Sentenza 29 novembre 2018
Massime • 1
L'espulsione prevista dagli artt. 235 cod. pen. e 15, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, può essere disposta, ricorrendone le condizioni, anche nei confronti dello straniero munito di permesso di soggiorno e convivente con prossimi congiunti di nazionalità italiana, fatto salvo il divieto di cui all'art. 19 del medesimo decreto, riguardante lo straniero convivente con parenti di secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, applicabile a tutte le espulsioni giudiziali.(In motivazione la Corte ha precisato che, in base ad una lettura costituzionalmente orientata,anche nel caso in cui i familiari conviventi non siano cittadini italiani, nel giudizio di pericolosità sociale si deve tener conto dell'efficacia risocializzante del nucleo familiare, sicchè l'espulsione può essere disposta solo quando il grado di pericolosità sia talmente elevato da non poter essere contrastato dall'esistenza del legame familiare).
Commentari • 2
- 1. L’espulsione dello straniero come misura alternativa della detenzioneValeria D'Alessio · https://www.iusinitinere.it/
L'art. 235 c.p. così come modificato dall'intervento normativo del 2008, è rubricato “Espulsione o allontanamento dello straniero dallo stato”. Il primo comma della norma in esame prevede che il giudice ordinario possa prevedere l'allontanamento o l'espulsione del cittadino straniero quando egli venga condannato alla reclusione per un tempo superiore a due anni e nei casi tassativamente previsti dall'art. 312 c.p. Prima dell'intervento del legislatore del 2008, con la legge n. 125 del 24 luglio c.d. Pacchetto Sicurezza, la durata della reclusione per poter espellere o allontanare lo straniero dal territorio dallo Stato non poteva essere inferiore ad anni 10; questo s'intende era …
Leggi di più… - 2. L'espulsione dello straniero condannato per reati in materia di stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 29 ottobre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/11/2018, n. 1953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1953 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2018 |
Testo completo
01953-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 3137/2018 -Presidente - CARLO ZAZA UP 29/11/2018 EDUARDO DE GREGORIO - R.G.N. 1722/2018 ROSA PEZZULLO ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore - SCARLINI ELISABETTA MARIA MOROSINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AG EL TA nato il [...] avverso la sentenza del 20/03/2015 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso udito il difensore Avv. Marco Bufalini il difensore presente si riporta ai motivi е RITENUTO IN FATTO 1 - Con sentenza del 20 marzo 2015, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Arezzo, escludeva la circostanza aggravante prevista dall'art. 61 n. 5 cod. pen. e dichiarate le circostanze aspecifiche equivalenti alla residua aggravante ed alla recidiva, rideterminava la pena inflitta a UR TA EA per il delitto di furto ascrittogli, per essersi lo stesso impossessato di 170 traversine in ferro, sottraendole, con la violenza sulle cose consistita nel tagliare le stesse e nel forzare il cancello di entrata all'area ex Lebole, ove erano custodite. 2 Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in nove motivi. 2 1 - Con il primo deduce il vizio di motivazione non avendo la Corte autonomamente motivato sulla prova della colpevolezza del prevenuto. -2 2 Con il secondo ed il terzo motivo lamenta il difetto di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose. Non si era infatti tenuto conto degli apporti dichiarativi di quei testimoni che avevano affermato come l'area, ove era stato consumato il furto, fosse accessibile a chiunque e non si potesse pertanto ritenere che il cancello di accesso fosse chiuso e che l'imputato l'avesse forzato. Il taglio delle traversine non le aveva trasformato in modo da non poter più essere utilizzate secondo la loro specifica destinazione. 