Sentenza 12 luglio 2013
Massime • 1
Il giudizio di complessità del dibattimento, ex art. 304 comma secondo cod. proc. pen. - che legittima la sospensione dei termini di custodia cautelare - ha necessariamente carattere prognostico e, pertanto, deve essere formulato in ragione dell'attività da compiere e non già con riguardo all'attività espletata ed esaurita. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso avesse rilevanza la circostanza che il dibattimento, nella specie di appello, si possa concludere in sole due udienze).
Commentario • 1
- 1. Il giudizio di complessità, che può legittimare la sospensione dei termini di custodia cautelare, deve avere carattere prognostico e deve essere basato su fatti…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 novembre 2015
Nota a Cass. pen., sez. V, sentenza ud. 23 giugno 2015 (dep. 6 luglio 2015), n. 28663, Pres. F. Ippolito, Giud. estens. G. De Amicis. Nella sentenza n. 28663 emessa dalla Cassazione, sez. V, in data 23 giugno 2015[1], è stato asserito il principio di diritto secondo il quale: «il giudizio di complessità ex art. 304 c.p.p., comma 2, – che legittima la sospensione dei termini di custodia cautelare – ha carattere prognostico, dovendo essere formulato non con riguardo all'attività espletata ed esaurita, bensì in ragione dell'attività da compiere, sulla base di un accertamento fattuale insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato». Nel caso di specie, la difesa si doleva, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/07/2013, n. 44625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44625 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 12/07/2013
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 1696
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - rel. Consigliere - N. 40412/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL AR N. IL 22/11/1989;
avverso l'ordinanza n. 246/2012 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA, del 16/06/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, nella persona del Dr. Delehaye Enrico, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
Udito il difensore avv. Pappalardo Salvatore che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, e l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
OSSERVA
Con ordinanza del 9.2.2012, la Corte d'Appello di Catania dispose nei confronti di LO AR la sospensione dei termini delle misure cautelari applicate.
Avverso tale provvedimento l'indagato propose appello, e il Tribunale del Riesame di Catania, con ordinanza del 16.6.2012, confermava il provvedimento, rilevando che LO risponde unitamente ad altri imputati del reato di associazione a delinquere di tipo mafioso, di sei estorsione aggravate e continuate, che i reati rientrano tra quelli indicati dall'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a, che il dibattimento appare complesso per il numero degli imputati (quindici) per il numero e diversità di capi di imputazione, nonché per le numerose questioni sollevate dai difensori negli atti d'appello. Ricorre per cassazione il difensore dell'indagato deducendo la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) in relazione all'art. 304 c.p.p. e art. 13 Cost. per inosservanza di norma processuale e mancanza e/o illogicità della motivazione. L'ordinanza impugnata si è limitata a richiamare il provvedimento oggetto di impugnazione, e ha erroneamente applicato le norme processuali di cui all'art. 304 c.p.p., commi 2 e 3 e art. 13 Cost., ritenendo che nel caso devoluto alla sua cognizione il giudice a quo avesse correttamente accolto la richiesta di sospensione dei termini, non sussistendone le condizioni essendosi il giudizio di primo grado svolto con il rito abbreviato, non avendo gli appellanti richiesto la rinnovazione del dibattimento, ed essendosi infatti concluso il giudizio d'appello dopo due sole udienze.
Chiede pertanto l'annullamento dell'ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, e va pertanto rigettato.
La sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, disciplinata dall'art. 304 c.p.p., comma 2 è adottata su richiesta del pubblico ministero a seguito dell'accertata verifica della duplice condizione, costituita dal tipo di accusa formulata, relativa ai reati indicati dall'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a e dalla particolare complessità del dibattimento. I reati di cui al procedimento in questione sono indicati dall'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a e - contrariamente a quanto sostenuto in ricorso - il provvedimento di sospensione può essere adottato in ogni momento in cui se ne ravvisi la necessità (v.Cass.Sez. 2, sent.n. 191/1997, Rv.207838), sulla scorta di fatti concreti e specifici relativi alla situazione processuale quale emerge dalla valutazione degli atti processuali a disposizione del giudice (v.Cass.Sez. 1, sent. n. 1192/1996, Rv.204522), e che ben può essere desunta dall'elevato numero di imputati, dal numero e dalla gravità delle imputazioni e delle questioni sollevate dai difensori, e ciò indipendentemente da un provvedimento di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in grado d'appello (v.Cass.Sez. 2, sent.n. 29395/2012 Rv.253327). A fronte poi di una motivazione ampia e puntuale dell'ordinanza impugnata, la doglianza si sostanzia in una mera valutazione "ex post", mentre la definizione di complessità del dibattimento indicata dall'art. 304 c.p.p., comma 2 è chiaramente valutazione assunta "ex ante" in previsione di un futuro accadimento, la complessità del processo che può determinarne la durata anomala (v. Cass. Sez. 5, sent.n. 1284/1995, Rv.201764). Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal citato art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 luglio 2013. Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2013