Sentenza 13 novembre 2002
Massime • 1
La deroga alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale è prevista nell'interesse dell'imputato che si trovi in stato di custodia cautelare ed è preordinata alla rapida definizione del giudizio, con la conseguenza che spetta all'imputato e al suo difensore il diritto di rinunciare alla sospensione dei termini e consentire lo svolgimento del processo anche durante il periodo feriale. Tuttavia non è necessario che la rinuncia sia espressa in quanto può essere desunta da condotte o iniziative implicitamente significative della volontà di rinunciare alla sospensione dei detti termini. (Nella specie la Corte ha ritenuto che la richiesta di patteggiamento avanzata da un imputato, all'esito della convalida dell'arresto e nel conseguente giudizio direttissimo, fosse significativa della sua volontà di rinunciare alla sospensione dei termini).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/11/2002, n. 40951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40951 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni S. - Presidente - del 13/11/2002
1. Dott. OLIVIERI Renato - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DE GRAZIA Benito R. - Consigliere - N. 1295
3. Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 021375/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DU SA (ALIAS...) N. IL 10/05/1974;
avverso SENTENZA del 02/09/2000 TRIBUNALE di AVEZZANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHILIBERTI ALFONSO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. F. M. IACOVIELLO che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 4.10.2000 AR US impugnava la sentenza emessa con il rito di cui all'art. 444 c.p.p. con la quale gli era stata applicata, sull'accordo delle parti, la pena di mesi otto di reclusione e lire 600.000 di multa per il reato di tentato furto aggravato. Lamenta il ricorrente la violazione dell'art. 606, lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 240 bis disp. att. c.p.p., sostenendo che, non avendo il p.m., nel chiedere la convalida dell'arresto, richiesto l'emissione di alcuna misura cautelare, egli doveva considerarsi libero a tutti gli effetti, e dunque in applicazione dell'art. 240 bis citato, non poteva consentire alla celebrazione del processo a suo carico, essendo indisponibile il diritto di difesa, tanto che neanche la richiesta di patteggiamento da lui avanzata sarebbe idonea a sanare la nullità.
Osserva la corte che la prima doglianza, relativa alla pretesa acquisizione dello status libertatis, è palesemente infondata. Ed infatti è giurisprudenza pacifica che in tema di giudizio direttissimo, il giudice monocratico, e prima il pretore, dopo aver sentito l'arrestato, deve limitarsi a provvedere sulla convalida dell'arresto ai sensi degli art. 391 e 558 c.p.p. (prima 566 c.p.p.), procrastinando l'adozione delle misure cautelari all'esito del contestuale giudizio direttissimo, con la sentenza di condanna, o all'adozione di autonomo provvedimento, nell'esercizio del potere di cui all'art. 279 c.p.p. e con le condizioni disposte dagli artt. 273, 274 e 280. Detta convalida è funzionalmente diretta alla celebrazione del giudizio direttissimo e legittima la procrastinazione dello status detentionis dell'imputato fino alla emanazione del successivo provvedimento coercitivo che può essere emesso in ogni fase o grado del processo e anche durante la pendenza del ricorso per Cassazione. L'inserimento del procedimento di applicazione della pena nell'ambito del giudizio direttissimo legittimamente già instaurato, non sposta i termini del problema, dovendo il giudice provvedere sullo status libertatis al termine del procedimento, o con la sentenza o con autonoma ordinanza. (Cassazione penale Sezioni Unite, 1.10.1991, Simioli, e, da ultimo, sez. 6^, 8 marzo 2000, n. 1156, Bondielli). Quanto alla seconda doglianza, essa è del pari destituita di fondamento. Vero è che sussiste una nullità di ordine generale, prevista dall'art. 180 c.p.p., nell'ipotesi in cui un'udienza sia tenuta in periodo feriale senza che vi sia stata rinuncia alla sospensione dei termini, ovvero senza che sia stato notificato (ove necessario) provvedimento dichiarativo dell'urgenza del processo (Cassazione penale, sez. 2^, 11 febbraio 1999, n. 742, Banco de Sabadell, Cass. pen. 2000, 1032. Cassazione penale, sez. 3^, 6 novembre 1996, n. 3735, Amuzu, Giust. pen. 1998, 3^, 186), anche se in talune decisioni si è ritenuto che la celebrazione del dibattimento nel periodo feriale, ancorché non consentita dalla legge, determina una nullità soltanto quando il processo si sia svolto senza l'intervento dell'imputato e del suo difensore (Cassazione penale, sez. 1^, 14 dicembre 1989, Lo Giudice, Cass. pen.1991, 1^, 1817), ma va precisato che in tali evenienze non ricorre nullità allorché l'imputato e il suo difensore siano comparsi senza nulla osservare (cfr. sentenza n. 3735 cit). Ma vi è di più: la deroga alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale per l'imputato che si trovi in stato di custodia cautelare è prevista in funzione della superiore esigenza di una rapida definizione del giudizio, in correlazione con la tutela della sua libertà personale, sicché non rileva il fatto che la rinunzia alla sospensione non sia "espressa", essendo sufficiente che egli abbia assunto condotte o iniziative implicitamente significative della sua volontà di rinunciare, com'è nel caso in cui egli avanzi richiesta di patteggiamento della pena (cfr. in tal senso Cassazione penale, sez. 5^, 24 aprile 1993, D'Agnelli). In relazione poi specificamente al rito direttissimo, va detto che, per le sue peculiari caratteristiche, esso può aver luogo in periodo feriale anche in difetto di rinuncia alla sospensione dei termini ai sensi dell'art. 2 l. n. 742 del 1969 (Cassazione penale, sez. 1^, 21 novembre 1989, Calderaro): le sue forme e le sue cadenze, quando si tratti di giudizio direttissimo tipico, cioè susseguente a contestuale convalida, comportano infatti l'inoperatività rispetto ad esso dell'istituto della sospensione dei termini. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna alle spese di giudizio ed al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1000, che si stima congrua.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2002