Sentenza 6 aprile 2004
Massime • 1
La particolare disciplina prevista nell'ipotesi di procedimento in cui un magistrato assuma la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato presuppone l'esercizio effettivo, da parte del magistrato, delle funzioni giudiziarie, avuto riguardo alla ratio della previsione di cui all'art. 11 cod. proc. pen., che è quella di impedire che l'esercizio concreto di quelle funzioni, possa costituire motivo di condizionamento tale da pregiudicare l'imparzialità del giudice territorialmente competente, secondo le norme ordinarie, a conoscere del procedimento; ne deriva che detta efficacia pregiudizievole non può riconnettersi all'ipotesi in cui il magistrato, parte del procedimento, svolga attività di assistente di studio presso sedi istituzionali diverse da quelle di giurisdizione ordinaria (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto inapplicabile la disciplina derogatoria dell'art. 11 cod. proc. pen., in quanto trattavasi di magistrato che svolgeva attività di assistente di studio presso la Corte costituzionale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/04/2004, n. 31721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31721 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IETTI Guido - Presidente - del 06/04/2004
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - N. 594
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 44518/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avv. prof. EP Carboni, in favore di SI EP, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza del 30 giugno 2003 dalla Corte di Appello di Roma. Letto il ricorso e la sentenza impugnata.
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO. Lette le memorie depositate in favore del ricorrente e della parte civile NC CH TI.
Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dr. Vittorio Martuscello che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Sentiti, altresì, l'avv. ZI UC, in difesa della parte civile, che ha chiesto il rigetto del ricorso proposto dall'imputato;
nonché l'avv. EP Carboni che, nell'interesse del IE, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 2 luglio 2002, il Tribunale di Roma dichiarava IE EP colpevole del reato di cui all'art. 614 c.p. (perché si introduceva nel parcheggio condominiale e quindi nelle appartenenze dello stabile sito in via Stringher n. 8, luogo di privata dimora, contro l'espressa volontà di CHt TI NC e di UC ZI, ambedue condomini dello stabile e comunque clandestinamente, ossia scavalcando il cancello chiuso del parcheggio) e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di giorni venti di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale nonché al risarcimento dei danni morali in favore della costituita parte civile, liquidati in euro 1.500, oltre conseguenziali statuizioni.
Pronunciando sul gravame proposto dall'imputato e dal suo difensore, la Corte di Appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, sostituiva la pena detentiva con quella di euro 760 di multa oltre conseguenziali statuizioni in favore della costituita parte civile. Avverso l'anzidetta pronuncia, il difensore dell'imputato propone ora ricorso per Cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia l'inosservanza e l'erronea applicazione della norma processuale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), in relazione all'art. 11 c.p.p., nonché l'incompetenza territoriale.
Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 606 lett. d), mancata assunzione di prova decisiva, in relazione agli artt. 495, comma 2 ed 11 del codice di rito nonché carenza ed illogicità della motivazione sul punto;
violazione dell'art. 192 c.p.p.; travisamento dei fatti;
e violazione di legge penale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e).
In proposito, deduce che, nelle precedenti fasi del giudizio, e già in sede di attività preliminare, aveva sollevato eccezione di incompetenza per territorio della Corte di Appello di Roma, posto che, all'epoca dei fatti, l'avv. UC, parte offesa nel presente procedimento, era magistrato a tutti gli effetti. Contesta, in proposito, che il UC, a quel tempo, non esercitasse funzioni giurisdizionali, siccome addetto alla Corte Costituzionale, sul rilievo che una tale circostanza, tutt'altro che pacifica, era affidata alle sole affermazioni dell'interessato. Ad ogni buon conto, la formulazione letterale dell'art. 11 del codice di rito, nel riferirsi all'esercizio di funzioni nel distretto di una Corte d'Appello, come situazione apprezzabile ai fini dello spostamento della competenza al giudice che ha sede nel capoluogo del distretto della Corte di Appello più vicina, non introduce alcuna distinzione tra magistrati (indagati, imputati o persone offese o danneggiate) che esercitino o meno funzioni giurisdizionali: l'elemento distintivo e rilevante sembra essere solo quello di natura territoriale, nel senso che le stesse funzioni, quali esse siano, devono essere esercitate nell'ambito territoriale circoscritto del distretto di Corte d'Appello, che, secondo le ordinarie regole di competenza, sarebbe competente a giudicare in secondo grado. Si duole, in proposito, che non sia stato acquisito agli atti di causa il certificato del C.S.M, dal quale risultava che il UC aveva fatto parte dell'ordine giudiziario dal 19.3.1983 al 16.3.1999. Entrambe le doglianze sono destituite di fondamento. Lo è la prima, in quanto costituisce ius receptum il principio secondo cui la particolare regola della competenza per territorio, nel caso di procedimento in cui un magistrato assuma la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, ai sensi dell'art. 11 del codice di rito, postula l'esercizio di funzioni giudiziarie. Il presupposto deve ritenersi assolutamente pacifico avuto riguardo alla ratio della speciale disciplina, volta ad impedire che l'esercizio concreto di quelle funzioni, all'epoca dei fatti, possa costituire motivo di condizionamento tale da pregiudicare l'imparzialità del giudice che sarebbe stato territorialmente competente a conoscere di quello stesso procedimento. Tale efficacia pregiudizievole viene riconnessa dal legislatore proprio all'esercizio effettivo di funzioni giurisdizionali, in quanto reputata situazione astrattamente idonea a provocare il menzionato pregiudizio. Una tale valenza negativa non può riconnettersi, invece, allo svolgimento di attività di assistenza e di studio presso sedi istituzionali, pur se di giustizia, diverse però dalle comuni sedi di giurisdizione ordinaria.
