TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/04/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7630/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Marisa MANTELLO, presso il cui studio in Bologna, via Garibaldi, n. 1 è elettivamente domiciliato e
nata a [...] il 1° gennaio 1974 (C.F.: , CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa in giudizio dagli Avv. Francesca CAMELE e Laura MARTINI, presso studio delle quali in Bologna, via Rolandino, n. 2 è elettivamente domiciliata
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: cessazione effetti civili del matrimonio
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 3 aprile 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, si rinuncia all'impugnazione”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domande congiunte e cumulative di separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 14 giugno 2024. I coniugi hanno contratto matrimonio in Bologna il 28 dicembre 2008. Dall'unione sono nati il 20 marzo 2006, , il 7 luglio 2008, e , il 21 Per_1 Per_2 Per_3 marzo 2012. Dopo che le parti hanno depositato note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di comparizione del 3 settembre, il 4 settembre 2024 è stata pronunciata sentenza di separazione e con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e per la trattazione della domanda di divorzio.
pagina 1 di 4 La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è divenuta procedibile, stante il passaggio in giudicato della predetta sentenza di separazione e la decorrenza del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni. All'udienza del 3 aprile 2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, come pure le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo a far tempo dal deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 3 giugno 2024 e sono quindi decorsi i termini di cui all'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c.. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole. Il P.M. è intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nato Parte_1
a Bologna il 10 febbraio 1967, e nata a [...] il 1° gennaio 1974, unitisi in CP_1 matrimonio a Bologna il 28 dicembre 2008, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna al n. 372, P. 2, S. A, anno 2008; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) affida e a entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_2 Per_3 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa;
le parti si impegnano a cooperare per l'equilibrata crescita psico-fisica dei figli in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
2) colloca i minori presso la madre nella casa familiare, sita a Bologna in via Alfredo Barbacci n. 5, che unitamente ai mobili, arredi e pertinenze assegna alla medesima, anche nell'interesse dei figli con la stessa convivente;
3) dispone -salvi diversi accordi tra i genitori e tenuto conto degli impegni degli stessi e della prole- e trascorreranno con il padre: Per_2 Per_3
- il weekend a settimane alterne da venerdì all'uscita di scuola alla mattina del lunedì successivo, quando verranno accompagnati a scuola (o presso l'abitazione della madre) con pernottamento presso il padre;
- un giorno infrasettimanale (salvi diversi accordi il martedì) dall'uscita di scuola sino alla mattina successiva, con obbligo di accompagnamento all'istituto scolastico o a casa della madre;
4) sancisce quanto ai periodi festivi che i minori:
pagina 2 di 4 - nelle vacanze natalizie stiano ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre (compreso) con un genitore o dal 31 dicembre al 7 gennaio (compreso) con l'altro genitore;
- nelle ferie pasquali stiano ad anni alterni dalla mattina del Venerdì Santo fino alla sera di Pasqua con un genitore, e dal Lunedì dell'Angelo fino alla sera del mercoledì seguente con l'altro genitore;
- in estate, a decorrere dal 2025, ciascun genitore terrà con sé i figli almeno due settimane e, comunque, fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, alle date da concordare entro il 15 del mese di maggio di ogni anno, tenendo conto dei periodi di campi scout e/o campi della parrocchia e/o campi sportivi che i figli vorranno frequentare;
5) prevede che il signor ontribuisca al mantenimento ordinario di Parte_1 Per_1 Per_2
e con il versamento mensile -da effettuarsi entro il 5 di ogni mese a decorrere dal Per_3 mese di agosto 2024 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora IBAN: [...]- della somma complessiva di 900,00 CP_1 euro (300,00 per ciascuno), da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat a partire dal 1° luglio 2025; tra le spese in questione sono comprese quelle per il soddisfacimento delle esigenze ordinarie (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 6) dispone che le parti sostengano, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie affrontate nell'interesse della prole, individuate sulla base del Protocollo siglato il 9 agosto 2017 per i Tribunale di Bologna, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo- culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e- mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà
pagina 3 di 4 presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) prende atto che le parti dichiarano di essere autosufficienti, rinunciando quindi ad ogni richiesta di mantenimento periodico, nonché di aver regolato tra loro ogni altro rapporto;
8) prende atto che i ricorrenti si concedono reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o della carta d'identità valida per l'espatrio e autorizzano il rinnovo e/o il rilascio dei medesimi documenti per e , impegnandosi a prestare il relativo assenso ove necessario. Per_2 Per_3
D) Nulla sulle spese. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 9 aprile 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Marisa MANTELLO, presso il cui studio in Bologna, via Garibaldi, n. 1 è elettivamente domiciliato e
nata a [...] il 1° gennaio 1974 (C.F.: , CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa in giudizio dagli Avv. Francesca CAMELE e Laura MARTINI, presso studio delle quali in Bologna, via Rolandino, n. 2 è elettivamente domiciliata
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: cessazione effetti civili del matrimonio
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 3 aprile 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, si rinuncia all'impugnazione”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domande congiunte e cumulative di separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 14 giugno 2024. I coniugi hanno contratto matrimonio in Bologna il 28 dicembre 2008. Dall'unione sono nati il 20 marzo 2006, , il 7 luglio 2008, e , il 21 Per_1 Per_2 Per_3 marzo 2012. Dopo che le parti hanno depositato note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di comparizione del 3 settembre, il 4 settembre 2024 è stata pronunciata sentenza di separazione e con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e per la trattazione della domanda di divorzio.
pagina 1 di 4 La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è divenuta procedibile, stante il passaggio in giudicato della predetta sentenza di separazione e la decorrenza del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni. All'udienza del 3 aprile 2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, come pure le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo a far tempo dal deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 3 giugno 2024 e sono quindi decorsi i termini di cui all'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c.. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole. Il P.M. è intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nato Parte_1
a Bologna il 10 febbraio 1967, e nata a [...] il 1° gennaio 1974, unitisi in CP_1 matrimonio a Bologna il 28 dicembre 2008, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna al n. 372, P. 2, S. A, anno 2008; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) affida e a entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_2 Per_3 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa;
le parti si impegnano a cooperare per l'equilibrata crescita psico-fisica dei figli in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
2) colloca i minori presso la madre nella casa familiare, sita a Bologna in via Alfredo Barbacci n. 5, che unitamente ai mobili, arredi e pertinenze assegna alla medesima, anche nell'interesse dei figli con la stessa convivente;
3) dispone -salvi diversi accordi tra i genitori e tenuto conto degli impegni degli stessi e della prole- e trascorreranno con il padre: Per_2 Per_3
- il weekend a settimane alterne da venerdì all'uscita di scuola alla mattina del lunedì successivo, quando verranno accompagnati a scuola (o presso l'abitazione della madre) con pernottamento presso il padre;
- un giorno infrasettimanale (salvi diversi accordi il martedì) dall'uscita di scuola sino alla mattina successiva, con obbligo di accompagnamento all'istituto scolastico o a casa della madre;
4) sancisce quanto ai periodi festivi che i minori:
pagina 2 di 4 - nelle vacanze natalizie stiano ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre (compreso) con un genitore o dal 31 dicembre al 7 gennaio (compreso) con l'altro genitore;
- nelle ferie pasquali stiano ad anni alterni dalla mattina del Venerdì Santo fino alla sera di Pasqua con un genitore, e dal Lunedì dell'Angelo fino alla sera del mercoledì seguente con l'altro genitore;
- in estate, a decorrere dal 2025, ciascun genitore terrà con sé i figli almeno due settimane e, comunque, fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, alle date da concordare entro il 15 del mese di maggio di ogni anno, tenendo conto dei periodi di campi scout e/o campi della parrocchia e/o campi sportivi che i figli vorranno frequentare;
5) prevede che il signor ontribuisca al mantenimento ordinario di Parte_1 Per_1 Per_2
e con il versamento mensile -da effettuarsi entro il 5 di ogni mese a decorrere dal Per_3 mese di agosto 2024 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora IBAN: [...]- della somma complessiva di 900,00 CP_1 euro (300,00 per ciascuno), da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat a partire dal 1° luglio 2025; tra le spese in questione sono comprese quelle per il soddisfacimento delle esigenze ordinarie (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 6) dispone che le parti sostengano, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie affrontate nell'interesse della prole, individuate sulla base del Protocollo siglato il 9 agosto 2017 per i Tribunale di Bologna, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo- culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e- mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà
pagina 3 di 4 presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) prende atto che le parti dichiarano di essere autosufficienti, rinunciando quindi ad ogni richiesta di mantenimento periodico, nonché di aver regolato tra loro ogni altro rapporto;
8) prende atto che i ricorrenti si concedono reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o della carta d'identità valida per l'espatrio e autorizzano il rinnovo e/o il rilascio dei medesimi documenti per e , impegnandosi a prestare il relativo assenso ove necessario. Per_2 Per_3
D) Nulla sulle spese. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 9 aprile 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4