Sentenza 29 settembre 2015
Massime • 1
L'espulsione come misura alternativa alla detenzione, prevista dall'art. 16, comma quinto, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 non può essere disposta nei confronti dello straniero che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovi e permanga agli arresti domiciliari, in costanza della sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 656, comma decimo, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/09/2015, n. 5171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5171 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2015 |
Testo completo
1 5 1 7 1/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: - Presidente - Sent. n. sez.2569/2015 Maria Cristina Siotto - CC 29/09/2015 -Relatore Antonella Patrizia Mazzei Filippo Casa R.G.N. 2351/2015 Giacomo Rocchi Monica Boni ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TA VE, nato a [...], il [...], avverso l'ordinanza del 9/10/2014 del Tribunale di sorveglianza di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Mario Pinelli, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza deliberata il 9 ottobre 2014 il Tribunale di sorveglianza di Genova ha respinto l'opposizione proposta da TA VE, cittadino albanese, volta ad ottenere l'applicazione nei suoi confronti della misura dell'espulsione, prevista dall'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, abbreviato in T.U. imm.), in riforma del decreto del Magistrato di sorveglianza di Genova, in data 27 giugno 2014, dichiarativo della inammissibilità della medesima misura, in considerazione del fatto che TA si trovava agli arresti domiciliari in off prosecuzione, a norma dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., essendo stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione per violazione della legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990), giusta sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Aosta del 22 maggio 2013, irrevocabile il 26 marzo 2014. Il Tribunale, consapevole dei diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità con riguardo all'applicazione o meno della misura dell'espulsione prevista dall'art. 16, comma 5, T.U. imm., nei confronti del cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea, condannato per delitto non ostativo, con pena (principale o residua) da espiare non superiore a due anni, già agli arresti domiciliari al tempo del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, e confermato in tale stato a norma dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., ha optato per la tesi che privilegia la continuità dell'esecuzione domiciliare rispetto all'emissione di provvedimento di espulsione. A ragione il Tribunale ha addotto che l'interpretazione letterale e sistematica dell'art. 16, comma 5, T.U. imm., impone l'applicazione dell'espulsione da esso prevista solo ai condannati, cittadini di paesi terzi, irregolarmente presenti nel territorio nazionale, che siano detenuti in carcere per espiare pene, anche residue, non superiori a due anni per delitti non compresi tra quelli (di maggiore allarme sociale) richiamati nella medesima norma;
mentre nei confronti dei cittadini non appartenenti all'Unione europea, pure irregolarmente presenti nel territorio nazionale ma condannati per reati diversi dai predetti e non detenuti in carcere, non ricorrono le esigenze di sfollamento della popolazione carceraria che giustificano l'applicazione obbligatoria, ricorrendone le condizioni, dell'espulsione prevista dall'art. 16, comma 5, T.U. imm.; e ciò in armonia con la giurisprudenza di legittimità, espressamente richiamata dal Tribunale, a termini della quale, in materia di esecuzione della pena, le misure alternative alla detenzione in carcere possono essere applicate, qualora ricorrano le condizioni stabilite dall'ordinamento penitenziario, anche allo straniero extracomunitario che sia presente irregolarmente nel territorio dello Stato e sia privo del permesso di soggiorno, trovando dette misure diretto e immediato referente nella funzione rieducativa della pena, sancita dall'art. 27, comma terzo, Cost. (Sez. U, n. 14500 del 28/03/2006, Alloussi, Rv. 233420). Ha aggiunto il Tribunale la diversità della posizione dello straniero che si trovi in carcere al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna da quella dello straniero che, invece, versi in stato di arresti domiciliari al momento dell'irrevocabilità della condanna, escludendo la pretesa equivalenza della condizione del primo a quella del secondo;
