Sentenza 16 febbraio 2016
Massime • 1
I benefici premiali del lavoro esterno e dei permessi premio, non comportando la fuoriuscita del condannato dal circuito carcerario, non sono di ostacolo all'assunzione, nei suoi confronti, del provvedimento di espulsione a norma dell'art. 16, comma quinto, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 267, in quanto quest'ultima è una misura amministrativa atipica, finalizzata ad evitare il sovraffollamento penitenziario.
Commentario • 1
- 1. Art. 58-quaterhttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/02/2016, n. 44143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44143 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2016 |
Testo completo
44 143/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 686/2016- Presidente - Maria Cristina Siotto Mariastefania Di Tomassi CC - 16/02/2016 Angela Tardio Relatore - R.G.N. 22158/2015 Luigi Fabrizio Mancuso Gaetano Di Giuro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da EN FR AI LÌ, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/02/2015 del Tribunale di sorveglianza di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Angela Tardio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con le conseguenze di legge. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 5 febbraio 2015 il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha respinto l'opposizione proposta da EN FR AI Ali, in atto detenuto presso la Casa circondariale di Agrigento, in esecuzione della pena di cui al provvedimento di cumulo emesso il 23 febbraio 2012 dalla Procura della Repubblica di Marsala, avverso il decreto del 6 novembre 2014 del Magistrato di sorveglianza di Agrigento, che aveva disposto nei confronti del medesimo l'espulsione dal territorio dello Stato ai sensi dell'art. 16 d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dall'art. 6 d.l. n. 146 del 2013. Il Tribunale rilevava, a ragione della decisione, che: - erano certe l'identità e la nazionalità dell'espulso per effetto degli accertamenti compiuti dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Agrigento sia attraverso la competente autorità diplomatica, sia attraverso gli atti in possesso della Questura di Siracusa e la scheda dattiloscopica del casellario centrale d'identità del Ministero dell'Interno; l'ammissione dello straniero al lavoro esterno e ai permessi premio, la cui valenza risocializzante non era riconducibile a quella propria delle misure alternative e che non comportava la fuoriuscita del condannato dal circuito carcerario, non rappresentava un ostacolo alla espulsione, costituente atipica misura alternativa alla detenzione, finalizzata a evitare sovraffollamento carcerario e contrassegnata dalla obbligatorietà e automaticità dell'applicazione in presenza dei presupposti formali stabiliti dalla legge, sussistenti in concreto;
l'applicazione dell'espulsione dal territorio dello Stato, inoltre, operava come condizione ostativa rispetto alla concedibilità delle misure alternative previste dall'ordinamento penitenziario, stante la incompatibilità tra la prima (obbligatoria) e le seconde (applicabili discrezionalmente); - andava, pertanto, disattesa anche la richiesta di sospensione dell'efficacia del decreto impugnato fino alla decisione da parte dello stesso Tribunale della richiesta di misure alternative avanzata dall'opponente; - la natura dell'espulsione, priva di contenuto e finalità educative, rendeva, infine, non pertinenti i prospettati profili di illegittimità costituzionale.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione con atto personale l'interessato, che, premesso il richiamo alla vicenda processuale, ne chiede l'annullamento sulla base di due motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., carenza e/o manifesta illogicità della motivazione. Secondo il ricorrente, il Tribunale, affermando che la valenza risocializzante dell'ammissione al lavoro esterno e ai permessi premio non è riconducibile a quella propria delle misure alternative ed è alla stessa inferiore, non ha considerato che il lavoro all'interno degli istituti carcerari costituisce uno strumento di rieducazione e risocializzazione del condannato e che egli, avendo tenuto, durante il lungo periodo di reclusione, una condotta rispettosa delle norme che regolamentano la vita carceraria, è stato ammesso al lavoro esterno 2 presso l'UEPE di Agrigento e ha goduto di permessi premio e di speciali autorizzazioni a fini rieducativi e riabilitativi. La inopportunità della interruzione dell'esperienza trattamentale e della sua sostituzione con l'espulsione è stata evidenziata in una decisione dal Tribunale di sorveglianza di Torino, del tutto condivisibile, ad avviso del ricorrente, per la preminenza del fine rieducativo delle pene, sancito costituzionalmente, rispetto all'esigenza di svuotamento delle carceri nei confronti dei detenuti, che, per il loro serio impegno in un percorso riabilitativo, "possono ricevere maggiore beneficio dal continuare l'espiazione delle pene loro applicate piuttosto che dall'espulsione quale misura alternativa alla detenzione stessa". Né il Tribunale, nel suo illogico percorso argomentativo, ha spiegato le ragioni della ritenuta compatibilità dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 con il dettato costituzionale.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza dell'art. 27 Cost. Secondo il ricorrente, che non contesta l'obbligatorietà del regime dell'istituto della espulsione, di cui alla richiamata disposizione normativa, l'assenza di discrezionalità quanto alla sua applicazione comporta, in presenza di un proficuo e non contestato percorso riabilitativo e risocializzante del condannato, la violazione del precetto costituzionale e il necessario intervento della Corte costituzionale.
