Sentenza 26 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2001, n. 10214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10214 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPRE ZI1021 4 0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto Contratto di refactoring Inadempimento. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21092/98 - Presidente Dott. Angelo GIULIANO Dott. Giovanni Silvio coco Consigliere Consigliere Cron. 22824 SABATINI Dott. Francesco SEGRETO Consigliere Rep. 3432 Dott. Antonio Ud. 02/03/01 TALEVI Rel. Consigliere Dott. Alberto ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEN TE NZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti L. 6000 FINANZIARI 26 LUG. 2001 F.I.S. FACTORING INVESTIMENTI SERVIZI IL CANCELLIERE S.P.A., in persona del suo Presidente e legale 3000 rappresentante dott. Marco Venier, elettivamente CANCELLERIA domiciliata а ROMA VIA UGO OJETTI 350, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MACCARONE, difeso DEN121966 dall'avvocato GIOVANNI DE BIASI, giusta delega in atti;
F021967 ricorrente
contro
INTERNATIONAL S.P.A., società CREDIT FACTORING appartenente al gruppo bancario UniCredito Italiano, 2001 426 in persona del Presidente, Alberto Cravero, e del CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE condirettore Gianluigi Vergnano elettivamente Richiesta copia studio dal Sig. MACCARONE domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 146, presso lo 6000 per diritti L. il16 0 1.2001 EZIO SPAZIANI TESTA, che la studio dell'avvocato IL CANCELLIERE difende unitamente all'avvocato VITTORIO CANTELE, 2000 CANCELLERIA LIRE giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 3108/97 della Corte d'Appello BB481912 di MILANO, Sezione Prima Civile emessa il 23/9/1997, BB481913 depositata il 28/10/97; RG.2073/95; BB481314 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/01 dal Consigliere Dott. Alberto CORTE SUPREMA CASSAZIONE UFFICIO COPIE TALEVI;
Richiesta copia studio udito l'Avvocato GIOVANNI DE BIASI;
dal Sig. AZIANI TESTA per diritti 6000 udito l'Avvocato VITTORIO CANTELE;
17.01 .2001 CANCELLIERE udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore LIRE 2000 Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per CANCELLERIA il rigetto del ricorso. BE425653 BE425654 BE425655 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 3 aprile 1991, la F.I.S. Factoring Investimenti e Servizi Finanziari s.p.a. ha chiamato in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, la C.F.I. Credit Factoring International s.p.a., chiedendo l'accertamento della responsabilità di detta società per inadempimento del contratto di refactoring stipulato il 7 aprile 1987, e la conseguente condanna al pagamento della somma di £ 376.204.748, oltre agli accessori, per la mancata liquidazione di crediti portati da fatture della SA s.a., ceduti all'attrice e da questa alla convenuta. La convenuta ha eccepito che la cessione dei crediti in questione era stata fatta successivamente alla comunicazione di recesso dal contratto di refactoring avvenuta con lettera 14 novembre 1989, con la quale era stato revocato, in conformità delle intese contrattuali, il fido concesso per i crediti nei confronti della SA s.a. Il Tribunale, con sentenza in data 5 maggio - 7 luglio 1994, ha respinto le domande attrici, ed ha condannato la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio.. Contro questa sentenza ha proposto appello la parte soccombente. L'appellata ha resistito al gravame chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza. Con sentenza 23.9-28.10..97 la Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma dell'impugnata decisione, ha condannato la C.F.I. Credit Factoring International s.p.a. al pagamento in favore della F.I.S. Factoring Investimenti e Servizi Finanziari s.p.a., della somma di £ 12.038.544, con gli interessi legali dal 3 aprile 1991 al saldo;
ed ha dichiarato compensate nei limiti di un decimo le spese del doppio grado di giudizio;
