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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 16/12/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1281/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 16.12.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 1281/2024 promossa da: (c.f. ), elettivamente domiciliato in Milano, Parte_1 C.F._1 viale Piave n. 17, presso lo studio dell'Avv. CAPPELLI ILARIA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ); Controparte_1 P.IVA_1
- convenuto contumace
OGGETTO: Prestazione: assegno nucleo familiare il Difensore della parte, come sopra costituita, così
CONCLUDEVA
PER IL RICORRENTE Parte_1
A. accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall' , CP_2 consistente nell'aver negato al ricorrente, per il periodo dal 23.8.2020 al 28.2.2022, l'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) di cui all'art. 2 D.L. 69/1988 (convertito in Legge 153/1988) in relazione al nucleo familiare composto dalla moglie e dalle due figlie minori residenti all'estero, come invece consentito ai lavoratori italiani;
B. al fine di rimuovere gli effetti della predetta discriminazione, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'ANF per il periodo 23.8.2020 al 28.2.2022, computando nel nucleo familiare la moglie e le figlie minori residenti in [...], secondo le medesime modalità e i medesimi requisiti che l' applica ai lavoratori CP_2 con cittadinanza italiana aventi familiari all'estero; C. condannare l' a pagare al ricorrente la somma di € 2.928,50 o la diversa somma CP_2
(anche maggiore) che risulterà dovuta per il periodo dal 23.8.2020 al 28.2.2022, a titolo
1 di ANF o, in subordine, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per l'accertata discriminazione. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario 15% ex DM 55/2014, da distrarsi in favore della procuratrice antistataria.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.12.2024, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Richiamato il disposto dell'art. 2, d.l. n. 69/1988 e la normativa regolamentare in tema di assegno al nucleo familiare, oggi abrogata, riferiva di essere stato titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato dal 20.7.2020 al 17.6.2022 e che, dal 18.6.2022, era titolare di permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti. Allegava di aver lavorato in Italia, con vari contratti, dal 2018 e dal 3.3.2020, senza soluzione di continuità (doc. 1 ric.), senza percepire gli ANF per la moglie
[...]
e le figlie e residenti in [...]fino a poco CP_3 Persona_1 Persona_2 tempo prima del deposito del ricorso. Il 20.3.2023, egli aveva presentato all' la domanda di autorizzazione ANF CP_2
(doc. 4 ric.), successivamente integrata, su richiesta dell' , con i dati della moglie CP_2
(docc. 4a-5a ric.). Egli aveva, quindi, presentato domande di pagamento degli ANF (doc. 6 ric.), dal 23.8.2020 al 30.6.2021 e dal 1.7.2021 al 28.2.2022. Accedendo al sito MyINPS, aveva appreso del rigetto delle stesse, in quanto il permesso di soggiorno di lungo periodo decorreva dal 2022. Evidenziava, tuttavia, che in precedenza, egli era stato titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Le domande di pagamento erano state respinte per “nucleo non autorizzato”. Allegava di aver provveduto alla trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile e che i familiari non percepivano alcun reddito in Senegal ed erano da lui mantenuti, come da certificazione consolare che produceva (doc. 10 ric.). Il ricorso amministrativo interposto (doc. 12 ric.) era rimasto senza risposta. Richiamava la normativa in materia di ANF e la giurisprudenza europea e nazionale, che aveva ritenuto discriminatoria l'esclusione dei familiari residenti all'estero, dei richiedenti che non fossero cittadini italiani. Osservava che l' aveva accesso diretto alle informazioni relative ai titoli di CP_2 soggiorno degli stranieri e che egli aveva prodotto documentazione sufficiente a dimostrare il possesso dei requisiti per la prestazione. Contestava, comunque, la disparità di trattamento tra i cittadini stranieri, a cui era richiesta copiosa documentazione e quelli italiani, per cui era sufficiente l'autocertificazione. Quantificava la propria pretesa, come da conteggio contenuto nel ricorso, in complessivi euro 2.928,50. Argomentava, infine, sulla legittimazione passiva dell' . CP_2
2 L' non si costituiva e previa verifica della regolare notificazione del ricorso e CP_2 del decreto di fissazione dell'udienza, veniva dichiarato contumace.
