Cass. pen., sez. V, sentenza 29/11/2018, n. 1953
CASS
Sentenza 29 novembre 2018

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Massime1

L'espulsione prevista dagli artt. 235 cod. pen. e 15, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, può essere disposta, ricorrendone le condizioni, anche nei confronti dello straniero munito di permesso di soggiorno e convivente con prossimi congiunti di nazionalità italiana, fatto salvo il divieto di cui all'art. 19 del medesimo decreto, riguardante lo straniero convivente con parenti di secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, applicabile a tutte le espulsioni giudiziali.(In motivazione la Corte ha precisato che, in base ad una lettura costituzionalmente orientata,anche nel caso in cui i familiari conviventi non siano cittadini italiani, nel giudizio di pericolosità sociale si deve tener conto dell'efficacia risocializzante del nucleo familiare, sicchè l'espulsione può essere disposta solo quando il grado di pericolosità sia talmente elevato da non poter essere contrastato dall'esistenza del legame familiare).

Commentari2

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    Valeria D'Alessio · https://www.iusinitinere.it/

    L'art. 235 c.p. così come modificato dall'intervento normativo del 2008, è rubricato “Espulsione o allontanamento dello straniero dallo stato”. Il primo comma della norma in esame prevede che il giudice ordinario possa prevedere l'allontanamento o l'espulsione del cittadino straniero quando egli venga condannato alla reclusione per un tempo superiore a due anni e nei casi tassativamente previsti dall'art. 312 c.p. Prima dell'intervento del legislatore del 2008, con la legge n. 125 del 24 luglio c.d. Pacchetto Sicurezza, la durata della reclusione per poter espellere o allontanare lo straniero dal territorio dallo Stato non poteva essere inferiore ad anni 10; questo s'intende era …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 29/11/2018, n. 1953
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1953
Data del deposito : 29 novembre 2018

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