Sentenza 27 giugno 2012
Massime • 1
Ai fini della sospensione dei termini di durata della custodia cautelare nel giudizio di appello, la particolare complessità di quest'ultimo può essere desunta dall'elevato numero degli imputati - nella specie, 68 -, dal notevolissimo numero, dalla gravità e dalla complessità delle imputazioni e delle questioni sollevate dagli appellanti, indipendentemente da un provvedimento di rinnovazione dell'istruttoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/06/2012, n. 29395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29395 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 27/06/2012
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - N. 1326
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PRESTIPINO Antonio - rel. Consigliere - N. 49181/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NT LE N. IL 07/03/1976;
2) NO SO N. IL 15/06/1965;
avverso l'ordinanza n. 5945/2011 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 10/10/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO PRESTIPINO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Gialanella Antonio che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;
Udito il difensore avv. Camillo Ierace che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza del 10.10.2011, il Tribunale della Libertà di Napoli rigettava l'istanza di riesame proposta da NT LE e IN ON avverso l'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare emessa nei confronti dalla Corte di Appello di Napoli nel corso del procedimento a carico dei predetti e di numerosi altri imputati per varie ipotesi di reato, tra cui il delitto di associazione per delinquere;
Ricorre il difensore, rilevando il vizio di violazione di legge e l'illogicità della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla ritenuta sussistenza dei presupposti della sospensione. Il ricorrente cita, a sostegno delle proprie deduzioni, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 628 del 18/12/2009, Mennetta, secondo cui ai fini della sospensione dei termini di durata della custodia cautelare per particolare complessità del dibattimento di appello, la gravità dei fatti e la necessità di studio del materiale probatorio, già formato in primo grado, non possono costituire motivi per ritenere complesso il dibattimento. Peraltro, il provvedimento di sospensione sarebbe contraddittorio rispetto alla mancata trattazione del procedimento di appello nel periodo feriale.
Il ricorso è infondato.
Ed invero, nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha considerato non solo la gravità dei fatti e la quantità delle questioni sollevate con i gravami, ma anche il considerevole numero degli imputati (68), fattore di indubbio rilievo ai fini delle valutazioni del caso.(cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2669 del 10/01/2005, Favasuli, dove la precisazione che ai fini della sospensione dei termini di durata della custodia cautelare nel giudizio di appello, la valutazione sulla particolare complessità dei dibattimento non ha come presupposto necessario la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Nella specie la corte di legittimità ritenne corretta la valutazione del giudice dell'impugnazione che aveva disposto la sospensione dei termini prima ancora dell'apertura del dibattimento, desumendo la particolare complessità di quest'ultimo dall'elevato numero degli imputati, dal numero e dalla gravità delle imputazioni e delle questioni sollevate dagli appellanti, indipendentemente da un provvedimento di rinnovazione dell'istruttoria), unitamente al notevolissimo numero e alla complessità delle imputazioni, tutti fattori che lasciano prevedere tempi di discussione particolarmente lunghi, come si legge esplicitamente nell'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare emessa dalla Corte di Appello. In altre parole, il dato "quantitativo" si impone nella specie come elemento di valutazione decisivo e sufficiente, dando ragione della conclusioni del provvedimento impugnato. Non è pertinente poi il rilievo formulato dalla difesa nel corso della discussione orale, circa la non computabilità dei giorni di udienza ai fini del calcolo dei termini di custodia cautelare di fase (art. 297 c.p.p., comma 4), perché la sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 304 c.p.p., comma 2, opera più ampiamente "per il tempo" in cui sono tenute le udienze, talché non è rilevabile sotto questo profilo la pretesa superfluità del provvedimento di sospensione. Quanto alla mancata deroga alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, va rilevato che la possibilità di celebrare il dibattimento nel suddetto periodo, è prevista nell'interesse esclusivo dell'indagato (o dell'imputato) che si trovi in stato di custodia cautelare ed è preordinata alla rapida definizione del giudizio, in correlazione con la tutela della libertà personale, con la conseguenza che spetta all'indagato ed al suo difensore il diritto di rinunciare alla sospensione dei termini, diritto che nella specie non risulta esercitato;
in difetto, non è consentito al giudice di procedere anche durante il periodo feriale (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 32363 del 01/07/2002). Nelle valutazioni del caso non si può ovviamente prescindere dalla concretezza della specifica situazione processuale, ma nel caso in esame l'ultima udienza pre-feriale fu tenuta, come ricorda lo stesso ricorrente, il 14.7.2011, cioè in prossimità dell'inizio del periodo di sospensione dei termini processuali, con la conseguente prevedibilità di un rinvio oltre la sua scadenza, ciò che tanto più avrebbe dovuto indurre i difensori o gli imputati ad "anticipare" la decisione di rinvio con la richiesta di trattazione del procedimento anche in periodo feriale. Nemmeno la difesa deduce poi che nel caso di specie operassero le condizioni per la deroga d'ufficio alla sospensione dei termini processuali ai sensi della L.7 ottobre 1969, n. 742, art. 2, comma 3.
Alla stregua delle precedenti considerazioni il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2012