Sentenza 18 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/01/2002, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2002 |
Testo completo
I 0 R 1 E . A I 1 T N 1 S A R . O T T L S R L A E E N D Aula 8 O 9 I O - S C 3 L I - LA CORTE 0:05:25/02 U R 6 P A PUBBLICA ITALIANA OGGETTO: Immigrazione - Espul- S L G E sione - Conoscenza della lingua italia- E : A parlata: insufficienza. D A I E R 0 IN S E 4 E T P A . S L M AZION SEZIONE PRIMA CIVILE composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.2155/01. DE MUSIS Dott. Rosario Cons. Relatore Dott. Ugo VITRONE Consigliere Cron.1460 Dott. Mario ADAMO Consigliere Rep. FELICETTI Dott. Francesco Ud. 19.10.01. Consigliere Dott. Maria Rosaria CULTRERA ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: PA LIKJA, elettivamente domiciliato in Ro- Via Giambattista Tiepolo, n. 21, presso l'avv. ma, Brunello Mileto, che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
PREFETTURA DI PORDENONE;
intimata avverso l'ordinanza del Tribunale di Pordenone pub- blicata il 13 dicembre 2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 ottobre 2001 dal Relatore 2156 1 2001 Cons. Ugo VITRONE;
udito l'avv. Brunello MILETO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procu- ratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA, che ha con- cluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il dicembre 2000 Lik- ja TI, cittadino albanese, impugnava dinanzi al Tribunale di Pordenone il decreto prefettizio di e- spulsione dal territorio nazionale adducendo l'omes sa traduzione in una lingua a lui nota del provve- dimento, redatto unicamente in italiano, e l'assen- za di motivazione in ordine alla documentazione da lui prodotta in giudizio a sostegno del ricorso. Con ordinanza del 12-13 dicembre 2000 il tri- bunale rigettava il ricorso in base alla considera- zione che, avendo il TI dichiarato di comprende re l'italiano a condizione che venisse parlato len- tamente e semplicemente, ma che non era in grado di leggere la lingua scritta, tale sommaria conoscenza della lingua in cui era stato redatto il provvedi- mento doveva ritenersi sufficiente alla comprensio- ne del significato del decreto di espulsione. Rite- neva infine inconferente la documentazione prodotta a dimostrazione della buona condotta tenuta dal ri- 2 corrente durante la sua permanenza in carcere. Contro il provvedimento ricorre per cassazione JA TI con due motivi illustrati da memoria. Non ha presentato difese la Prefettura di Por- denone. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 13 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché degli artt. 2, 3 e 24 Cost. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. e si sostiene che il provvedimento impu- gnato non avrebbe considerato che il decreto prefet tizio di espulsione non giustificava in alcun modo la mancata traduzione in una lingua nota all'in- teressato nei cui confronti è stata erroneamente ri tenuta la conoscenza della lingua italiana, dovendo ritenersi insufficiente alla piena comprensione del provvedimento di espulsione la conoscenza rudimenta le del solo italiano parlato. La proposta censura merita accoglimento limi- tatamente alla seconda delle due distinte doglianze in cui essa si articola. Va considerato, infatti, che nella specie la mancata traduzione del decreto di espulsione nella lingua madre del suo destinatario appare logicamen- 3 te giustificata dalla ritenuta conoscenza della lin gua italiana, la quale rendeva superfluo la tradu- zione del provvedimento in altra lingua nota all'in teressato. E' invece fondato il secondo profilo della cen sura in esame poiché, com'è noto, l'obbligo dell'au torità amministrativa di comunicare all'interessato ogni atto concernente l'espulsione unitamente alle modalità di impugnazione in una lingua da lui cono- sciuta e, solo ove ciò non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola, viene meno sol quando il giudice abbia accertato, con motivazione logica- mente argomentata, la comprovata conoscenza della lingua italiana da parte dell'interessato (Cass. 7 luglio 2000, n. 9078; 6 luglio 2001, n. 9138). Tale circostanza nella specie non si verifica- va poiché la rudimentale comprensione della lingua italiana solo parlata e la accertata incapacità di lettura della lingua scritta non garantivano in con creto la piena conoscibilità del decreto di espul- sione da parte del suo destinatario con la conse- guente grave compromissione del suo diritto di di- fesa il cui pieno esercizio comporta la sicura e certa comprensione del contenuto e del significato dei provvedimenti restrittivi della libertà di au- 4 todeterminazione dell'interessato (Corte cost. 16 giugno 2000, nn. 198 e 227). L'accertata violazione di legge comporta l'ac coglimento del primo motivo di ricorso e l'assorbi mento dell'esame delle censure articolate con il se condo motivo, con il quale si denuncia sostanzial- mente il vizio di insufficiente motivazione in ordi ne alla rilevanza della documentazione prodotta a sostegno del ricorso contro il decreto di espulsio- ne. In conclusione il ricorso merita accoglimento con la conseguente cassazione dell'ordinanza impu- gnata;
non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito con la dichiarazione di in efficacia del decreto di espulsione emesso nei confronti del ricorrente. Le spese giudiziali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l'ordinanza impugnata e, pronunziando nel merito, dichiara l'i- nefficacia del decreto di espulsione emesso nei confronti di JA TI. Condanna il Prefetto di Pordenone al pagamento delle spese giudiziali che liquida in complessive £. 800.000 per il giudizio 5 di merito e in ulteriori £. 120000 per spese e £.
1.000.000 per onorario del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Mig litious Ropario be uunis IL CANCELLIERE And A Maleria 1.8 GEN 2002 il _ CHE O T A I T 0 R 1 S . E I 1 O N 1 L A L . R E T T D R S A E O N C 8 I O 9 I R - S A 3 L - C U 6 P A S L E E E : S D A E I P R 0 S E 4 T . A L M 6