Sentenza 17 ottobre 2019
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione dell'espulsione di cui all'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nei confronti di un condannato extracomunitario che vanti legami familiari con un cittadino dell'Unione europea regolarmente soggiornante in Italia (nella specie, coniuge convivente), il giudice di sorveglianza non può limitarsi a verificare che non ricorra una condizione ostativa prevista dall'art. 19 del citato decreto, ma è tenuto ad accertare, in via incidentale, con valutazione discrezionale assoggettata all'ordinario controllo di legittimità, la sussistenza delle rigide condizioni cui l'art. 20 del d.l.gs 6 febbraio 2007, n. 30 di attuazione della Direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004 subordina l'adozione della misura dell'allontanamento del cittadino europeo o del familiare con lui convivente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/10/2019, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2019 |
Testo completo
9 15-2020 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. n. sez.3098/2019 Adriano Iasillo CC 17/10/2019- Palma Talerico Giuseppe Santalucia R.G.N. 20626/2019 Francesco Centofanti Relatore Francesco Aliffi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AD UA BE, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/04/2019 del Tribunale di sorveglianza di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Trento confermava, in sede di opposizione ai sensi dell'art. 16, comma 6, T.U. imm., l'anteriore decreto del locale Magistrato di sorveglianza, che aveva ordinato l'espulsione dallo Stato di UA BE AD a titolo di sanzione alternativa alla detenzione. In replica ad apposita doglianza dell'interessato, il Tribunale negava che nella specie ricorresse la causa ostativa all'espulsione disciplinata dall'art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo T.U., riferibile alla sola convivenza dell'interessato con familiari aventi la cittadinanza italiana, mentre AD allegava solo di essere coniugato, dal 2014, oltre che convivente, con una cittadina di Paese appartenente all'Unione europea (la Bulgaria), ancorché residente stabilmente sul territorio nazionale (e qui regolarmente occupata).
2. Il condannato ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, deducendo l'errata applicazione della citata disposizione di legge, che andrebbe interpretata -in linea con l'art. 3 Cost. e con i principi di uguaglianza e non discriminazione sanciti a livello europeo- in senso estensivo, ossia in guisa da G ricomprendere, tra le cause ostative all'espulsione, il rapporto di coniugio (o di parentela, entro il grado previsto dalla legge) con cittadini appartenenti a qualsiasi Stato membro dell'Unione. Il ricorrente, dopo aver richiamato la direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004, in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini dell'Unione (e loro familiari) nel territorio degli Stati membri, nonché l'art. 8 CEDU, sul diritto al rispetto della vita privata e familiare, eccepisce in via subordinata - - l'illegittimità costituzionale, in relazione a plurimi articoli della Carta repubblicana, dell'art. 19 T.U. imm. il quale fosse inteso in pura esegesi letterale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.
2. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l'espulsione dello straniero non appartenente all'Unione europea, identificato, irregolare, il quale sia stato condannato e si trovi detenuto in esecuzione di pena, anche residua, non superiore a due anni per reati non ostativi, prevista dall'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, e successive modificazioni, ha natura sostanzialmente amministrativa e costituisce una misura alternativa alla detenzione atipica, della quale è obbligatoria l'adozione in presenza delle condizioni fissate dalla legge (Sez. 1, n. 50871 del 25/05/2018, Tello;
Sez. 1, n. 6814 del 09/07/2015, dep. 2016, Nakai;
Sez. 1, n. 45601 del 14/12/2010, dep. 29/12/2010, Turtulli, Rv. 249175-01). A fondamento della disposizione vi è l'esigenza di ridurre la popolazione carceraria. Per tale ragione ne è esclusa l'applicazione a quanti, in relazione alla pena da espiare, si trovino già sottoposti a una misura alternativa in senso proprio, o al regime di arresti domiciliari esecutivi di cui all'art. 656, comma 10, cod. proc. pen.,mentre non è di ostacolo la sola applicazione dei benefici del lavoro esterno e dei permessi premio (Sez. 1, n. 5171 del 29/09/2015, dep. 2016, Meta, Rv. 266218-01; Sez. 1, n. 44143 del 16/02/2016, Ben Fraj Zouhair, Rv. 268290-01). La legge persegue l'obiettivo facendo in modo che fuoriescano dal circuito penitenziario, e siano subito reimpatriati, i condannati comunque non reintegrabili nella comunità nazionale, perché sprovvisti di titolo per rimanervi, già non avviati a percorsi proficui di risocializzazione e per i quali non sussistano