All'udienza odierna, udite le conclusioni della parte costituita, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso è fondato e va accolto. Il ricorrente agisce per ottenere dall' la corresponsione degli ANF, per il CP_2 periodo dal 23.8.2020 al 28.2.2022. Non vi è, ormai, alcun dubbio circa il diritto dei cittadini stranieri cd. lungosoggiornanti e titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato a ottenere gli ANF.
A norma dell'art. 2 comma 6 del D.L. 691/1988 (convertito in L. 153/1988) "Il nucleo familiare é composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (....)". Il successivo comma 6 bis del medesimo art. 2 stabilisce che "Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiamo la residenza nel territorio della Repubblica, salva che dallo Stato di cui lo straniero é cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stato stipulata convezione internazionale in materia di trattamento di famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità è effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri". Risulta dunque evidente che il regime dell'assegno di cui sopra, per quanto riguarda i familiari residenti all'estero, é diverso per gli italiani e per gli stranieri (appartenenti, o meno, agli Stati membri dell'UE) ed é meno favorevole per questi ultimi, i quali, a differenza dei primi, non possono percepire l'assegno nel caso in cui il loro familiare, benché rientrante tra quelli di cui all'art. 2 comma 6 cit., risieda all'estero. Tale disparità di trattamento non è compatibile con le norme europee che, per alcune categorie di stranieri, impongono, invece, la parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro. Sul punto, si richiamano integralmente, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le argomentazioni svolte dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 67 del 2022, che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6- bis, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, sollevata con sentenza della Corte di cassazione, sez. lav., 08/04/2021, n.9379. In particolare, la Corte costituzionale ha evidenziato l'irrilevanza della questione di legittimità costituzionale, posto che la
3 normativa nazionale deve essere direttamente disapplicata dal Giudice adito nella parte in cui esclude il diritto alla parità di trattamento del lavoratore titolare di un permesso unico di soggiorno e di lavoro i cui familiari risiedono non già nel territorio italiano, bensì in un paese terzo. 2. Il ricorrente ha prodotto certificazione consolare (docc.
9-10 ric.) del matrimonio con del fatto che da esso sono nate le figlie e Controparte_4 Persona_3 Persona_4
nonché dell'impossidenza degli stessi e della mancata percezione di prestazioni
[...] simili nel Paese di provenienza. Tale documentazione è stata integrata nel corso dell'odierna udienza, con riferimento ai redditi dell'anno 2019. Né risultano, dagli atti, di ragioni di contrasto con l'ordine pubblico italiano, quale sarebbe, per esempio, un matrimonio concretamente poligamico, che non risulta nel caso di specie, poiché, al di là della teorica opzione per la poligamia, il ricorrente non ha fatto valere matrimoni con coniugi diversi. La documentazione prodotta appare, quindi, idonea ad attestare la composizione del nucleo familiare e l'assenza di redditi nel Paese d'origine. 3. Quanto ai titoli di soggiorno, il ricorrente ha prodotto, sub doc. 1, i permessi di soggiorno per lavoro subordinato dal 20.7.2020 al 18.2.2022 e dal 18.1.2022 al 18.2.2024, sicché non vi sono dubbi sull'applicabilità al caso di specie dei principi ricavabili dalla giurisprudenza sopra citata. 4. Il conteggio dell'importo dovuto appare conforme alla legge e alle tabelle, che parimenti sono state prodotte in giudizio (doc. 17 ric.) e pertanto deve essere recepito.
