Sentenza 22 novembre 2005
Massime • 1
È legittimo il provvedimento di sequestro preventivo disposto, senza l'attivazione di una rogatoria internazionale, in riferimento a beni esistenti all'estero, dovendosi distinguere il momento decisorio della misura, che rientra nella competenza dell'autorità giudiziaria interna secondo la normativa nazionale, da quello esecutivo, su cui il controllo è di esclusiva competenza dell'autorità straniera secondo la sua legislazione. (Nella specie, il sequestro riguardava relazioni bancarie presso banche estere).
Commentario • 1
- 1. Commento a sentenza Cassazione, III sez. penale 23.12.2009, n. 49437Sgarlata Fabio · https://www.diritto.it/ · 21 gennaio 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/11/2005, n. 1573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1573 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2005 |
Testo completo
F 1 57 3/ 0 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Ud. Camera di Cons. RIZZO Presidente Dott. Aldo
Consigliere del 22/11/2005 1. Dott. Secondo Libero CARMENINI
2. " Franco FIANDANESE Cons. Relatore SENTENZA
Consigliere N. 1.809/05 3. " CE MONASTERO
Consigliere R.G.N. 021842/2005 4. " IL DAVIGO
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di MO
CE, n. il 16/11/1932, avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo, in data 20 aprile 2005,
in sede di riesame dell'ordinanza del g.i.p. presso lo stesso Tribunale, in data 16 marzo 2005, di
rigetto della richiesta di sequestro preventivo;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita in camera di consiglio la relazione svolta dal consigliere dott. Franco Fiandanese;
Udito il pubblico ministero in persona del
sostituto procuratore generale dott. Santi Consolo,
che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Il Tribunale di Palermo, con ordinanza in data 20
aprile 2005, accoglieva l'appello del p.m. avverso il provvedimento con il quale il g.i.p. presso lo stesso Tribunale, il 16 marzo 2005, rigettava la richiesta di sequestro preventivo, avente ad oggetto relazioni bancarie presso banche estere,
imputato del nei confronti di MO Francesco,
reato di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p. e per l'effetto ordinava il sequestro.
Il Tribunale riteneva sussistenti tanto il fumus boni iuris, desumibile da una lunga attività di indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di k
Palermo che attribuiva allo MO il ruolo di soggetto dedito al riciclaggio ed al reimpiego di somme di denaro illecitamente acquisite da associazione mafiosa, quanto il periculum in mora,
reato contestato che derivante dalla natura del renderebbe altamente concreto rischioil di protrazione del medesimo.
Il Tribunale precisava, altresì, che i beni di cui si chiedeva il sequestro dovevano ritenersi riconducibili alle attività criminose contestate,
costituendone verosimile frutto delle medesime e,
quindi, suscettibili, in dicaso condanna, di น
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confisca obbligatoria.
Il Tribunale escludeva, inoltre, la sussistenza di un bis in idem internazionale, non ravvisando elementi idonei per poter desumere che i beni per i quali era stata richiesta la misura reale fossero stati effettivamente sottoposti a sequestro anche presso l'autorità straniera.
Propone ricorso per cassazione il difensore dello
MO, deducendo violazione degli artt. 696, 727,
745 c.p.p.%; degli artt. 1, 8, 10, 17, 18, 20 della legge 5 ottobre 2001 п. 367, nonché degli artt.
321, commi 1 e 2, c.p.p., 416 bis, comma 7, c.p. e
12 sexies D.L. n. 306 del 1992, in relazione agli artt. 125, comma 3, e 606, comma 1, lett. a), b),
c) ed e) c.p.p..
Il ricorrente denuncia la abnormità del provvedimento impugnato per avere disposto il
sequestro di beni che non si trovano nel territorio nazionale senza lo strumento della rogatoria internazionale e che, inoltre, sarebbero già stati assoggettati a vincolo cautelare dall'autorità
giudiziaria elvetica, come risulterebbe da una corretta lettura degli atti. Il ricorrente denuncia, altresì, la manifesta illogicità dell'iter argomentativo dell'ordinanza
- impugnata in ordine all'asserita riconducibilità
dei conti di che trattasi ad esso ricorrente,
poiché tale riconducibilità risiederebbe sugli stessi elementi in base ai quali si pretende poi di asseverare che i conti sottoposti a sequestro dall'autorità svizzera sarebbero diversi rispetto a nella richiesta di sequestro quelli indicati preventivo.
inoltre, censura l'ordinanza Il ricorrente, impugnata per la mancanza di congrua motivazione con riferimento alla specifica, stabile ed organica strumentalità della cosa sottoposta a sequestro rispetto all'attività illecita, e per essersi sottratta, altresì, alla doverosa indicazione delle cui i beni in questione ragioni specifiche per come cose pertinenti al sarebbero da considerare reato associativo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono infondati e devono essere rigettati.
