Sentenza 23 maggio 2007
Massime • 2
Ai fini del ripristino della misura coercitiva della custodia cautelare divenuta inefficace per omesso interrogatorio nei termini di legge, l'art. 302 cod. proc. pen. esige unicamente che il titolo originario caducato non sia più operante al momento dell'interrogatorio, non richiedendosi che quest'ultimo avvenga con l'indagato libero, cioé dopo una liberazione di fatto dell'interessato. (Nella fattispecie, dichiarata inefficace l'originaria misura per omesso interrogatorio, era stato contestualmente disposto dal Pubblico Ministero provvedimento di fermo ed il giudice, dopo avere interrogato l'indagato e non convalidato il fermo, aveva adottato la nuova misura coercitiva; la Corte ha precisato che la caducazione dell'originario titolo non poteva ritenersi esclusa per effetto dell'intervenuto fermo, fondato su presupposti del tutto propri e non proveniente dal giudice).
La rinuncia alla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale è un atto specifico d'impulso processuale, rimesso alla determinazione della parte, che richiede una manifestazione espressa ed inequivoca della volontà di rinunciare. (Nella specie la Corte ha rigettato il ricorso con cui si assumeva che la presentazione della domanda di riesame avrebbe dovuto essere interpretata come volontà del difensore di non avvalersi della detta sospensione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/05/2007, n. 28110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28110 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 23/05/2007
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 971
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 1957/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di:
NO LU, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza pronunciata in data 22 settembre 2006 dal Tribunale del riesame di Sassari;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
sentite le conclusioni presentate dal Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. IANNELLI Mario, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Sassari confermava l'ordinanza con la quale, in data 3 agosto 2006, il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva disposto la custodia cautelare in carcere di LU NO perché indiziato, in concorso con LA KO, di avere, in Porto Torres l'8 luglio 2006, illegalmente detenuto e trasportato 1,6 chilogrammi di cocaina.
Il Tribunale reputava infondate le questioni processuali sollevate dalla difesa dell'indagato e confermava la sussistenza sia dei gravi indizi di colpevolezza, sia delle esigenze cautelari di cui all'art.274 c.p.p., lett. c).
1.1. La difesa di LU NO aveva, anzitutto, sostenuto che, dopo la dichiarata perdita di efficacia della custodia cautelare in carcere per non avere il giudice proceduto all'interrogatorio entro il termine previsto dall'art. 294 c.p.p., la misura era stata nuovamente disposta dal giudice su richiesta del pubblico ministero, senza che l'indagato fosse stato effettivamente rimesso in libertà e si fosse, pertanto, trovato "a piede libero" al momento del nuovo interrogatorio.
In altre parole, la liberazione era stata soltanto "formale". In particolare, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari, con ordinanza del 10 luglio 2006, aveva convalidato l'arresto in flagranza ed applicato l'anzidetta misura coercitiva. Il 14 luglio aveva però dichiarato l'inefficacia della custodia a norma dell'art. 302 c.p.p. e contestualmente emanato nuova ordinanza custodiale.
Detta ultima ordinanza era stata annullata dal Tribunale del riesame il 31 luglio proprio per l'inosservanza della menzionata disposizione.
Purtuttavia, lo stesso giorno il pubblico ministero aveva disposto il fermo di NO e di KO ed il Giudice per le indagini preliminari, con ordinanza del 3 agosto, pur non accogliendo la richiesta di convalida, aveva di nuovo applicato la custodia cautelare in carcere. Ciò premesso, il Tribunale affermava di condividere l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini del ripristino della misura, l'art. 302 c.p.p. non esige che il previo interrogatorio avvenga a piede libero (cioè a seguito di effettiva scarcerazione dell'indagato), ma soltanto che il titolo caducato non sia più operante, neppure di fatto, al momento dell'interrogatorio stesso e che il giudice, prima dell'emissione della nuova misura cautelare, possa valutare l'eventuale difesa preventiva dell'interessato. Tra l'altro - osservava il Tribunale - il fermo disposto dal pubblico ministero era stato eseguito quando NO si trovava in situazione di libertà all'esterno della casa circondariale di Sassari.
1.2. La difesa di NO aveva, inoltre, sostenuto che la misura avesse perso efficacia a norma dell'art. 309 c.p.p., commi 5, 9 e 10. Aveva sostenuto, in particolare, che la presentazione della domanda di riesame in data 4 settembre 2006 avrebbe dovuto essere interpretata come volontà del difensore di non avvalersi della sospensione feriale dei termini processuali.
La decisione del Tribunale avrebbe, pertanto, dovuto intervenire entro il 19 settembre 2006.
Replicava il Tribunale che anche in tal caso era da condividersi l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale la rinuncia è un atto specifico d'impulso processuale rimesso alla determinazione della parte e che richiede comunque una manifestazione espressa ed inequivoca della volontà di rinunciare.
1.3. Con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza il Tribunale ne confermava la sussistenza, osservando che, proprio al fine di eludere i controlli, KO e NO, una volta giunti a Porto Torres, provenienti da Genova, dopo avere viaggiato a bordo della medesima motonave TIRRENIA, erano sbarcati separatamente per poi ricongiungersi nei pressi della stazione ferroviaria, dove il KO era salito a bordo di un furgone sul quale già si trovava NO. Il veicolo si era, quindi, mosso in direzione della periferia ed era poi stato bloccato dai militari della Guardia di Finanza che avevano rinvenuto a bordo dell'automezzo la droga.
1.4. In relazione alle esigenze cautelari, il Tribunale condivideva le considerazioni in ordine alla gravità del fatto, essenzialmente desumibile dal considerevole quantitativo di cocaina trasportata. La circostanza era dimostrativa della consistenza del commercio gestito dai due, che risultavano avere già fatto insieme due viaggi in Sardegna nel maggio del 2006.
