Sentenza 3 novembre 1999
Massime • 2
La Corte di cassazione può procedere alla corretta qualificazione del fatto anche se questo venga ricompreso in una fattispecie astratta più grave di quella contestata, nel caso in cui, per effetto della concessione delle attenuanti generiche, il reato sia comunque estinto per prescrizione, dovendo ritenersi che tale statuizione non costituisca "reformatio in pejus" della decisione impugnata. (Nella specie il fatto contestato come abuso di ufficio è stato diversamente qualificato come corruzione).
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto da un terzo, anche se prossimo congiunto di imputato deceduto, avverso la sentenza che dichiari non doversi procedere per la morte di quest'ultimo. Se è vero che il decesso dell'imputato nel corso del procedimento non impedisce - a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. - la pronuncia nel merito se dagli atti risulti evidente che il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, quando la morte sia stata già dichiarata, nessun rimedio può essere processualmente proposto da terzi. Ciò, sulla scorta della previsione dell'art. 568, comma terzo, secondo cui il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/11/1999, n. 14631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14631 |
| Data del deposito : | 3 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PASQUALE TROJANO Presidente del 03/11/1999
Dott. GIANGIULIO AMBROSINI Consigliere SENTENZA
Dott. BRUNO OLIVA Consigliere N. 1633
Dott. ANTONIO STEFANO AGRÒ Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. NICOLA MILO Consigliere N. 28116/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti dal difensore, avv. Bruno Di Giovanni, di OS OS, nato a [...] il [...], e dal difensore, avv. Andrea Vernazza, di AR ES (quale erede del defunto AR EL);
avverso la sentenza 21.12.1998 della Corte d'appello di Genova;
Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Galgano, che ha concluso per il rigetto del ricorso del OS e l'inammissibilità del ricorso del AR;
Udito il difensore dell'imputato OS OS, avv. Bruno Di Giovanni, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso e, in subordine, ha chiesto dichiararsi la prescrizione per i reati di cui all'art. 323 c.p.;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Genova con sentenza 21.12.1998, in parziale riforma della sentenza 31.1.1997 del Tribunale di Sanremo, dichiarava OS OS responsabile dei reati di cui agli artt. 81, 323, 479 c.p. e, ritenuta la continuazione con i fatti di cui alla sentenza 16.4.1996 della stessa Corte, aumentava di mesi due di reclusione la pena inflitta con quest'ultima sentenza;
dichiarava inoltre non doversi procedere nei confronti di AR FE EL per morte dell'imputato.
La vicenda concerne un progetto urbanistico presentato nell'anno 1989 dall'ing. AR FE EL per conto della s.r.l. Bordighera Centro, che prevedeva la demolizione di un fabbricato industriale, la ricostruzione delle volumetrie in tre edifici, il prolungamento del tracciato di una via pubblica e il riassetto della zona con incremento della superficie destinata a verde. Secondo l'originaria accusa il sindaco di Bordighera, OL RE, l'assessore OS OS, anche in veste di componente della Commissione edilizia integrata e di amministratore della "OS Costruzioni s.r.l.", in concorso con il AR, avevano illecitamente agevolato la "Bordighera Centro s.r.l." (e la OS Costruzioni, cui in seguito sarebbero stati appaltati i lavori):
1) elaborando una modifica degli indirizzi progettuali della Giunta comunale così da consentire la realizzazione di garages non interrati e il superamento dell'altezza massima consentita delle palazzine;
2) facendo approvare dal Consiglio comunale il progetto pur nella consapevolezza che non erano state rispettate le distanze legali con la proprietà confinante;
3) ponendo in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a porre a carico del bilancio comunale la somma di lire 435.497.000 corrispondente alla monetizzazione degli standard urbanistici gravanti sulla Bordighera Centro s.r.l.;
infine avendo falsamente attestato l'inesistenza di fabbricati a distanza minore da quella legale di una delle fabbricande palazzine. Il Tribunale riconosceva la responsabilità del solo OS unicamente in ordine alla modifica degli indirizzi progettuali (qualificando la condotta ex art. 324 c.p.) ed assolveva i coimputati OL e AR da tutti i reati, nonché il OS dalle restanti imputazioni.
La sentenza veniva appellata dal OS relativamente alla condanna e dal P.M. relativamente alle assoluzioni della OL e del OS, nonché relativamente al AR con la richiesta di declaratoria di non doversi procedere per morte dell'imputato.
La Corte d'appello, premesso che la data di consumazione del reato deve essere fissata al 24.12.1991 - giorno del rilascio della concessione edilizia - ripercorre la vicenda escludendo la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al sindaco OL e ravvisando la responsabilità del OS in relazione al reciproco vantaggio con il AR, derivante dai suoi atti compiuti in violazione di legge.
