Sentenza 26 maggio 2017
Massime • 1
In tema di espulsione dello straniero come misura alternativa alla detenzione ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le cause ostative alla stessa, indicate nel successivo art. 19, commi 1 e 2, non hanno natura tassativa, ma devono essere interpretate alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 252 del 2001, secondo cui il provvedimento di espulsione pronunciato nei confronti di persona irregolarmente soggiornante nello Stato non può essere eseguito qualora dall'esecuzione derivi un irreparabile pregiudizio per la salute dell'individuo; ne consegue che, nel caso in cui il condannato sia affetto da grave disabilità, ancorché questa non rientri tra le condizioni legislativamente poste a fondamento del divieto di espulsione, il giudice è comunque tenuto a verificare, in concreto, se del caso anche ricorrendo a mezzi istruttori, che l'espulsione non leda il nucleo irriducibile del diritto alla salute garantito dall'art. 32 Cost.
Commentario • 1
- 1. Immigrati irregolari: no a espulsione se disabiliAccesso limitatoMaria Elena Bagnato · https://www.altalex.com/ · 1 settembre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/2017, n. 38041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38041 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2017 |
Testo completo
38041-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Camera di consiglio Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 26/5/2017 Dott. Mariastefania Di Tomassi - Presidente - SENTENZA Dott. Vincenzo Siani - Consigliere - N.1954/2017 Dott. Enrico Giuseppe Sandrini - Consigliere - REGISTRO Dott. Stefano Aprile - Consigliere - GENERALE N. 34 190/2016 Dott. Assunta Cocomello - Rel. Consigliere - The Ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AD FT EN AO, nato il26/03/1967; avverso ordinanza Tribunale di Sorveglianza Perugia, del 23/06/2016; Visti gli atti, la sentenza, il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Assunta Cocomello;
lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto il rigetto del ricorso;
ritenuto in fatto 1.Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, con ordinanza del 23/6/2016, rigettava l'opposizione proposta da AD FT EN AO avverso il decreto del Magistrato di Sorveglianza di Perugia del 31/3/2016, che ordinava, a titolo di sanzione alternativa alla detenzione, l'espulsione del predetto dal territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 16, comma 5, d. Igs. vo n.286 del 1998. 1.1Il Tribunale, in particolare, confermava la sussistenza dei presupposti di legge per l'applicazione della suddetta espulsione e respingeva le deduzioni avanzate dalla difesa del detenuto, in particolare: -in relazione all'interesse a rimanere nel territorio dello Stato in ragione della pendenza di cause civili intentate dal predetto AA e di cause penali in cui lo stesso rivestiva la qualità di persona offesa dal reato, il provvedimento evidenziava come, in sede civile, la parte è rappresentata a tutti gli effetti dal patrocinatore e come non è pertanto necessaria la presenza della stessa, mentre, in sede penale, lo straniero ha a disposizione il rimedio previsto dallo speciale permesso al rientro, di cui all'art. 17, del D.lgs.vo n.286/1998; -in relazione alle dedotte condizioni di disabilità del AD ed ai loro riflessi sulle generali condizioni di salute e di vita dello stesso (invalido al cento per cento, privo di un arto inferiore e costretto, per far fronte alle primarie esigenze, all'utilizzo di protesi o carrozzina di cui non sarebbe assicurata la disponibilità nel paese d'origine che non prevede una normativa assistenziale per le persone disabili ed anzi aduso alla discriminazione delle stesse, privo di legami familiari in detto paese in ragione di una permanenza di otre trenta anni in Italia), il Tribunale poneva in rilievo la tassatività delle ipotesi in cui il legislatore ha inteso porre un divieto di emissione del provvedimento di espulsione, indicate all'art. 19, commi 1 e 2, del citato decreto, precisando che l'inabilità fisica è presa in considerazione, nella disciplina dell'istituto in esame, unicamente ai fini delle modalità di esecuzione del provvedimento di rimpatrio, al fine di garantire il rispetto della dignità della persona, ma che la stessa non è in alcun modo rilevante quale causa ostativa all'adozione del provvedimento di espulsione, in ragione della suddetta tassatività; -in relazione al senso di umanità, invocato dalla difesa del ricorrente, il provvedimento afferma che non sussiste uno stato patologico richiedente cure o trattamenti sanitari particolari, né lo stile di vita del AD, utilizzatore di protesi per camminare oppure di carrozzina, appare suscettibile di incorrere in sostanziali cambiamenti rispetto alla condizione presente.
2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione il AD FT EN AO, per il tramite del suo difensore, articolato in unico motivo con il quale deduce violazione di legge, nonchè mancanza, la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione, con particolare riferimento alla omessa considerazione delle conseguenze lesive del provvedimento adottato nei confronti del ricorrente, in considerazione delle condizioni personali e di salute dello stesso che, invalido al cento per cento a seguito di intervento di amputazione dell'arto inferiore sinistro, presenta una grave compromissione delle funzioni motorie in ragione della quale beneficia di un assegno INPS che gli consente di far fronte alle necessità di assistenza per lo svolgimento delle basilari esigenze di vita. La difesa si duole, inoltre, della mancata considerazione, nella motivazione del provvedimento impugnato, della circostanza che il predetto, in 2 circostanza che il predetto, in Italia da oltre trenta anni, ha completamente reciso ogni legame nel suo paese di origine tanto e che, nella sua condizione di invalido al cento per cento, rimarrebbe privo di quel minimo di sostegno economico riconosciutogli in Italia, della fornitura dei presidi necessari per la deambulazione, nonché completamente abbandonato a sé stesso in assenza di persone che potrebbero prendersi cura di lui. considerato in diritto 1.Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito specificati.
