Sentenza 14 dicembre 2006
Massime • 1
La rinuncia alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, prevista nell'esclusivo interesse dell'indagato in stato di custodia cautelare e preordinata alla rapida definizione del giudizio in correlazione con la tutela della libertà personale, può essere anche tacita, quando possa essere desunta da condotte ed iniziative implicitamente significative della volontà dell'indagato di rinunciare alla sospensione dei detti termini. (Fattispecie in cui il difensore di fiducia dell'indagato, sottoposto a custodia cautelare in carcere, nel corso dell'udienza camerale dinanzi al Tribunale, costituito ex art. 309 cod. proc. pen., aveva svolto le proprie difese a sostegno della richiesta di riesame senza sollevare eccezioni di sorta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/12/2006, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 14/12/2006
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 3815
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 034193/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) D'IO AG N. IL 04/06/1969;
avverso ORDINANZA del 02/07/2006 TRIB. LIBERTÀ di SALERNO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. PALOMBARINI G., il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza del 2.8.2006, il Tribunale di Salerno, costituito a norma dell'art. 309 c.p.p., respingeva la richiesta di riesame proposta nell'interesse di D'OF GO avverso il provvedimento in data 22.7.2006 con cui il GIP presso lo stesso Tribunale aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui all'art. 337 c.p., oltre che per quello di tentato omicidio, così diversamente qualificato il delitto di lesioni gravissime ritenuto dal GIP.
Il difensore dell'indagato proponeva ricorso per cassazione denunciando la nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 240 bis disp. att. c.p.p., per la ragione che il procedimento di riesame si era svolto nel periodo feriale senza che l'indagato o il suo difensore avessero rinunciato alla sospensione dei termini feriali. Il ricorso non ha fondamento.
Nella giurisprudenza di questa Corte è stato precisato che la deroga alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale è prevista nell'interesse esclusivo dell'indagato (o dell'imputato) che si trovi in stato di custodia cautelare ed è preordinata alla rapida definizione del giudizio, in correlazione con la tutela della libertà personale, con la conseguenza che spetta all'indagato ed al suo difensore il diritto di rinunciare alla sospensione dei termini e consentire al giudice di procedere anche durante il periodo feriale;
detta rinuncia può essere anche tacita quando possa essere desunta da condotte ed iniziative implicitamente significative della volontà dell'indagato di rinunciare alla sospensione dei termini (Cass., Sez. 5^, 1 luglio 2002, Dimitrijevic). Orbene, tenuto conto che nell'esame della censura di violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto e, ai fini dell'accertamento dell'"error in procedendo", può accedere all'esame diretto dei relativi atti processuali (Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2002, Arrivoli, e Sez. Un., 31 ottobre 2001, Policastro), va rilevato che dal verbale dell'udienza camerale risulta che l'indagato era assistito dal difensore di fiducia, che, senza sollevare eccezioni, ha svolto le proprie difese a sostegno della richiesta di riesame. Pertanto, poiché la condotta del difensore deve essere interpretata quale rinuncia tacita ed inequivoca, per facta concludentia, alla sospensione dei termini feriali, resta preclusa la doglianza relativa alla nullità del procedimento e il ricorso deve essere rigettato, con le conseguenti statuizioni in ordine alle spese. La cancelleria dovrà provvedere all'adempimento prescritto dall'art.94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2007