Sentenza 1 dicembre 2009
Massime • 1
È nulla l'ordinanza emessa in periodo feriale dal Tribunale sulla richiesta di riesame senza la preventiva rinuncia espressa dell'indagato o del suo difensore alla sospensione dei termini processuali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/12/2009, n. 49607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49607 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 01/12/2009
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1534
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 34874/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PM presso il Tribunale dei Minorenni di Trieste;
Avverso Ordinanza del Tribunale dei Minorenni di Trieste, in data 18/08/09;
emessa nei confronti di:
A.K.V., nato l'(OMISSIS);
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENTILE Mario;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per Annullamento con rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Trieste, sezione per i minorenni, con ordinanza emessa il 18/08/09 - provvedendo sulla richiesta di riesame avanzata nell'interesse di A.K.V. avverso l'ordinanza del Tribunale di Trieste in data 31/07/09, con la quale era stata disposta la misura cautelare della permanenza in casa nei confronti del citato A.K.V., indagato in ordine ai reati di cui agli artt. 609 octies e 609 bis c.p. - accoglieva il gravame e revocava la custodia cautelare.
Il PM presso il Tribunale per i minorenni di Trieste proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e). In particolare il PM ricorrente esponeva:
1. che l'ordinanza impugnata era stata emessa durante il periodo di sospensione feriale dei termini processuali senza che vi fosse stata rinuncia espressa dell'indagato o del suo difensore;
con conseguente nullità dell'ordinanza medesima;
2. che la decisione impugnata non era congruamente motivata quanto alla revoca della disposta misura cautelare. Trattavasi di ordinanza fondata su motivazione insufficiente, carente, illogica e contraddittoria, con la quale non risultavano valutati riscontri processuali rilevanti e determinanti ai fini della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza;
3. che erano stati utilizzati illegittimamente atti assunti dalla difesa dell'indagato ex art. 391 bis c.p.p. senza che fossero stati verbalizzati in modo esplicito gli avvertimenti prescritti dalla citata norma (art. 391 bis c.p.p.). Tanto dedotto, il PM ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Il PG della Cassazione, nell'udienza in Camera di Consiglio dell'01/12/09, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del PM è fondato.
In particolare va accolta l'eccezione preliminare attinente alla nullità dell'ordinanza de qua perché emessa in periodo feriale senza che ne ricorressero i prescritti presupposti di diritto. Risulta, invero, che il Tribunale dei minorenni di Trieste ha provveduto con ordinanza emessa il 18/08/09, a seguito di richiesta di riesame avanzata dalla difesa dell'indagato, senza rinuncia espressa del medesimo o del difensore alla sospensione feriale dei termini processuali, con conseguente nullità dell'ordinanza medesima. Al riguardo va ribadito in diritto che la rinuncia alla sospensione dei termini durante il periodo feriale è un atto specifico di impulso processuale, rimesso alla determinazione della parte, che richiede una manifestazione espressa ed inequivoca della volontà di rinunciare (Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. 6^ Sent n. 8419 del 29/01/09, rv 239315; Cass. Sez. 2^ del 28/01/04, rv 228561; Cass. Sez. 4^ Sent. n. 28110 del 16/07/07, rv 237053). L'accoglimento dell'eccezione preliminare preclude l'esame delle ulteriori censure dedotte nel ricorso.
Va annullata, pertanto, senza rinvio l'ordinanza emessa dal Tribunale dei Minorenni di Trieste in data 18/08/09, con trasmissione degli atti a detto ufficio giudiziario per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale per i Minorenni di Trieste. Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2009