Orbene, è emerso in processo, sia pure attraverso le incontestate affermazioni di parte, che, all'epoca dei fatti, il UC era addetto, come assistente di studio, presso la Corte Costituzionale e che non svolgeva, pertanto, funzioni giudiziarie. Circostanza che non è stata mai specificamente contestata dall'imputato, il quale neppure oggi assume che controparte svolgesse, invece, attività giudiziaria presso un qualsiasi ufficio della Corte di Appello di Roma.
Infondata è anche la censura relativa alla mancata acquisizione della richiamata attestazione del C.S.M., assunta a prova decisiva. Ed infatti, correttamente, quell'atto non ha trovato ingresso nel processo, stante la sua palese ininfluenza, giacché, nel caso di specie, non era in questione l'appartenenza del UC all'ordine giudiziario, bensì il concreto ed effettivo disimpegno di funzioni giurisdizionali in ufficio giudiziario ricompreso nel distretto romano.
2. Il secondo motivo denuncia inosservanza di norma processuale stabilita a pena di inammissibilità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) in relazione agli artt. 78, comma primo lett. d) - nonché l'irritualità di costituzione di parte civile. Parte ricorrente, si duole, in particolare che la Corte di Appello abbia rigettato il motivo di censura riguardante il mancato rilievo dell'invalidità dell'atto di costituzione di parte civile, la cui formulazione aveva ingiustamente ritenuto sufficiente ad integrare il presupposto relativo all'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda, di cui all'art. 78, comma 1, lett. d), c.p.p.. La doglianza è destituita di fondamento, posto che la Corte distrettuale ha disatteso la riproposta eccezione sulla base di ineccepibili argomentazioni che richiamano un orientamento interpretativo di questa Corte regolatrice, cui il Collegio aderisce pienamente, reputando che, ai fini della formalità prescritta dalla norma indicata, è sufficiente che l'atto rechi l'esatta indicazione dell'imputato, il numero del procedimento a suo carico nonché l'ufficio giudiziario presso il quale pende il procedimento, tanto più, quando, come nel caso di specie, la linearità e la schematica semplicità dell'addebito (consistente nella mera violazione di area condominiale) ed il rapporto immediato tra i fatti in contestazione e la pretesa azionata, non richiedevano un particolare impegno argomentativo in funzione di un'inequivoca individuazione della causa petendi.
3. Il terzo motivo deduce inosservanza di norme processuali prescritte a pena di inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p., con riferimento agli artt. 187, lett. d) 11, comma 1, 197 bis n. 5 e 192, comma 3, del codice di rito, nonché illogicità della motivazione.