Spettano, pertanto, euro 2.928,50, oltre agli interessi legali da portare in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, l. n. 30.12.1991, n. 412, dal 121° giorno dalla data di presentazione della domanda al saldo 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (euro 2.928,50), della sua natura documentale e della serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 1.100, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Va disposta la distrazione in favore del Difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) accoglie il ricorso e condanna l' a corrispondere a CP_2 Parte_1
l'importo di euro 2.928,50, a titolo di ANF spettanti dal 23.8.2020 al 28.2.2022, oltre interessi legali, nei limiti di cui in motivazione;
2) condanna l' alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di CP_2 [...] liquidate in complessivi euro 1.100, oltre a rimborso spese forfettario 15% Pt_1
4 e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Ilaria Cappelli. Così deciso il 16.12.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 16.12.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 1281/2024 promossa da: (c.f. ), elettivamente domiciliato in Milano, Parte_1 C.F._1 viale Piave n. 17, presso lo studio dell'Avv. CAPPELLI ILARIA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ); Controparte_1 P.IVA_1
- convenuto contumace
OGGETTO: Prestazione: assegno nucleo familiare il Difensore della parte, come sopra costituita, così
CONCLUDEVA
PER IL RICORRENTE Parte_1
A. accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall' , CP_2 consistente nell'aver negato al ricorrente, per il periodo dal 23.8.2020 al 28.2.2022, l'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) di cui all'art. 2 D.L. 69/1988 (convertito in Legge 153/1988) in relazione al nucleo familiare composto dalla moglie e dalle due figlie minori residenti all'estero, come invece consentito ai lavoratori italiani;
B. al fine di rimuovere gli effetti della predetta discriminazione, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'ANF per il periodo 23.8.2020 al 28.2.2022, computando nel nucleo familiare la moglie e le figlie minori residenti in [...], secondo le medesime modalità e i medesimi requisiti che l' applica ai lavoratori CP_2 con cittadinanza italiana aventi familiari all'estero; C. condannare l' a pagare al ricorrente la somma di € 2.928,50 o la diversa somma CP_2
(anche maggiore) che risulterà dovuta per il periodo dal 23.8.2020 al 28.2.2022, a titolo
1 di ANF o, in subordine, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per l'accertata discriminazione. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario 15% ex DM 55/2014, da distrarsi in favore della procuratrice antistataria.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.12.2024, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Richiamato il disposto dell'art. 2, d.l. n. 69/1988 e la normativa regolamentare in tema di assegno al nucleo familiare, oggi abrogata, riferiva di essere stato titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato dal 20.7.2020 al 17.6.2022 e che, dal 18.6.2022, era titolare di permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti. Allegava di aver lavorato in Italia, con vari contratti, dal 2018 e dal 3.3.2020, senza soluzione di continuità (doc. 1 ric.), senza percepire gli ANF per la moglie
[...]
e le figlie e residenti in [...]fino a poco CP_3 Persona_1 Persona_2 tempo prima del deposito del ricorso. Il 20.3.2023, egli aveva presentato all' la domanda di autorizzazione ANF CP_2
(doc. 4 ric.), successivamente integrata, su richiesta dell' , con i dati della moglie CP_2
(docc. 4a-5a ric.). Egli aveva, quindi, presentato domande di pagamento degli ANF (doc. 6 ric.), dal 23.8.2020 al 30.6.2021 e dal 1.7.2021 al 28.2.2022. Accedendo al sito MyINPS, aveva appreso del rigetto delle stesse, in quanto il permesso di soggiorno di lungo periodo decorreva dal 2022. Evidenziava, tuttavia, che in precedenza, egli era stato titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Le domande di pagamento erano state respinte per “nucleo non autorizzato”. Allegava di aver provveduto alla trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile e che i familiari non percepivano alcun reddito in Senegal ed erano da lui mantenuti, come da certificazione consolare che produceva (doc. 10 ric.). Il ricorso amministrativo interposto (doc. 12 ric.) era rimasto senza risposta. Richiamava la normativa in materia di ANF e la giurisprudenza europea e nazionale, che aveva ritenuto discriminatoria l'esclusione dei familiari residenti all'estero, dei richiedenti che non fossero cittadini italiani. Osservava che l' aveva accesso diretto alle informazioni relative ai titoli di CP_2 soggiorno degli stranieri e che egli aveva prodotto documentazione sufficiente a dimostrare il possesso dei requisiti per la prestazione. Contestava, comunque, la disparità di trattamento tra i cittadini stranieri, a cui era richiesta copiosa documentazione e quelli italiani, per cui era sufficiente l'autocertificazione. Quantificava la propria pretesa, come da conteggio contenuto nel ricorso, in complessivi euro 2.928,50. Argomentava, infine, sulla legittimazione passiva dell' . CP_2
2 L' non si costituiva e previa verifica della regolare notificazione del ricorso e CP_2 del decreto di fissazione dell'udienza, veniva dichiarato contumace.
