Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/2017, n. 38041
CASS
Sentenza 26 maggio 2017

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In tema di espulsione dello straniero come misura alternativa alla detenzione ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le cause ostative alla stessa, indicate nel successivo art. 19, commi 1 e 2, non hanno natura tassativa, ma devono essere interpretate alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 252 del 2001, secondo cui il provvedimento di espulsione pronunciato nei confronti di persona irregolarmente soggiornante nello Stato non può essere eseguito qualora dall'esecuzione derivi un irreparabile pregiudizio per la salute dell'individuo; ne consegue che, nel caso in cui il condannato sia affetto da grave disabilità, ancorché questa non rientri tra le condizioni legislativamente poste a fondamento del divieto di espulsione, il giudice è comunque tenuto a verificare, in concreto, se del caso anche ricorrendo a mezzi istruttori, che l'espulsione non leda il nucleo irriducibile del diritto alla salute garantito dall'art. 32 Cost.

Commentario1

  • 1Immigrati irregolari: no a espulsione se disabiliAccesso limitato
    Maria Elena Bagnato · https://www.altalex.com/ · 1 settembre 2017
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/2017, n. 38041
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38041
Data del deposito : 26 maggio 2017

Testo completo