Sentenza 6 agosto 2001
Massime • 1
Non è ammissibile il ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost. avverso le ordinanze con cui il giudice dell'esecuzione revoca o modifica un proprio precedente provvedimento; le stesse non sono, infatti, definitive, essendo soggette a riesame in forma contenziosa attraverso l'opposizione agli atti esecutivi (nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento con cui il GE aveva revocato l'ordinanza di assegnazione di un credito, nell'ambito di un'esecuzione presso terzi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/08/2001, n. 10840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10840 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Rel. Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GA LU, domiciliata in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato ANGELONE RENATO con studio in 80126 NAPOLI, VIA F. BLUNDO 54, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UNICREDITO ITALIANO SPA (già CREDIT SPA), in persona dei legali rappresentanti pro tempore Sigg. UL DI e UC AR, elettivamente domiciliata in ROMA, PLE BELLE ARTI 6, presso lo studio dell'avvocato FRANCO LA GIOIA, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GAETANO DE SIMONE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso l'ordinanza del Pretore di NAPOLI, emessa il 16/12/98 (R.G. n. 14792/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/06/01 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato Domenico VICINI (per delega Avv. F. LA GIOIA);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. LU LL, creditrice della spa Tangenziale di Napoli della somma di oltre lire 8 milioni, iniziò davanti al pretore di Napoli un procedimento di espropriazione forzata contro la propria debitrice, con le forme del pignoramento presso il terzo, Credito Italiano.
La somma richiesta fu assegnata alla LL con ordinanza del 15 maggio 1998. 2. Il Credito italiano, che aveva assunto la denominazione di Unicredito Italiana spa, con ricorso al giudice dell'esecuzione del 3 novembre 1998, ha chiesto la revoca dell'ordinanza di assegnazione, adducendo che questa era stata emessa sul falso presupposto che la propria dichiarazione era stata positiva.
3. Il pretore, con ordinanza del 16 dicembre 1998, ha revocato l'ordinanza di assegnazione, considerando che dal verbale dell'udienza del 15 maggio 1998 emergeva che il Credito italiano aveva dichiarato che sul conto corrente della debitrice esecutata "non sussistevano fondi da vincolare per la procedura".
4. Per la cassazione dell'ordinanza LU LL ha proposto ricorso. Resiste con controricorso la spa Unicredito Italiana, che ha depositato anche memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente, per giustificare il ricorso per cassazione, premette che il ricorso del Credito italiano si doveva inquadrare nello schema dell'opposizione agli atti esecutivi e che l'ordinanza di revoca dell'ordinanza di assegnazione del credito ha natura di sentenza e, come tale, è impugnabile. Aggiunge che l'ordinanza di assegnazione del credito doveva essere impugnata dal Credito Italiano, che vi aveva interesse, con opposizione agli atti esecutivi.
LU LL, dalla premessa ricava che il pretore avrebbe dovuto considerare che nel termine di legge, non era stata proposta alcuna opposizione agli atti esecutivi, oppure avrebbe dovuto procedere all'istruzione della causa di opposizione, concludendola con sentenza.
Secondo la ricorrente la revoca dell'ordinanza di assegnazione l'aveva privata del potere di chiedere l'accertamento dell'obbligo del terzo.
2. Il ricorso per cassazione ha per oggetto l'impugnazione dell'ordinanza del pretore che ha revocato una precedente ordinanza di assegnazione di credito.
Il ricorso non è ammissibile e sarà dichiarato tale per le regioni appresso indicate.
3. Questa Corte, da epoca risalente, ha compiuto una scelta (si veda, per gli aspetti generali del problema, nei suoi termini generali, la sentenza di questa Corte 30 luglio 1953, n. 2593) volta ad interpretare l'art. 111 della Costituzione nel senso che la norma consente l'impugnazione dei provvedimenti pronunciati da organi giurisdizionali che, sebbene non qualificati dalla legge come sentenze, hanno natura decisoria e definitiva.
Il principio si riferisce alle pronunce che, in maniera definitiva, adottano provvedimenti per i quali l'ordinamento non prevede che siano rimessi in discussione in un futuro processo, da svolgersi a cognizione piena all'interno del procedimento nel quale essi si sono formati, e che hanno ad oggetto situazioni di diritto sostanziale delle parti che presentano attitudine alla formazione del giudicato:
con riferimento al processo esecutivo, si vedano esemplificativamente le sentenze 22 novembre 1978, n. 5466 e 23 febbraio 1998, n. 1943.
4. I provvedimenti che il giudice dell'esecuzione adotta nell'ambito dell'espropriazione mobiliare, se la legge non dispone altrimenti, sono dati con ordinanza (art. 487, primo comma cod. proc. civ.), la quale non presenta i caratteri prima indicati e, in particolare, non presenta quello della definitività.
In primo luogo, infatti, l'art. 487 citato dispone che, salvo sia disposto diversamente, le ordinanze del giudice dell'esecuzione possono essere modificate o revocate dallo stesso giudice fino a quando non siano state eseguite.
Ed ancora, come atti del procedimento esecutivo, le ordinanze del giudice dell'esecuzione sono soggette a riesame, in forma contenziosa, attraverso l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617, secondo comma, dello stesso codice).
Ne deriva che con il ricorso per cassazione può essere impugnata la sentenza che il giudice rende sull'opposizione e non l'ordinanza direttamente.
Il sistema appena descritto si riferisce anche ai provvedimenti che il giudice dell'esecuzione prende a modifica o revoca di precedenti suoi provvedimenti.
I provvedimenti di modifica o di revoca, infatti, costituiscono manifestazione dello stesso potere di direzione del processo esecutivo ed anche per essi vale la disciplina, già vista, circa la forma da adottare: anch'essi, cioè, non sono definitivi, potendo, a loro volta, essere modificati o revocati.
Naturalmente, quando si parla di provvedimenti che il giudice dell'esecuzione adotta a modifica o revoca di propri precedenti provvedimenti, il riferimento è alle ordinanze con cui il giudice dell'esecuzione accoglie l'istanza di modifica o revoca, cioè muta la posizione fatta alle parti dall'atto sostituito. La legittimazione ad impugnare anche questi provvedimenti appartiene alla parte che subisce la modifica, cioè alla parte che è posta dal nuovo provvedimento in posizione deteriore rispetto a quella fattale dal precedente.
In definitiva il ricorso per cassazione contro i provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione su istanza di revoca o modifica di un proprio precedente provvedimento non è ammissibile. Infatti, se il provvedimento dato immuta in modo pregiudizievole la situazione in precedenza fatta ad una parte, questa potrà impugnarlo con opposizione agli atti.
5. I principi che sono stati esposti si attagliano alla situazione oggetto del ricorso proposto da LU LL.
Infatti, l'ordinanza del 16 dicembre 1998, con la quale il pretore ha revocato l'ordinanza di assegnazione, non era un provvedimento definitivo nell'ambito del processo esecutivo in cui era stata resa, perché la LL, pregiudicata dalla revoca, poteva far valere contro di questa i rimedi alternativi dell'istanza di modifica o di revoca e, soprattutto, dell'opposizione agli atti esecutivi di cui al ricordato art. 617.
Cosa questa che non è stata fatta.
6. Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese di questo giudizio sono poste a carico della ricorrente, in base alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio, che liquida in lire 216.000, oltre onorari liquidati in lire 2 milioni.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il 1° giugno 2001. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 6 AGOSTO 2001.