Sentenza 11 marzo 1996
Massime • 1
In tema di reato impossibile per inidoneità dell'azione o inesistenza dell'oggetto di essa, l'impossibilità ha rilevanza con riferimento sia ai reati materiali e cioè di danno o di pericolo, che ai reati di mera condotta, nei quali l'evento è giuridico. Tuttavia, l'inesistenza dell'oggetto del reato acquista rilevanza giuridica ed esclude la sussistenza del reato stesso soltanto quando esso sia inesistente "in rerum natura" oppure sia assoluta ed originaria, e non anche quando si sia in presenza di una mancanza accidentale o temporanea. Il giudizio, circa l'inesistenza dell'oggetto, al di fuori dell'ipotesi dell'inesistenza "in rerum natura" dell'oggetto del reato, deve essere accertata con giudizio "ex ante" - cosiddetta prognosi postuma - nel senso che il giudice deve porsi nella stessa condizione in cui era l'agente ed escludere, in relazione alle concrete circostanze ed alle maggiori conoscenze dell'agente stesso, la sussistenza del reato, soltanto quando l'esistenza dell'oggetto appariva improbabile al momento dell'azione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/03/1996, n. 8171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8171 |
| Data del deposito : | 11 marzo 1996 |
Testo completo
CART CHE FIONE
8 1 7 1 0.1 Ф. Audio Reg. Gen. 654\96 Udienza pubblica dell' 11 marzo 1998 Per Sentenza n.449 jl - 5 MAR 1998 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
dott. Pasquale Trojano Presidente
dott. Giovanni Caso Consigliere Rilasciata copia studio al SIG. 24 ore dott. Tito Garribba Consigliere per diriti L. 2000
dott. Antonio Agrò Consigliere il1 -4 SET 1950
dott. Sergio Di Amato Consigliere rel.
IL CANCELLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica di Firenze, avverso la sentenza emessa il 5 ottobre 1995 dalla Corte d'appello di Firenze,
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Sergio Di Amato, udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vittorio Martusciello, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siena ha chiesto il rinvio a giudizio di CO EC per il reato di istigazione alla corruzione perché,
per evitare una denuncia all'ufficio repressione frodi di Firenze dell'azienda della quale era agronomo, aveva offerto una somma di denaro a due funzionari dell'assessorato provinciale dell'agricoltura di Siena, precisando che avrebbe destinato la somma all'associazione contro i tumori ovvero a qualsiasi altra da essi indicata. Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siena, con sentenza del
EC, perché il fatto non sussiste""
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 5 ottobre 1995, in parziale riforma, dichiarava non luogo a procedere nei confronti del EC,
trattandosi di persona non punibile ai sensi dell'art. 49 c.p.. In particolare, la Corte
argomentava la decisione con il rilievo che, dopo l'eseguito rapporto al dirigente del loro ufficio, non esisteva alcun atto che i destinatari dell'offerta dovessero o potessero compiere e che si trattava, quindi, di fattispecie di reato impossibile per originaria inesistenza dell'oggetto dell'azione.
II Procuratore Generale della Repubblica di Firenze ricorre per cassazione,
deducendo: 1) violazione dell'art. 425 c.p.p. in quanto il G.I.P. e la Corte di appello erano scesi ad un esame analitico ed approfondito del materiale probatorio,
travalicando i poteri ad essi conferiti nella fase di esame della richiesta di rinvio a giudizio e pervenendo ad una sorta di giudizio abbreviato del tutto illegittimo perché
non preceduto dal necessario presupposto del consenso del pubblico ministero;
2)
violazione dell'art. 49 c.p. sia perché nessuna emergenza processuale confortava la convinzione, manifestata dalla Corte di merito, secondo cui i funzionari dell'assessorato all'agricoltura avevano esaurito gli incombenti di loro competenza e, pertanto, non dovevano né potevano compiere ulteriori attività suscettibili di essere influenzate dall'indebita promessa;
sia perché il reato di istigazione alla corruzione è reato di mera condotta, con la conseguenza che la lesione dell'interesse protetto, con il contestuale verificarsi dell'evento formale, si produce nel momento
2 stesso dell'offerta o della promessa e con l'ulteriore conseguenza che l'evento
(formale) si realizza in uno con la condotta e non può, quindi, dirsi che esso è
impossibile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Contrariamente a quanto ritiene il P.G. ricorrente, in tema di reato impossibile per inidoneita' dell'azione o inesistenza dell'oggetto di essa, l'impossibilita' ha rilevanza con riferimento sia ai reati materiali e cioe' di danno o di pericolo, che ai reati di mera condotta, nei quali l'evento e' giuridico (Cass. 23 settembre 1983, n.
7576, Torti). Tuttavia, l'inesistenza dell'oggetto del reato acquista rilevanza giuridica ed esclude la sussistenza del reato stesso soltanto quando esso sia inesistente "in rerum natura" oppure sia assoluta ed originaria, e non anche quando si sia in presenza di una mancanza accidentale o temporanea. Il giudizio, circa l'inesistenza dell'oggetto, al di fuori dell'ipotesi dell'inesistenza "in rerum natura" dell'oggetto del reato, deve essere accertata con giudizio "ex ante" - cosiddetta prognosi postuma -
nel senso che il giudice deve porsi nella stessa condizione in cui era l'agente ed escludere, in relazione alle concrete circostanze ed alle maggiori conoscenze dell'agente stesso, la sussistenza del reato, soltanto quando l'esistenza dell'oggetto appariva improbabile al momento del l'azione (Cass. 24 marzo 1992, n. 3405,
Vignone).
La Corte di appello di Firenze, nel caso venuto al suo esame, ha omesso del tutto la cosiddetta prognosi postuma ed ha per di più supposto, in assenza, come ha
3 lamentato il P.G., di una qualsiasi emergenza processuale che giustificasse l'assunto,
l'inesistenza di un atto che i destinatari dell'offerta potessero o dovessero compiere,
dato che gli stessi avevano già redatto il loro rapporto per il dirigente del servizio.
Tale motivazione è del tutto illogica rispetto alla fattispecie contestata, nella quale l'offerta di denaro non era correlata al mancato rapporto al dirigente del servizio dal quale dipendevano i funzionari, ma alla mancata denuncia “all'Ufficio repressione
Frodi di Firenze". Evitare tale denuncia rappresentava lo scopo dell'imputato e rispetto ad esso è del tutto indifferente il fatto che, in ipotesi, la stessa non fosse di competenza dei destinatari dell'offerta, ma del dirigente del loro ufficio. Infatti,
l'istigazione a fare un atto contrario ai propri doveri non esige una specifica competenza dell'istigato, essendo sufficiente che l'atto possa venire posto in essere nell'ambito degli uffici presso i quali lo stesso presta la sua opera. In sostanza il reato viene meno solo allorquando sia mancata l'idoneita potenziale e funzionale della offerta o promessa di denaro per l'evidente ed assoluta impossibilita del pubblico ufficiale o dello incaricato di pubblico servizio di compiere l'atto illecito (Cass. 15
gennaio 1968, n. 1691, Luppi).
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte
di appello di Firenze.
Roma, 11 marzo 1996
Sergio Di Audio
Il consigliere est. Il presidente ту IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA 4 de Lidia Scalia ت seee
% کے Depositato in Cancelleria CORTE 3 SET. 1996
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Il Collaboratore di Cencellerie Oggi,
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