prevalenti esigenze umanitare e di tutela della loro persona o delle loro relazioni familiari (Sez. 1, n. 9425 del 18/02/2019, G., Rv. 274885-01). Queste ultime esigenze sono espresse, principalmente, dall'art. 19 T.U. imm., a tal fine espressamente richiamato dal comma 9 del precedente art. 16, le cui ipotesi preclusive non sono però tassative, ma appaiono suscettibili sia d'interpretazione internamente estensiva (Sez. 1, n. 44182 del 27/06/2016, Zagoudi, Rv. 268038-01, che al coniugio parifica la convivenza more uxorio), sia d'integrazione analogica alla luce dell'intero tessuto ordinamentale. L'integrazione può rivelare una matrice sovranazionale come nelle ipotesi della c.d. protezione sussidiaria, spettante, tra l'altro, a fronte di minaccia grave alla vita, derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (Sez. 1, n. 41949 del 04/04/2018, S., Rv. 273973-01) - ovvero essere di fonte costituzionale, avendo questa Corte già statuito che l'espulsione in discorso non possa essere eseguita qualora da ciò derivi un irreparabile pregiudizio per la salute deli'individuo, e sia dunque messo a rischio il diritto garantito dall'art. 32 della Carta (Sez. 1, n. 16383 del 15/03/2019, Mlouki Hamed, Rv. 275245-01; Sez. 1, n. 38041 del 26/05/2017, Makaadi, Rv. 270975- 01; per l'esistenza di limiti ontologici assoluti all'esecuzione dell'espulsione, quand'anche essa assuma i pregnanti connotati della misura di sicurezza, con specifico riferimento al serio pericolo che il destinatario sia sottoposto nel Paese d'origine alla pena di morte, ovvero a trattamento inumani o degradanti, v. anche Sez. 1, n. 49242 del 18/05/2017, Lucky, Rv. 271450-01). 3 3. Con riferimento al primo aspetto, che concerne l'adempimento degli obblighi sovranazionali dello Stato, garantito peraltro da specifiche previsioni costituzionali (art. 117, primo comma, della Carta, e, per gli obblighi di matrice UE, art. 11), viene in specifica considerazione come in ricorso puntualmente dedotto la direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione, e dei loro familiari, di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, recepita nell'ordinamento interno dal lgs. n. 30 del 2007. La direttiva (n. 1 del «Considerando») attua il principio sancito dall'art. 21 T.F.U.E., per cui la cittadinanza dell'Unione conferisce ai suoi titolari il diritto primario e individuale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni stabilite dai Trattati istitutivi e dalle disposizioni adottate in applicazione di essi. Tale diritto presuppone, affinché possa essere esercitato in oggettive condizioni di libertà e di dignità, la concessione di un analogo diritto ai familiari, qualunque sia la loro cittadinanza» (n. 4 del «Considerando»). -La direttiva la quale dunque, come dispone l'art. 3, paragrafo 1, si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai G sensi dell'articolo 2, punto 2, che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo», tra cui è incluso il coniuge - regola minutamente, nei capi da II a V, l'ingresso, il soggiorno (anche permanente) e l'uscita del soggetto interessato, fissandone nel dettaglio presupposti e requisiti, anche formali, e disciplinando i dovuti controlli. Essa, poi, nel capo VI, contempla limitazioni al diritto d'ingresso e di soggiorno, in relazioni ad esigenze di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, rilevate dallo Stato membro ospitante. L'art. 27, in particolare, prevede, al paragrafo 1, la possibilità del medesimo Stato membro di attuare, per i suddetti motivi, misure incidenti sull'esercizio della libertà di circolazione e permanenza, di cui sono titolari i cittadini dell'Unione, o i loro familiari qualunque sia la loro cittadinanza;
ma aggiunge, al paragrafo 2, che «I provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza rispettano il principio di proporzionalità [...]. La sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti» (primo comma), e che «Il comportamento personale deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società. Giustificazioni estranee al caso individuale o attinenti a ragioni di prevenzione generale non sono prese in considerazione» (secondo comma). Secondo l'art. 28, paragrafo 1, «Prima di adottare un provvedimento di allontanamento dal territorio per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, lo Stato membro ospitante tiene conto di elementi quali la durata del soggiorno dell'interessato nel suo territorio, la sua età, il suo stato di salute, la sua situazione familiare e economica, la sua integrazione sociale e culturale nello Stato membro ospitante e [la] importanza dei suoi legami con il paese d'origine». Secondo l'art. 33, paragrafo 1, Lo Stato membro ospitante può validamente adottare un provvedimento di allontanamento dal territorio a titolo di pena o di misura accessoria ad una pena detentiva soltanto nel rispetto dei requisiti di cui agli articoli 27, 28 e [...]>>.