Anche tale ragione di censura è però priva di fondamento, posto che il giudice di appello ha adeguatamente, e correttamente, dato conto della ritenuta infondatezza della questione, rilevando, per un verso, che l'art. 197 c.p.p., nel testo novellato, prevede incompatibilità a testimoniare solo per il difensore che abbia svolto attività di investigazione difensiva e per coloro che hanno formato la documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni assunte ai sensi dell'art. 391-ter, mentre non risultava in atti che il UC avesse svolto nessuna di tali attività, limitandosi a formare atti inerenti al mandato defensionale, come la redazione della querela e la costituzione di parte civile. Per altro verso, non ricorreva neppure l'incompatibilità prevista dall'art. 197, lett. b), posto che, come correttamente osservato dal giudice di appello, il UC era stato sentito non già in qualità di teste, ma di imputato di reato connesso. Per quanto riguarda, poi, la pretesa violazione dell'art. 77 c.p.p., sul riflesso che, nel lasso di tempo, in cui il UC è stato escusso come imputato di reato connesso, la parte civile era rimasta priva di difensore, è sufficiente considerare che di tale pretesa violazione parte ricorrente non avrebbe, comunque, titolo a dolersi. Quanto, poi, all'eccepita inosservanza dell'art. 192, comma terzo, sul riflesso che, ad ogni modo, le dichiarazioni dell'imputato di reato connesso erano rimaste prive di riscontri, è sufficiente osservare che il rilievo, che attinge comunque ad apprezzamento di merito, risulta smentito dall'esame della motivazione della pronuncia impugnata, da cui emerge che il giudice di appello ha proceduto ad una globale valutazione degli atti di causa, apprezzando, sia pure complessivamente, e talora per implicito, l'attendibilità alla luce del pacifico svolgimento della vicenda e degli altri elementi probatori acquisiti in processo (tra i quali anche una dichiarazione confessoria scritta, a firma dell'imputato), nei termini, dunque, di insindacabile valutazione di merito, che non manca neppure di dar conto delle marginali discrepanze esistenti tra le dichiarazioni dello stesso UC e quelle della parte civile.
4. - Il quinto motivo denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) con riferimento agli artt. 516, 521, 530, comma 2, del codice di rito;
insufficienza e contraddittorietà della prova che il fatto sussiste e che costituisce reato nonché illogicità della motivazione.
Il sesto motivo deduce, invece, violazione dello stesso art. 606, comma 1, lett. b) ed e), erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 614 e 392 c.p.. Le censure, che, per evidenti ragioni di economia espositiva, possono essere congiuntamente valutate, sono entrambe destituite di fondamento. In particolare, la prima, che contesta la concludenza e la significatività delle risultanze probatorie utilizzate dal giudice di merito, lambisce anche la sfera dell'inammissibilità, in quanto intesa ad una rilettura delle emergenze processuali, che, come è risaputo, non è praticabile in questa sede di legittimità. Ai fini del presente giudizio, è sufficiente il mero rilievo estrinseco che, con motivazione adeguata ed immune da vizi od errori di sorta, il giudice di merito abbia valutato il compendio probatorio, apprezzando, nella loro capacità dimostrativa, i singoli elementi come parte integrante di una base indiziaria reputata idonea a sostenere una statuizione di colpevolezza. Palesemente infondata, poi, è la censura afferente alla qualificazione giuridica del fatto che, avuto riguardo ai pacifici profili di merito (che volevano il IE scavalcare la recinzione che delimita area di pertinenza condominiale, introdursi abusivamente nella stessa, approssimarsi alla pulsantiera e cercare di comunicare, animosamente, con la parte civile, presso la quale riteneva fosse la figlioletta, nipote della stessa TI, sua ex suocera) integra, con palmare evidenza, gli estremi della fattispecie per la quale il IE è stato condannato. 6. - Con il settimo motivo, parte ricorrente denuncia violazione dell'art. 696, comma 1, lett. c) e d) a cagione della mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'esame dell'imputato che, in primo grado, non era stato escusso nonostante avesse addotto un legittimo impedimento.
La censura va, senz'altro, disattesa. È risaputo, infatti, che la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello costituisce istituto di carattere eccezionale rimesso al prudente apprezzamento del giudice del gravame, insindacabile in sede di legittimità ove risultino indicate le ragioni per le quali non abbia inteso avvalersene o le stesse siano implicitamente desumibili dal tessuto motivazionale. E nel caso di specie, la Corte di merito non si è certamente sottratta all'obbligo motivazionale, illustrando adeguatamente i motivi del diniego, in ragione dell'insindacabile convincimento che fosse possibile decidere allo stato degli atti. Ha pure spiegato, in modo affatto pertinente, perché mai fosse da condividere il diniego dell'esame da parte del primo giudice che aveva disatteso la certificazione sanitaria addotta dell'imputato, sul rilievo che dalla stessa non emergesse una condizione di assoluta impossibilità a presenziare.
7. - Per le ragioni che precedono, il ricorso - globalmente valutato - deve essere rigettato con le conseguenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 aprile 2004. Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2004