1.1 Il ricorso pone all'attenzione della Corte la questione della rilevanza della disabilità dello straniero irregolare ai fini della legittimità del provvedimento di espulsione emesso nei suoi confronti, ai sensi dell'art.16, comma 5, d.lgs.vo 25/7/1998, n. 286. 1.1 Il provvedimento in esame- pur prendendo atto delle deduzioni difensive, che riporta, relative alle condizioni di menomazione fisica dell'istante che, se privato nel suo paese, come prevedibile in assenza di una legislazione a tutela dei disabili, del presidio sanitario di una protesi o di una carrozzina non potrà più essere in grado di far fronte alle minime esigenze di vita- fonda la sua decisione sul presupposto che la disabilità non rientra tra le condizioni che il legislatore abbia posto a fondamento del divieto di espulsione, condividendo la interpretazione del magistrato di sorveglianza sulla tassatività delle ragioni del divieto di espulsione indicate nell'art. 19, commi 1 e 2, del d.lgs.vo 25/7/1998, n. 286. 1.2 Ritiene, preliminarmente, il Collegio che non può ritenersi corretta l'affermazione, posta quale premessa del provvedimento impugnato, della rigida tassatività delle ipotesi ostative all'espulsione, previste dal legislatore nell'art. 19, commi 1 e 2, del citato decreto. Tale norma, infatti, deve essere letta, in una prospettiva costituzionalmente orientata, alla luce dei principi affermati in materia dalla Corte EDU e dalla Corte Costituzionale, in particolare nella sentenza n.252 del 2001, che ha già evidenziato, in relazione al diritto alla salute, come la normativa sugli stranieri (d.lgs. n. 286 del 1998) non esclude, ed anzi impone, che il provvedimento di espulsione pronunciato nei confronti di persona irregolarmente soggiornante nello Stato non possa essere eseguito, 3 quando dall'esecuzione derivi un irreparabile pregiudizio per la salute dell'individuo e, pertanto, l'erroneità del presupposto interpretativo secondo il quale il diritto inviolabile alla salute dello straniero irregolarmente presente nel territorio nazionale, garantito dagli artt. 2 e 32 Cost., potrebbe essere tutelato solo attraverso la espressa previsione da inserire nell'art. 19 del decreto legislativo n. 286 del 1998 - di uno specifico divieto di espulsione in relazione ad esso.
1.3 Non intende il collegio ignorare il rilievo che, nel caso di specie, si verte nella particolare situazione di un soggetto affetto da una grave disabilità motoria, conseguente alla imputazione di un arto inferiore, e che l'invocato пи diritto alla salute non venga prospettato nella sua classica declinazione di diritto alla cure urgenti o essenziali, di cui all'elencazione contenuta nell'art. 35, comma 3 cit. decreto, secondo periodo, che pure fa riferimento a "malattia ed infortunio" (e che secondo lo stesso Giudice delle leggi non può ritenersi esaustiva ma affidata alla prudente valutazione del giudice), ma intende, proprio in relazione a tale aspetto, precisare che, in conseguenza delle premesse interpretative enunciate dalla Corte Costituzionale ed alla luce di quanto dedotto dalla difesa dell'istante, non possa affermarsi, aprioristicamente, invocando la tassatività dei presupposti, che il provvedimento di espulsione non leda quel "nucleo irriducibile" del diritto alla salute garantito dall'art. 32 Cost. né incorra in violazione dei fondamentali diritti riconosciuti dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo. La Corte costituzionale richiama il giudice alla necessità di una valutazione, caso per caso, tenuto conto dei suddetti principi, dell'intera disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 286 del 1998(con particolare riferimento delle disposizioni di carattere umanitario in materia di categorie c.d. "vulnerabili", di cui all'art. 19 del citato decreto) nonché dei principi affermati in materia dalla giurisprudenza della Cedu, se del caso ricorrendo ai mezzi istruttori che la legge, pur in un procedimento caratterizzato da concentrazione e da esigenze di rapidità, certamente consente di utilizzare, non he riscontrabile nel provvedimento in esame si è limitato a rigettare l'opposizione in ragione della tassatività delle fattispecie di cui nell'art. 19 del decreto legislativo n. 286 del 1998.
P.Q.M.
4 Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Perugia. Così deciso il 26 Maggio 2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Mariastefania Di Tomassi Assunta Cocomello na DEPOSITATA IN CANCELLERIA 31 LUG 2017 Funzionario Giudiziario E COZZOLINO R S P E Rose Coz mo U T S R O C 5