Sentenza 3 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 03/04/2023, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/04/2023
N. 00193/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00011/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11 del 2023, proposto da
OU YA, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Peluso, Francesco Peluso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
del diniego di accesso agli atti ed L. n. 241/1990 afferente alle “Contravvenzioni al Codice della Strada” elevate dalla Prefettura di Bologna N. 1) Polstrada Fov: SCV/0002373466 del 24.6.2011 T:CM011MG- notif. 27.2.2012; N. 2) Polstrada Fov: SCV/0002374442 del 24.6.2011 T:CM011MG – notif. 27.2.2012; N. 3) Polstrada Fov: SCV/0002390593 del 30.6.2011 T:CM011MG – notif. 27.2.2012; N. 4) Polstrada Fov: SCV/0002540859 del 20.9.2011 T:CM011MG – notif. 6.3.2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 il dott. Gianluca Di Vita;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’istante premette di aver avanzato domanda di accesso alla documentazione posseduta dalla Prefettura di Bologna riferita a contravvenzioni al Codice della Strada nel periodo 2011 – 2012 (ivi comprese le relate di notifica) che hanno generato presso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate Riscossione la cartella di pagamento 093 2013 0000628961 000.
Con ricorso notificato il 9.1.2023 e depositato in pari data contesta l’illegittimità del silenzio - rigetto serbato ex art. 25, comma 4, della L. n. 241/1990 dalla intimata amministrazione sulla richiesta di accesso avanzata in data 28.11.2022 e, in punto di diritto, deduce la violazione degli artt. 22 e seguenti della L. n. 241/1990, violazione dei principi fondamentali di imparzialità e trasparenza dell’attività amministrativa.
Conclude con le richieste di accoglimento del ricorso e di conseguente condanna della Prefettura di Bologna all’ostensione dei documenti richiesti, con condanna al pagamento delle spese processuali con distrazione al procuratore antistatario.
L’amministrazione si è costituita per resistere al gravame proposto ex adverso.
Alla camera di consiglio del 22.3.2023 la causa è passata in decisione.
Il ricorso è fondato.
Il deducente vanta un evidente interesse diretto, attuale e concreto alla conoscenza della documentazione richiesta con riferimento agli atti sottostanti alla cartella sopraindicata che lo riguarda direttamente (cfr. certificazione in atti recante situazione debitoria presso l’Agenzia Entrate Riscossione) e ciò al fine di poter disporre di tutti gli elementi conoscitivi necessari ad accertare la correttezza delle pretese creditorie avanzate nei suoi confronti e avere gli elementi utili a valutare le possibili iniziative a tutela dei propri interessi.
Il gravame, pertanto, va accolto e, per l’effetto, va ordinato all’amministrazione convenuta di esibire la documentazione richiesta entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza o, se anteriore, dalla relativa notifica.
La regolazione delle spese di giudizio segue la soccombenza, nella misura indicata in dispositivo, con distrazione al procuratore antistatario di parte ricorrente che ha avanzato rituale richiesta in calce all’atto introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna - Bologna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, con distrazione al procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Andrea Migliozzi, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore
Marco Rinaldi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Di Vita | Andrea Migliozzi |
IL SEGRETARIO