La denuncia di abnormità del provvedimento impugnato per avere disposto il sequestro di beni che non si trovano nel territorio nazionale,
confonde tra il momento decisionale e quello esecutivo del sequestro stesso. " Spetta al giudice del riesame, e a questa Corte in sede di controllo di legittimità, la verifica della sussistenza delle condizioni normative legittimanti l'adozione della misura cautelare reale, sulla base della normativa interna e non già della disciplina convenzionale afferente alle modalità di avvio dell'istanza di collaborazione giudiziaria per la materiale esecuzione della misura cautelare adottata.
Il controllo della regolarità degli atti relativi alla fase esecutiva è, invece, di esclusiva competenza dell'autorità straniera, secondo la
propria legislazione.
D'altro canto, occorre rilevare che è conforme alle norme convenzionali richiamate dall'art. 696, comma
1, c.p.p., come modificato dall'art. 9 della legge
5 ottobre 2001, n. 367, ed in particolare alla prassi instauratasi sulla base di dette convenzioni, la trasmissione diretta della rogatoria tra autorità giudiziarie di Stati
aderenti alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmata a Strasburgo
il 20 aprile 1959; prassi che trova poi espresso riconoscimento nell'art. XVII dell'accordo intervenuto a Roma il 10 settembre 1998 tra Italia
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e Svizzera, ratificato proprio con la legge
5.10.2001 367, n. che completa la Convenzione
Europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'esecuzione.
Già sulla stessa linea, diretta ad agevolare la collaborazione fra gli Stati e a rendere più rapide e snelli reciproca le procedure di assistenza giudiziaria, si era posto, del resto, l'Accordo di
Schengen, ratificato dall'Italia con legge
30.9.1993 n. 388, che espressamente prevede (art. 53, comma 1) che "le domande di assistenza giudiziaria possono essere fatte direttamente tra le autorità giudiziarie e nello stesso modo possono
;
essere inviate le risposte". Lo stesso art. 15
della Convenzione Europea di Strasburgo prevede al comma in ogni lacaso possibilità di comunicazione diretta fra le autorità giudiziarie richieste di indagini ditrattasi quando tra le siquali pone anche la preliminari,
richiesta di sequestro preventivo.
Del resto, la più recente evoluzione del panorama normativo internazionale e comunitario (oltre quelle citate, si ricordano la Convenzione di
Strasburgo dell'8 novembre 1990, sul riciclaggio,
la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi "
6 di reato, ratificata con legge 9 agosto 1993, n.
328; la Convenzione per il miglioramento membridell'assistenza penale tra gli Stati
dell'Unione Europea firmata a Bruxelles il 29
maggio 2000; la Convenzione OCSE del 17 dicembre corruzione di pubblici1997, sulla lotta alla ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, ratificata dall'Italia con legge 29
settembre 2000, n. 300) è non solo e non tanto nel senso di rendere più rapida, semplice ed efficace la mutua assistenza giudiziaria, ma soprattutto nel senso di superare il concetto di "assistenza" per sostituirvi quello di "cooperazione", ritenuta
necessaria per una più efficace lotta contro il crimine transnazionale, sul presupposto della sostanziale conformità degli ordinamenti degli
Stati dell'area europea agli stessi fondamentali principi di tutela dei diritti fondamentali della persona e sulla base della mutua fiducia nella capacità degli Stati stessi di garantire un processo equo.
Il ricorrente si duole, inoltre, che i beni di cui al sequestro preventivo in discussione sarebbero già stati assoggettati a vincolo cautelare dall'autorità giudiziaria elvetica, ma la tesi :
7 difensiva risulta specificamente e congruamente confutata dall'ordinanza impugnata, con argomenti non viziati da illogicità "manifesta", mentre,
d'altro canto, il riferimento espresso del ricorrente ad una "corretta lettura degli atti"
evidenzia di per sé la inammissibilità del motivo di censura, che imporrebbe a questa Corte un apprezzamento di fatto che esula dal suo ambito di cognizione.
Infine, la censura di mancanza di congrua motivazione con riferimento alla specifica, stabile ed organica strumentalità della cosa sottoposta a sequestro rispetto all'attività illecita, non può
essere accolta alla luce dell'ampia motivazione dell'ordinanza impugnata, che ricostruisce il ruolo quale attribuito in sede di indagini allo MO,
soggetto dedito al riciclaggio ed al reimpiego di somme di denaro illecitamente acquisite da associazione mafiosa, così che i beni oggetto di sequestro devono considerarsi, allo stato, profitto di attività illecite e per ciò stesso costituenti corpo di reato.
Il ricorso, dunque, deve essere rigettato con la conseguenza della condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
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P.Q.M.
Rigetta il ricorso e ilcondanna ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 20 ottobre 2005.
Il President
*'estensore franco fandary
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 1 6 GEN. 2006
IL CANCELLZRE
Angelo Maria Cangemi