ponendo le rimanenti spese a carico dell'appellante, e liquidandole per il primo grado, nella parte di competenza, in complessive £ 7.636.500 e per l'appello in complessive £ 3 19.866.400, delle quali £17.879.760 a carico dell'appellante. Nella motivazione detta Corte ha esposto, tra l'altro, le seguenti argomentazioni: ... Il primo motivo, vertente sulla corretta interpretazione del contratto, e in particolare sui limiti temporali entro i quali doveva ritenersi efficace la revoca. comunicata dalla cessionaria dei crediti (art. 5 del contratto di factoring stipulato dalla. F.I.S. con i propri clienti, e richiamato dagli accordi tra F. I. S. e C. F. I.), è infondato. La norma della cui interpretazione si controverte (art. 5 delle condizioni generali per le operazioni factoring praticate dalla F.I.S. ai propri clienti, richiamato ad integrazione del contratto tra le parti nell'accordo integrativo in data 8 aprile 1987) stabilisce che "L' approvazione potrà essere revocata dal factor in qualunque momento, purché la dichiarazione di revoca pervenga al fornitore quando essa non ha ancora eseguito la prestazione". La controversia si è dunque incentrata sulla identificazione della prestazione della F.I.S. nei confronti dei propri clienti, la cui esecuzione costituisce un limite alla revocabilità da parte della società di refactoring della accettazione della cessione del credito pro soluto dalla stessa F.I.S. Secondo i giudici di primo grado tale prestazione deve essere identificata con il pagamento del credito ceduto pro soluto. L'appellante sostiene invece, come si è detto, che la prestazione a suo carico includeva anche una copertura assicurativa per i crediti ad essa ceduti pro soluto. La tesi è stata motivata con la circostanza che la cessione pro soluto esclude la rivalsa per il caso di inadempienza alla scadenza;
essa è però priva di fondamento, e insostenibile sulla base dei principi generali in materia contrattuale. La cessione di credito è un contratto traslativo della titolarità del credito (non si tratta di definizione legale, sovrapposta reale intendimento delle parti: nell'art. 1 del contratto di factoring stipulato tra le parti in data 7 aprile 1987 si afferma che "cessione di credito indica il negozio giuridico con il quale il cedente trasferisce al Factor un credito vantato verso un terzo debitore"); nel 4 caso del factoring, la cessione è a titolo oneroso, e questo comporta di regola che il cedente sia tenuto alla garanzia per l'esistenza del credito al tempo della cessione (art. 1266, comma primo c.c.). Secondo l'art. 1267 c.c. il cedente non risponde invece anche della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia: l'esclusione della rivalsa non è che un modo diverso per escludere che il cedente garantisca la solvenza del debitore alla scadenza;
essa significa che il rischio relativo si trasferisce in capo al cessionario, ed è ovvio che quest'ultimo trova la contropartita di tale rischio nel corrispettivo della cessione, che in tal caso è normalmente maggiore (l'art. 4 delle Condizioni generali di contratto della F.I.S., già citate, pure richiamato nell'accordo integrativo in data 8 aprile 1987, prevedeva infatti al comma VIII che per l'approvazione delle cessioni senza rivalsa il Factor avrebbe riscosso un compenso a parte). Nella fattispecie all'esame della Corte i crediti ceduti, dei quali si controverte, erano stati appunto ceduti senza rivalsa, ed essi sono rimasti insoluti non già in conseguenza di contestazioni sorte circa la loro esistenza o esigibilità, ma a seguito dell'insolvenza della società debitrice ceduta. Ora, la tesi che in tal caso sia ravvisabile una distinta ed ulteriore prestazione a carico del cessionario, qualificabile come assicurazione del credito, è insostenibile, perché una tale copertura non avrebbe alcuna funzione, in quanto non coprirebbe un rischio del supposto assicurato per l'eventuale insolvenza del debitore (rischio trasferito, come si è detto, in capo al cessionario unitamente alla titolarità del credito); (…..omissis...) i pagamenti dei crediti verso la SA, eseguiti dalla appellante prima di ricevere la comunicazione della revoca da parte della appellata (...omissis...) sono stati eseguiti largamente prima della scadenza, e in forza dell'art. '7 delle condizioni generali di contratto praticate dalla F.I.S. ai propri clienti, per il quale "Il Factor avrà la facoltà di anticipare in tutto o in parte il pagamento del prezzo delle cessioni, rispetto alle scadenze indicate nell'art. 6 (III) e (IV)" (vale a dire comunque 5 dopo l'incasso). (...omissis...) L'appellata ha insistito, con prospettazioni diverse, sulla circostanza che questo anticipo rispetto alla data di scadenza del credito escludeva l'opponibilità del pagamento, e tale difesa trova effettivamente il suo fondamento nella clausola contenuta nell'art. 4 del contratto stipulato tra le parti, in forza del quale la F.I.S. si era obbligata a garantire che essa si sarebbe astenuta "dal modificare i termini di scadenza dei crediti ceduti". Pare al Collegio che tale argomento abbia una portata decisiva, e non consenta di tener conto dei pagamenti dei quali è stata fornita la prova, A questo riguardo si deve notare siccome appunto anticipati rispetto alla scadenza. che l'art. 7 delle Condizioni generali di contratto praticate dalla F.I.S. (quello in forza del quale gli anticipi erano stati fatti, e che la stessa F.I.S. invoca) non era tra le norme richiamate nel contratto tra F.I.S. e Credit Factoring;
e che, quand'anche fosse stato richiamato, su di esso dovrebbe comunque prevalere la clausola speciale espressamente concordata tra le parti del contratto. Il vincolo contrattuale in questione ha in definitiva un valore assorbente, che dispensa dall'esame delle diverse ricostruzioni dogmatiche del contratto di refactoring proposte dall'appellata. (... omissis...) Il quarto motivo, strumentale alla domanda subordinata di restituzione delle commissioni, è invece fondato....>>. Contro questa decisione propone ricorso per cassazione la F.I.S. con due articolati motivi, illustrati anche con memoria. Resiste con controricorso la controparte. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la F.I.S. denuncia "VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1260 E SEGG. COD. CIV, E DELL'ART. 1895 COD. CIV. IN MATERIA DI CONTRATTO DI FACTORING E DI REFACTORING” esponendo le seguenti doglianze. riferimentoCon 6 all'interpretazione dell'art. 5 cit. la Corte ha dato una spiegazione ictu oculi assoluta- mente inaccettabile in quanto non si può proprio affermare, relativamente alle cessioni di credito per cui è causa (che sono state effettuate prima nell'ambito ed in esecuzione di un contratto di factoring e subito dopo nell'ambito ed in esecuzione di un contratto cli refactoring), che "il rischio ha cessato di esistere contestualmente alle cessioni e per effetto del trasferimento del bene assicurato (il credito)". Il rischio in questione è costituito, infatti, dalla inesigibilità del credito per la intervenuta insolvenza del debitore ceduto, inesigibilità inesistente al momento della cessione del credito e tuttavia certamente possibile in futuro. Non vi è chi non veda come il factor prima ed il refactor poi, accettando la cessione del credito pro soluto, assicurano il rispettivo cliente - ce- dente del credito nell'ambito del rapporto di factoring e nell'ambito del rapporto di refactoring dal danno che a lui potrebbe in futuro derivare dalla intervenuta - inesigibilità del credito ceduto. Se la cessione del credito è stata accettata senza la clausola pro soluto, infatti, il factor ed il refactor, nel caso di futura inesigibilità del cre- dito ceduto, potranno chiedere al rispettivo cliente - per l'obbligo di garanzia che gli fa carico quale cedente del credito divenuto inesigibile - il pagamento del credito stesso;