2 3 Con il quarto motivo deduce la violazione di legge in cui la Corte territoriale era incorsa nel non considerare le traversine una res nullius dato che le stesse erano state abbandonate in un'area dismessa. -2 4 Con il quinto motivo lamenta la violazione di legge per non essere stato ritenuto il mero tentativo di reato e non l'ipotesi consumata posto che l'imputato, ed il suo, non identificato, complice erano stati sorpresi dagli operanti mentre caricavano su un automezzo le traversine appena tagliate. -2 5 Con il sesto ed il settimo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante dell'art. 62 n. 4 cod. pen., in considerazione del danno, palesemente lieve, cagionato alla persona offesa, ed in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze nei termini di solo equivalenza, non accompagnato da idonea motivazione. -6 -Con l'ottavo ed il nono motivo lamenta la violazione di legge ed il 2 vizio di motivazione in riferimento alla disposta espulsione dal territorio dello Stato dell'imputato a cui pure erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, con un provvedimento che si pone in contrasto con l'articolo 45 TFUE 1 то in assenza delle condizioni legittimanti: la perturbazione dell'ordine pubblico, la minaccia grave ed effettiva, la proporzionalità della misura. Doveva infatti ricordarsi che l'imputato risiede in Italia da oltre vent'anni, qui sono nati i suoi due figli, qui dimora la sua famiglia, ed i precedenti penali di cui è gravato risalgono agli anni 1994/1995. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato UR TA EA è inammissibile ad eccezione dei motivi, ottavo e nono, che attengono all'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione del medesimo dal territorio dello Stato, che meritano invece, accoglimento.
1 - I primi sette motivi sono versati in fatto e, invece, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. La Corte territoriale in risposta ai, sostanzialmente identici, motivi di appello, aveva, congruamente, osservato che: - l'imputato, ed il suo complice, erano stati sorpresi dagli operanti - che non ne stavano monitorando, fin dall'inizio, le mosse ma che erano intervenuti nello svolgimento del loro ordinario servizio di controllo del territorio mentre stavano ancora tagliando alcune traversine ed altre ancora le avevano già caricate sull'automezzo con il quale intendevano trasportarle;
quantomeno quelle già caricate nell'automezzo erano pertanto già pervenute nell'autonoma disponibilità degli imputati, così che il contestato delitto di furto si era ormai consumato, così come ricorda il costante orientamento di questa Corte, da ultimo rappresentato dalla pronuncia di questa Sezione, n. 2726 del 24/10/2016, dep. 20/01/2017, Pavone, Rv. 269088, secondo cui risponde del delitto di furto consumato e non tentato colui che, pur non essendosi allontanato dal luogo di commissione del reato, abbia ivi occultato la о refurtiva, sottraendola così al controllo della persona offesa e acquisendone il possesso;
le traversine non potevano essere considerate res nullius o derelicta dato che erano conservate in un'area chiusa, il cui cancello d'entrata era munito di chiusura, che gli imputati avevano forzato (l'affermazione che l'area fosse di facile accesso non dimostra che la stessa fosse anche abbandonata), e non era così emersa la volontà del proprietario di disfarsene (Sez. 5, n. 11107 del 26/02/2015, Di Benedetto, Rv. 263105); la sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose era dimostrata sia dalla forzatura del cancello di entrata nell'area, sia dal taglio delle traversine posto che l'imputato, ed il suo complice, avevano fatto uso dell'energia necessaria sia ad accedere all'area, sia a modificare i beni sottratti in modo da consentirne un più agevole impossessamento e trasporto (Sez. 5, n. 53984 del 26/10/2017, Amoroso, Rv. 271889: in cui si precisa che l'aggravante in parola sussiste non solo a seguito dell'utilizzo dell'energia fisica ma anche ad esito della mera immutazione del bene sottratto, circostanza che è, pertanto, condizione di configurabilità dell'aggravante solo quando non si sia altrimenti individuato l'impiego della citata forza fisica, e non costituisce, quindi, come assume la difesa, un elemento essenziale dell'aggravante stessa); il valore economico di una così ingente partita di traversine ed il complessivo danno causato alla persona offesa non consentivano di riconoscere la circostanza attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità; - il giudizio di bilanciamento delle circostanze eterogenee può essere ricompreso nella valutazione della complessiva congruità della sanzione irrogata. Così che la Corte territoriale aveva speso, sui vari punti riprodotti nei motivi di ricorso, argomenti privi di quelle manifeste aporie logiche che sole possono comportare le dedotte censure di legittimità.