All'udienza odierna, udite le conclusioni della parte costituita, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso è fondato e va accolto. Il ricorrente agisce per ottenere dall' la corresponsione degli ANF, per il CP_2 periodo dal 23.8.2020 al 28.2.2022. Non vi è, ormai, alcun dubbio circa il diritto dei cittadini stranieri cd. lungosoggiornanti e titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato a ottenere gli ANF.
A norma dell'art. 2 comma 6 del D.L. 691/1988 (convertito in L. 153/1988) "Il nucleo familiare é composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (....)". Il successivo comma 6 bis del medesimo art. 2 stabilisce che "Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiamo la residenza nel territorio della Repubblica, salva che dallo Stato di cui lo straniero é cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stato stipulata convezione internazionale in materia di trattamento di famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità è effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri". Risulta dunque evidente che il regime dell'assegno di cui sopra, per quanto riguarda i familiari residenti all'estero, é diverso per gli italiani e per gli stranieri (appartenenti, o meno, agli Stati membri dell'UE) ed é meno favorevole per questi ultimi, i quali, a differenza dei primi, non possono percepire l'assegno nel caso in cui il loro familiare, benché rientrante tra quelli di cui all'art. 2 comma 6 cit., risieda all'estero. Tale disparità di trattamento non è compatibile con le norme europee che, per alcune categorie di stranieri, impongono, invece, la parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro. Sul punto, si richiamano integralmente, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le argomentazioni svolte dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 67 del 2022, che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6- bis, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, sollevata con sentenza della Corte di cassazione, sez. lav., 08/04/2021, n.9379. In particolare, la Corte costituzionale ha evidenziato l'irrilevanza della questione di legittimità costituzionale, posto che la
3 normativa nazionale deve essere direttamente disapplicata dal Giudice adito nella parte in cui esclude il diritto alla parità di trattamento del lavoratore titolare di un permesso unico di soggiorno e di lavoro i cui familiari risiedono non già nel territorio italiano, bensì in un paese terzo. 2. Il ricorrente ha prodotto certificazione consolare (docc.
9-10 ric.) del matrimonio con del fatto che da esso sono nate le figlie e Controparte_4 Persona_3 Persona_4
nonché dell'impossidenza degli stessi e della mancata percezione di prestazioni
[...] simili nel Paese di provenienza. Tale documentazione è stata integrata nel corso dell'odierna udienza, con riferimento ai redditi dell'anno 2019. Né risultano, dagli atti, di ragioni di contrasto con l'ordine pubblico italiano, quale sarebbe, per esempio, un matrimonio concretamente poligamico, che non risulta nel caso di specie, poiché, al di là della teorica opzione per la poligamia, il ricorrente non ha fatto valere matrimoni con coniugi diversi. La documentazione prodotta appare, quindi, idonea ad attestare la composizione del nucleo familiare e l'assenza di redditi nel Paese d'origine. 3. Quanto ai titoli di soggiorno, il ricorrente ha prodotto, sub doc. 1, i permessi di soggiorno per lavoro subordinato dal 20.7.2020 al 18.2.2022 e dal 18.1.2022 al 18.2.2024, sicché non vi sono dubbi sull'applicabilità al caso di specie dei principi ricavabili dalla giurisprudenza sopra citata. 4. Il conteggio dell'importo dovuto appare conforme alla legge e alle tabelle, che parimenti sono state prodotte in giudizio (doc. 17 ric.) e pertanto deve essere recepito.
Spettano, pertanto, euro 2.928,50, oltre agli interessi legali da portare in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, l. n. 30.12.1991, n. 412, dal 121° giorno dalla data di presentazione della domanda al saldo 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (euro 2.928,50), della sua natura documentale e della serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 1.100, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Va disposta la distrazione in favore del Difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) accoglie il ricorso e condanna l' a corrispondere a CP_2 Parte_1
l'importo di euro 2.928,50, a titolo di ANF spettanti dal 23.8.2020 al 28.2.2022, oltre interessi legali, nei limiti di cui in motivazione;
2) condanna l' alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di CP_2 [...] liquidate in complessivi euro 1.100, oltre a rimborso spese forfettario 15% Pt_1
4 e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Ilaria Cappelli. Così deciso il 16.12.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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