3. Il Sostituto Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta e ha concluso per il rigetto del ricorso, stante la sua infondatezza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è destituito di fondamento.
2. Va premesso in punto di fatto che nei confronti del ricorrente il Magistrato di sorveglianza di Agrigento ha applicato l'espulsione quale misura alternativa alla espiazione nel territorio nazionale della pena detentiva, di cui al provvedimento di cumulo emesso il 23 febbraio 2012 dalla Procura della Repubblica di Marsala, e che il Tribunale di sorveglianza di Palermo, chiamato a pronunciarsi sull'opposizione proposta avverso detto provvedimento, ne ha disposto la conferma, dando conto, quale premessa della valutazione delle opposte ragioni di impugnazione, della corrispondenza della situazione del ricorrente, straniero extracomunitario identificato, detenuto in espiazione di pena residua non superiore a due anni per reati non ostativi, a quella normativamente 3 prevista dalle disposizioni di legge, che regolano la materia, ai fini della legittimità della disposta espulsione. Si rileva in diritto che, secondo consolidati principi tratti dalla giurisprudenza di legittimità, l'espulsione dello straniero, di cui all'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, da ultimo modificato dall'art. 6, comma 1, d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, ha natura amministrativa e costituisce un'atipica misura alternativa alla detenzione, finalizzata a evitare il sovraffollamento carcerario, della quale è obbligatoria l'adozione in presenza delle condizioni fissate dalla legge (tra le altre, Sez. 1, n. 45601 del 14/12/2010, Turtulli, Rv. 249175), salve le situazioni di inespellibilità di cui all'art. 19, che devono essere integrate dalla ricorrenza, al momento della decisione, della compiuta situazione delineata dalla norma di rinvio (tra le altre, Sez. 1, n. 26753 del 27/05/2009, Boshi, Rv. 244715).
3. Il Tribunale, movendo da tali premesse, ha rimarcato -dopo avere sottolineato, in risposta alla eccepita carenza del requisito della esatta identificazione dell'opponente, l'esito positivo della procedura effettuata alla stregua delle disposizioni introdotte nel testo dell'indicato art. 16 dal d.l. n. 146 del 2013, convertito dalla legge n. 10 del 2014- che non costituiva ostacolo all'adozione del provvedimento di espulsione l'ammissione al lavoro esterno e ai permessi premio del medesimo, che sotto tale profilo aveva dedotto la incorsa violazione del divieto di espulsione e reclamato la valorizzazione del percorso riabilitativo proficuamente intrapreso.
3.1. L'ordinanza, seguendo un esaustivo iter logico-argomentativo, ha, in particolare, sottolineato, in correlazione con la finalizzazione della espulsione alla riduzione della popolazione carceraria, la non ostatività dei predetti benefici, attesa la permanenza del condannato nel circuito carcerario da essi assicurata, alla realizzazione del detto fine, e, in correlazione con l'obbligatorietà e automaticità dell'applicazione della espulsione in presenza dei presupposti formali stabiliti dalla legge, la non pertinenza alla decisione delle valutazioni attinenti alle condizioni personali del reo, agli eventuali progressi conseguiti per effetto del trattamento penitenziario e alle prospettive di reinserimento sociale. Tale analisi è coerente con condivisi principi, che il Tribunale, specificamente richiamando, ha correttamente interpretato.
