Sentenza 14 dicembre 2010
Massime • 1
L'espulsione dello straniero condannato e detenuto in esecuzione di pena, prevista dall'art. 16, comma quinto, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, riservata alla competenza del giudice di sorveglianza ed avente natura amministrativa, costituisce un'atipica misura alternativa alla detenzione, finalizzata ad evitare il sovraffollamento carcerario, della quale è obbligatoria l'adozione in presenza delle condizioni fissate dalla legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/12/2010, n. 45601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45601 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo Presidente del 14/12/2010
Dott. SIOTTO Maria Cristina Consigliere SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania rel. Consigliere N. 3001
Dott. CAVALLO Aldo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita Consigliere N. 46213/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI K\ N. IL *12/12/1975*;
avverso l?ordinanza n. 2050/2009 TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA, del 20/10/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
lette le conclusioni del PG Dott. SALVI G. che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 20 ottobre 2009 il Tribunale di sorveglianza di Bologna rigettava il reclamo proposto da \T BE, condannato alla pena di due anni e otto mesi di reclusione (espiati alla data del 12 giugno 2010) con sentenza del Tribunale di Lodi (irrevocabile il 26 marzo 2008), avverso il provvedimento di espulsione emesso dal Magistrato di sorveglianza di Modena il 21 maggio 2009, osservando che sussistevano tutte le condizioni previste dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 5, e successive modifiche e che i motivi di doglianza, ancorati al principio della tutela del nucleo familiare, non erano suffragati da elementi obiettivi, atteso che dagli accertamenti svolti emergeva una presenza in territorio italiano della moglie e della figlia priva di carattere di stabilita?.
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione personalmente \T BE, il quale lamenta violazione di legge, in quanto la misura adottata contrasta con i principi di tutela del nucleo familiare, tenuto conto del fatto che dalla documentazione prodotta emerge che la mogli e la figlia minore, iscritta ad un asilo in Italia, sono entrambe residenti su territorio italiano e, inoltre, con i principi di rieducazione e di reinserimento sociale, tenuto conto del prossimo fine pena per l?unico reato per il quale e? intervenuta sentenza di condanna e delle prospettive di assunzione.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non e? fondato.
La figura speciale di espulsione dello straniero condannato e detenuto in esecuzione di pena, riservata alla competenza del giudice di sorveglianza (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, commi 5 e 6, sost. dalla L. 30 luglio 2002, n. 189, art. 15) e avente natura amministrativa (Corte Cost, ordinanza n. 226 del 2004) costituisce un?atipica misura alternativa alla detenzione, finalizzata ad evitare il sovraffollamento penitenziario.
In presenza delle condizioni fissate dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art.16, comma 5, cosi? come modificato dalla L. n. 189 del 2002, la sua adozione e? obbligatoria, secondo quanto si ricava dall?interpretazione letterale della norma, che introduce, quale clausola derogatoria, la condanna per uno o piu? dei delitti disciplinati dall?art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), ovvero per i delitti previsti dal testo unico in materia di immigrazione. Alla luce di tali principi le censure formulate sono infondate, in quanto l?ordinanza impugnata, con motivazione esente da vizi logici e giuridici e con puntuale richiamo alle circostanze di fatto - in quanto tali insindacabili in sede di legittimita? - ha evidenziato la sussistenza delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 5 e successive modifiche per procedere all?espulsione.
Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cosi? deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2010