4. La direttiva ha trovato ripetuta eco nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale, in varie sentenze, ha affermato il principio secondo cui, in applicazione di essa, e dell'art. 21 T.F.U.E. che ne costituisce la base, è di regola garantito, allo straniero non appartenente all'Unione stessa il quale abbia legami familiari importanti ed effettivi con un cittadino europeo, regolarmente insediato nel territorio di un diverso Stato membro il diritto al soggiorno in questo stesso Stato;
diritto che non può essere limitato per il solo fatto dell'intervenuta commissione di un qualunque G reato (ex multis, Corte giustizia, 13/07/2017, E, C-193/16). Tale diritto non è incondizionato, ma può essere subordinato alle limitazioni e alle condizioni previste dal Trattato, nonché dalle sue disposizioni applicative. Le limitazioni al diritto di soggiorno discendono, in particolare, dall'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva, disposizione che consente agli Stati membri di circoscrivere il diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione, o dei loro familiari, indipendentemente per questi ultimi dalla loro cittadinanza, per motivi, tra l'altro, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza (Corte giustizia, 10/07/2008, Jipa, C-33/07, punti 21-22, e 13/09/2016, Rendón Marín, C-165/14, punti 55 e 57). Secondo il giudice dell'Unione, tali motivi costituiscono una deroga al diritto di soggiorno dei predetti cittadini e familiari, da intendersi in modo restrittivo e rispondente, per tutti i Paesi membri, a canoni uniformi (in tal senso, Corte giustizia, 29/04/2004, Orfanopoulos e Oliveri, C-482/01 e C-493/01, punto 65, e 13/09/2016, Rendón Marín, citata, punto 58). Come risulta dall'articolo 27, paragrafo 2, primo comma, della menzionata direttiva, per essere giustificati i provvedimenti limitativi del diritto di soggiorno, qui in considerazione, devono rispettare il principio di proporzionalità ed essere adottati esclusivamente in considerazione del comportamento personale del soggetto nei riguardi del quale 5 essi sono applicati (Corte giustizia, 13/09/2016, Rendón Marín, citata, punto 59). Inoltre, l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva subordina qualsiasi provvedimento di allontanamento alla circostanza che tale comportamento rappresenti una minaccia reale ed attuale per un interesse fondamentale dello Stato membro ospitante;
constatazione questa che implica, in generale, l'esistenza, nell'individuo in questione, di una tendenza a mantenere tale comportamento in futuro (Corte giustizia, 22 maggio 2012, I, C-348/09, punto 30). Corte giustizia, GC, 23/11/2010, Panagiotis Tsakouridis, C-145/09, ha ribadito che il provvedimento di allontanamento, nei casi considerati, deve essere fondato su un esame individuale del singolo caso specifico (punto 49 della sentenza); che, in sede di applicazione della direttiva, occorre specialmente ponderare, da un lato, il carattere eccezionale della minaccia di pregiudizio ai valori dell'ordine e della