Cass. pen., sez. II, sentenza 12/07/2013, n. 44625
CASS
Sentenza 12 luglio 2013

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Massime1

Il giudizio di complessità del dibattimento, ex art. 304 comma secondo cod. proc. pen. - che legittima la sospensione dei termini di custodia cautelare - ha necessariamente carattere prognostico e, pertanto, deve essere formulato in ragione dell'attività da compiere e non già con riguardo all'attività espletata ed esaurita. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso avesse rilevanza la circostanza che il dibattimento, nella specie di appello, si possa concludere in sole due udienze).

Commentario1

  • 1Il giudizio di complessità, che può legittimare la sospensione dei termini di custodia cautelare, deve avere carattere prognostico e deve essere basato su fatti…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 novembre 2015

    Nota a Cass. pen., sez. V, sentenza ud. 23 giugno 2015 (dep. 6 luglio 2015), n. 28663, Pres. F. Ippolito, Giud. estens. G. De Amicis. Nella sentenza n. 28663 emessa dalla Cassazione, sez. V, in data 23 giugno 2015[1], è stato asserito il principio di diritto secondo il quale: «il giudizio di complessità ex art. 304 c.p.p., comma 2, – che legittima la sospensione dei termini di custodia cautelare – ha carattere prognostico, dovendo essere formulato non con riguardo all'attività espletata ed esaurita, bensì in ragione dell'attività da compiere, sulla base di un accertamento fattuale insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato». Nel caso di specie, la difesa si doleva, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 12/07/2013, n. 44625
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44625
Data del deposito : 12 luglio 2013

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