera di consiglio del 4 febbraio 2026 il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
2. – Oggetto dell’odierno contendere è il silenzio serbato dall’Amministrazione scolastica sull’istanza del 25 settembre 2025 (all. 8 al ricorso) con cui la ricorrente ha chiesto di accedere ex artt. 22 e ss. l.n. L. 241/1990 ai documenti evidenziati in narrativa e meglio specificati nella medesima istanza (cui per brevità, si rinvia) e concernenti, nell’ambito della tornata concorsuale di cui è causa, la propria posizione riesaminata dalla Commissione con decurtazione di 12,50 punti rispetto al punteggio originariamente attribuito (222,25).
2.1. - Così circoscritto il thema decidendum , il ricorso è fondato: il silenzio serbato dall’Amministrazione preclude infatti alla ricorrente l’accesso ad atti che questa ha diritto di conoscere, in quanto soggetto legittimato ai sensi dell’art. 22 della L. n. 241 del 1990. In proposito va rilevato che in virtù di principi ormai consolidati nella giurisprudenza amministrativa:
- in via generale, il diritto di accesso, attese le sue rilevanti finalità partecipative, costituisce istituto cardine dell’attività amministrativa, assicurandone l’imparzialità e la trasparenza nel perseguimento del pubblico interesse (Cfr., in proposito, Consiglio di Stato n. 9677 del 2023);
- in questo senso, l’art. 22 della l. 241/1990 introduce il principio della massima ostensione dei documenti amministrativi (salve le limitazioni giustificate dalla necessità di contemperare il suddetto interesse con altri interessi meritevoli di tutela, siccome previsto dall’art. 24 commi 1, 2, 3, 5 e 6 della medesima legge), finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti; ed infatti, a norma dell’art. 22 comma 1 lett. b), l. n. 241 del 1990, vengono definiti “interessati” all’accesso i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso (cfr., in proposito, Cons. Stato, Ad. Plen. n. 7 del 24 aprile 2012).
Posti tali principi, non v’è dubbio che nel caso di specie sussistano tutti i presupposti recati dagli art. 22 e ss. l. 241/1990, essendo la richiesta di ostensione preordinata ad ottenere documentazione strumentale alla tutela delle ragioni della ricorrente – quanto allo specifico profilo della decurtazione dei punti successiva all’attribuzione di punteggio originaria - anche in un eventuale giudizio relativo alla procedura concorsuale de qua .
2.2 - Alla luce delle considerazioni sin qui esposte la domanda di accesso deve trovare accoglimento, con condanna dell’Amministrazione all’esibizione della documentazione richiesta con la nota del 25 settembre 2025 entro il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.
2.3. – Conclusivamente, il ricorso va accolto, con condanna dell’Amministrazione all’ostensione nei termini di cui supra , par. 2.2.
2.4. – Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidandosi come da dispositivo e con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione scolastica di esibire la documentazione richiesta, consentendo altresì la estrazione di copia, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza;
- condanna l’Amministrazione intimata alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
LO NI, Presidente
Germana Lo Sapio, Consigliere
AL ET FL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL ET FL | LO NI |
IL SEGRETARIO