Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/12/1998, n. 4016
CASS
Sentenza 14 dicembre 1998

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Il sequestro preventivo non può avere ad oggetto una attività, ma soltanto il risultato di una attività, giacché tale misura cautelare non è destinata a svolgere una atipica funzione inibitoria di comportamenti rilevanti sul piano penale. Alla realizzazione di tale finalità sono infatti predisposti istituti di natura diversa, disciplinati da regole di garanzia funzionali allo scopo perseguito (arresto, fermo, ecc.). (Fattispecie in tema di sequestro preventivo di documenti di un procedimento amministrativo, operato al fine di paralizzarne l'"iter" e impedire che il reato venisse portato ad ulteriori conseguenze).

Il sequestro preventivo di documenti di un procedimento amministrativo, disposto al fine di inibire il protrarsi della ipotizzata attività criminosa ed impedire che questa possa portare a conseguenze ulteriori, essendo diretto a sospendere il procedimento stesso, si risolve in una indebita invasione della sfera di attività della pubblica amministrazione. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo di documenti concernenti la procedura del programma integrato di intervento relativo ad un Comune).

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    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 settembre 2015

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/12/1998, n. 4016
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4016
Data del deposito : 14 dicembre 1998

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