Sentenza 28 gennaio 2008
Massime • 1
La rinuncia alla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale è un atto specifico d'impulso processuale, rimesso alla determinazione della parte, che richiede una manifestazione espressa ed inequivoca della volontà di rinunciare. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che aveva considerato la mera presentazione dell'istanza di riesame durante il periodo feriale come "rinuncia per fatti concludenti" ad avvalersi della sospensione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/01/2008, n. 8419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8419 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 28/01/2008
Dott. LANZA Luigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 273
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 34297/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA TA, nato il [...];
avverso l'ordinanza 31 agosto 2007 del Tribunale per il riesame di Milano che ha confermato l'ordinanza 16 agosto 2007 del G.I.P. presso il Tribunale di Como, il quale ha rinnovato (ex art. 27 c.p.p.) la misura cautelare in carcere del 13 agosto 2007 del G.I.P. del Tribunale di Varese, con riferimento alla violazione del D.P.R. n.309 del 1990, art. 73, comma 1, contestata in concorso con CA
RI e MO GI;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Lanza Luigi. Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Di Casola Carlo che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
FATTO E DIRITTO
Con un primo motivo di impugnazione la ricorrente difesa deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), per inosservanza di norme processuali in relazione alla L. n. 742 del 1969, art. 2 in tema di sospensione dei termini di in periodo feriale. Il ricorrente si duole del fatto che, avendo presentata istanza di riesame ex art. 309 c.p.p., il 24 agosto 2007, senza espressa dichiarazione di rinuncia alla sospensione feriale, il Tribunale di Milano ha invece ritenuto che la presentazione della detta istanza in periodo feriale comportasse espressione tacita di volontà di non avvalersi di detta sospensione.
Il Tribunale del riesame ha ciò ritenuto sulla base di un risalente orientamento giurisprudenziale (rv. 216424, Cass. Penale sez. 1, sentenza 1753 del 2000, imputato Mele) che ha appunto stabilito che la volontà di rinuncia alla sospensione possa essere desunta dalla mera richiesta di riesame.
Il ricorrente, richiamata altra diversa giurisprudenza di questa Corte, conclude per declaratoria di inefficacia dell'ordinanza a sensi dell'ultimo cpv. dell'art. 309 c.p.p. ed in subordine per l'annullamento con rinvio per nuova deliberazione. Il motivo è fondato e va provveduto all'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, giusta richiesta anche del Procuratore generale.
Invero, considerato che il procedimento in esame non riguarda reati di criminalità organizzata (in relazione ai quali, a norma della L. n. 742 del 1969, art. 2, comma 2, la sospensione feriale dei termini processuali non opera), la rinuncia alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale - come la Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. Pen. sez. 2, 28 gennaio 2004, La Torre, RV 228561;
sez. 4, sentenza. 28110 del 23 maggio - 16 luglio 2007, Rv. 237053, Pres. Campanato, est. Bricchetti, imputato Zunino) - è un atto specifico d'impulso processuale, rimesso alla determinazione della parte, il quale richiede una manifestazione espressa ed inequivoca della volontà di rinunciare.
Tale orientamento è da condividere tenuto conto:
a) che la legge citata, art. 2, comma 1, prevede che, nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, la sospensione dei termini procedurali nel periodo feriale non operi qualora essi o i loro difensori vi rinunzino;
b) che tale possibilità, prevista nell'esclusivo interesse dell'indagato (o imputato), trova fondamento nell'esigenza di evitare una sospensione del procedimento che potrebbe impedirne la rapida definizione;
c) che si tratta peraltro di norma, la quale, costituendo eccezione alla regola, non può operare (in virtù dell'art. 14 disp. gen.) oltre i casi e i tempi in essa considerati e va interpretata in modo restrittivo.
Non è quindi corretto l'argomentare del Tribunale del riesame di Milano che ha considerato la mera presentazione della domanda di riesame, in costanza di sospensione feriale dei termini processuali, come "rinuncia per fatti concludenti" ad avvalersi della sospensione feriale predetta, in quanto il risultato di rinuncia alla sospensione dei termini processuali può derivare soltanto da un atto specifico d'impulso processuale, il quale esige una manifestazione espressa ed inequivoca della volontà di rinunciare.
Il provvedimento impugnato va quindi annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale per il riesame di Milano, in diversa composizione. Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti ex art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Milano per nuovo esame.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2008