e, al riguardo, ha ricordato che 2 да è stata adottata specifica disposizione, di cui all'art. 385, comma terzo, cod. pen., per punire a titolo di evasione colui che, essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato dal giudice, se ne allontani senza esservi autorizzato.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione TA personalmente, il quale, con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., deduce violazione di legge ed erronea applicazione dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 e dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen. Rileva il ricorrente che l'espulsione prevista dalla norma citata deve ritenersi una misura amministrativa, come tale applicabile a tutti gli stranieri illegalmente entrati e rimasti sul territorio nazionale, i quali abbiano ivi subito condanna a pena detentiva per delitti non considerati ostativi e debbano espiare una pena, anche residua, non superiore a due anni (e, in proposito, richiama l'ordinanza della Corte cost. n. 226 del 2004); conseguentemente non troverebbero applicazione le disposizioni in materia di misure alternative alla detenzione in funzione della rieducazione del condannato, donde l'improprio riferimento del Tribunale alle disposizioni di cui agli artt. 47 e seguenti Ord. Pen. e all'art. 27 Cost., nonché alla giurisprudenza di legittimità a sezioni unite (sentenza n. 14500 del 2006) circa la compatibilità della condizione di straniero irregolarmente presente nel territorio dello Stato con la funzione rieducativa della pena che abbia quivi subito;
in ogni caso, gli arresti domiciliari in executivis, di cui all'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., non sarebbero equiparabili ad una misura alternativa alla detenzione, della quale è invece espressamente prevista l'eventuale applicazione nei riguardi del condannato agli arresti domiciliari, a cura del Tribunale di sorveglianza, ai sensi del comma 5 dello stesso art. 656, con l'espressa indicazione, in pendenza di tale decisione, che il condannato agli arresti domiciliari permane "nello stato detentivo", sottolineando quindi il legislatore, anche lessicalmente, l'equiparazione della condizione suddetta a quella del detenuto. E, a sostegno della propria tesi, TA adduce la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione (sentenza n. 104 del 2013), in contrasto con altra più risalente (sentenza n. 27236 del 2010), la quale sarebbe fondata su un'interpretazione strettamente letterale della disposizione di cui all'art. 16, comma 5, T.U. imm., da ritenersi erronea per le anzidette ragioni.
3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio degli atti per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di да Genova, ritenendo, sulla scia di quanto stabilito da questa Corte nella sentenza n. 104 del 2013, che la prosecuzione degli arresti domiciliari a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, con sospensione dell'esecuzione ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen., non precluda la misura alternativa dell'espulsione di natura amministrativa, di cui all'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, in relazione all'art. 13 dello stesso d.lgs., nel concorso di tutte le condizioni previste dalla medesima norma, sussistenti nel caso in esame. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. La giurisprudenza della Corte ha ritenuto che l'espulsione dello straniero prevista dall'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, abbreviato in T.U. imm., sia una misura alternativa alla detenzione prevista allo scopo di ridurre la popolazione carceraria, e ne esclude l'applicazione a soggetti che già si trovino ad espiare la pena con altre misure alternative quali, ad esempio, la detenzione domiciliare (Sez 1, n. 518 del 12/12/2003, dep. 2004, Reda, Rv. 226677). Successivamente è stato precisato che l'espulsione di cui all'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, cit., non può essere disposta non solo nei confronti del condannato straniero che già si trovi ad espiare la pena con misura alternativa alla detenzione in carcere, ma altresì nei riguardi di colui che si trovi agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 27236 del 16/06/2010, Malkuci, Rv. 247729). A sostegno di tale interpretazione, si è osservato che l'espulsione dello straniero condannato e detenuto in esecuzione di pena, riservata alla competenza del Magistrato di sorveglianza [d.lgs. n. 286 del 1998, art. 16, commi 5 e 6, ultimamente sostituiti e integrati dal d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, art. 6, comma 1, lett. a), b) e d)], ha natura amministrativa (Corte cost., ordinanza n. 226 del 2004) e costituisce, secondo accreditata lezione interpretativa della Corte di cassazione, un'atipica misura alternativa alla detenzione, finalizzata ad evitare il sovraffollamento carcerario, della quale è obbligatoria l'adozione in presenza delle condizioni fissate dalla legge (Sez. 1, n. 17255 del 17/03/2008, Lagji, Rv. 239623; Sez. 1, n. 45601 del 14/12/2010, Turtulli, Rv. 249175). In particolare, secondo una lettura costituzionalmente orientata della norma, è stato ritenuto che l'espulsione non deve essere disposta, oltre che nei casi of espressamente previsti dall'art. 16, comma 5, secondo periodo, T.U. imm. [condanna per i delitti previsti dall'art. 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, T.U. imm. ovvero per uno o più delitti previsti dall'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., fatta eccezione, secondo la normativa più recente, per quelli consumati o tentati di cui agli artt. 628, terzo comma, e 629, secondo comma, cod. pen.], anche quando il condannato straniero già si trovi ad espiare la pena con altre misure alternative alla detenzione in carcere, essendo in questo caso prevalente, rispetto all'esigenza di deflazione carceraria, la finalità rieducativa e di reinserimento sociale di cui all'art. 27 Cost., alla quale non sono estranei i cittadini extracomunitari che siano entrati illegalmente nel territorio dello Stato e siano privi del permesso di soggiorno (Sez. U, n. 14500 del 28/03/2006, Alloussi, Rv. 233420, già citata;
