Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/05/2007, n. 28110
CASS
Sentenza 23 maggio 2007

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Ai fini del ripristino della misura coercitiva della custodia cautelare divenuta inefficace per omesso interrogatorio nei termini di legge, l'art. 302 cod. proc. pen. esige unicamente che il titolo originario caducato non sia più operante al momento dell'interrogatorio, non richiedendosi che quest'ultimo avvenga con l'indagato libero, cioé dopo una liberazione di fatto dell'interessato. (Nella fattispecie, dichiarata inefficace l'originaria misura per omesso interrogatorio, era stato contestualmente disposto dal Pubblico Ministero provvedimento di fermo ed il giudice, dopo avere interrogato l'indagato e non convalidato il fermo, aveva adottato la nuova misura coercitiva; la Corte ha precisato che la caducazione dell'originario titolo non poteva ritenersi esclusa per effetto dell'intervenuto fermo, fondato su presupposti del tutto propri e non proveniente dal giudice).

La rinuncia alla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale è un atto specifico d'impulso processuale, rimesso alla determinazione della parte, che richiede una manifestazione espressa ed inequivoca della volontà di rinunciare. (Nella specie la Corte ha rigettato il ricorso con cui si assumeva che la presentazione della domanda di riesame avrebbe dovuto essere interpretata come volontà del difensore di non avvalersi della detta sospensione).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/05/2007, n. 28110
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28110
    Data del deposito : 23 maggio 2007

    Testo completo