Decreto cautelare 1 luglio 2021
Ordinanza cautelare 16 luglio 2021
Ordinanza collegiale 17 dicembre 2021
Sentenza 14 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 18 gennaio 2023
Rigetto
Sentenza 22 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto cautelare 01/07/2021, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/07/2021
N. 00667/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 667 del 2021, proposto da
AM MI, rappresentata e difesa dall'avvocato Eugenio Lequaglie, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cerro Veronese, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia, anche con misura monocratica
a) dell'ordinanza dirigenziale n. 2 del 12 maggio 2021, notificata in data 11 giugno 2021, con la quale il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Cerro Veronese (VR) ingiungeva alla ricorrente, in qualità di comproprietaria dell'area sita in Via Padre Stanislao Carcereri, presso il civico n. 3, distinta catastalmente al foglio n. 3, particelle n. 1225 subb. 1, 2, 3 e 4, e n. 1226, subb. 1, 2 e 3, di dare luogo allo sgombero ed alla rimozione dall'area in questione di ogni genere di oggetto/impedimento, al fine di ripristinarne l'uso pubblico;
b) di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di misure cautelari monocratiche, proposta ai sensi dell'articolo 56 cod. proc. amm., con cui la ricorrente chiede la sospensione dell’impugnata ordinanza di sgombero;
Rilevato, in particolare, che l’estrema gravità e urgenza è prospettata in relazione alla circostanza che il termine assegnato per procedere allo sgombero dell’area scade in una data antecedente alla prima camera di consiglio utile;
Rilevato altresì che il Comune intimato – sentito ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 56 cod. proc. amm. - ha rappresentato che, in relazione all’intervenuto ricorso, non intende dare esecuzione all’ordinanza impugnata prima che sulla domanda cautelare si sia pronunciato il Collegio, con il contraddittorio delle parti;
Ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda;
P.Q.M.
Respinge la domanda di misura cautelare monocratica e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 14 luglio 2021.
Questo decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso il giorno 1 luglio 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO