Cass. pen., sez. III, sentenza 29/09/2009, n. 49437
CASS
Sentenza 29 settembre 2009

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, presieduta dal Dott. Ernesto Lupo, il 29 settembre 2009. Il ricorso è stato presentato dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bergamo contro un'ordinanza del tribunale di Bergamo che aveva annullato un sequestro preventivo del sito web www.thepiratebay.org, disposto dal g.i.p. per violazione del diritto d'autore. Le parti in causa hanno sollevato questioni giuridiche riguardanti la sussistenza del fumus delicti e la legittimità del sequestro preventivo, con i difensori degli indagati che hanno eccepito il difetto di giurisdizione e l'insussistenza del fumus.

La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore, ritenendo che il sequestro preventivo fosse legittimo, in quanto il sito web in questione facilitava la diffusione di opere coperte da diritto d'autore senza autorizzazione. La Corte ha argomentato che, sebbene il sito operasse all'estero, la condotta illecita si perfezionava anche in Italia, dove gli utenti scaricavano i file. Inoltre, ha sottolineato che il sequestro preventivo, pur contenendo un'inibitoria per i provider, non violava il principio di tipicità delle misure cautelari, essendo giustificato dalla necessità di prevenire la perpetrazione del reato. La sentenza ha quindi annullato l'ordinanza del tribunale di Bergamo, rinviando la questione per un nuovo esame.

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È legittimo il provvedimento di sequestro preventivo disposto anteriormente all'attivazione di una rogatoria internazionale, in riferimento a beni esistenti all'estero, dovendosi distinguere il momento decisorio della misura, rientrante nella competenza dell'autorità giudiziaria interna secondo la normativa nazionale, da quello esecutivo, su cui il controllo è di esclusiva competenza dell'autorità straniera secondo la sua legislazione. (Fattispecie di sequestro di sito web registrato all'estero).

Concorre nel reato di diffusione mediante la rete Internet di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore (art. 171 ter, comma secondo, lett. a-bis) il titolare del sito web che, portando a conoscenza degli utenti le "chiavi di accesso" e le informazioni in ordine alla reperibilità, in tutto o in parte, dell'opera, consente agli stessi lo scambio dei files relativi mediante il sistema di comunicazione "peer to peer".

In tema di impugnazione di misure cautelari reali, il domicilio "ex lege" dell'indagato presso il difensore di fiducia ai fini delle notifiche nel procedimento di riesame permane anche in caso di ricorso per cassazione del pubblico ministero, quantunque quel difensore non sia abilitato al patrocinio innanzi alla Corte. (In applicazione di detto principio la Corte, dopo avere nominato un difensore d'ufficio all'indagato residente all'estero e non dichiarante domicilio in Italia, ha disposto l'effettuazione della notifica dell'avviso d'udienza presso il difensore di fiducia già nominato per la fase del riesame).

È legittimo il provvedimento cautelare con cui il giudice penale, in relazione a condotta di diffusione abusiva in rete di opere dell'ingegno, contestualmente al sequestro preventivo del sito il cui gestore concorra nell'attività penalmente illecita, imponga ai fornitori di servizi internet operanti sul territorio dello Stato italiano di inibire l'accesso al sito al limitato fine di precludere l'attività di diffusione di dette opere.(In motivazione la Corte ha richiamato gli artt. 14 -17 del D.Lgs. n. 70 del 2003 secondo cui l'autorità giudiziaria può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di un servizio della società dell'informazione impedisca o ponga fine alle violazioni commesse ovvero impedisca l'accesso al contenuto illecito).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 29/09/2009, n. 49437
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49437
Data del deposito : 29 settembre 2009

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