altrettanto non potranno invece fare se la cessione del credito è stata da loro accettata con la clausola pro soluto. Negare perciò la funzione "assicurativa" di questa clausola equivale a negare l'evidenza. E ciò in contrasto anche con la più autorevole dottrina. Il motivo non può essere accolto. Occorre premettere che la Corte di merito, anche se ha richiamato principi e norme del diritto civile (v. ad es. gli artt. 1266 c.c. e 1267 c.c.) con l'impostazione delle sue argomentazioni ed in particolare con il continuo richiamo delle particolarità della fattispecie, ha chiaramente dimostrato di porre come base essenziale della sua decisione non teorie generali ed astratte in ordine al contratto di factoring (o refactoring), ma la 7 concreta disciplina contrattuale che le parti in causa hanno ritenuto di concordare (e che la Corte medesima ha ritenuto di ricostruire nel modo in questione). Da ciò discende che perdono ogni rilevanza le doglianze fondate su teorie generali ed astratte (dottrinarie o giurisprudenziali) asseritamente in contrasto con la tesi contenuta nell'impugnata sentenza. Non appare quindi configurabile alcuna violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
e deve invece affermarsi (posto che il primo motivo sembra contenere, sia pure in modo implicito anche la denuncia di vizi logici) che l'impugnata motivazione è esauriente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione. Con il secondo motivo la F.I.S. denuncia "VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1362 e SEGG. COD. CIV. NELLA INTERPRETAZIONE DEI CONTRATTI DEDOTTI IN GIUDIZIO” esponendo le seguenti argomentazioni. A) La Corte d'Appello di Milano ha illegittimamente ed ingiustamente respinto le domande di F.I.S. anche per una errata ed inaccettabile interpretazione data ad altre clausole contrattuali, che l'ha portata a respingere anche la tesi subordinata di F.I.S. secondo la quale, quand'anche si fosse ritenuto di individuare il termine suddetto non già nel momento dell'accettazione da parte di F.I.S. dei crediti a lei ceduti pro soluto ma bensì nel momento del pagamento di detti crediti da parte di F.I.S. ai creditori cedenti, le domande proposte in via principale da F.I.S nei confronti di C.F.I. avrebbero dovuto essere ugualmente accolte, essendo stato dimostrato che la revoca in questione da parte di C.F.I. è intervenuta non soltanto dopo che F.I.S. aveva ricevuto ed accettato i crediti per cui è causa, ma anche dopo che essa aveva pagato ai creditori cedenti detti crediti, effettuando anticipazioni previste e consentite dai contratti di factoring con lei stipulati dai creditori cedenti. 8 La tesi della Corte d'Appello di Milano, in ordine all'art. 7 delle Condizioni Ge- D) nerali dei contratti di factoring praticate ai suoi clienti, non è assolutamente accettabile, essendo frutto di una lettura incompleta e di una conseguentemente errata interpretazione delle clausole contrattuali. Il terzo comma dell'art. 7 delle Condizioni Generali del contratto di factoring praticate da F.I.S. ai suoi clienti prevede infatti che il "Fornitore" (cioè il cliente di F.I.S., cedente del credito) deve restituire al factor entro quindici giorni il prezzo ricevuto in anticipo, ancorché il recesso dalla cessione non abbia luogo, "qualora si verifichino le condizioni previste dagli artt. 9 e 10 per il recesso dalla cessione del credito” e l'art. 10 quello che disciplina il "recesso dalla cessione di crediti approvati", al secondo comma dispone che il factor potrà recedere dalla cessione di crediti approvati in qualunque momento anteriore al pagamento da parte del debitore ceduto nei casi previsti dall'art. 9 comma (II) sub a e c". L'art. 10 al secondo comma non richiama quindi il caso, previsto dall'art. 9 comma (II) sub b, il caso cioè in cui «il debitore ceduto subisca pignoramenti o sequestri, ovvero sia sottoposto a fallimento o altra procedura dovuta a insolvenza, ovvero pendano nei suoi confronti le istanze relative a tali procedimenti, ovvero ponga la sua impresa in liquidazione". Nella fattispecie per cui è causa perciò - ed è op- portuno ricordare qui che la SA S.A., debitore ceduto, è stata ammessa a una procedura concorsuale le clausole contrattuali sopra richiamate, se lette -" attentamente, non consentivano assolutamente al factor (F.I.S.) - contrariamente a quanto ha invece ritenuto la Corte d'Appello di Milano di chiedere ai - creditori cedenti la restituzione delle somme che F.I.S. aveva anticipato a loro favore a fronte dei crediti su SA S.A. a lei ceduti. II) Completamente errata ed inaccettabile è anche l'interpretazione data