Ricorre la difesa del OS per violazione dell'art. 323 c.p. in quanto le delibere adottate in difformità dalle norme del P.R.G. non costituiscono violazione di legge;
per insussistenza dell'elemento materiale e dell'elemento soggettivo del reato;
per violazione di legge in relazione alla condanna al risarcimento del danno alla parte civile non impugnante la sentenza assolutoria di primo grado;
per violazione di legge per non essere stata esaminata la richiesta di eliminazione della condanna al risarcimento dei danni alla parte civile per l'unico capo in cui era intervenuta condanna in primo grado. Chiede, infine, la correzione dell'errore materiale in relazione al computo della pena sulla pena base di cui alla sentenza 16.4.1996 della Corte d'appello di Genova (in quanto con sentenza 3.4.1997 la Cassazione ha eliminato una parte della pena inflitta nella misura di gg. 15 di reclusione).
Ricorre altresì AR ES, - in qualità di erede dell'imputato deceduto AR FE EL, - circa la legittimazione del P.M. a proporre appello avverso la sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da AR ES, nell'interesse dell'imputato AR FE EL avverso la sentenza che dichiarava non doversi procedere per morte di quest'ultimo, è chiaramente inammissibile. L'ordinamento giuridico non prevede in assoluto che un terzo, anche se prossimo congiunto, possa proporre gravame contro la decisione con la quale è stata dichiarata la causa estintiva del reato per morte dell'imputato. È vero che, se l'imputato muore nel corso del procedimento, il giudice a norma dell'art. 129 cpv. c.p.p. deve privilegiare la pronuncia nel merito se dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato. Ma quando la causa di morte, estintiva del reato, è già stata dichiarata, nessun rimedio può essere processualmente proposto da alcun soggetto, neppure dal difensore che, a quel punto, rimane sprovvisto di delega. A maggior ragione dal congiunto, in base alla regola generale fissata dall'art. 568, c. 3, c.p.p., secondo cui il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce. Nè il codice processuale penale, ne' altra norma di legge attribuisce tale diritto al prossimo congiunto, il quale potrà far valere in sede civile le proprie ragioni ove chiamato in causa per l'eventuale danno cagionato dal reato già attribuito al defunto.
Il ricorso di AR ES deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente alle spese del procedimento e al pagamento della somma, che si reputa equo fissare nel minimo previsto dalla legge, di lire 500.000 alla cassa delle ammende.
Per quanto concerne il ricorso proposto da OS OS, le doglianze relative alle imputazioni di cui all'art. 323 c.p. si appalesano infondate quando si consideri che il fatto materiale, come descritto, corrisponde alla fattispecie di cui all'art. 319 c.p.. Infatti gli atti illeciti, contrari ai doveri d'ufficio, posti in essere dall'imputato (modifica degli indirizzi progettuali per consentire la costruzione di garages al di sopra dell'altezza massima consentita;
mancato rispetto delle distanze legali;
tentativo di accollare al bilancio comunale la somma corrispondente alla monetizzazione degli standard urbanistici) sono tutti correlati - secondo quanto accertato dai giudici di merito - alla promessa di utilità accettata dall'imputato OS, consistente nell'ottenimento dell'appalto dei lavori da parte di una società di costruzioni a lui facente capo.
La diversa qualificazione giuridica dei fatti, stante la concessione delle attenuanti generiche, non modifica in pejus la situazione dell'imputato, nel senso che i reati di cui al capo A) sono comunque prescritti, posto che la data di commissione degli stessi è stata determinata dai giudici d'appello al 24.12.1991.
La sentenza deve pertanto essere annulla senza rinvio, riqualificati i fatti di cui al capo A1), A2), A3), per essere il reato estinto per prescrizione.
Residua il reato di falso, in ordine al quale la doglianza appare generica e mirata essenzialmente all'assoluzione dall'originaria e concorrente imputazione di abuso di ufficio, non essendo smentita la circostanza che il preventivo accordo corruttivo con il AR necessariamente importava che le planimetrie predisposte da quest'ultimo (divenute parte integrante della delibera comunale) fossero conosciute nella loro obiettiva falsità dall'assessore. Essendo stata la pena applicata in continuazione con quella inflitta per fatti giudicati con precedente sentenza, senza distinzione fra l'aumento relativo al reato di cui all'art. 323 c.p. e l'aumento relativo al reato di cui all'art. 479 c.p., la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Genova per la determinazione in concreto della pena, fermo restando l'avvenuto accertamento del reato.
Quanto alle statuizioni civili l'annullamento parziale dei capi penali della sentenza comporta l'annullamento delle stesse, ad eccezione di quelle relative al capo A1) - limitatamente all'altezza delle palazzine per cui è intervenuta sentenza di condanna in primo grado, confermata in grado di appello. Sulla questione è ugualmente investito il giudice penale del rinvio.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso di AR ES che condanna al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di lire 500.000 alla cassa delle ammende.
Annulla l'impugnata sentenza in ordine ai capi A1), A2), A3), qualificati i fatti quale corruzione propria antecedente, perché il reato è estinto per prescrizione;
annulla la stessa sentenza in ordine al reato di falso limitatamente alla determinazione della pena, nonché in ordine alle statuizioni civili relative al capo A1), limitatamente all'altezza delle palazzine, e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Genova;
annulla senza rinvio le restanti statuizioni civili;
rigetta nel resto il ricorso di OS OS.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 1999