2. Avverso l'anzidetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione LU NO per mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento.
2.1. Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 302 c.p.p.. Il Tribunale avrebbe giustificato illegittimamente il fermo eseguito senza che NO fosse stato interrogato a piede libero.
2.2. Con il secondo motivo del ricorso il difensore ribadisce la già sviluppata eccezione di inefficacia della misura (v. supra 1.2), aggiungendo che, a norma della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 2, comma 2, la sospensione feriale dei termini processuali non opera nei procedimenti per i reati di criminalità organizzata, fra i quali vanno annoverati i delitti in materia di stupefacenti, aggravati dalla circostanza di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80, comma 2. 2.3. Con il terzo motivo il difensore sostiene che l'ordinanza impugnata sarebbe mancante di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato. In ogni caso, erroneamente il Tribunale avrebbe equiparato la mera presenza alla partecipazione concorsuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso non merita accoglimento.
3.1. Il primo motivo del ricorso è infondato.
L'art. 302 c.p.p. prevede che la custodia cautelare perda immediatamente efficacia se il giudice non procede all'interrogatorio entro il termine previsto dall'art. 294 c.p.p.. È, tuttavia, possibile che "dopo la liberazione" la misura sia, ricorrendone i presupposti, nuovamente disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, previo interrogatorio. La lettera dell'art. 302 c.p.p. depone nel senso che l'adozione della nuova ordinanza cautelare debba essere preceduta dalla dichiarazione di inefficacia della misura antecedente, dalla "liberazione" e dall'interrogatorio della persona.
Con una recente decisione (Cass. 4^ 23 luglio 2004, n. 32203, Ejili, RV 228966), questa Corte ha, tuttavia, affermato che la disposizione in esame esige soltanto che il titolo caducato non sia più operante, neppure di fatto, al momento dell'interrogatorio e che il giudice, prima dell'emissione della nuova misura cautelare, possa valutare l'eventuale difesa preventiva dell'interessato.
Ritiene questo Collegio che l'affermazione sia da condividere. Il riferimento dell'art. 302 c.p.p. alla "liberazione" ed al "previo interrogatorio" va interpretato nel senso che un nuovo trattamento cautelare per il fatto contestato deve necessariamente essere preceduto dall'eliminazione del provvedimento originario quale titolo restrittivo e dall'interrogatorio, strumento di difesa dell'indagato e di verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti l'adozione di una misura coercitiva.
A maggior ragione è, dunque, legittima la restrizione derivante da altro titolo, come il provvedimento di fermo (che, del resto, ha presupposti propri;
richiede in particolare la sussistenza di un fondato pericolo di fuga, che potrebbe non essere compreso tra le esigenze cautelari riconosciute esistenti con il provvedimento iniziale del giudice), non proveniente dal giudice e dunque non qualificabile come indebita rinnovazione di quello antecedente, divenuto inefficace.
È corretto, dunque, ritenere che non è necessario che il "previo interrogatorio" avvenga a piede libero, cioè dopo una liberazione di fatto dell'interessato, essendo sufficiente che il titolo caducato non sia più operante nel momento dell'interrogatorio. Ove dunque tale interrogatorio preceda il provvedimento di convalida del fermo interposto dal pubblico ministero a seguito dell'ordine di liberazione riferito alla prima ordinanza, la misura cautelare può essere legittimamente adottata anche se non consegue ad una effettiva liberazione (che, tra l'altro - è comunque opportuno ricordarlo - si è verificata nel caso di specie).
3.2. Il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Premesso che il procedimento in esame non risulta avere ad oggetto reati di criminalità organizzata (in relazione ai quali, a norma della L. n. 742 del 1969, art. 2, comma 2, la sospensione feriale dei termini processuali non opera), la rinuncia alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale - come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. 2^ 28 gennaio 2004, La Torre, RV 228561) - è un atto specifico d'impulso processuale rimesso alla determinazione della parte che richiede una manifestazione espressa ed inequivoca della volontà di rinunciare.
Ritiene il Collegio che detto orientamento sia da condividere. L'art. 2, legge citata, comma 1 prevede che, nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, la sospensione dei termini procedurali nel periodo feriale non operi qualora essi o i loro difensori facciano rinunzino.
Detta possibilità è prevista nell'esclusivo interesse dell'indagato (o imputato) e trova la sua ragion d'essere nell'esigenza di evitare una sospensione del procedimento che potrebbe comprometterne la rapida definizione.
La norma, tuttavia, costituendo eccezione alla regola, non può operare - in virtù dell'art. 14 disp. gen. - oltre i casi e i tempi in essa considerati e va, inoltre, interpretata in modo restrittivo.
3.3. Il terzo motivo del ricorso è manifestamente infondato. L'ordinanza impugnata è, invero - come sopra si è visto (v. 1.3.) ampiamente e logicamente motivata con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza.
Va, d'altra parte, rammentato che il controllo dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi medesimi.
Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all'attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto.
Questa Corte Suprema ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate. Alla luce di tali principi, condivisi e fatti propri da questa Corte, deve riconoscersi la infondatezza della censura di mancanza di motivazione mossa dal ricorrente contro l'ordinanza impugnata che si sviluppa secondo linee coerenti e con organici passaggi argomentativi. A questo si aggiunga che i motivi dedotti non sono specifici in quanto limitati alla sola enunciazione, peraltro del tutto sommaria, della doglianza, senza alcuna esposizione delle ragioni di diritto per le quali il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi diversamente.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
Va disposto, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'istituto penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'istituto penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2007