dalla Corte d'Appello di Milano alla clausola contenuta nell'art. 4 del contratto stipulato tra F.I.S. e C.F.I. nella parte in cui il cedente (F.I.S.) si è obbligato a garantire "che si asterrà dal modificare i termini di scadenza dei crediti ceduti". La Corte d'Appello di Milano infatti, attribuendo fra l'altro "portata decisiva" a questa circostanza, ha ritenuto che F.I.S., pagando anticipatamente ai suoi clienti (creditori cedenti) i crediti a lei ceduti, avrebbe con ciò "modificato i termini di scadenza dei crediti ceduti". Si tratta di una circostanza assolutamente non vera perché F.I.S., con le sue anticipazioni, non ha assolutamente modificato i termini di scadenza dei crediti ceduti, termini che sono rimasti invece del tutto immutati. Per modificare quei termini di scadenza, infatti, avrebbe dovuto intervenire quanto meno un accordo di F.I.S. con il debitore ceduto (SA S.A.). Del tutto irrilevante infine, contrariamente a quanto ha ritenuto la Corte III) d'Appello di Milano, è il mancato richiamo, tra le norme del contratto stipulato tra F.I.S. e C.F.I., dell'art. 7 delle Condizioni Generali di contratto praticate da F.I.S. ai suoi clienti (l'articolo in forza del quale F.I.S. poteva effettuare, ed ha effettuato, gli anticipati pagamenti in questione). La mancanza di detto richiamo, infatti, non ha fatto certo venire meno la facoltà di F.I.S., nei rapporti con i suoi clienti, di effettuare le anticipazioni previste da quella clausola contrattuale, mentre il richiamo di quell'articolo nel contratto stipulato da F.I.S. con C.F.I. avrebbe avuto soltanto l'effetto di dare la facoltà anche a C.F.I. di effettuare a F.I.S. anticipati pagamenti sui crediti a lei riceduti da F.I.S.. B) La Corte d'Appello di Milano, disattendendo anche il terzo motivo dell'appello proposto da F.I.S. avverso la sentenza del Tribunale di Milano, ha indubbiamente violato l'art. 1362 cod. civ. (in particolare il secondo comma) anche per non avere va- lutato - e dato conseguentemente il giusto peso -al comportamento tenuto da C.F.I. dopo 10 la conclusione del contratto per cui è causa con F.I.S. L'appellante F.I.S. aveva censurato la sentenza del Tribunale di Milano perchè aveva ritenuto irrilevante il comportamento da lei evidenziato appunto quale elemento da prendere in - considerazione ex art. 1362 cod. civ. ai fini di una corretta interpretazione del contratto per cui è causa da C.F.I. in sede di esecuzione del contratto e consistito nell'avere essa accettato la maggior parte delle cessioni trasmessele da F.I.S. il 30/11/1989, e quindi dopo la comunicazione della revoca. Detto comportamento dimostra infatti in modo incontestabile che la stessa C.F.I. ha ritenuto perfettamente legittima quella cessione, trattandosi di crediti accolti e accettati da F.I.S. prima del 14/11/1989. La Corte d'Appello di Milano ha respinto questo motivo d'appello ritenendolo "assorbito dalle precedenti considerazioni” e “inammissibile” perché censura la decisione impugnata senza tener conto della motivazione offerta dai primi giudici e senza formulare quindi alcun argomento critico al riguardo di essa" (pagg. 22 e 23 della sentenza). Questa motivazione è inaccettabile, nella seconda parte, perché l'appellante F.I.S ha evidenziato nell'atto di appello la entità delle cessioni da lei trasmesse a C.F.I. e da C.F.I. accettate il 30.11.1989, e quindi dopo la comunicazione della revoca: ben L. 305.317.388. Tanto evidentemente doveva - e poteva - bastare quale argomento critico alla motivazione dei primi giudici, ove si consideri che essi avevano ritenuto irrilevante l'accettazione da parte di C.F.I. di crediti di tale entità limitandosi sostanzialmente ad accettare le spiegazioni del tutto inconsistenti di quella accettazione date da C.F.I.. Spiegazioni che l'appellante F.I.S. ha, per altro, criticato nell'atto di appello rilevando, in contrario, che era evidente che C.F.I., quando aveva saputo, a seguito della cessione pervenutale successivamente, che i crediti verso SA S.A. accolti da F.I.S. prima della revoca comunicatale da C.F.I. erano di proporzioni maggiori, non aveva più voluto adempiere gli impegni contrattualmente assunti verso F.I.S. e, per giustificare questo suo 11 inadempimento, aveva inventato come scusante una del tutto insussistente e indimostrata malafede da parte di F.I.S.. Anche tale articolato motivo (che sembra denunciare implicitamente anche vizi logici) non può essere accolto;
