Cass. civ., sez. III, sentenza 06/08/2001, n. 10840
CASS
Sentenza 6 agosto 2001

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Non è ammissibile il ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost. avverso le ordinanze con cui il giudice dell'esecuzione revoca o modifica un proprio precedente provvedimento; le stesse non sono, infatti, definitive, essendo soggette a riesame in forma contenziosa attraverso l'opposizione agli atti esecutivi (nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento con cui il GE aveva revocato l'ordinanza di assegnazione di un credito, nell'ambito di un'esecuzione presso terzi).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 06/08/2001, n. 10840
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10840
    Data del deposito : 6 agosto 2001

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