Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/11/2002, n. 40951
CASS
Sentenza 13 novembre 2002

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La deroga alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale è prevista nell'interesse dell'imputato che si trovi in stato di custodia cautelare ed è preordinata alla rapida definizione del giudizio, con la conseguenza che spetta all'imputato e al suo difensore il diritto di rinunciare alla sospensione dei termini e consentire lo svolgimento del processo anche durante il periodo feriale. Tuttavia non è necessario che la rinuncia sia espressa in quanto può essere desunta da condotte o iniziative implicitamente significative della volontà di rinunciare alla sospensione dei detti termini. (Nella specie la Corte ha ritenuto che la richiesta di patteggiamento avanzata da un imputato, all'esito della convalida dell'arresto e nel conseguente giudizio direttissimo, fosse significativa della sua volontà di rinunciare alla sospensione dei termini).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/11/2002, n. 40951
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40951
    Data del deposito : 13 novembre 2002

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