Sentenza 30 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/05/2002, n. 7921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7921 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2002 |
Testo completo
REPUBBLIC07 92 1 /02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Солинить рабо Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G. N. 19500/99 Dott. Antonio VELLA - Rel. Consigliere 21567/99 Cron. 21840 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere- Rep.16τι Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere- Dott. Umberto GOLDONI Consigliere Ud. 26/02/02 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CAS UFFICIO SENTENZA Richiesta copia dal Sig. Sole sul ricorso proposto da:
0.72 per diritti elettivamente UC MA, RO IN, 3.0 MAG 2007 IL CANCE domiciliati in ROMA VLE PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO LUIGI BRASCHI, difesi dall'avvocato LEOPOLDO AMORTH, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TT CA DITTA;
- intimato °e sul 2° ricorso n 21567/99 proposto da: UC MA, RO IN, elettivamente domiciliati in ROMA VLE PARIOLI 180, presso lo studio2002 300 dell'avvocato FRANCESCO LUIGI BRASCHI, difesi -1- dall'avvocato LEOPOLDO AMORTH, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
TT CA DITTA, in persona del legale rappresentante TT CA, elettivamente domiciliato in ROMA CNE CLODIA 29, presso lo studio dell'avvocato DONATELLA BELLONI, difeso dall'avvocato GIULIO CESARE BONAZZI, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 429/99 del Tribunale di PARMA, depositata il 21/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/02 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
powst udito l'Avvocato BUCCHI solo domiciliatario di delega non autorizzato a discutere;
udito il P.M. * in persona del Sostituto Procuratore } Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 21 maggio 1999 il Tribunale di Parma confermò la decisione di primo grado con la quale il Pretore della stessa città, in accoglimento della domanda proposta dall'imprenditore RL OL, aveva condannato i committenti RI CH e IU OT a pagargli la somma di 15.808.000 lire come corrispet- tivo di lavori dal medesimo eseguiti nel loro fabbricato (opere di ristrutturazione del cortile e dell'impianto fognario). Contro questa pronuncia i soccombenti hanno proposto due ricorsi per cassazione, ciascuno sorretto da tre motivi e depositato una memoria. Il OL resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Ai sensi dell'art.335 del codice di procedura civile si dispone la riunione dei ricorsi, dei quali deve dichiararsi l'inammissibilità. Costituisce fermo principio di diritto quello secondo cui il requisito prescritto dall'art. 366 n.3 del codice di procedura civile, può ritenersi sussistente solo se nel ricorso per cassazione si rinvengano gli elementi indispensabili per una cognizione precisa dello oggetto della controversia e dello svolgimento del processo, senza necessità di dover adoperare allo scopo altre fonti, compresa la sentenza impugnata. Nella specie, dei due ricorsi, mentre quello notificato il 20 ottobre 1999 manca del tutto dell'esposizione dei fatti della causa, l'altro, sebbene sia stato proposto ritualmen- te, essendo stato notificato nel termine breve decorrente dalla notificazione del primo, del quale non era stata dichiarata l'inammissibilità, contiene un'esposizione generica di alcune soltanto delle circostanze di fatto, ed è privo dell'indicazione dell'oggetto della causa (si fa in esso riferimento al corrispettivo "per un'attività evidentemente marginale", senza altra specificazione) e dello svolgimento del processo, la cui cono= scenza può, quindi, apprendersi esclusivamente dalla lettura della sentenza impugnata. Ai sensi dell'art.382 del codice di procedura civile si condannano i ricorrenti a rim-- borsare le spese del giudizio di cassazione alla controparte. P. T. M. La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Condanna i ricorrenti al rimbor- so, a favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, e le liquida in 1.176,00 di cui mille euro di onorari d'avvocato. euro.. Roma 26 febbraio 2002. Il consigliere estensore. Il presidente. (dott. A. Vella). Pontorierry IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna 109T129.11 456T 10,33 DEPOSITATO IN CANCELLERIA TOT. 139,45 3.0 MAG. 2002 Roma IL CANCELLIERE C1