sicurezza, alla luce in particolare delle pene previste o irrogate, del grado di coinvolgimento nell'attività criminosa, della portata del danno e, eventualmente, della tendenza alla recidiva, e, d'altro lato, il rischio di compromettere il reinserimento sociale del cittadino dell'Unione europea, o del suo familiare, nello Stato in cui è effettivamente integrato, reinserimento che rientra non solo nell'interesse di questi ultimi ma dell'Unione in generale (punto 50); che, nell'ambito di tale valutazione, occorre infine prendere in considerazione i diritti fondamentali di cui l'Unione garantisce il rispetto, in quanto si possono addurre motivi di interesse generale, per giustificare una misura nazionale idonea ad ostacolare l'esercizio della libera circolazione delle persone, solo qualora detta misura sia conforme a tali diritti, tra cui specialmente rileva il diritto al rispetto della vita privata e familiare, come sancito all'art. 7 della Carta di Nizza e all'art. 8 CEDU (punto 52). A quest'ultimo proposito, per valutare se l'ingerenza ipotizzata sia proporzionata alla finalità legittima perseguita (nella specie la protezione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica), occorre prendere in considerazione la natura e la gravità della violazione commessa, la durata del soggiorno dell'interessato nello Stato membro ospitante, il periodo trascorso dalla violazione commessa e la condotta dell'interessato durante tale periodo, nonché la solidità dei legami sociali, culturali e familiari con lo Stato membro ospitante (sentenza da ultimo citata, punto 53). -ove5. Alla luce di tale ricognizione, sia pur sintetica, appare evidente che l'istituto delineato nel nostro ordinamento dall'art. 16, comma 5, T.U. imm. configurasse, rispetto al familiare del cittadino dell'Unione, quest'ultimo regolarmente soggiornante in Italia, un automatismo espulsivo tale assetto- 6 sarebbe totalmente inconciliabile con le linee-guida del diritto euro-unitario, che impongono in materia, ai fini della decisione sull'allontanamento, un approccio prudente, graduato e individualizzato. Soccorre, a questo punto, il rimedio dell'interpretazione conforme, ripetutamente enunciato dalla medesima Corte di Giustizia dell'Unione (sentenze 05/10/2004, Pfeiffer, cause da C-397/01 a C-403/01, e 24/01/2012 Dominguez, C-282/10). Essa «richiede [...] che i giudici nazionali si adoperino al meglio nei limiti della loro competenza, prendendo in considerazione il diritto interno nella sua interezza e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena effettività della direttiva di cui trattasi e pervenire ad una soluzione conforme alla finalità perseguita» (Corte giustizia, 04/07/2006, Adeneter C-212/04, punto 111). Tale interpretazione risulta nella specie ammessa, alla luce del ricordato carattere non tassativo delle deroghe all'espulsione indicate dall'art. 19 T.U. imm., e della possibilità di una sua lettura estensiva, o integrazione analogica, in vista di superiori esigenze di ordine costituzionale o sovranazionale.