e ciò per due ragioni, ciascuna delle quali decisiva già da sola: -1) circa la doglianza sub A, va rilevato che la vera ratio decidendi sul punto dell'impugnata decisione si basa su una interpretazione dell'art. 4 cit. (immune da vizi logici o giuridici in quanto sufficiente, logica non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione) secondo la quale detta pattuizione vincolava la F.L.S. nei confronti della Credit Factoring a non effettuare pagamenti in anticipo rispetto alla scadenza (tale è evidentemente la tesi, in parte implicita, della Corte d'Appello), mentre di fronte a detta pattuizione doveva ritenersi privo di importanza l'art. 7 delle condizioni generali di contratto praticate dalla F.I.S. ai propri clienti in quanto non disciplinante i rapporti tra F.I.S. e. Credit Factoring;
ed anche se fosse stato richiamato su di esso avrebbe dovuto comunque prevalere l'art. 4 cit. in quanto clausola speciale espressamente concordata tra tali due società (le altre considerazioni della Corte circa il contenuto di tale norma sono state chiaramente esposte ad abundantiam); dato il contenuto di tale motivazione debbono dunque ritenersi prive di rilevanza (ed inammissibili) tutte le argomentazioni concernenti le considerazioni della Corte di merito ulteriori rispetto a detta vera ratio, ed in particolare le doglianze basate sul contenuto di detto art. 7; debbono ritenersi irrilevanti (ed inammissibili) anche le doglianze concernenti la modifica da parte della F.I.S. dei termini di scadenza nei confronti dei propri clienti, in quanto la Corte non ha certo inteso dare rilevanza ai termini in vigore tra F.I.S. e debitore ceduto -o creditore cedente- (ed alla loro eventuale modifica), ma ai rapporti tra F.I.S. e C.F.I. e più in particolare alla violazione dell'obbligo (ritenuto sussistente, come si è già esposto, sulla base di argomentazioni 12 109T 250.000 456T80000 TOT. 330000 immuni dai vizi denunciati), della prima verso la seconda, di non effettuare pagamenti in anticipo rispetto alle scadenze. Quanto poi al suddetto comportamento tenuto dalla C.F.I. in sede di esecuzione del contratto (oggetto della doglianza sub B), di fronte all'osservazione della Corte di merito secondo cui l'appellante non aveva tenuto conto della motivazione del Tribunale (il quale aveva palesemente accolto il rilevo della C.F.I. secondo il quale questa aveva “...accettato, peraltro parzialmente, la prima serie presumendo la buona fede della controparte, non più riscontrabile a fronte della enorme nuova cessione avvenuta il 18 dicembre, avente per oggetto fatture risultanti emesse da soggetto in stato di insolvenza, con data immediatamente a ridosso della data della revoca...") la ricorrente si limita (in sostanza) a rilevare che aveva evidenziato l'entità delle cessioni accettate il 30.11.89; ma nel far ciò lamenta l'asserita omessa valutazione di un elemento che deve indubbiamente ritenersi privo del carattere della decisività; - 2) comunque la motivazione dell'impugnata sentenza, in ogni sua parte, e quindi anche in quelle esposte ad abundantiam, appare sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in esame. Il ricorso va dunque respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte 176.000 oltre controricorrente le spese del giudizio di cassazione liquidate in £ £ 10.000.000 (dieci milioni) per onorario. Così deciso a Roma il 2.3.2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Albed IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria 26 LUG 200113 oggi, lì A M IL CANCELLIERE C1 E R P U Giovanni Giambatista B P U S UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 2.OTT. 2001 Sets 4 Regismato m 33-3800 (ilire Tea t renton cin43639 . vers p. Il Dirigente Area Servizi (Dot sa Maria Grazia FLIPPY zin Il Responsabile Servizio (Dr. M. RACCICH