conformi: Sez. 1, n. 21836 del 09/05/2006, Chen, Rv. 234702; Sez. 1, n. 18939 del 26/02/2013, E. A., Rv. 256025). Coerentemente è stato affermato che gli arresti domiciliari che proseguono dopo l'irrevocabilità della condanna, ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen., non integrano il requisito dello status di detenzione in carcere, richiesto dal T.U. imm., art. 16, commi 5 e 6, per l'espulsione obbligatoria nel concorso delle altre condizioni ivi previste, e quindi sono ostativi all'adozione della medesima espulsione da parte dal magistrato di sorveglianza, integrando essi stessi un trattamento alternativo all'esecuzione carceraria della pena (Sez. 1, n. 27236 del 2010, già citata). Il collegio non ignora il più recente precedente contrario di questa stessa Corte, secondo il quale la prosecuzione degli arresti domiciliari, a seguito del passaggio in giudicato della condanna ed in costanza della sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., non preclude la misura alternativa dell'espulsione ex art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 (Sez. 1, n. 104 del 27/11/2012, dep. 2013, Skhembi, Rv. 254165). Esso valorizza la ritenuta diversità tra la sospensione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione nei confronti del condannato che già si trovi agli arresti domiciliari e le misure alternative alla detenzione la cui eventuale applicazione compete al tribunale di sorveglianza, cui il pubblico ministero procedente deve trasmettere gli atti senza ritardi a norma dell'art. 16, comma 5, primo periodo, T.U. imm.; ed osserva che tra le condizioni ostative all'espulsione del condannato straniero, previste dal medesimo art. 16, comma 5, non è compresa la sospensione dell'esecuzione in funzione dell'eventuale applicazione di misure alternative nei riguardi dello straniero che già si trovi e permanga agli arresti domiciliari, in attesa dalla decisione del tribunale di sorveglianza. да 5 Ritiene la Corte, nel rilevato contrasto giurisprudenziale, di dovere però aderire al primo indirizzo interpretativo, sopra illustrato, per la maggiore coerenza di esso alla finalità perseguita dall'art. 656, comma 10, cod. proc. pen. ed al fondamentale canone costituzionale di cui all'art. 27, terzo comma, Cost. Scopo precipuo avuto di mira dal legislatore con la disposizione di cui all'art. 656, comma 10, cod. proc. pen. è, invero, quello di evitare che i condannati, in possesso dei requisiti necessari per beneficiare delle misure alternative alla detenzione, inizino a scontare la pena detentiva a seguito dell'esecuzione dell'ordine con cui se ne dispone la carcerazione, in attesa della pronuncia del tribunale di sorveglianza;
e ciò giustifica la sospensione dell'esecuzione in caso di arresti domiciliari e non pure in quello di custodia cautelare in carcere del condannato, escludendo disparità di trattamento, perché solo nella prima ipotesi è possibile evitare il passaggio in carcere. Tale linea di continuità tra regime custodiale domiciliare in cui versi il cittadino straniero al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna e l'eventuale esecuzione della pena in misura alternativa alla detenzione in carcere, secondo la decisione del tribunale di sorveglianza, osta ad una diversità tra le due situazioni tale da giustificare, in concorso di tutte le condizioni previste dall'art. 16, comma 5, T.U. imm., l'espulsione del condannato straniero nel primo caso e l'inibizione della medesima misura nel secondo caso, in ossequio al principio di progressività del trattamento e alla sua fondamentale finalità rieducativa. Nel caso di specie, quindi, legittimamente il Magistrato di sorveglianza prima e il Tribunale di sorveglianza di Genova, in sede di opposizione avverso la decisione del primo, hanno dichiarato e confermato l'inammissibilità della richiesta di espulsione, ex art. 16, comma 5, T.U. imm., avanzata da TA VE, cittadino albanese, condannato in stato di arresti domiciliari in prosecuzione, ai sensi dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen.
2. Il ricorso deve essere, pertanto, respinto con la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. of 6 Così deciso il 29 settembre 2015. Il consigliere estensore Il presidente Maria Cristina Stotto Antonella Patrizia Mazzei Antonellar. mazge DEPOSITATA IN CANCELLERIA -9 FEB 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 7