Cass. pen., sez. I, sentenza 14/12/2006, n. 493
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Sentenza 14 dicembre 2006

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La rinuncia alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, prevista nell'esclusivo interesse dell'indagato in stato di custodia cautelare e preordinata alla rapida definizione del giudizio in correlazione con la tutela della libertà personale, può essere anche tacita, quando possa essere desunta da condotte ed iniziative implicitamente significative della volontà dell'indagato di rinunciare alla sospensione dei detti termini. (Fattispecie in cui il difensore di fiducia dell'indagato, sottoposto a custodia cautelare in carcere, nel corso dell'udienza camerale dinanzi al Tribunale, costituito ex art. 309 cod. proc. pen., aveva svolto le proprie difese a sostegno della richiesta di riesame senza sollevare eccezioni di sorta).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 14/12/2006, n. 493
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 493
    Data del deposito : 14 dicembre 2006

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