Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/11/1999, n. 14631
CASS
Sentenza 3 novembre 1999

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La Corte di cassazione può procedere alla corretta qualificazione del fatto anche se questo venga ricompreso in una fattispecie astratta più grave di quella contestata, nel caso in cui, per effetto della concessione delle attenuanti generiche, il reato sia comunque estinto per prescrizione, dovendo ritenersi che tale statuizione non costituisca "reformatio in pejus" della decisione impugnata. (Nella specie il fatto contestato come abuso di ufficio è stato diversamente qualificato come corruzione).

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto da un terzo, anche se prossimo congiunto di imputato deceduto, avverso la sentenza che dichiari non doversi procedere per la morte di quest'ultimo. Se è vero che il decesso dell'imputato nel corso del procedimento non impedisce - a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. - la pronuncia nel merito se dagli atti risulti evidente che il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, quando la morte sia stata già dichiarata, nessun rimedio può essere processualmente proposto da terzi. Ciò, sulla scorta della previsione dell'art. 568, comma terzo, secondo cui il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/11/1999, n. 14631
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14631
    Data del deposito : 3 novembre 1999

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