6. Il necessario adattamento del sistema interno al diritto dell'Unione si può allora ottenere, senza giungere ad affermare, in assoluto, l'inapplicabilità dell'istituto in esame al familiare (quale individuato dall'art. 2, paragrafo 2, della direttiva), non avente la cittadinanza di alcun Paese membro, convivente con G cittadino europeo regolarmente residente in Italia;
si può ottenere, viceversa, attraverso l'attribuzione al giudice di sorveglianza, chiamato a decidere sulla misura di cui all'art. 16, comma 5, T.U. imm., del potere-dovere di accertare, in via incidentale, con valutazione discrezionale infine assoggettata all'ordinario controllo di legittimità da parte di questa Corte, la sussistenza delle rigide condizioni cui l'ordinamento europeo subordina, nei casi considerati, la misura dell'allontanamento del condannato dal territorio dello Stato membro. Analoga linea esegetica questa Corte ha, del resto, già percorso nelle fattispecie sopra ricordate, coinvolgenti il diritto alla salute o concernenti la concessione dello status di rifugiato o della c.d. protezione sussidiaria, allorché ha assegnato al giudice penale, di cognizione o di sorveglianza, la cognizione incidentale di tali presupposti ostativi, pur non tipizzati e suscettibili di apprezzamento discrezionale (alle pronunce citate adde Sez. 1, n. 49242 del 18/05/2017, Lucky, Rv. 271449-01, e Sez. 1, n. 41368 del 14/10/2009, Baddazzi Ramzi, Rv. 245064-01). E non dissimile conclusione è stata attinta in relazione all'espulsione, ex art. 16, comma 5, T.U. imm., del condannato già minorenne all'epoca del fatto, possibile solo ove il giudice di sorveglianza accerti, in chiave prognostica, l'impossibilità della concessione del permesso di 7 protezione sociale ai sensi dell'art. 18, comma 6, T.U. imm. (Sez. 1, n. 9425 del 2019, citata). I divieti e i limiti, previsti dall'art. 19 T.U. imm., o altrimenti ricavabili dal sistema, valgono, del resto, per tutte le espulsioni giudiziali, quale che ne sia il fondamento (Sez. 5, n. 1953 del 29/11/2018, dep. 2019, Neagu, Rv. 274439-01; Sez. 1, n. 40529 del 09/05/2017, Hassine, Rv. 270983-01; Sez. 6, n. 3516 del 12/01/2012, Farid, Rv. 251580-01), e omologhi, in parallelo, devono risultare strumenti e modalità mediante cui assicurarne l'osservanza.
7. L'interpretazione conforme, qui propugnata, appare tanto più sostenibile, alla luce della già rimarcata natura dell'espulsione integrante sanzione alternativa alla detenzione, a quale, pur se disposta dal giudice, si configura come una misura di carattere amministrativo, in quanto (v. Corte cost., n. 226 del 2004), da un lato, la sua esecuzione è affidata al questore anziché al pubblico ministero, dall'altro il testo dell'art. 16, comma 1, T.U. imm. richiama il precedente art. 13, ossia le circostanze che costituiscono il presupposto dell'espulsione amministrativa, così rendendo evidente la sostanziale sovrapposizione fra le due misure e la conseguente necessità di una loro armonizzazione sistematica». Se, dunque, l'espulsione penale altro non è, nella specie, che un'anticipazione della misura cui si dovrebbe comunque dare corso al termine dell'esecuzione della pena detentiva, è del tutto ragionevole che essa sia tendenzialmente ancorata ai medesimi presupposti e resti circondata da omologhe cautele. E, per l'allontanamento in via amministrativa del cittadino europeo, o dello stretto familiare con lui convivente, l'art. 20 d.lgs. n. 30 del 2007, di attuazione nell'ordinamento interno della direttiva 2004/38/CE, nel rifletterne l'impianto ripudia ogni automatismo, stabilendo che il diritto di soggiorno di tali soggetti possa essere limitato sì per motivi di sicurezza dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza, o altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, ma solo con apposito provvedimento, proporzionato ai comportamenti individuali dell'interessato, e che tenga conto dei parametri indicati dall'art. 28, paragrafo 1, della direttiva stessa (la durata del soggiorno in Italia dell'interessato, la sua età, la sua situazione familiare e economica, il suo stato di salute, la sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e l'importanza dei suoi legami con il Paese di origine). L'esistenza di condanne penali è espressamente ribadito non giustifica di per sé l'adozione del - provvedimento di rigore. Questi stessi requisiti e garanzie non possono che assistere, in via di interpretazione adeguatrice, anche l'espulsione giudiziale di causa, atteggiandosi in materia coerente con il peculiare contesto procedimentale in cui quest'ultima misura è collocata.
8. A tali principi l'ordinanza impugnata, che ha optato per l'ineluttabilità del provvedimento espulsivo, non si è attenuta. Ne va pertanto decretato l'annullamento, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Trento per nuovo esame, da condurre nel rispetto dei principi medesimi.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Trento. Così deciso il 17/10/2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Centofanti Adriano Iasillo ll Shi DEPOSITATA IN CANCELLERIA 13 GEN 2020 IL CANGELLIERE Stefonia FAIELLA 9