2 - Si è detto, invece della fondatezza dei residui motivi, spesi sulla applicazione della misura di sicurezza prevista dall'art. 235 cod. pen. dell'allontanamento del EA, cittadino UE, dal territorio dello Stato, a pena espiata. La Corte territoriale ha, infatti, confermato la misura traendo solo spunto dai precedenti penali del reo, piuttosto risalenti, e dal nuovo reato commesso. Senza spendere osservazione alcuna sui motivi di appello tendenti a valorizzare le ragioni che avrebbero dovuto imporre un più accurato vaglio della complessiva situazione del prevenuto al fine di confermare o meno il giudizio di pericolosità sociale. E 3 - -1 Ancor prima di vagliare la pericolosità sociale del prevenuto la Corte 2 territoriale avrebbe, anche, dovuto verificare se lo stesso versasse in una condizione personale che consentisse tale misura. Se è vero, infatti, che questa Corte ha affermato che l'espulsione prevista dagli artt. 235 cod. pen. può essere disposta, ricorrendone le condizioni, anche nei confronti dello straniero munito di permesso di soggiorno e convivente con prossimi congiunti di nazionalità italiana, atteso il preminente interesse dello Stato all'allontanamento di una persona che, commettendo reati di una certa gravità, si è rivelata incline a delinquere e, dunque, socialmente pericolosa (Sez. 3, n. 6707 del 12/01/2016, Caushi, Rv. 266276) è altrettanto vero che non è consentita l'espulsione degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge che siano di nazionalità italiana, posto che il divieto previsto dall'art. 19, comma secondo, lett. c), del d. lgs. n. 286 del 1998 si applica a tutte le espulsioni giudiziali (Sez. 6, n. 3516 del 12/01/2012, dep. 27/01/2012, Farid, Rv. 251580; Sez. 1, n. 40529 del 09/05/2017, Hassine, Rv. 270983). Se ne deduce che anche l'espulsione, o l'allontanamento dal territorio nazionale del cittadino comunitario, previsti dall'art. 235 cod. pen. possono essere disposti solo quando, pur in presenza di altri familiari di nazionalità italiana, non lo siano i parenti entro il secondo grado ed il coniuge che convivano con lo stesso. 2 - 2 - Quanto al giudizio di pericolosità sociale dell'imputato è mancata la valutazione di attuale pericolosità del prevenuto a fronte della risalenza dei fatti dei quali era stato ritenuto colpevole, commessi tutti intorno alla metà degli anni '90, dovendosi anche considerare la condotta del prevenuto, prima della commissione del nuovo delitto, priva di rilievi e connotata dalla creazione di un nucleo familiare, la cui esistenza, peraltro, impone una particolare cautela nell'adozione di un provvedimento che di fatto ostacola quella società naturale che viene riconosciuta dall'art. 29 della Costituzione e che ha giustificato i divieti, di adottare l'indicata misura, nel caso degli stretti familiari conviventi che siano anche cittadini italiani. Quando i familiari non siano cittadini italiani, in una lettura della norma costituzionalmente orientata, nel giudizio sulla pericolosità sociale, che conduce all'espulsione (in questo caso non vietata), il giudice dovrà tenere conto dell'efficacia socializzante e risocializzante che ha il nucleo familiare, disponendo la misura solo quando il grado della stessa sia talmente elevato da non poter essere contrastato dall'esistenza del legame familiare (e da imporne il sacrificio). La sentenza impugnata non ha tenuto conto degli indicati criteri e va pertanto annullata sul punto con rinvio a diversa sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta espulsione dell'imputato con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso, in Roma il 29 novembre 2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Carlo Zaza ん e Cel wp In Cancelleria 16 GEN. 2019 Il Funzionarlo Gildiziario Diana UBAN л5 с