3.2. Questa Corte ha, invero, già affermato che l'ammissione alla misura alternativa della semilibertà non è di ostacolo alla emissione del decreto di espulsione a titolo di sanzione alternativa, a norma dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, dal momento che la semilibertà (cui il Tribunale ha assimilato il lavoro esterno e i permessi premio) è misura che comunque comporta la permanenza del condannato in un istituto penitenziario, sebbene limitatamente a determinati orari, e quindi anche rispetto al soggetto che espia la pena in semilibertà (ovvero fruisca degli indicati benefici) l'espulsione può realizzare il fine proprio di riduzione della popolazione carceraria (Sez. 1, n. 39781 del 13/10/2005, Iselaci Rv. 232514); ha osservato, sotto concorrente profilo, che la pregressa concessione al condannato extracomunitario della liberazione anticipata, che incide solo sulla durata della pena, ma non ne comporta la fuoriuscita dal circuito carcerario, non osta all'assunzione, nei suoi confronti, del provvedimento di espulsione, che è una misura amministrativa atipica, finalizzata a evitare il sovraffollamento penitenziario (Sez. 1, n. 17255 del 17/03/2008, Lagji, Rv. 239623), e ha evidenziato che detta misura, per le sue connotazioni di obbligatorietà, è preclusiva della valutazione nel merito di istanze di applicazione di altre misure alternative alla detenzione previste dall'ordinamento penitenziario, e discrezionalmente applicabili, quali ad esempio la detenzione domiciliare (Sez. 1, n. 20949 del 07/05/2008, Mani, Rv. 240130), ovvero la liberazione anticipata (Sez. 1, n. 4752 del 08/01/2014, Zyba, Rv. 259166).
3.3. Il rilievo del ricorrente, secondo cui il fine rieducativo della pena deve essere oggetto di apprezzamento con rilievo prevalente rispetto all'esigenza di svuotamento delle carceri e l'espulsione deve essere giudicata sub valente rispetto all'esperienza trattamentale, è privo di giuridico pregio, a fronte della esatta operata interpretazione del vigente sistema normativo, esplicata dal Tribunale in aderenza agli indicati principi di diritto, né, oltretutto, opponendo il ricorrente -che si è limitato a richiamare, in termini di contrapposizione argomentativa, un precedente, a sé favorevole, del Tribunale di sorveglianza di Torino, non meglio circostanziato- alcuna alternativa, apprezzabile interpretazione a quella correttamente seguita nel provvedimento impugnato.
3.4. Né è fondata l'osservazione difensiva che il Tribunale non ha spiegato le ragioni della ritenuta compatibilità dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 con il dettato costituzionale e non ha illegittimamente rilevato la violazione dell'art. 27 Cost. e sollevato la relativa questione di legittimità costituzionale. Nell'ordinanza si è, infatti, operato coerente richiamo alla sentenza n. 226 del 2004 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 5 e seguenti, d.lgs. n. 286 del 1998 (sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, 25, comma 2, 27, 97, 101, comma 2, 102, comma 1, e 111, commi 1 e 2, Cost.), rilevandosi, in coerenza con i suoi contenuti, la non pertinenza dei profili di illegittimità costituzionale, prospettati sull'errato presupposto che l'espulsione integrasse una sanzione penale, soggetta, sia sul terreno sostanziale che su 5 quello processuale, alle garanzie stabilite per la pena, invece che natura atipica priva di contenuto e finalità educative.
4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16/02/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Hoiotto Angela Tardio Maria Cristina Sottonatsio angele Ɛardi DEPOSITATA IN CANCELLERIA 18 OTT 2016 IL CANCELLIERE ر ا م ة Stefania PAIELLA 9